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18 dicembre 1942
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15 gennaio 1993
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19 settembre 2000
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1 luglio 2010
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1 gennaio 2017
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Art. 103.
E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220))
Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. (46)
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220))
La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
--------------- AGGIORNAMENTO (46)
La L. 14 novembre 2016, n. 220 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.
E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220))
Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. (46)
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220))
La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
--------------- AGGIORNAMENTO (46)
La L. 14 novembre 2016, n. 220 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.
Commentari • 13
- 1. L’evoluzione dei registri delle opere protette dal diritto d’autoreValentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/ · 11.694841
[…]
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Giurisprudenza • 16
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2024, n. 2569Provvedimento: […] Successivamente, in forza di detto contratto, l'istante Parte_1 nelle suindicate qualità ed in ragione di quanto previsto dagli articoli 12 e 103 della Legge 633/1941, in data 08.11.1988 ha provveduto alla pubblicazione mediante registrazione della composizione musicale denominata Org_3 [...]“ presso il Pubblico Registro tenuto dalla Org_4 con numero di Repertorio 083130287. […] Parte_2pubblicazione, a cura della ed a norma dell'articolo 103 della Legge 633/1941, della composizione musicale/registrazione fonografica “Ricominciare”, mediante iscrizione nell'apposito Registro Pubblico presso la S.I.A.E., nonché del palese, […]Leggi di più...
- diritti connessi al diritto d'autore·
- contratto di produzione fonografica·
- diritto d'autore·
- legittimazione attiva·
- art. 2697 c.c.·
- art. 110 LDA·
- violazione diritti autoriali·
- contratto di edizione musicale·
- sincronizzazione opera musicale·
- onere della prova