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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/12/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 247/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Sezione civile - lavoro nella persona del dott.ssa Anna Chiara Mormile ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 247/2018 R.G. LAVORO
TRA
n. a POLLA (SA) il 12.10.1963 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ENRICO CARDIELLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo – mancata adibizione alla prestazione lavorativa
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.01.2018 parte ricorrente ha dedotto:
1 - di essere stato assunto presso la società convenuta con contratto a tempo indeterminato, full time, in data 12.03.2016 con la qualifica di cameriere di sala;
- di essere stato licenziato per giustificato motivo soggettivo in data
10.10.2016;
- che, dispetto del formale inquadramento, non è stato concretamente impiegato, “se non per pochissimi giorni”;
- di non aver percepito alcuna retribuzione;
- che non risultano versati contributi per il periodo di valenza contratto di lavoro subordinato;
- che il comportamento datoriale avrebbe impedito al lavoratore di maturare contributi pensionistici, beneficiare della NASpI, conservare la posizione in seno all'elenco di collocamento.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna della società resistente al pagamento dei danni, da quantificarsi in € 1.059,00 per il mancato godimento della NASpI ed € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni per la perdita di chance conseguente alla perdita dell'anzianità di iscrizione alle liste di collocamento.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidedum del presente giudizio attiene alla verifica dell'esistenza dei presupposti per la liquidazione del danno allegato da parte ricorrente.
Il presupposto logico consiste nella verifica dell'esistenza di un inadempimento datoriale causativo del danno, consistito nel non consentire al lavoratore di porre in essere la prestazione lavorativa.
2 In altre parole, l'oggetto del giudizio attiene all' accertamento negativo dell'effettività del rapporto di lavoro.
ACCERTAMENTO NEGATIVO E ONERE PROBATORIO
Va preliminarmente osservato che, ai sensi del disposto dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudicio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto.
Ove il presupposto della pretesa azionata sia un fatto negativo, logicamente, l'onere probatorio si atteggia in maniera peculiare.
Non essendo, infatti, possibile la prova di un fatto negativo, parte ricorrente ha l'onere di allegare un fatto positivo incompatibile oppure elementi qualificabili come presunzioni che, per la loro gravità, precisione e concordanza, consentano di desumere in via inferenziale l'assenza della prestazione.
Sul punto, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha statuito che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica
o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.” (Cass. civile sez. Lavoro n.23229/2004).
Inoltre, in materia di controversie di lavoro - caratterizzate dal principio di concentrazione processuale e di specificità degli atti introduttivi -
l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto e l'indicazione dei mezzi di prova deve avvenire contestualmente e in modo esaustivo con il ricorso, non essendo ammesse deduzioni o integrazioni tardive.
3 Ove le allegazioni siano generiche, la carenza non può essere colmata dall'ammissione di mezzi istruttori, che si configurerebbero come esplorativi.
SULL'OBBLIGO DI ADIBIZIONE ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
Con riguardo, poi, agli obblighi datoriali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il datore di lavoro è, tra l'altro, tenuto a rispettare l'obbligo di consentire al lavoratore di porre in essere la prestazione per la quale è stato assunto, con le mansioni e le modalità previste dal contratto individuale o collettivo applicabile.
La violazione di tale obbligo, qualora si traduca in un impedimento concreto all'esecuzione della prestazione lavorativa, può astrattamente integrare un danno risarcibile, stante la lesione sia degli interessi patrimoniali sia di quelli extrapatrimoniali del lavoratore.
In tale prospettiva, la violazione dell'art. 2103 c.c. può comportare la responsabilità del datore di lavoro per gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'impossibilità per il lavoratore di adempiere ai propri obblighi professionali.
Ai fini della richiesta di risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'art. 2103 c.c., tuttavia, il presupposto è che il mancato espletamento della prestazione lavorativa non dipenda da un inadempimento del lavoratore. Pertanto, il ricorrente deve allegare di essersi reso disponibile a svolgere le mansioni contrattualmente previste, dimostrando di aver offerto la prestazione in conformità agli obblighi assunti.
SULLA VALENZA PROBATORIA DELL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO
Circa la valorizzazione, sul piano probatorio, dell'estratto contributivo, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 683/2003 e Cass. 12213/2004), nell'ambito dei rapporti giuridici previdenziali tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale non è configurabile un unico rapporto trilatero, ma tre distinti ed autonomo rapporti bilaterali:
4 1. rapporto contributivo, intercorrente tra assicurante (datore di lavoro) e assicuratore;
CP_2
2. il rapporto concernente l'erogazione delle prestazioni fra assicurato
(lavoratore) ed assicuratore;
CP_2
3. il rapporto fra assicurato (lavoratore) e assicurante (datore di lavoro).
L'obbligazione contributiva, pertanto, è autonoma rispetto al rapporto sinallagmatico di diritto privato intercorrente tra datore e lavoratore
(scambio prestazione/retribuzione).
L'estratto conto previdenziale, quindi, di per sè prova l'inadempimento previdenziale e non può assurgere a prova presuntiva dell'inesistenza o ineffettività della prestazione lavorativa.
Esso non può, pertanto, surrogare alla mancanza di allegazioni specifiche relative ai periodi (lavorati e non), alle mansioni contrattualmente previste e alle concrete modalità dell'utilizzazione del lavoratore o dell'omessa stessa.
SUL DANNO DA MANCATA CORRESPONSIONE DELLA NASpI
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati all'ipotesi della richiesta al datore di lavoro della corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, di quanto si sarebbe percepito a titolo di NASpI, nell'ipotesi in cui – nonostante la presenza di un rapporto contrattuale – la prestazione non sia stata in concreto resa per indisponibilità del datore di lavoro, va considerato che è onere del ricorrente allegare e provare la sussistenza dei presupposti, nei periodo di vigenza del rapporto di lavoro, per fruire concretamente della prestazione (requisito contributivo, lavorativo e previdenziale).
In altre parole, il lavoratore deve allegare e provare che, in assenza del rapporto di lavoro poi rivelatosi non effettivo, egli avrebbe beneficiato con certezza della prestazione assistenziale.
SUL DANNO DA PERDITA DI CHANCE
5 In assenza di una norma definitoria, la nozione di chance è stata ricostruita, anche in termini risarcitori, dalla giurisprudenza di legittimità come la possibilità attuale di conseguire un'utilità futura. Tale possibilità, però, per essere giuridicamente rilevante deve essere qualificata, in quanto deve differenziare la posizione del suo titolare rispetto al quisque de populo, e concreta, caratterizzata, cioè, da un apprezzabile probabilità statistica di conseguire il bene della vita voluto.
Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, secondo la costante giurisprudenza (cfr. Tar Campania 5254/2012), “la chance intesa quale possibilità di conseguire un risultato favorevole, non può considerarsi risarcibile "ex se", quale entità patrimoniale a sé stante, ma deve essere caratterizzata da un "quid pluris" che la differenzi e la qualifichi rispetto alla posizione di chi possa vantare una mera aspettativa di fatto non giuridicamente apprezzabile. In particolare, la chance meritevole di riconoscimento presuppone che risulti concretamente provata la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile e, nella specie, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova incombe sul danneggiato”.
In ordine al secondo requisito, inoltre, per la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 24295/2016), infatti, “il danno patrimoniale da perdita di
"chance" è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale;
l'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. In altre parole, il danno in oggetto presuppone la prova, in via presuntiva e probabilistica, della concreta e non meramente ipotetica possibilità di conseguire vantaggi economicamente apprezzabile. (Nel caso in esame, ad un soggetto veniva preclusa la possibilità di partecipazione a gare
6 pubbliche per la illegittima mancata iscrizione dell'impresa nell'Albo
Nazionale Costruttori per le categorie di lavori ed importi indicati)”.
Ove il ricorrente lamenti un danno da perdita di chance conseguente all'esclusione da una graduatoria o alla retrocessione all'interno della stessa, oppure un danno da perdita di chance conseguente alla regressione nell'anzianità di iscrizione presso le liste di collocamento,
l'onere probatorio impone l'allegazione e la dimostrazione di come, conservando la posizione precedentemente detenuta, la sua sfera giuridica sarebbe risultata incisa positivamente in termini di concreta opportunità di chiamata.
In difetto di tali elementi, la richiesta risarcitoria rimane ancorata a una mera e indimostrata aspettativa di fatto.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
L'esame del ricorso alla luce dei principi di diritto sopra esposti evidenzia un quadro assertivo carente che impedisce la verifica dell'esistenza e dell'entità dell'inadempimento lamentato.
Devono essere, pertanto, sanzionate le carenze assertive contenute in ricorso con conseguenziale inammissibilità per estrema genericità e contraddittorietà delle relative richieste istruttorie in quanto:
- dal ricorso non si evince chiaramente se il ricorrente non ha lavorato o ha lavorato con discontinuità;
- non sono stati allegati i giorni di svolgimento della prestazione lavorativa;
- parte ricorrente non ha neppure specificamente allegato il contenuto delle mansioni svolte.
Inoltre, il lavoratore non allega né prova di aver messo “a disposizione” del datore la propria forza lavoro. In difetto di tale prova, l'inadempimento lamentato non può essere ascritto alla esclusiva e inequivocabile responsabilità datoriale, residuando l'incertezza sulla causa efficiente che ha impedito lo svolgimento del rapporto.
7 L'estratto conto previdenziale attesta meramente un inadempimento contributivo e non è idoneo a colmare la mancanza di allegazione e prova dell'inadempimento contrattuale e del conseguente danno, non potendo surrogare alle carenze assertive del ricorrente.
Le domande risarcitorie appaiono parimenti allegate genericamente e non provate.
Segnatamente, la dedotta perdita dell'indennità NASpI per €1.059,00 non
è supportata dalla prova dei requisiti assicurativi e del nesso causale diretto tra la condotta datoriale e l'asserita perdita del beneficio.
Analogamente, la richiesta di €5.000,00 per perdita di chance risulta priva di adeguato ancoraggio fattuale in quanto non appare allegato, neanche in termini probabilistici, alcun pregiudizio derivante dalla retrocessione di anzianità.
L'insieme delle carenze evidenziate determina l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE
La contumacia di parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Si comunichi.
Lagonegro, 24/12/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Chiara Mormile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Sezione civile - lavoro nella persona del dott.ssa Anna Chiara Mormile ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 247/2018 R.G. LAVORO
TRA
n. a POLLA (SA) il 12.10.1963 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ENRICO CARDIELLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo – mancata adibizione alla prestazione lavorativa
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.01.2018 parte ricorrente ha dedotto:
1 - di essere stato assunto presso la società convenuta con contratto a tempo indeterminato, full time, in data 12.03.2016 con la qualifica di cameriere di sala;
- di essere stato licenziato per giustificato motivo soggettivo in data
10.10.2016;
- che, dispetto del formale inquadramento, non è stato concretamente impiegato, “se non per pochissimi giorni”;
- di non aver percepito alcuna retribuzione;
- che non risultano versati contributi per il periodo di valenza contratto di lavoro subordinato;
- che il comportamento datoriale avrebbe impedito al lavoratore di maturare contributi pensionistici, beneficiare della NASpI, conservare la posizione in seno all'elenco di collocamento.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna della società resistente al pagamento dei danni, da quantificarsi in € 1.059,00 per il mancato godimento della NASpI ed € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni per la perdita di chance conseguente alla perdita dell'anzianità di iscrizione alle liste di collocamento.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidedum del presente giudizio attiene alla verifica dell'esistenza dei presupposti per la liquidazione del danno allegato da parte ricorrente.
Il presupposto logico consiste nella verifica dell'esistenza di un inadempimento datoriale causativo del danno, consistito nel non consentire al lavoratore di porre in essere la prestazione lavorativa.
2 In altre parole, l'oggetto del giudizio attiene all' accertamento negativo dell'effettività del rapporto di lavoro.
ACCERTAMENTO NEGATIVO E ONERE PROBATORIO
Va preliminarmente osservato che, ai sensi del disposto dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudicio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto.
Ove il presupposto della pretesa azionata sia un fatto negativo, logicamente, l'onere probatorio si atteggia in maniera peculiare.
Non essendo, infatti, possibile la prova di un fatto negativo, parte ricorrente ha l'onere di allegare un fatto positivo incompatibile oppure elementi qualificabili come presunzioni che, per la loro gravità, precisione e concordanza, consentano di desumere in via inferenziale l'assenza della prestazione.
Sul punto, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha statuito che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica
o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.” (Cass. civile sez. Lavoro n.23229/2004).
Inoltre, in materia di controversie di lavoro - caratterizzate dal principio di concentrazione processuale e di specificità degli atti introduttivi -
l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto e l'indicazione dei mezzi di prova deve avvenire contestualmente e in modo esaustivo con il ricorso, non essendo ammesse deduzioni o integrazioni tardive.
3 Ove le allegazioni siano generiche, la carenza non può essere colmata dall'ammissione di mezzi istruttori, che si configurerebbero come esplorativi.
SULL'OBBLIGO DI ADIBIZIONE ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
Con riguardo, poi, agli obblighi datoriali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il datore di lavoro è, tra l'altro, tenuto a rispettare l'obbligo di consentire al lavoratore di porre in essere la prestazione per la quale è stato assunto, con le mansioni e le modalità previste dal contratto individuale o collettivo applicabile.
La violazione di tale obbligo, qualora si traduca in un impedimento concreto all'esecuzione della prestazione lavorativa, può astrattamente integrare un danno risarcibile, stante la lesione sia degli interessi patrimoniali sia di quelli extrapatrimoniali del lavoratore.
In tale prospettiva, la violazione dell'art. 2103 c.c. può comportare la responsabilità del datore di lavoro per gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'impossibilità per il lavoratore di adempiere ai propri obblighi professionali.
Ai fini della richiesta di risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'art. 2103 c.c., tuttavia, il presupposto è che il mancato espletamento della prestazione lavorativa non dipenda da un inadempimento del lavoratore. Pertanto, il ricorrente deve allegare di essersi reso disponibile a svolgere le mansioni contrattualmente previste, dimostrando di aver offerto la prestazione in conformità agli obblighi assunti.
SULLA VALENZA PROBATORIA DELL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO
Circa la valorizzazione, sul piano probatorio, dell'estratto contributivo, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 683/2003 e Cass. 12213/2004), nell'ambito dei rapporti giuridici previdenziali tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale non è configurabile un unico rapporto trilatero, ma tre distinti ed autonomo rapporti bilaterali:
4 1. rapporto contributivo, intercorrente tra assicurante (datore di lavoro) e assicuratore;
CP_2
2. il rapporto concernente l'erogazione delle prestazioni fra assicurato
(lavoratore) ed assicuratore;
CP_2
3. il rapporto fra assicurato (lavoratore) e assicurante (datore di lavoro).
L'obbligazione contributiva, pertanto, è autonoma rispetto al rapporto sinallagmatico di diritto privato intercorrente tra datore e lavoratore
(scambio prestazione/retribuzione).
L'estratto conto previdenziale, quindi, di per sè prova l'inadempimento previdenziale e non può assurgere a prova presuntiva dell'inesistenza o ineffettività della prestazione lavorativa.
Esso non può, pertanto, surrogare alla mancanza di allegazioni specifiche relative ai periodi (lavorati e non), alle mansioni contrattualmente previste e alle concrete modalità dell'utilizzazione del lavoratore o dell'omessa stessa.
SUL DANNO DA MANCATA CORRESPONSIONE DELLA NASpI
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati all'ipotesi della richiesta al datore di lavoro della corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, di quanto si sarebbe percepito a titolo di NASpI, nell'ipotesi in cui – nonostante la presenza di un rapporto contrattuale – la prestazione non sia stata in concreto resa per indisponibilità del datore di lavoro, va considerato che è onere del ricorrente allegare e provare la sussistenza dei presupposti, nei periodo di vigenza del rapporto di lavoro, per fruire concretamente della prestazione (requisito contributivo, lavorativo e previdenziale).
In altre parole, il lavoratore deve allegare e provare che, in assenza del rapporto di lavoro poi rivelatosi non effettivo, egli avrebbe beneficiato con certezza della prestazione assistenziale.
SUL DANNO DA PERDITA DI CHANCE
5 In assenza di una norma definitoria, la nozione di chance è stata ricostruita, anche in termini risarcitori, dalla giurisprudenza di legittimità come la possibilità attuale di conseguire un'utilità futura. Tale possibilità, però, per essere giuridicamente rilevante deve essere qualificata, in quanto deve differenziare la posizione del suo titolare rispetto al quisque de populo, e concreta, caratterizzata, cioè, da un apprezzabile probabilità statistica di conseguire il bene della vita voluto.
Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, secondo la costante giurisprudenza (cfr. Tar Campania 5254/2012), “la chance intesa quale possibilità di conseguire un risultato favorevole, non può considerarsi risarcibile "ex se", quale entità patrimoniale a sé stante, ma deve essere caratterizzata da un "quid pluris" che la differenzi e la qualifichi rispetto alla posizione di chi possa vantare una mera aspettativa di fatto non giuridicamente apprezzabile. In particolare, la chance meritevole di riconoscimento presuppone che risulti concretamente provata la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile e, nella specie, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova incombe sul danneggiato”.
In ordine al secondo requisito, inoltre, per la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 24295/2016), infatti, “il danno patrimoniale da perdita di
"chance" è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale;
l'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. In altre parole, il danno in oggetto presuppone la prova, in via presuntiva e probabilistica, della concreta e non meramente ipotetica possibilità di conseguire vantaggi economicamente apprezzabile. (Nel caso in esame, ad un soggetto veniva preclusa la possibilità di partecipazione a gare
6 pubbliche per la illegittima mancata iscrizione dell'impresa nell'Albo
Nazionale Costruttori per le categorie di lavori ed importi indicati)”.
Ove il ricorrente lamenti un danno da perdita di chance conseguente all'esclusione da una graduatoria o alla retrocessione all'interno della stessa, oppure un danno da perdita di chance conseguente alla regressione nell'anzianità di iscrizione presso le liste di collocamento,
l'onere probatorio impone l'allegazione e la dimostrazione di come, conservando la posizione precedentemente detenuta, la sua sfera giuridica sarebbe risultata incisa positivamente in termini di concreta opportunità di chiamata.
In difetto di tali elementi, la richiesta risarcitoria rimane ancorata a una mera e indimostrata aspettativa di fatto.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
L'esame del ricorso alla luce dei principi di diritto sopra esposti evidenzia un quadro assertivo carente che impedisce la verifica dell'esistenza e dell'entità dell'inadempimento lamentato.
Devono essere, pertanto, sanzionate le carenze assertive contenute in ricorso con conseguenziale inammissibilità per estrema genericità e contraddittorietà delle relative richieste istruttorie in quanto:
- dal ricorso non si evince chiaramente se il ricorrente non ha lavorato o ha lavorato con discontinuità;
- non sono stati allegati i giorni di svolgimento della prestazione lavorativa;
- parte ricorrente non ha neppure specificamente allegato il contenuto delle mansioni svolte.
Inoltre, il lavoratore non allega né prova di aver messo “a disposizione” del datore la propria forza lavoro. In difetto di tale prova, l'inadempimento lamentato non può essere ascritto alla esclusiva e inequivocabile responsabilità datoriale, residuando l'incertezza sulla causa efficiente che ha impedito lo svolgimento del rapporto.
7 L'estratto conto previdenziale attesta meramente un inadempimento contributivo e non è idoneo a colmare la mancanza di allegazione e prova dell'inadempimento contrattuale e del conseguente danno, non potendo surrogare alle carenze assertive del ricorrente.
Le domande risarcitorie appaiono parimenti allegate genericamente e non provate.
Segnatamente, la dedotta perdita dell'indennità NASpI per €1.059,00 non
è supportata dalla prova dei requisiti assicurativi e del nesso causale diretto tra la condotta datoriale e l'asserita perdita del beneficio.
Analogamente, la richiesta di €5.000,00 per perdita di chance risulta priva di adeguato ancoraggio fattuale in quanto non appare allegato, neanche in termini probabilistici, alcun pregiudizio derivante dalla retrocessione di anzianità.
L'insieme delle carenze evidenziate determina l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE
La contumacia di parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Si comunichi.
Lagonegro, 24/12/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Chiara Mormile
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