Art. 1.
Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari impiegati in piu' del numero stabilito per ciascun grado, purche' si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo A delle stesse Amministrazioni.
Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il limite indicato nel successivo art. 2.
I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di gruppo B, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.
Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari impiegati in piu' del numero stabilito per ciascun grado, purche' si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo A delle stesse Amministrazioni.
Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il limite indicato nel successivo art. 2.
I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di gruppo B, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.