Articolo 2 della Legge 4 gennaio 1951, n. 3
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 gennaio 1951
Art. 2.
All'onere relativo si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dall'8° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1951