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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/08/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta in data 17.10.2022 al n. 2271/2022 del R.G., promossa d a
- , residente in [...], (C.F. n. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Zanardo, C.F._1
a t t o r e
contro
- nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
50/B (C.F. ) C.F._2
- nato a [...] il [...] ed ivi res. in via Postumia n. 9/A Parte_2
(C.F. ) C.F._3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ladislao Kowalski
c o n v e n u t i avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione, trattenuta in decisione nell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18/4/2025, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore, come da note scritte di data 17/4/25 e pertanto:
“Nel merito:
1 - procedersi, previo frazionamento, alla divisione dell'intera area scoperta contrassegnata presso il
Comune di San Michele al Tagliamento al Foglio 48 Particella 1238, con assegnazione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, determinandosi gli eventuali relativi conguagli.
Assegnarsi, in particolare, all'appartamento contrassegnato presso il Comune di San Michele al
Tagliamento Foglio 48 Particella 1238 sub 2, di proprietà dell'attore, la proprietà esclusiva del sedime di area scoperta raffigurata in blu in Figura 6, pag.4, dell'atto di citazione, determinandosi
i relativi conguagli. Darsi atto del diritto del proprietario Foglio 48 Particella 1238 sub 2 di accedere al contatore luce sito nel vano scala e al contatore dell'acqua, per le eventuali necessarie manutenzioni;
- qualora non si ritenga di dover procedere alla divisione dell'intera area scoperta, procedersi, previo frazionamento, ad assegnare all'appartamento contrassegnato presso il Comune di San
Michele al Tagliamento Foglio 48 Particella 1238 sub 2, la proprietà esclusiva del sedime di area scoperta raffigurata in blu in Figura 6, pag.4, dell'atto di citazione, determinandosi i relativi conguagli, come da “secondo progetto divisionale della relazione integrativa del CTU”, Darsi atto del diritto del proprietario Foglio 48 Particella 1238 sub 2 di accedere al contatore luce sito nel vano scala e al contatore dell'acqua, per le eventuali necessarie manutenzioni.
In via istruttoria:
- si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che, fin dalla costruzione dell'edificio per cui è causa, lo stato dei luoghi è quello rappresentato dalle fotografie sub doc. 10 e 11 che si rammostrano?”;
2. “Vero che, in particolare, i subalterni 2 e 5 hanno autonomi accessi carrai alla pubblica via con relativi cancelli, come raffigurato sub doc. 11 che si rammostra?”;
3. “Vero che, fin dalla costruzione dell'edificio per cui è causa, gli occupanti dei subalterni 2 e 5 hanno parcheggiato le proprie autovetture nell'area, contrassegnata dal “corridoio” di piastrelle, compresa tra il singolo subalterno ed il relativo cancello (doc.11 che si rammostra)?”;
4. “Vero che gli occupanti dei sub. 3-4, posti al primo piano dell'edificio, hanno da sempre utilizzato, per accedere alla pubblica via, i cancelli raffigurati nelle fotografie sub doc.10 (che si rammostra) ed hanno parcheggiato le rispettive autovetture nell'area del giardino attigua ai cancelli stessi?”;
5. “Vero che tra a separare le aree antistanti i subalterni 2 e 5 raffigurate nelle fotografie sub doc.11 (che si rammostra) vi è una rete divisoria alta circa 80 cm, ivi posizionata da CP_2
[...] [..
[...] nel 2015?”;
[...]
6. “Vero che la rete divisoria di cui al capitolo precedente è raffigurata nel doc. 11 che si rammostra e qui sotto evidenziata in rosso? [...]
7. “Vero che lungo la linea qui indicata in rosso [...] ha posizionato nel 2015 una Parte_1 rete divisoria, alta circa 1 ml alla distanza di ml. 3,18 dalla parete del subalterno 2?
8. “Vero che la rete divisoria di cui al capitolo precedente è raffigurata nel doc. 11 che si rammostra e qui sotto evidenziata in rosso? [...]
9. “Vero che l'appartamento di cui al subalterno 5 gode di due accessi/ingressi, raffigurati in nero in Figura 5, pag.5 della nostra Prima Memoria?”;
10. “Vero che per accedere ai subalterni 3-4 si utilizza la scala esterna contrassegnata in giallo in
Figura 6, pag.4 dell'atto di citazione?”;
11. Vero che nella parete del subalterno 2 qui evidenziata in rosso [...] sono presenti n. 2 finestre, una del bagno e l'altra della camera da letto?;
Si indicano come testimoni i signori: di Pordenone;
di Testimone_1 Testimone_2
Pordenone”.
- per i convenuti, come da note scritte depositate in data 16/4/24 e pertanto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e contestata, così giudicare:
NEL MERITO: respingere, per i motivi tutti esposti le domande formulate da nei Parte_1 confronti dei fratelli ed ciò a seguito della natura condominiale CP_1 Parte_2 dell'immobile in oggetto ex art. 1117 bis cc come costituitasi a seguito della divisione intervenuta tra le parti, della conseguente indivisibilità delle parti comuni ai sensi dell'art. 1119 cc o per qualsiasi altro motivo che potrà essere ritenuto.
Spese di causa interamente rifuse comprendenti le competenze, le spese forfettarie, le anticipazioni, cassa ed iva nonché il rimborso delle competenze corrisposte per la mediazione (doc. 2 e 3).
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) Ispezione art. 258 cpc La perizia ha chiarito la indivisibilità dei beni. Fermo ciò, se ritenuto, si ribadisce come già nella memoria 24/01/24, atteso l'evidente carattere condominiale dei beni in oggetto e l'evidente indivisibilità degli stessi, affinché il Giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art.
259 cpc, disponga la Sua personale ispezione dei luoghi oggetto di causa;
b) Prove testimoniali Ribadita, giusta propria 3° memoria ex art. 183 cpc del 02/05/23,
3 l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale come proposti da controparte, ci si oppone all'ammissione degli stessi;
c) Riprova In via meramente prudenziale e per puro tuziorismo difensivo, per il caso che i capitoli di prova o alcuni di essi venissero ammessi, si chiede la riprova indicando sugli stessi quali testi:
via della Chiesa 17, Porcia;
, via Oslavia 50/b, Pordenone;
Tes_3 CP_3 presso società AL.CE, srl San Michele al Tagliamento Bibione Corso del Sole Controparte_4
95; ing. con studio in Pordenone;
arch. con studio in Budoia.”. Per_1 Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto la divisione dell'area Parte_1 scoperta in comproprietà con i convenuti, costituente giardino di pertinenza delle quattro unità immobiliari facenti parte di un unico complesso immobiliare situato nella località balneare di
Bibione, unità che, originariamente appartenute a a seguito di successione e di Persona_3 conseguente divisione giudiziale erano diventate di proprietà esclusiva degli eredi odierne parti in causa. Evidenziando che la divisione del giardino, già prevista dal C.T.U. nominato nella precedente causa divisionale, non era stata attuata in quella sede, l'attore ha proposto due ipotesi modellate sull'attuale utilizzo di fatto dell'area, l'una con divisione dell'intera area scoperta, l'altra con divisione della sola porzione a lui spettante, chiedendo in entrambi i casi l'assegnazione della parte di giardino antistante la sua proprietà esclusiva e di una striscia di terreno nel lato esterno della stessa proprietà.
Si sono costituiti e contestando la domanda, di cui Controparte_1 Parte_2 hanno eccepito l'inammissibilità. Procedendo dal presupposto che la divisione ereditaria aveva determinato la costituzione di un condominio ex art. 1117-bis c.c., i convenuti hanno dedotto l'indivisibilità del giardino condominiale per difetto di entrambi i requisiti previsti cumulativamente dall'art. 1119 c.c., cioè per mancanza dell'unanime consenso di tutti i condomini e per il maggior incomodo che la divisione oggetto di domanda comporterebbe per l'uso della cosa.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., il giudice precedente assegnatario ha nominato
C.T.U., al quale è stata successivamente richiesta un'integrazione della relazione, all'esito del deposito della quale parte attrice ha dichiarato l'adesione al secondo dei due progetti divisionali predisposti, ribadendo invece i convenuti la propria eccezione di indivisibilità.
Preso atto del permanente dissenso delle parti, è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni,
4 l'udienza del giorno 18/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini per comparse conclusionali e repliche.
2. Le domande di parte attrice non possono essere accolte, essendo invece parzialmente condivisibile, per i motivi che seguono, l'eccezione di indivisibilità.
2.1. È corretto l'assunto iniziale su cui si fonda la tesi delle parti convenute. A seguito della divisione ereditaria citata e documentata in atti, più soggetti sono diventati proprietari esclusivi di distinte unità immobiliari facenti parte di un unico edificio dotato di parti comuni, essendo quindi integrata la fattispecie costitutiva del condominio di cui all'art. 1117-bis c.c..
Tra le parti comuni condominiali vi è anche l'area scoperta che costituisce oggetto della domanda, destinata, secondo circostanza di fatto non controversa, e comunque confermata dal C.T.U., a giardino e a parcheggio.
2.2. Avendo quindi richiesto l'attore la divisione, totale o parziale, di una parte comune condominiale, trova applicazione l'art. 1119 c.c., che pone la regola generale dell'indivisibilità, “…
a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”.
2.3. I convenuti hanno sostenuto l'interpretazione più restrittiva della norma da ultimo citata, secondo la quale i due presupposti previsti per la divisione si cumulerebbero, derivandone, in ogni caso di divisione di parti comuni condominiali, la necessità dell'unanime consenso dei condomini, oltre che l'egual comodo uso della cosa, prima e dopo la divisione, da parte di ciascun condomino.
L'interpretazione non è condivisibile, in quanto contrasta con l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di aderire.
La Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n.
220 del 2012, va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio"; quest'ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria”
5 (Cass. 26041/2019). La pronuncia è stata di recente ribadita nei seguenti termini: “… In sintesi, in punto di diritto, va ribadito che in materia di divisione di beni comuni, pur contemplando l'art.
1119 c.c. una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini (in omaggio al minor "favor" del legislatore per la divisione condominiale), tuttavia ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato (cfr., di recente, Cass. n. 4010 del 2020 e Cass. n. 4840 del 2021) …” (in motivazione, Cass. 4817/2024).
2.4. Chiarito quanto precede, la divisione delle parti comuni è possibile in sede giudiziaria, anche se contestata da taluni condomini, purché non renda “… più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino …”.
Si tratta di valutare se, nel caso in esame, sia soddisfatto questo ulteriore requisito di carattere negativo, il che è stato espressamente contestato dalle parti convenute.
Anche sotto questo profilo, la Corte di Cassazione ha elaborato opportuni criteri ermeneutici, chiarendo che “…in tema di condominio di edifici, poiché l'uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l'art. 1119 cod. civ. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all'originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione …” (Cass.
867/2012). Ancor più specificamente, è stata evidenziata la necessità che la divisione “… non incida sull'essenza e funzione delle porzioni della cosa già comune, di guisa che ciascuna di esse risulti idonea a realizzare il servizio a vantaggio dei beni di proprietà esclusiva cui era destinato il tutto, senza che il godimento di essi ne risulti pregiudicato o diminuito …” (in motivazione,
Cass.7667/1995).
Ne risulta che sono stati dettati principi interpretativi piuttosto rigorosi, coerenti con il disfavore riservato alla divisione condominiale, che dunque è possibile solo se, in esito alla stessa, le parti divise mantengano la funzione originaria, senza alcuna incidenza negativa sulla fruizione da parte di ciascun condomino.
2.5. Si è già anticipato che, nel caso in esame, l'area scoperta comune oggetto della domanda
6 divisionale, come risulta confermato dai documenti acquisiti e dalla relazione del C.T.U., è destinata ed anche concretamente adibita a giardino e a parcheggio. Per giudicarne la CP_5 divisibilità, deve essere verificato se, prima e dopo la divisione, ne rimanga inalterato l'uso da parte dei singoli condomini, nel senso che gli stessi ne possano trarre la medesima utilità per le rispettive proprietà esclusive.
La valutazione ante-divisione, tuttavia, non deve essere parametrata alla situazione di fatto così come prospettata dalla parte attrice, da un lato perché tale situazione risulta essere contestata,
d'altro lato perché essa non corrisponde ai diritti spettanti ai condomini. In altri termini, non è rilevante l'essere già stata realizzata una (almeno parziale) divisione materiale del giardino, sia perché, per quanto riferito in atti, recenti delibere condominiali, essendo la maggioranza condominiale contraria a tale stato di fatto, avrebbero imposto la rimozione delle recinzioni, sia perché, nonostante tale divisione materiale di fatto, ciascun condomino ha il diritto di fare uso dell'intera area scoperta comune, pur senza alternarne la destinazione e senza impedire agli altri condomini di farne un pari uso, impedimento che, per inciso, è conseguito proprio all'apposizione materiale delle recinzioni. In definitiva, la situazione da considerare e valutare per il confronto, prima dell'ipotizzata divisione, è quella per cui ciascun condomino potrebbe liberamente utilizzare tutte le parti dell'area comune, sia per fruire del giardino, sia per parcheggiare autoveicoli.
Su tale premessa, qualora venisse disposta la divisione, l'utilità che i singoli condomini potrebbero trarre dalle parti divise verrebbe significativamente ridimensionata, in quanto:
- i condomini proprietari esclusivi delle unità al primo piano non potrebbero fare uso della parte scoperta antistante l'edificio, attribuita in via esclusiva ai condomini proprietari delle unità al piano terra;
ciò da un lato ridurrebbe la fruizione del giardino, precludendone una larga parte sul lato anteriore, e d'altro lato, come risulta dalla deliberazione condominiale sulla sistemazione dei posti auto cui ha fatto riferimento parte attrice, comprometterebbe la possibilità di organizzare razionalmente il parcheggio delle autovetture, rendendo complicate le manovre e comportando di fatto la destinazione delle altre porzioni divise, assegnate ai condomini proprietari delle unità al primo piano, all'utilizzo pressocché esclusivo per transito e parcheggio (si veda sul punto la relazione integrativa del C.T.U.), con conseguente ulteriore compromissione della fruizione del giardino;
- analogamente, nel caso di integrale divisione dell'area scoperta comune, i condomini proprietari delle unità al piano terra non potrebbero fruire dell'area più ampia sul retro e sull'altro lato
7 dell'edificio condominiale e sarebbero costretti a parcheggiare gli autoveicoli nelle porzioni loro assegnate, davanti ai rispettivi ingressi, il che da un lato limiterebbe l'utilizzo di tali porzioni, prospicienti le unità abitative, per l'ingombro determinato dalle auto, d'altro lato sarebbe gravoso per le proprietà esclusive, di fronte alle quali vi sarebbe, a distanza ravvicinata, la presenza di automezzi;
- infine, le porzioni da assegnare ai condomini dovrebbero essere gravate da servitù per l'accesso ai contatori e agli altri servizi condominiali, come chiarito dal C.T.U. (doc.36 della relazione integrativa).
In conclusione, vi sono più motivi per ritenere che, dopo la divisione, l'utilità tratta dalle parti comuni divise e la loro fruizione subirebbero una limitazione, quantomeno parziale.
Tale conclusione si fonda su valutazioni di natura oggettiva, che prescindono dalle preferenze soggettive. Quindi, per almeno due ordini di motivi, l'attore non la potrebbe contestare replicando che, nella sua prospettiva, la divisione comporterebbe conseguenze tutt'altro che negative, ma anzi per lui favorevoli. Innanzitutto, tale impostazione avrebbe natura soggettiva e sarebbe orientata da interessi individuali e contingenti, riflesso dei cattivi rapporti personali con gli altri condomini, mentre il giudizio sulla divisibilità deve fondarsi sui profili attinenti al contenuto e all'esercizio dei diritti reali, prescindendo dalle motivazioni individuali. In secondo luogo, anche se uno dei condomini ritenesse soggettivamente di poter trarre la stessa o addirittura maggiori utilità dalle parti comuni divise, resterebbe il fatto che, ai sensi dell'art. 1119 c.c., ciascun condomino non deve subire un maggior incomodo, per cui andrebbero considerate tutte le posizioni, comprese quelle degli altri condomini i quali hanno sostenuto che la divisione limiterebbe l'utilità ricavabile dell'area comune, essendo sufficiente il pregiudizio anche per una solo di esse per impedire la divisione.
Per motivi analoghi, come anticipato, non sarebbe rilevante nemmeno replicare che le conseguenze della divisione corrisponderebbero allo stato di fatto consolidato, perché si tratta di uno stato di fatto contrastante con i diritti d'uso dei condomini. La situazione da confrontare con quella post- divisione non è quella descritta dalla parte attrice (essendo quindi irrilevanti le prove orali richieste per ottenerne conferma), ma quella che corrisponde alle facoltà proprie dei condomini, per cui i convenuti potrebbero opporsi, come peraltro sembrerebbe abbiano già fatto, all'utilizzo esclusivo da parte dell'attore della porzione antistante la sua unità, così come quest'ultimo potrebbe liberamente fruire delle ulteriori parti del giardino, anche parcheggiando nelle aree attualmente di fatto gestite
8 dai fratelli.
Traendo le fila di quanto argomentato, per effetto della divisione giudiziale dell'area scoperta comune, i condomini inevitabilmente trarrebbero dalle porzioni divise loro assegnate minori utilità di quelle che potrebbero trarre dall'area indivisa, il che, rendendone maggiormente incomodo l'uso, integra l'ipotesi preclusiva prevista dall'art. 1119 c.c. e quindi impedisce la divisione senza l'accordo unanime.
3. Il rigetto delle domande comporta la soccombenza della parte attrice, che va condannata alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti, liquidate come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria, non essendo state assunte prove orali, non ritenendosi di dover disporre alcun aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato, per la piena sovrapposizione delle posizioni delle parti difese dallo stesso legale, dovendosi conseguentemente escludere vi sia stata la necessità di un maggior impegno difensivo.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2271/22 R.G., così decide:
1) rigetta le domande proposte da parte attrice Parte_1
2) condanna parte attrice a rifondere ai convenuti e Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida nell'importo di euro 6.713,00 per onorari, oltre al Parte_2 rimborso forfettario del 15% e oltre agli accessori se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il 28 agosto 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta in data 17.10.2022 al n. 2271/2022 del R.G., promossa d a
- , residente in [...], (C.F. n. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Zanardo, C.F._1
a t t o r e
contro
- nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
50/B (C.F. ) C.F._2
- nato a [...] il [...] ed ivi res. in via Postumia n. 9/A Parte_2
(C.F. ) C.F._3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ladislao Kowalski
c o n v e n u t i avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione, trattenuta in decisione nell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18/4/2025, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore, come da note scritte di data 17/4/25 e pertanto:
“Nel merito:
1 - procedersi, previo frazionamento, alla divisione dell'intera area scoperta contrassegnata presso il
Comune di San Michele al Tagliamento al Foglio 48 Particella 1238, con assegnazione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, determinandosi gli eventuali relativi conguagli.
Assegnarsi, in particolare, all'appartamento contrassegnato presso il Comune di San Michele al
Tagliamento Foglio 48 Particella 1238 sub 2, di proprietà dell'attore, la proprietà esclusiva del sedime di area scoperta raffigurata in blu in Figura 6, pag.4, dell'atto di citazione, determinandosi
i relativi conguagli. Darsi atto del diritto del proprietario Foglio 48 Particella 1238 sub 2 di accedere al contatore luce sito nel vano scala e al contatore dell'acqua, per le eventuali necessarie manutenzioni;
- qualora non si ritenga di dover procedere alla divisione dell'intera area scoperta, procedersi, previo frazionamento, ad assegnare all'appartamento contrassegnato presso il Comune di San
Michele al Tagliamento Foglio 48 Particella 1238 sub 2, la proprietà esclusiva del sedime di area scoperta raffigurata in blu in Figura 6, pag.4, dell'atto di citazione, determinandosi i relativi conguagli, come da “secondo progetto divisionale della relazione integrativa del CTU”, Darsi atto del diritto del proprietario Foglio 48 Particella 1238 sub 2 di accedere al contatore luce sito nel vano scala e al contatore dell'acqua, per le eventuali necessarie manutenzioni.
In via istruttoria:
- si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che, fin dalla costruzione dell'edificio per cui è causa, lo stato dei luoghi è quello rappresentato dalle fotografie sub doc. 10 e 11 che si rammostrano?”;
2. “Vero che, in particolare, i subalterni 2 e 5 hanno autonomi accessi carrai alla pubblica via con relativi cancelli, come raffigurato sub doc. 11 che si rammostra?”;
3. “Vero che, fin dalla costruzione dell'edificio per cui è causa, gli occupanti dei subalterni 2 e 5 hanno parcheggiato le proprie autovetture nell'area, contrassegnata dal “corridoio” di piastrelle, compresa tra il singolo subalterno ed il relativo cancello (doc.11 che si rammostra)?”;
4. “Vero che gli occupanti dei sub. 3-4, posti al primo piano dell'edificio, hanno da sempre utilizzato, per accedere alla pubblica via, i cancelli raffigurati nelle fotografie sub doc.10 (che si rammostra) ed hanno parcheggiato le rispettive autovetture nell'area del giardino attigua ai cancelli stessi?”;
5. “Vero che tra a separare le aree antistanti i subalterni 2 e 5 raffigurate nelle fotografie sub doc.11 (che si rammostra) vi è una rete divisoria alta circa 80 cm, ivi posizionata da CP_2
[...] [..
[...] nel 2015?”;
[...]
6. “Vero che la rete divisoria di cui al capitolo precedente è raffigurata nel doc. 11 che si rammostra e qui sotto evidenziata in rosso? [...]
7. “Vero che lungo la linea qui indicata in rosso [...] ha posizionato nel 2015 una Parte_1 rete divisoria, alta circa 1 ml alla distanza di ml. 3,18 dalla parete del subalterno 2?
8. “Vero che la rete divisoria di cui al capitolo precedente è raffigurata nel doc. 11 che si rammostra e qui sotto evidenziata in rosso? [...]
9. “Vero che l'appartamento di cui al subalterno 5 gode di due accessi/ingressi, raffigurati in nero in Figura 5, pag.5 della nostra Prima Memoria?”;
10. “Vero che per accedere ai subalterni 3-4 si utilizza la scala esterna contrassegnata in giallo in
Figura 6, pag.4 dell'atto di citazione?”;
11. Vero che nella parete del subalterno 2 qui evidenziata in rosso [...] sono presenti n. 2 finestre, una del bagno e l'altra della camera da letto?;
Si indicano come testimoni i signori: di Pordenone;
di Testimone_1 Testimone_2
Pordenone”.
- per i convenuti, come da note scritte depositate in data 16/4/24 e pertanto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e contestata, così giudicare:
NEL MERITO: respingere, per i motivi tutti esposti le domande formulate da nei Parte_1 confronti dei fratelli ed ciò a seguito della natura condominiale CP_1 Parte_2 dell'immobile in oggetto ex art. 1117 bis cc come costituitasi a seguito della divisione intervenuta tra le parti, della conseguente indivisibilità delle parti comuni ai sensi dell'art. 1119 cc o per qualsiasi altro motivo che potrà essere ritenuto.
Spese di causa interamente rifuse comprendenti le competenze, le spese forfettarie, le anticipazioni, cassa ed iva nonché il rimborso delle competenze corrisposte per la mediazione (doc. 2 e 3).
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) Ispezione art. 258 cpc La perizia ha chiarito la indivisibilità dei beni. Fermo ciò, se ritenuto, si ribadisce come già nella memoria 24/01/24, atteso l'evidente carattere condominiale dei beni in oggetto e l'evidente indivisibilità degli stessi, affinché il Giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art.
259 cpc, disponga la Sua personale ispezione dei luoghi oggetto di causa;
b) Prove testimoniali Ribadita, giusta propria 3° memoria ex art. 183 cpc del 02/05/23,
3 l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale come proposti da controparte, ci si oppone all'ammissione degli stessi;
c) Riprova In via meramente prudenziale e per puro tuziorismo difensivo, per il caso che i capitoli di prova o alcuni di essi venissero ammessi, si chiede la riprova indicando sugli stessi quali testi:
via della Chiesa 17, Porcia;
, via Oslavia 50/b, Pordenone;
Tes_3 CP_3 presso società AL.CE, srl San Michele al Tagliamento Bibione Corso del Sole Controparte_4
95; ing. con studio in Pordenone;
arch. con studio in Budoia.”. Per_1 Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto la divisione dell'area Parte_1 scoperta in comproprietà con i convenuti, costituente giardino di pertinenza delle quattro unità immobiliari facenti parte di un unico complesso immobiliare situato nella località balneare di
Bibione, unità che, originariamente appartenute a a seguito di successione e di Persona_3 conseguente divisione giudiziale erano diventate di proprietà esclusiva degli eredi odierne parti in causa. Evidenziando che la divisione del giardino, già prevista dal C.T.U. nominato nella precedente causa divisionale, non era stata attuata in quella sede, l'attore ha proposto due ipotesi modellate sull'attuale utilizzo di fatto dell'area, l'una con divisione dell'intera area scoperta, l'altra con divisione della sola porzione a lui spettante, chiedendo in entrambi i casi l'assegnazione della parte di giardino antistante la sua proprietà esclusiva e di una striscia di terreno nel lato esterno della stessa proprietà.
Si sono costituiti e contestando la domanda, di cui Controparte_1 Parte_2 hanno eccepito l'inammissibilità. Procedendo dal presupposto che la divisione ereditaria aveva determinato la costituzione di un condominio ex art. 1117-bis c.c., i convenuti hanno dedotto l'indivisibilità del giardino condominiale per difetto di entrambi i requisiti previsti cumulativamente dall'art. 1119 c.c., cioè per mancanza dell'unanime consenso di tutti i condomini e per il maggior incomodo che la divisione oggetto di domanda comporterebbe per l'uso della cosa.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., il giudice precedente assegnatario ha nominato
C.T.U., al quale è stata successivamente richiesta un'integrazione della relazione, all'esito del deposito della quale parte attrice ha dichiarato l'adesione al secondo dei due progetti divisionali predisposti, ribadendo invece i convenuti la propria eccezione di indivisibilità.
Preso atto del permanente dissenso delle parti, è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni,
4 l'udienza del giorno 18/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini per comparse conclusionali e repliche.
2. Le domande di parte attrice non possono essere accolte, essendo invece parzialmente condivisibile, per i motivi che seguono, l'eccezione di indivisibilità.
2.1. È corretto l'assunto iniziale su cui si fonda la tesi delle parti convenute. A seguito della divisione ereditaria citata e documentata in atti, più soggetti sono diventati proprietari esclusivi di distinte unità immobiliari facenti parte di un unico edificio dotato di parti comuni, essendo quindi integrata la fattispecie costitutiva del condominio di cui all'art. 1117-bis c.c..
Tra le parti comuni condominiali vi è anche l'area scoperta che costituisce oggetto della domanda, destinata, secondo circostanza di fatto non controversa, e comunque confermata dal C.T.U., a giardino e a parcheggio.
2.2. Avendo quindi richiesto l'attore la divisione, totale o parziale, di una parte comune condominiale, trova applicazione l'art. 1119 c.c., che pone la regola generale dell'indivisibilità, “…
a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”.
2.3. I convenuti hanno sostenuto l'interpretazione più restrittiva della norma da ultimo citata, secondo la quale i due presupposti previsti per la divisione si cumulerebbero, derivandone, in ogni caso di divisione di parti comuni condominiali, la necessità dell'unanime consenso dei condomini, oltre che l'egual comodo uso della cosa, prima e dopo la divisione, da parte di ciascun condomino.
L'interpretazione non è condivisibile, in quanto contrasta con l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di aderire.
La Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n.
220 del 2012, va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio"; quest'ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria”
5 (Cass. 26041/2019). La pronuncia è stata di recente ribadita nei seguenti termini: “… In sintesi, in punto di diritto, va ribadito che in materia di divisione di beni comuni, pur contemplando l'art.
1119 c.c. una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini (in omaggio al minor "favor" del legislatore per la divisione condominiale), tuttavia ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato (cfr., di recente, Cass. n. 4010 del 2020 e Cass. n. 4840 del 2021) …” (in motivazione, Cass. 4817/2024).
2.4. Chiarito quanto precede, la divisione delle parti comuni è possibile in sede giudiziaria, anche se contestata da taluni condomini, purché non renda “… più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino …”.
Si tratta di valutare se, nel caso in esame, sia soddisfatto questo ulteriore requisito di carattere negativo, il che è stato espressamente contestato dalle parti convenute.
Anche sotto questo profilo, la Corte di Cassazione ha elaborato opportuni criteri ermeneutici, chiarendo che “…in tema di condominio di edifici, poiché l'uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l'art. 1119 cod. civ. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all'originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione …” (Cass.
867/2012). Ancor più specificamente, è stata evidenziata la necessità che la divisione “… non incida sull'essenza e funzione delle porzioni della cosa già comune, di guisa che ciascuna di esse risulti idonea a realizzare il servizio a vantaggio dei beni di proprietà esclusiva cui era destinato il tutto, senza che il godimento di essi ne risulti pregiudicato o diminuito …” (in motivazione,
Cass.7667/1995).
Ne risulta che sono stati dettati principi interpretativi piuttosto rigorosi, coerenti con il disfavore riservato alla divisione condominiale, che dunque è possibile solo se, in esito alla stessa, le parti divise mantengano la funzione originaria, senza alcuna incidenza negativa sulla fruizione da parte di ciascun condomino.
2.5. Si è già anticipato che, nel caso in esame, l'area scoperta comune oggetto della domanda
6 divisionale, come risulta confermato dai documenti acquisiti e dalla relazione del C.T.U., è destinata ed anche concretamente adibita a giardino e a parcheggio. Per giudicarne la CP_5 divisibilità, deve essere verificato se, prima e dopo la divisione, ne rimanga inalterato l'uso da parte dei singoli condomini, nel senso che gli stessi ne possano trarre la medesima utilità per le rispettive proprietà esclusive.
La valutazione ante-divisione, tuttavia, non deve essere parametrata alla situazione di fatto così come prospettata dalla parte attrice, da un lato perché tale situazione risulta essere contestata,
d'altro lato perché essa non corrisponde ai diritti spettanti ai condomini. In altri termini, non è rilevante l'essere già stata realizzata una (almeno parziale) divisione materiale del giardino, sia perché, per quanto riferito in atti, recenti delibere condominiali, essendo la maggioranza condominiale contraria a tale stato di fatto, avrebbero imposto la rimozione delle recinzioni, sia perché, nonostante tale divisione materiale di fatto, ciascun condomino ha il diritto di fare uso dell'intera area scoperta comune, pur senza alternarne la destinazione e senza impedire agli altri condomini di farne un pari uso, impedimento che, per inciso, è conseguito proprio all'apposizione materiale delle recinzioni. In definitiva, la situazione da considerare e valutare per il confronto, prima dell'ipotizzata divisione, è quella per cui ciascun condomino potrebbe liberamente utilizzare tutte le parti dell'area comune, sia per fruire del giardino, sia per parcheggiare autoveicoli.
Su tale premessa, qualora venisse disposta la divisione, l'utilità che i singoli condomini potrebbero trarre dalle parti divise verrebbe significativamente ridimensionata, in quanto:
- i condomini proprietari esclusivi delle unità al primo piano non potrebbero fare uso della parte scoperta antistante l'edificio, attribuita in via esclusiva ai condomini proprietari delle unità al piano terra;
ciò da un lato ridurrebbe la fruizione del giardino, precludendone una larga parte sul lato anteriore, e d'altro lato, come risulta dalla deliberazione condominiale sulla sistemazione dei posti auto cui ha fatto riferimento parte attrice, comprometterebbe la possibilità di organizzare razionalmente il parcheggio delle autovetture, rendendo complicate le manovre e comportando di fatto la destinazione delle altre porzioni divise, assegnate ai condomini proprietari delle unità al primo piano, all'utilizzo pressocché esclusivo per transito e parcheggio (si veda sul punto la relazione integrativa del C.T.U.), con conseguente ulteriore compromissione della fruizione del giardino;
- analogamente, nel caso di integrale divisione dell'area scoperta comune, i condomini proprietari delle unità al piano terra non potrebbero fruire dell'area più ampia sul retro e sull'altro lato
7 dell'edificio condominiale e sarebbero costretti a parcheggiare gli autoveicoli nelle porzioni loro assegnate, davanti ai rispettivi ingressi, il che da un lato limiterebbe l'utilizzo di tali porzioni, prospicienti le unità abitative, per l'ingombro determinato dalle auto, d'altro lato sarebbe gravoso per le proprietà esclusive, di fronte alle quali vi sarebbe, a distanza ravvicinata, la presenza di automezzi;
- infine, le porzioni da assegnare ai condomini dovrebbero essere gravate da servitù per l'accesso ai contatori e agli altri servizi condominiali, come chiarito dal C.T.U. (doc.36 della relazione integrativa).
In conclusione, vi sono più motivi per ritenere che, dopo la divisione, l'utilità tratta dalle parti comuni divise e la loro fruizione subirebbero una limitazione, quantomeno parziale.
Tale conclusione si fonda su valutazioni di natura oggettiva, che prescindono dalle preferenze soggettive. Quindi, per almeno due ordini di motivi, l'attore non la potrebbe contestare replicando che, nella sua prospettiva, la divisione comporterebbe conseguenze tutt'altro che negative, ma anzi per lui favorevoli. Innanzitutto, tale impostazione avrebbe natura soggettiva e sarebbe orientata da interessi individuali e contingenti, riflesso dei cattivi rapporti personali con gli altri condomini, mentre il giudizio sulla divisibilità deve fondarsi sui profili attinenti al contenuto e all'esercizio dei diritti reali, prescindendo dalle motivazioni individuali. In secondo luogo, anche se uno dei condomini ritenesse soggettivamente di poter trarre la stessa o addirittura maggiori utilità dalle parti comuni divise, resterebbe il fatto che, ai sensi dell'art. 1119 c.c., ciascun condomino non deve subire un maggior incomodo, per cui andrebbero considerate tutte le posizioni, comprese quelle degli altri condomini i quali hanno sostenuto che la divisione limiterebbe l'utilità ricavabile dell'area comune, essendo sufficiente il pregiudizio anche per una solo di esse per impedire la divisione.
Per motivi analoghi, come anticipato, non sarebbe rilevante nemmeno replicare che le conseguenze della divisione corrisponderebbero allo stato di fatto consolidato, perché si tratta di uno stato di fatto contrastante con i diritti d'uso dei condomini. La situazione da confrontare con quella post- divisione non è quella descritta dalla parte attrice (essendo quindi irrilevanti le prove orali richieste per ottenerne conferma), ma quella che corrisponde alle facoltà proprie dei condomini, per cui i convenuti potrebbero opporsi, come peraltro sembrerebbe abbiano già fatto, all'utilizzo esclusivo da parte dell'attore della porzione antistante la sua unità, così come quest'ultimo potrebbe liberamente fruire delle ulteriori parti del giardino, anche parcheggiando nelle aree attualmente di fatto gestite
8 dai fratelli.
Traendo le fila di quanto argomentato, per effetto della divisione giudiziale dell'area scoperta comune, i condomini inevitabilmente trarrebbero dalle porzioni divise loro assegnate minori utilità di quelle che potrebbero trarre dall'area indivisa, il che, rendendone maggiormente incomodo l'uso, integra l'ipotesi preclusiva prevista dall'art. 1119 c.c. e quindi impedisce la divisione senza l'accordo unanime.
3. Il rigetto delle domande comporta la soccombenza della parte attrice, che va condannata alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti, liquidate come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria, non essendo state assunte prove orali, non ritenendosi di dover disporre alcun aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato, per la piena sovrapposizione delle posizioni delle parti difese dallo stesso legale, dovendosi conseguentemente escludere vi sia stata la necessità di un maggior impegno difensivo.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2271/22 R.G., così decide:
1) rigetta le domande proposte da parte attrice Parte_1
2) condanna parte attrice a rifondere ai convenuti e Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che liquida nell'importo di euro 6.713,00 per onorari, oltre al Parte_2 rimborso forfettario del 15% e oltre agli accessori se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il 28 agosto 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
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