TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2769\20 R.G.Aff. Cont. introitata in decisione il 23/10/2024 con concessione dei termini ex art
190 c.p.c.;
TRA
nato a [...] il [...] cod. fisc . Parte_1
ed ivi residente in [...], pec : CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso da se medesimo Email_1 unitamente all'avv Mariaurora Caudo cod fisc C.F._2 pec : giusta procura in calce all'atto Email_2 introduttivo del giudizio elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Messina in Largo Avignone is 83 Via Cesare Battisti
attore
CONTRO persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n. 1, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato congiunto al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'Avv. Prof. Antonino Longo
( pec CodiceFiscale_3
fax: ed Email_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Acicastello (CT), Via
Antonello da Messina n. 1 Riscossione , Agente della CP_2
Riscossione per la Provincia di Messina, con sede in Palermo Via Morselli
n.8, cod.fisc. e P.I.n , in persona del Direttore P.IVA_2 P.IVA_3
Generale f.f. – Procuratore - dott. giusta procura rilasciata CP_3 dal Presidente della Società ed autenticata in data 11/01/19 dal Notaio dott.
in Catania (Rep.n.16731, Racc.n.12067) ed Persona_1 elettivamente domiciliata in Messina in Via C.Battisti n.265, presso lo studio dell'Avv. Valentino Giordano, cod.fisc: C.F._4
(indirizzo pec: fax.n.090.6415855) Email_4 dal quale é rappresentata e difesa giusta procura in atti
Convenuta
Conclusioni dei procuratori delle parti: insistono nelle proprie richieste riportandosi agli atti e verbali di causa
Svolgimento del fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.07.2020 Pt_1 conveniva in giudizio la società al fine di
[...] Controparte_4 sentir dichiarare non dovuta la somma di € 7.340,12 (periodo di riferimento 22 aprile 2020 - 19 giugno 2020) richiesta dalla convenuta afferente una bolletta per ricalcolo di consumi ,dovendosi ritenere escluso per il consumatore l'obbligo di pagare ulteriori somme dato che nell'ultima bolletta pagata il 22-5-2020 di € 230,87 ,la stessa Società aveva attestato che i pagamenti delle bollette dei precedenti consumi erano regolari.
Chiedeva altresì in via preliminare di ritenere e dichiarare il predetto importo non dovuto perché prescritto;
ritenere e dichiarare illegittimo il comportamento assunto dalla Società convenuta ed, conseguenza, ritenerla obbligata al pagamento in favore dell'utente consumatore degli indennizzi di legge nonché al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spesi e compensi .
Premetteva l'attore a completamento espositivo della complessa vicenda che, la Società a seguito di un reclamo presentato il 15-11- 2018 e successivo invito a negoziazione assistita del 12-2-2019, in base ad un calcolo dalla stessa effettuato in data 15-3-2019, aveva rimborsato l'importo € 4.788,64, pagato in eccesso per un grossolano errore Contr commesso da che aveva attribuito all'utente in bolletta consumi superiori relativi ad un contatore avente un numero diverso rispetto a quello installato nell'immobile adibito a residenza familiare dell'attore, sito in Messina, Complesso INCAM, Via Comunale San Corrado n. 6 Pal.
C int.
4. Con nota di conguaglio in pari data, in esito al rimborso della predetta somma indebitamente corrisposta e detratti gli importi delle bollette relativi a consumi successivi alla data del reclamo, la Società convenuta aveva infatti emesso bolletta di importo 0;00 ; in data 26-11-
2019, in netto contrasto con il calcolo di cui alla predetta nota di conguaglio, era stata poi emessa per lo stesso periodo la bolletta rf. n.
1938310898 di € 1.786,86 ed , in esito all'ulteriore reclamo del 3-1-2020, la Società con nota protocollo n. 09012020M4417468 del 9-1-2020, aveva affermato che la bolletta contestata era corretta perché l'importo di €
1.786,86 era stato determinato “..al fine di riallineare le letture e i relativi consumi con quanto verificato sul portale distributore sicchè si era reso necessario rideterminare la lettura tecnica del 30-6- 2009 da mc 10221 a mc. 7359 dalla quale far partire l'applicazione in fattura del coefficiente correttivo C del consumi pari a 1,019383.
L'attore con invito a negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014 del
17-1-2020, trasmesso a mezzo pec ,aveva contestato detta nota di rigetto ritenendola priva di fondamento in quanto il rimborso dell'importo di €
4.788,64 era stata conteggiato in base alle letture relative ai consumi fatturati dal 13-7-07 al 22-12-18; al consumo rilevato dal 14-7-2007 al 7-
1-2019 ed a quello stimato dall'8-1-2019 al 15-3-2019. Deducendo, altresì, che l'emissione della fattura contestata con cui “ vengono restituiti i consumi e riattribuiti consumi dal 13-7-2007 sino alla lettura di cambio misuratore del 5-11-2019” era incomprensibile e contraddittoria rispetto alla lettura ed ai consumi calcolati al momento del rimborso effettuato con la nota di conguaglio sopra specificata. Rilevava comunque, che il riaddebito riguardava importi già abbondantemente prescritti in quanto risalenti ad un periodo ultra quinquennale .L' aveva inviato CP_1 all'attore in data 07-2- 2020 diffida legale per insolvenza fattura minacciando la sospensione della fornitura ed azioni di recupero coattivo del preteso credito. L'attore, preoccupato dal tono perentorio della diffida, contattava la Società convenuta che con nota protocollo n.
1902202020M45257869 del 19/2/2020, asseriva che relativamente alla fornitura identificata dal numero cliente 2600189447201 a seguito di verifiche eseguite dalla Società di distribuzione locale l'importo per il quale sarebbe stata riconosciuta la prescrizione del credito era pari ad euro
987,99, riferito al fatturato del periodo dal 01/07/2009 al 25/11/2017.
La convenuta inoltre riferiva che in attesa delle operazioni contabili di stralcio dell'importo prescritto, veniva differita al 20/4/2020 la scadenza della fattura portante numero 1938310898 del 26/11/2019, comunicate le modalità di pagamento dell'importo residuo per l'importo di 774,69 .
L'Avv. ritenendo detta nota poco convincente presentava domanda Pt_1 presso il Servizio di Conciliazione dapprima presso la Camera di commercio e successivamente presso l'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con modalità da remoto, e dopo due incontri il tentativo di conciliazione veniva chiuso con esito negativo il 25-6-2020 .
Il 10 Luglio 2020 l'attore riceveva la bolletta di € 7.340,12 da pagare entro lo stesso giorno per presunte somme arretrate dovute e non pagate, sebbene, nelle more avesse continuato a versare regolarmente alla Società le 3 bollette periodicamente ricevute compresa quella di € 536,96 trasmessa nel periodo di totale lockdown e quella di € 230,87 con scadenza
22-5-20 riportante nel riepilogo dei precedenti pagamenti effettuati dall'utente , la dicitura “Al 21/04/2020 i pagamenti delle Parte_1 bollette scadute risultano regolari. Grazie”.
Si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di costituzione e risposta e, contestando quanto dedotto ex adverso chiedeva il rigetto delle domande attoree
Il G.I. con provvedimento del 20-7-2021 ordinava alla Società CP_5 ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio di copia dei verbali di
[...] accesso per la lettura del contatore del gas effettuati dai propri addetti nel periodo dal 2007 al 2018 presso l'abitazione dell'Avv. in Parte_1 Messina Via Comunale San Corrado n. 6 int. 4, onerando parte attrice a notificare il provvedimento alla entro il 30-9-2021. Controparte_5
Notificata la predetta ordinanza per via telematica il 14-9-2021 e non avendo l' esibito copia dei verbali di accesso, come Controparte_5 disposto dal G.I, l'attore con note scritte del 22-4-2022 chiedeva al
Tribunale di ordinare ex art. 118 c.p.c. alla sede di Controparte_5
Messina, Via Croce Rossa 46, di consentire l'ispezione dei verbali di accesso per la lettura del gas effettuati dai propri addetti dal 2007 al 2018 presso l'abitazione dell'attore e/o autorizzare quest'ultimo a farsi rilasciare copia dei predetti verbali per l'acquisizione in giudizio.
Con pec del 26-4-2022, la Società comunicava all'attore di non CP_5 possedere i verbali di accesso oggetto dell'ordinanza 20-7-2021, ma soltanto il registro delle letture che trasmetteva in allegato.
Ammessi i mezzi istruttori, escussi i testi, ritenuta la causa matura per la decisione veniva differita per la precisazione delle conclusioni, indi assunta in decisione all'udienza de 23 ottobre 2024 con concessione dei termini ex art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea risulta fondata e pertanto merita accoglimento.
Giova preliminarmente osservare che non risulta sia stata fornita dalla convenuta prova idonea dei consumi dal 2007 al 2018.
Nel caso di specie non sono stati esibiti i verbali di accesso, tantomeno può attribuirsi valore probatorio alla documentazione in possesso della convenuta, allegazione consistente l'indicazione di letture su stima in asserita assenza dell'utente, peraltro mancanti di sottoscrizione. Risulta infatti che con pec del 26-4-2022, la ha comunicato Controparte_6 all'attore di non possedere i verbali di accesso oggetto dell'ordinanza datata 20-7-2021, ma solo il registro delle letture.
Secondo il principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629). Nel caso di specie, altresì, posto che il contratto dedotto in giudizio è (pacificamente e documentalmente) un contratto di somministrazione di energia che prevede un corrispettivo a consumo e non già un corrispettivo fisso a forfait, discende, a mente dell'art. 2697 cc che, in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi, incombe al preteso creditore anche dare evidenza di quanti kwh di energia abbia erogato ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo
(commisurato alla quantità di energia erogata).
In questo senso si è infatti espressa la Corte di legittimità, la quale ha specificamente affermato in materia di somministrazione che in conformità agli artt. 115 cpc, 2697 cc ed al principio della vicinanza della prova le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante (ex multis: Cass. civ. sez.
3 n. 17041 del 2.12.2002; Cass. civ. sez. 3 n. 23699 del 22.11.2016).
Con riferimento al tema della prova dei consumi di energia elettrica, la
Suprema Corte ha altresì precisato che spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass. Civ., sez. 6-3, ord. n. 297 del
9.1.2020).
Nel caso in esame è stato denunciato da parte attrice che i consumi posti a fondamento della pretesa azionata non corrispondessero a quelli effettivi, ritenuti eccessivi per un'utenza ad uso domestico.
Or, dalle risultanze istruttorie è emerso che le letture del contatore del gas installato presso la residenza dell'attore in Messina, Via Comunale San
Corrado n. 6, pal. C, primo piano, sono state effettuate dagli addetti Italgas
Reti s,.p.a. in maniera regolare e periodica ogni anno nell'arco temporale dal 2007 al 2018 e che nel mese di Luglio 2018 un addetto dell' , in CP_5 occasione di un accesso all'abitazione dell'attore per leggere il consumo del gas, ha constatato che il numero del contatore ivi installato era diverso da quello indicato in bolletta.
A seguito di ciò venne accertato che erroneamente all'attore erano stati addebitati consumi eccessivi riguardanti un'altra utenza , sicchè essendo la convenuta incorsa in un grossolano errore aveva proceduto al rimborso in favore dell'attore di euro 4.788,64.
Orbene, nel caso di specie le somme richieste con la bolletta impugnata nella quale viene richiesto l'importo di euro 7.340,12 a titolo di ricalcolo dei consumi, afferente l'arco temporale che va dal 1 ottobre 2009 al 19 giugno 2020, devono ritenersi altresì prescritte essendo decorsi più di cinque anni, operando la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei pagamenti relativi ai cinque anni a ritroso. La stessa Società convenuta a seguito di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ha confermato infatti con la nota del 31-07-2020 la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, ove nello specifico comunica all'attore di aver riconosciuto l'intervenuta prescrizione per l'importo di euro 6.013,22 , residuando dovuto sulla bolletta contestata solo l'importo di euro
1.326,90 .
Si osserva che invero, nessun importo può ritenersi dovuto posto che l'obbligo per il consumatore di pagare ulteriori somme si deve ritenere escluso stante che nell'ultima bolletta rif. N. 2017614469 emessa il 21-4-
2020 dell'importo di € 230,17 con scadenza 26.5.2020 e pagata il
22.5.2020 la medesima Società convenuta ha attestato che i pagamenti delle bollette dei precedenti consumi erano regolari .
Ciò posto risulta un evidente contrasto tra quanto indicato nella fattura emessa il 21 aprile 2020 ove si evince che i pagamenti delle bollette scadute erano regolari e la bolletta inviata all'attore in data 10 luglio 2020, in data postuma , relativa ad un ricalcolo dei consumi nel periodo dal 1 ottobre 2009 al 19 giugno 2020 con cui venne richiesto il pagamento di
7.340,12 euro. Orbene, gli errori di fatturazione hanno determinato l'addebito di conguagli, calcolati sui consumi registrati nel contatore, superiori all'importo che l'utente avrebbe dovuto pagare per i mc di gas effettivamente erogati, sia per i calcoli di consumo eccessivo, non risultanti proporzionati al periodo di riferimento, sia perché vengono conteggiati importi relativi a bollette pagate riferite allo stesso periodo.
Non può revocarsi in dubbio che la convenuta nel caso di specie abbia operato in palese violazione dei principi di lealtà e trasparenza , ove peraltro dal foglio delle letture non si evince la lettura relativa all' anno
2018, effettuata presso l'abitazione dell'attore, in occasione della quale l'addetto aveva constatato che il numero del contatore ivi installato CP_5 era diverso da quello indicato in bolletta
Tantomeno scalfisce il quadro probatorio quanto asserito dalla convenuta la quale sarebbe stata resa edotta dal distributore del cambio contatore avvenuto nell'anno 2009 solo a distanza di un decennio, affermando che la responsabilità degli errori di fatturazione è da attribuire alla società di distribuzione, che avrebbe omesso di notificare il cambio del misuratore eseguito in data 23.10.2009, comunicandolo solo in data 06.05.2019. Detta doglianza infatti non può essere fatta valere nei confronti dell'utente in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto intercorrente tra le Società di vendita e di distribuzione;
gli errori di fatturazione riguardano inoltre le bollette del 26-11- 2019 di €1.786,86 - comprensiva dell'importo già prescritto di € 987,99 e del il 10-7-2020 di € 7.340,12 - comprensiva Contr dell'importo già prescritto di € 6.013,22, fatturazioni emesse dall' quando alla stessa erano stati notificati da tempo i dati effettivi di consumo e del cambio misuratore .
La convenuta ha pertanto operato in violazione dei principi di lealtà e di correttezza e buona fede, i cui principali riferimenti normativi si trovano negli articoli 1175 e 1375del c.c., rappresentano obblighi accessori all'obbligazione contrattuale principale, che è maggiormente pregnante nell'ipotesi di contratto per adesione, dove il contraente che predispone in maniera unilaterale le clausole del negozio si trova in una situazione di maggiore forza contrattuale. Sul punto la giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte afferma : “Il principio di correttezza e di buona fede….deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti nel rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile” (Cass. Civile sez. III
2/4/2021 n. 9200). I giudici di legittimità ancora , con la Sentenza n. 10549 del 03/06/2020, hanno statuito che l'inosservanza del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto può integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia del danno emergente che del lucro cessante.
La buona fede contrattuale consiste nella reciproca lealtà di condotta e fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi ed attenersi.
Alla luce di quanto sopra argomentato va pertanto riconosciuto il diritto di parte attrice alla restituzione dell'importo pari ad euro 767,93, importo risultante già pagato relativo alle fatturazioni precedenti;
nello specifico la somma richiesta di euro 2.101, 59 comprensiva di interessi non detraeva infatti gli importi già pagati di € 536,96 e di 230,87, relativi alle bollette con scadenza 10-3-2020 e 22-5-2020.
Orbene, dalle risultanze processuali risulta che parte attrice in corso di causa ha altresì pagato in data 29 settembre 2023 la somma di euro
2.030,62 indicata in fattura portante n 2022514970 e n 1938310898 e, successivamente gli interessi di mora , solo al fine di evitare una procedura esecutiva con espressa riserva di chiedere la restituzione. Ciò posto ,atteso Contr che nei conteggi eseguiti da risultano reiteratamente commessi diversi errori, considerato il comportamento assunto dalla convenuta anche in sede stragiudiziale, e che quest'ultima non ha fornito prova della pretesa creditoria , può affermarsi una palese inosservanza del dovere di buona fede e correttezza e , conseguente diritto alla restituzione di detto importo.
La domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore va disattesa non avendo fornito allegazioni e conseguente prova dei comportamenti che la sostanziano.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda avanzata dall' avv con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1
16.07.2020 nei confronti di così provvede: Controparte_4
Dichiara non dovuta dall'attore la somma di euro 7.340,12, indicata in fattura n 2022514970 del 19 giugno 2020.
Condanna la convenuta persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla restituzione nei confronti dell'attore dell' importo non dovuto pari ad euro 2.101,59..
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 237,00 per spese vive ed euro 2.540,00 per compensi oltre iva,cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 29 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2769\20 R.G.Aff. Cont. introitata in decisione il 23/10/2024 con concessione dei termini ex art
190 c.p.c.;
TRA
nato a [...] il [...] cod. fisc . Parte_1
ed ivi residente in [...], pec : CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso da se medesimo Email_1 unitamente all'avv Mariaurora Caudo cod fisc C.F._2 pec : giusta procura in calce all'atto Email_2 introduttivo del giudizio elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Messina in Largo Avignone is 83 Via Cesare Battisti
attore
CONTRO persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n. 1, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato congiunto al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'Avv. Prof. Antonino Longo
( pec CodiceFiscale_3
fax: ed Email_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Acicastello (CT), Via
Antonello da Messina n. 1 Riscossione , Agente della CP_2
Riscossione per la Provincia di Messina, con sede in Palermo Via Morselli
n.8, cod.fisc. e P.I.n , in persona del Direttore P.IVA_2 P.IVA_3
Generale f.f. – Procuratore - dott. giusta procura rilasciata CP_3 dal Presidente della Società ed autenticata in data 11/01/19 dal Notaio dott.
in Catania (Rep.n.16731, Racc.n.12067) ed Persona_1 elettivamente domiciliata in Messina in Via C.Battisti n.265, presso lo studio dell'Avv. Valentino Giordano, cod.fisc: C.F._4
(indirizzo pec: fax.n.090.6415855) Email_4 dal quale é rappresentata e difesa giusta procura in atti
Convenuta
Conclusioni dei procuratori delle parti: insistono nelle proprie richieste riportandosi agli atti e verbali di causa
Svolgimento del fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.07.2020 Pt_1 conveniva in giudizio la società al fine di
[...] Controparte_4 sentir dichiarare non dovuta la somma di € 7.340,12 (periodo di riferimento 22 aprile 2020 - 19 giugno 2020) richiesta dalla convenuta afferente una bolletta per ricalcolo di consumi ,dovendosi ritenere escluso per il consumatore l'obbligo di pagare ulteriori somme dato che nell'ultima bolletta pagata il 22-5-2020 di € 230,87 ,la stessa Società aveva attestato che i pagamenti delle bollette dei precedenti consumi erano regolari.
Chiedeva altresì in via preliminare di ritenere e dichiarare il predetto importo non dovuto perché prescritto;
ritenere e dichiarare illegittimo il comportamento assunto dalla Società convenuta ed, conseguenza, ritenerla obbligata al pagamento in favore dell'utente consumatore degli indennizzi di legge nonché al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spesi e compensi .
Premetteva l'attore a completamento espositivo della complessa vicenda che, la Società a seguito di un reclamo presentato il 15-11- 2018 e successivo invito a negoziazione assistita del 12-2-2019, in base ad un calcolo dalla stessa effettuato in data 15-3-2019, aveva rimborsato l'importo € 4.788,64, pagato in eccesso per un grossolano errore Contr commesso da che aveva attribuito all'utente in bolletta consumi superiori relativi ad un contatore avente un numero diverso rispetto a quello installato nell'immobile adibito a residenza familiare dell'attore, sito in Messina, Complesso INCAM, Via Comunale San Corrado n. 6 Pal.
C int.
4. Con nota di conguaglio in pari data, in esito al rimborso della predetta somma indebitamente corrisposta e detratti gli importi delle bollette relativi a consumi successivi alla data del reclamo, la Società convenuta aveva infatti emesso bolletta di importo 0;00 ; in data 26-11-
2019, in netto contrasto con il calcolo di cui alla predetta nota di conguaglio, era stata poi emessa per lo stesso periodo la bolletta rf. n.
1938310898 di € 1.786,86 ed , in esito all'ulteriore reclamo del 3-1-2020, la Società con nota protocollo n. 09012020M4417468 del 9-1-2020, aveva affermato che la bolletta contestata era corretta perché l'importo di €
1.786,86 era stato determinato “..al fine di riallineare le letture e i relativi consumi con quanto verificato sul portale distributore sicchè si era reso necessario rideterminare la lettura tecnica del 30-6- 2009 da mc 10221 a mc. 7359 dalla quale far partire l'applicazione in fattura del coefficiente correttivo C del consumi pari a 1,019383.
L'attore con invito a negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014 del
17-1-2020, trasmesso a mezzo pec ,aveva contestato detta nota di rigetto ritenendola priva di fondamento in quanto il rimborso dell'importo di €
4.788,64 era stata conteggiato in base alle letture relative ai consumi fatturati dal 13-7-07 al 22-12-18; al consumo rilevato dal 14-7-2007 al 7-
1-2019 ed a quello stimato dall'8-1-2019 al 15-3-2019. Deducendo, altresì, che l'emissione della fattura contestata con cui “ vengono restituiti i consumi e riattribuiti consumi dal 13-7-2007 sino alla lettura di cambio misuratore del 5-11-2019” era incomprensibile e contraddittoria rispetto alla lettura ed ai consumi calcolati al momento del rimborso effettuato con la nota di conguaglio sopra specificata. Rilevava comunque, che il riaddebito riguardava importi già abbondantemente prescritti in quanto risalenti ad un periodo ultra quinquennale .L' aveva inviato CP_1 all'attore in data 07-2- 2020 diffida legale per insolvenza fattura minacciando la sospensione della fornitura ed azioni di recupero coattivo del preteso credito. L'attore, preoccupato dal tono perentorio della diffida, contattava la Società convenuta che con nota protocollo n.
1902202020M45257869 del 19/2/2020, asseriva che relativamente alla fornitura identificata dal numero cliente 2600189447201 a seguito di verifiche eseguite dalla Società di distribuzione locale l'importo per il quale sarebbe stata riconosciuta la prescrizione del credito era pari ad euro
987,99, riferito al fatturato del periodo dal 01/07/2009 al 25/11/2017.
La convenuta inoltre riferiva che in attesa delle operazioni contabili di stralcio dell'importo prescritto, veniva differita al 20/4/2020 la scadenza della fattura portante numero 1938310898 del 26/11/2019, comunicate le modalità di pagamento dell'importo residuo per l'importo di 774,69 .
L'Avv. ritenendo detta nota poco convincente presentava domanda Pt_1 presso il Servizio di Conciliazione dapprima presso la Camera di commercio e successivamente presso l'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con modalità da remoto, e dopo due incontri il tentativo di conciliazione veniva chiuso con esito negativo il 25-6-2020 .
Il 10 Luglio 2020 l'attore riceveva la bolletta di € 7.340,12 da pagare entro lo stesso giorno per presunte somme arretrate dovute e non pagate, sebbene, nelle more avesse continuato a versare regolarmente alla Società le 3 bollette periodicamente ricevute compresa quella di € 536,96 trasmessa nel periodo di totale lockdown e quella di € 230,87 con scadenza
22-5-20 riportante nel riepilogo dei precedenti pagamenti effettuati dall'utente , la dicitura “Al 21/04/2020 i pagamenti delle Parte_1 bollette scadute risultano regolari. Grazie”.
Si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di costituzione e risposta e, contestando quanto dedotto ex adverso chiedeva il rigetto delle domande attoree
Il G.I. con provvedimento del 20-7-2021 ordinava alla Società CP_5 ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio di copia dei verbali di
[...] accesso per la lettura del contatore del gas effettuati dai propri addetti nel periodo dal 2007 al 2018 presso l'abitazione dell'Avv. in Parte_1 Messina Via Comunale San Corrado n. 6 int. 4, onerando parte attrice a notificare il provvedimento alla entro il 30-9-2021. Controparte_5
Notificata la predetta ordinanza per via telematica il 14-9-2021 e non avendo l' esibito copia dei verbali di accesso, come Controparte_5 disposto dal G.I, l'attore con note scritte del 22-4-2022 chiedeva al
Tribunale di ordinare ex art. 118 c.p.c. alla sede di Controparte_5
Messina, Via Croce Rossa 46, di consentire l'ispezione dei verbali di accesso per la lettura del gas effettuati dai propri addetti dal 2007 al 2018 presso l'abitazione dell'attore e/o autorizzare quest'ultimo a farsi rilasciare copia dei predetti verbali per l'acquisizione in giudizio.
Con pec del 26-4-2022, la Società comunicava all'attore di non CP_5 possedere i verbali di accesso oggetto dell'ordinanza 20-7-2021, ma soltanto il registro delle letture che trasmetteva in allegato.
Ammessi i mezzi istruttori, escussi i testi, ritenuta la causa matura per la decisione veniva differita per la precisazione delle conclusioni, indi assunta in decisione all'udienza de 23 ottobre 2024 con concessione dei termini ex art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea risulta fondata e pertanto merita accoglimento.
Giova preliminarmente osservare che non risulta sia stata fornita dalla convenuta prova idonea dei consumi dal 2007 al 2018.
Nel caso di specie non sono stati esibiti i verbali di accesso, tantomeno può attribuirsi valore probatorio alla documentazione in possesso della convenuta, allegazione consistente l'indicazione di letture su stima in asserita assenza dell'utente, peraltro mancanti di sottoscrizione. Risulta infatti che con pec del 26-4-2022, la ha comunicato Controparte_6 all'attore di non possedere i verbali di accesso oggetto dell'ordinanza datata 20-7-2021, ma solo il registro delle letture.
Secondo il principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629). Nel caso di specie, altresì, posto che il contratto dedotto in giudizio è (pacificamente e documentalmente) un contratto di somministrazione di energia che prevede un corrispettivo a consumo e non già un corrispettivo fisso a forfait, discende, a mente dell'art. 2697 cc che, in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi, incombe al preteso creditore anche dare evidenza di quanti kwh di energia abbia erogato ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo
(commisurato alla quantità di energia erogata).
In questo senso si è infatti espressa la Corte di legittimità, la quale ha specificamente affermato in materia di somministrazione che in conformità agli artt. 115 cpc, 2697 cc ed al principio della vicinanza della prova le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante (ex multis: Cass. civ. sez.
3 n. 17041 del 2.12.2002; Cass. civ. sez. 3 n. 23699 del 22.11.2016).
Con riferimento al tema della prova dei consumi di energia elettrica, la
Suprema Corte ha altresì precisato che spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass. Civ., sez. 6-3, ord. n. 297 del
9.1.2020).
Nel caso in esame è stato denunciato da parte attrice che i consumi posti a fondamento della pretesa azionata non corrispondessero a quelli effettivi, ritenuti eccessivi per un'utenza ad uso domestico.
Or, dalle risultanze istruttorie è emerso che le letture del contatore del gas installato presso la residenza dell'attore in Messina, Via Comunale San
Corrado n. 6, pal. C, primo piano, sono state effettuate dagli addetti Italgas
Reti s,.p.a. in maniera regolare e periodica ogni anno nell'arco temporale dal 2007 al 2018 e che nel mese di Luglio 2018 un addetto dell' , in CP_5 occasione di un accesso all'abitazione dell'attore per leggere il consumo del gas, ha constatato che il numero del contatore ivi installato era diverso da quello indicato in bolletta.
A seguito di ciò venne accertato che erroneamente all'attore erano stati addebitati consumi eccessivi riguardanti un'altra utenza , sicchè essendo la convenuta incorsa in un grossolano errore aveva proceduto al rimborso in favore dell'attore di euro 4.788,64.
Orbene, nel caso di specie le somme richieste con la bolletta impugnata nella quale viene richiesto l'importo di euro 7.340,12 a titolo di ricalcolo dei consumi, afferente l'arco temporale che va dal 1 ottobre 2009 al 19 giugno 2020, devono ritenersi altresì prescritte essendo decorsi più di cinque anni, operando la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei pagamenti relativi ai cinque anni a ritroso. La stessa Società convenuta a seguito di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ha confermato infatti con la nota del 31-07-2020 la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, ove nello specifico comunica all'attore di aver riconosciuto l'intervenuta prescrizione per l'importo di euro 6.013,22 , residuando dovuto sulla bolletta contestata solo l'importo di euro
1.326,90 .
Si osserva che invero, nessun importo può ritenersi dovuto posto che l'obbligo per il consumatore di pagare ulteriori somme si deve ritenere escluso stante che nell'ultima bolletta rif. N. 2017614469 emessa il 21-4-
2020 dell'importo di € 230,17 con scadenza 26.5.2020 e pagata il
22.5.2020 la medesima Società convenuta ha attestato che i pagamenti delle bollette dei precedenti consumi erano regolari .
Ciò posto risulta un evidente contrasto tra quanto indicato nella fattura emessa il 21 aprile 2020 ove si evince che i pagamenti delle bollette scadute erano regolari e la bolletta inviata all'attore in data 10 luglio 2020, in data postuma , relativa ad un ricalcolo dei consumi nel periodo dal 1 ottobre 2009 al 19 giugno 2020 con cui venne richiesto il pagamento di
7.340,12 euro. Orbene, gli errori di fatturazione hanno determinato l'addebito di conguagli, calcolati sui consumi registrati nel contatore, superiori all'importo che l'utente avrebbe dovuto pagare per i mc di gas effettivamente erogati, sia per i calcoli di consumo eccessivo, non risultanti proporzionati al periodo di riferimento, sia perché vengono conteggiati importi relativi a bollette pagate riferite allo stesso periodo.
Non può revocarsi in dubbio che la convenuta nel caso di specie abbia operato in palese violazione dei principi di lealtà e trasparenza , ove peraltro dal foglio delle letture non si evince la lettura relativa all' anno
2018, effettuata presso l'abitazione dell'attore, in occasione della quale l'addetto aveva constatato che il numero del contatore ivi installato CP_5 era diverso da quello indicato in bolletta
Tantomeno scalfisce il quadro probatorio quanto asserito dalla convenuta la quale sarebbe stata resa edotta dal distributore del cambio contatore avvenuto nell'anno 2009 solo a distanza di un decennio, affermando che la responsabilità degli errori di fatturazione è da attribuire alla società di distribuzione, che avrebbe omesso di notificare il cambio del misuratore eseguito in data 23.10.2009, comunicandolo solo in data 06.05.2019. Detta doglianza infatti non può essere fatta valere nei confronti dell'utente in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto intercorrente tra le Società di vendita e di distribuzione;
gli errori di fatturazione riguardano inoltre le bollette del 26-11- 2019 di €1.786,86 - comprensiva dell'importo già prescritto di € 987,99 e del il 10-7-2020 di € 7.340,12 - comprensiva Contr dell'importo già prescritto di € 6.013,22, fatturazioni emesse dall' quando alla stessa erano stati notificati da tempo i dati effettivi di consumo e del cambio misuratore .
La convenuta ha pertanto operato in violazione dei principi di lealtà e di correttezza e buona fede, i cui principali riferimenti normativi si trovano negli articoli 1175 e 1375del c.c., rappresentano obblighi accessori all'obbligazione contrattuale principale, che è maggiormente pregnante nell'ipotesi di contratto per adesione, dove il contraente che predispone in maniera unilaterale le clausole del negozio si trova in una situazione di maggiore forza contrattuale. Sul punto la giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte afferma : “Il principio di correttezza e di buona fede….deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti nel rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile” (Cass. Civile sez. III
2/4/2021 n. 9200). I giudici di legittimità ancora , con la Sentenza n. 10549 del 03/06/2020, hanno statuito che l'inosservanza del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto può integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia del danno emergente che del lucro cessante.
La buona fede contrattuale consiste nella reciproca lealtà di condotta e fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi ed attenersi.
Alla luce di quanto sopra argomentato va pertanto riconosciuto il diritto di parte attrice alla restituzione dell'importo pari ad euro 767,93, importo risultante già pagato relativo alle fatturazioni precedenti;
nello specifico la somma richiesta di euro 2.101, 59 comprensiva di interessi non detraeva infatti gli importi già pagati di € 536,96 e di 230,87, relativi alle bollette con scadenza 10-3-2020 e 22-5-2020.
Orbene, dalle risultanze processuali risulta che parte attrice in corso di causa ha altresì pagato in data 29 settembre 2023 la somma di euro
2.030,62 indicata in fattura portante n 2022514970 e n 1938310898 e, successivamente gli interessi di mora , solo al fine di evitare una procedura esecutiva con espressa riserva di chiedere la restituzione. Ciò posto ,atteso Contr che nei conteggi eseguiti da risultano reiteratamente commessi diversi errori, considerato il comportamento assunto dalla convenuta anche in sede stragiudiziale, e che quest'ultima non ha fornito prova della pretesa creditoria , può affermarsi una palese inosservanza del dovere di buona fede e correttezza e , conseguente diritto alla restituzione di detto importo.
La domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore va disattesa non avendo fornito allegazioni e conseguente prova dei comportamenti che la sostanziano.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda avanzata dall' avv con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1
16.07.2020 nei confronti di così provvede: Controparte_4
Dichiara non dovuta dall'attore la somma di euro 7.340,12, indicata in fattura n 2022514970 del 19 giugno 2020.
Condanna la convenuta persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla restituzione nei confronti dell'attore dell' importo non dovuto pari ad euro 2.101,59..
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 237,00 per spese vive ed euro 2.540,00 per compensi oltre iva,cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 29 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
.