Articolo 103 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 107Articolo 84 bis
Versione
18 dicembre 1942
>
Versione
15 gennaio 1993
>
Versione
19 settembre 2000
>
Versione
1 luglio 2010
>
Versione
1 gennaio 2017
Art. 103.

E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220))

Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. (46)

Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220))

La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

--------------- AGGIORNAMENTO (46)
La L. 14 novembre 2016, n. 220 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente