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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10033 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 9.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 35632/2024 R.G. cont.
TRA
, elettivamente domiciliata in Caserta, via Unità Italiana n.77, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giovanni Pastore, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiunta- mente all'avv. Raffaella Nadia Coppola, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
[...]
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la se- de dell'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi, 12, rappresentato e CP_1 difeso dai propri funzionari, Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
E
in persona del Dirigente “pro tempore” con sede in via Cu- Controparte_2 CP_1 tignano 82
E
tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) profilo collaboratore scolastico,
[...]
, che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso Controparte_3
CONTUMACI
OGGETTO: riconoscimento del punteggio pari a 6 punti anziché 0,6 per il servizio militare di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina nell'anno 1992/1993
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso il e tutti i poten- Controparte_1 ziali controinteressati, causa avente ad oggetto;
1. l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del D.M. n. 89 del 21.5.2024 del Mini- stro dell'Istruzione, con il quale è stata indetta la procedura di aggiornamento delle gra- duatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico
2024-2027, nella parte in cui – con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fa- scia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.” – prevede, per un verso, che il ser- vizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rappor- to di impiego” debbano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, mentre il servizio militare di leva e ad esso assimilato “prestato non in costanza di rapporto di impiego” debba considerarsi come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, e, per altro verso, che al primo spettino 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) ed al secondo 0,60 punti (o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), e dei DD.MM. precedenti aventi il medesimo contenuto (nella specie, D.M. n.
2 430/2000, n. 717/2014, n. 640/2017 e n. 50/2021, anch'essi del ), e Controparte_4 quindi, la loro disapplicazione, con riguardo anche alla Graduatoria definitiva per il profilo di collaboratore scolastico dell' di pubbli- Parte_2 CP_1 cata sull'Albo online protocollo 4020/U del 19 agosto 2024;
2. per l'effetto, l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a vedere riconosciuto che il servizio militare di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina nell'anno
1992/1993 “è valido a tutti gli effetti”, al pari di quello prestato in costanza di rapporto d'impiego e/o comunque, deve considerarsi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA e, per conseguenza, la declaratoria del proprio diritto a vedersi riconosciuto un punteggio pari a 6 (0,50 per ogni mese) invece che 0,60 (0,05 per ogni mese);
3. l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a vedersi riconosciuto nelle graduato- rie di Istituto ATA III fascia profilo di Collaboratore Scolastico un punteggio complessivo pari a 15,45 anziché di 10,05 mentre per il profilo di un punteggio complessivo pari Pt_3
a 14,45 anziché 9,5;
4. la condanna dei resistenti , in persona del Controparte_1 CP_5
l , l
[...] Controparte_1 Controparte_1
, nonché l in
[...] Controparte_6 persona del Dirigente p.t. a modificare la graduatoria di Istituto ATA III fascia sulla base del punteggio complessivo riconosciuto per il Profilo di Collaboratore Scolastico (15,45) assegnando allo stesso la posizione corrispondete al punteggio conseguito e, comunque, ad adottare ogni provvedimento ritenuto più idoneo per la rettifica del punteggio e la mi- gliore collocazione dell'istante nella graduatoria relativa al profilo di CS;
5. con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Deduceva il ricorrente a sostegno della pretesa azionata:
a. di avere presentato telematicamente all' Controparte_7
in data 24.6.2024, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle gradua-
[...] torie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario va- lide per gli aa.ss. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, profilo “cuoco” e “collaboratore sco- lastico”, istituzione scolastica di destinazione della domanda l'Istituto Comprensivo “San- dro di CP_2 CP_1
3 b. di avere dichiarato i titoli di accesso ai profili professionali di interesse e altresì di avere assolto l'obbligo di leva, per avere prestato servizio, in qualità di “pilota carri” nell'anno
1992/1993 presso l' “8° Brigata Bersaglieri di Caserta”;
c. che la domanda è stata illegittimamente valutata con riferimento al servizio militare di leva obbligatorio, facendo applicazione del D.M. n. 89/2024 - il quale, nell'Allegato A (ru- bricato “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle gradua- torie di istituto del personale A.T.A.”), lettera A, prevede che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volonta- rio svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” e, nell'Allegato A/2 (rubricato “Tabelle di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Cuo- co”), lettera B (relativa ai “Titoli di servizio”), stabilisce che al servizio prestato in qualità di cuoco (e, quindi, al servizio militare prestato in costanza di nomina, in quanto considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica) sono riconosciuti 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), mentre al servizio prestato alle dipendenze di am- ministrazioni statali (e, quindi, al servizio militare non in costanza di nomina), sono ricono- sciuti 0,60 punti (o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) – e dell'analoga disposizione contenuta nell'allegato A/5 (rubricato “Tabelle di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico”), lettera
B (relativa ai “Titoli di servizio”), relativamente al profilo di collaboratore scolastico (All. 5
D.M. 89 del 21.05.2024 );
d. che il DM 89/2024 ed i consequenziali provvedimenti amministrativi si pongono in con- trasto con l'art.52, comma 2, Costituzione, a mente del quale “il servizio militare è obbliga- torio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici.”, in attuazione del quale l'art. 62 Legge
n. 312/1980 (“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Sta- to”) stabilisce che “il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e del- le supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”; 2) l'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 stabili-
4 sce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; 3) l'art. 2050, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 66/2010
(Codice dell'ordinamento militare) stabilisce che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi pubblici”;
“2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come milita- re di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro”;
e. che il Consiglio di Stato (sentenza 7383/2022) e la Corte di Cassazione hanno confer- mato l'illegittimità della discriminazione operata con i DM succedutisi nel tempo.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il Controparte_1
– di cui l costituisce mera articolazione periferica –
[...] Controparte_1 si costituiva a mezzo dei propri funzionari delegati ai sensi dell'art.417 bis cpc, contestan- do la fondatezza della domanda in quanto non sussiste titolo alla richiesta equiparazione per la situazione del cittadino che antecedentemente alla nomina abbia svolto il servizio militare.
Non essendo articolati mezzi istruttori ulteriori rispetto alla documentazione versata in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il Giudice decide come da sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto non meritevole di accoglimento.
Risultano del tutto condivisibili i più recenti arresti in materia della Suprema Corte a mente del quali “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un pun- teggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesi- stente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, co- munque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle di- pendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio mili- tare o sostitutivo non in costanza di rapporto” ed ancora “… la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa PA, Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rap- porto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto
5 con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli a tutti gli effetti con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel con- sentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole” (Cass. sentenza 22429/2024).
Di identico tenore risulta la recentissima sentenza Cassazione n.23432/2025 del
17.8.2025.
Ritiene questo giudicante che una totale equiparazione tra le due posizioni genererebbe essa sì una discriminazione in danno di chi al momento della leva obbligatoria era già tito- lare di un rapporto con l'istituzione scolastica, rispetto a chi veniva chiamato a svolgere il servizio militare mentre era disoccupato o lavoratore privato.
Il servizio prestato non in costanza di rapporto va comunque valorizzato in ossequio all'art.52, comma 2, per escludere che esso sia intrinsecamente pregiudizievole, ma la mi- sura di tale valorizzazione ben può, anzi deve, essere inferiore rispetto a quella per il ser- vizio militare obbligatorio che ha “sottratto” il soggetto ad un rapporto già in essere con la scuola.
Il punteggio riconosciuto, coincidente con quello spettante per il servizio prestato presso altre amministrazioni pubbliche, risulta del tutto congruo e conforme al dettato normativo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese devono essere interamente compensate in ragione delle oscillazioni giurispru- denziali in materia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 9.10.2025 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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