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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 912/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296202101116827840000 IVA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210064103009000 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso – contenente anche istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 – il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento n. 29620210116827840000 e n. 29620210064103009000, notificate in data 2 novembre 2022, emesse su incarico del Consorzio_1
Palermo e recanti la richiesta di pagamento della quota consortile per gli anni 2019 e 2020, ciascuna dell'importo di euro 56,38.
Il ricorrente deduce:
Insussistenza del potere impositivo del Consorzio_1 sostenendo che i contributi consortili avrebbero natura volontaria e che l'ente non sarebbe titolare di un autonomo potere impositivo, poiché le opere sarebbero già finanziate da fondi pubblici, con conseguente doppia imposizione.
Mancanza del beneficio specifico e diretto, poiché il contributo è esigibile soltanto ove l'immobile tragga un vantaggio concreto e attuale dalle opere del Consorzio, beneficio che – a suo dire – non risulterebbe in alcun modo dimostrato.
Disdetta dell'utilizzo irriguo, comunicata con raccomandata del 9 marzo 2018, con cui il contribuente riferisce di avere cessato ogni rapporto di attingimento irriguo già dall'anno 2018, con conseguente insussistenza dei presupposti contributivi per gli anni successivi.
Ha quindi chiesto che le cartelle siano annullate e che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia condannata alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso risulta inammissibile per difetto di prova della sua rituale notifica alla controparte.
Ai sensi degli artt. 22, comma 1, e 53 del d.lgs. n. 546/1992, il ricorrente ha l'onere di depositare, unitamente al ricorso, la prova dell'avvenuta notifica alla parte resistente. Tale adempimento costituisce presupposto di procedibilità dell'impugnazione ed è rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie, dagli atti non risulta depositata la prova della notificazione del ricorso all'Agenzia delle
Entrate-Riscossione. La mancanza di tale elemento comporta l'inammissibilità del ricorso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
L'esame delle ulteriori censure resta pertanto assorbito.
Stante la mancata costituzione della parte resistente, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile
Nulla sulle spese.
Palermo, 29.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 912/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296202101116827840000 IVA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210064103009000 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso – contenente anche istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 – il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento n. 29620210116827840000 e n. 29620210064103009000, notificate in data 2 novembre 2022, emesse su incarico del Consorzio_1
Palermo e recanti la richiesta di pagamento della quota consortile per gli anni 2019 e 2020, ciascuna dell'importo di euro 56,38.
Il ricorrente deduce:
Insussistenza del potere impositivo del Consorzio_1 sostenendo che i contributi consortili avrebbero natura volontaria e che l'ente non sarebbe titolare di un autonomo potere impositivo, poiché le opere sarebbero già finanziate da fondi pubblici, con conseguente doppia imposizione.
Mancanza del beneficio specifico e diretto, poiché il contributo è esigibile soltanto ove l'immobile tragga un vantaggio concreto e attuale dalle opere del Consorzio, beneficio che – a suo dire – non risulterebbe in alcun modo dimostrato.
Disdetta dell'utilizzo irriguo, comunicata con raccomandata del 9 marzo 2018, con cui il contribuente riferisce di avere cessato ogni rapporto di attingimento irriguo già dall'anno 2018, con conseguente insussistenza dei presupposti contributivi per gli anni successivi.
Ha quindi chiesto che le cartelle siano annullate e che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia condannata alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso risulta inammissibile per difetto di prova della sua rituale notifica alla controparte.
Ai sensi degli artt. 22, comma 1, e 53 del d.lgs. n. 546/1992, il ricorrente ha l'onere di depositare, unitamente al ricorso, la prova dell'avvenuta notifica alla parte resistente. Tale adempimento costituisce presupposto di procedibilità dell'impugnazione ed è rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie, dagli atti non risulta depositata la prova della notificazione del ricorso all'Agenzia delle
Entrate-Riscossione. La mancanza di tale elemento comporta l'inammissibilità del ricorso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
L'esame delle ulteriori censure resta pertanto assorbito.
Stante la mancata costituzione della parte resistente, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile
Nulla sulle spese.
Palermo, 29.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE