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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11420/2025 R.G. promosso da
(avv.ti SALVINI FEDERICO e RIVADOSSI GIULIO) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. MOIRA ZERLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “I) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1
ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ.; Parte_2
II) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Borno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
III) omologare le seguenti condizioni della separazione:
A) regolamentazione dei rapporti personali ed economici dei genitori nei confronti della figlia minore.
Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Persona_1 ed obbligo degli stessi genitori di collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia e con l'impegno reciproco a mantenere un dialogo e un confronto equilibrato e continuativo al fine di garantirle un progetto educativo comune e di preservarne l'equilibrio psico-fisico.
La figlia risiederà con la madre nella nuova abitazione sita in Borno, via Imavilla n. 1, dove entrambe si Per_1 sono già trasferite dall'1.2.2025 e dove la OR trasferirà appena possibile la propria residenza anagrafica Pt_2
e quella della figlia.
1 I ricorrenti, nell'interesse esclusivo della figlia ed al fine di contenere i riflessi negativi nei suoi confronti della separazione, convengono che in generale , ormai adolescente, potrà continuare a frequentare Per_1 assiduamente entrambi i genitori e potrà decidere in autonomia quando recarsi dal padre, anche per pernottare.
Consentono, altresì, che anno per anno scelga liberamente con quale genitore trascorrere le festività di Per_1
Natale e di Pasqua.
Per i casi in cui subentri la necessità di preventivare un calendario, convengono quanto segue.
pernotterà con la madre dalla domenica alla sera del giovedì compresa, mentre dal padre nelle sere del Per_1 venerdì e del sabato.
Solo con il consenso di entrambi i genitori potrà pernottare da terzi.
Il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua verranno trascorsi da ad anni alterni con la madre o con il Per_1 padre. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di almeno 7 giorni consecutivi, incluso il pernottamento. Le date precise verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno in modo che ciascuno possa organizzarsi con anticipo.
Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia, sino a che non avrà raggiunto l'indipendenza economica, l'importo di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
tale somma a partire dal mese di febbraio
2025 è stata pagata dal signor in contanti e, a decorrere dal primo mese successivo al deposito del presente Pt_1 ricorso, sarà versata anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR . Parte_2
Vista l'assegnazione della casa coniugale a e considerato il collocamento prevalente della figlia presso Parte_1
, i ricorrenti concordano altresì che a decorrere dal primo mese successivo al deposito del presente Parte_2 ricorso e sino a quando abiterà con la madre il padre verserà un ulteriore contributo mensile forfettario Per_1 di euro 250,00, omnicomprensivo, sicché resteranno a carico della OR le spese di manutenzione Parte_2 ordinaria e straordinaria, nonché le utenze, imposte, tasse ed ogni altra spesa eventualmente collegata alla nuova abitazione.
Le spese straordinarie per la minore, fatta eccezione per quanto infra, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia qui integralmente trascritto: […] Con riferimento alle spese mediche che richiedono un previo accordo, le parti raccoglieranno preventivo di spesa scritto e, a parità di competenze professionali, sceglieranno il meno costoso. Ove uno dei genitori volesse valersi dell'opera del professionista più costoso, l'altro sarà tenuto al rimborso della spesa nella misura del 50% del preventivo meno costoso. Le parti prestano reciproco assenso per la minore al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
I ricorrenti concordano che l'“assegno unico e universale” verrà richiesto e trattenuto unicamente dalla OR
; se la disciplina futura consentirà anche a di pretenderlo senza una diminuzione delle Parte_2 Parte_1 somme spettanti alla madre per lo stesso titolo, anch'egli potrà avanzare richiesta e beneficiarne. I ricorrenti riconoscono che ciascuno di essi potrà portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per quanto di rispettiva competenza, le spese sostenute a titolo di mantenimento della figlia non comprese nell'“assegno unico e universale” B) accordi concernenti la casa familiare: La casa familiare sita a Borno, via Palardo n. 7, di proprietà esclusiva di resterà a lui assegnata;
ugualmente gli resteranno assegnati ed in godimento tutti gli Parte_1
2 arredi ed i beni presenti nell'abitazione. e la figlia si sono già trasferite nei mesi scorsi Parte_2 Per_1 presso una nuova abitazione sita in Borno, via Imavilla n. 1, dove trasferiranno appena possibile la loro residenza anagrafica.
C) accordi concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi: I ricorrenti sono attualmente titolari di distinti conti correnti. Convengono che resteranno in via esclusiva a tutti gli investimenti, risparmi e rapporti che Parte_1 sono a lui intestati;
resterà in via esclusiva ad il fondo pensione intestato a lei. Parte_2
Per il resto dichiarano di avere già definito fra loro i rapporti patrimoniali.
Entrambi sono economicamente autosufficienti e ritengono non dovuto e comunque non pretendono alcun contributo economico l'una dall'altro. Le spese legali relative all'odierno procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Borno (BS) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2001).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150
comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
OS TE ND HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11420/2025 R.G. promosso da
(avv.ti SALVINI FEDERICO e RIVADOSSI GIULIO) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. MOIRA ZERLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “I) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1
ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ.; Parte_2
II) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Borno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
III) omologare le seguenti condizioni della separazione:
A) regolamentazione dei rapporti personali ed economici dei genitori nei confronti della figlia minore.
Affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Persona_1 ed obbligo degli stessi genitori di collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia e con l'impegno reciproco a mantenere un dialogo e un confronto equilibrato e continuativo al fine di garantirle un progetto educativo comune e di preservarne l'equilibrio psico-fisico.
La figlia risiederà con la madre nella nuova abitazione sita in Borno, via Imavilla n. 1, dove entrambe si Per_1 sono già trasferite dall'1.2.2025 e dove la OR trasferirà appena possibile la propria residenza anagrafica Pt_2
e quella della figlia.
1 I ricorrenti, nell'interesse esclusivo della figlia ed al fine di contenere i riflessi negativi nei suoi confronti della separazione, convengono che in generale , ormai adolescente, potrà continuare a frequentare Per_1 assiduamente entrambi i genitori e potrà decidere in autonomia quando recarsi dal padre, anche per pernottare.
Consentono, altresì, che anno per anno scelga liberamente con quale genitore trascorrere le festività di Per_1
Natale e di Pasqua.
Per i casi in cui subentri la necessità di preventivare un calendario, convengono quanto segue.
pernotterà con la madre dalla domenica alla sera del giovedì compresa, mentre dal padre nelle sere del Per_1 venerdì e del sabato.
Solo con il consenso di entrambi i genitori potrà pernottare da terzi.
Il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua verranno trascorsi da ad anni alterni con la madre o con il Per_1 padre. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di almeno 7 giorni consecutivi, incluso il pernottamento. Le date precise verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno in modo che ciascuno possa organizzarsi con anticipo.
Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia, sino a che non avrà raggiunto l'indipendenza economica, l'importo di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
tale somma a partire dal mese di febbraio
2025 è stata pagata dal signor in contanti e, a decorrere dal primo mese successivo al deposito del presente Pt_1 ricorso, sarà versata anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR . Parte_2
Vista l'assegnazione della casa coniugale a e considerato il collocamento prevalente della figlia presso Parte_1
, i ricorrenti concordano altresì che a decorrere dal primo mese successivo al deposito del presente Parte_2 ricorso e sino a quando abiterà con la madre il padre verserà un ulteriore contributo mensile forfettario Per_1 di euro 250,00, omnicomprensivo, sicché resteranno a carico della OR le spese di manutenzione Parte_2 ordinaria e straordinaria, nonché le utenze, imposte, tasse ed ogni altra spesa eventualmente collegata alla nuova abitazione.
Le spese straordinarie per la minore, fatta eccezione per quanto infra, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia qui integralmente trascritto: […] Con riferimento alle spese mediche che richiedono un previo accordo, le parti raccoglieranno preventivo di spesa scritto e, a parità di competenze professionali, sceglieranno il meno costoso. Ove uno dei genitori volesse valersi dell'opera del professionista più costoso, l'altro sarà tenuto al rimborso della spesa nella misura del 50% del preventivo meno costoso. Le parti prestano reciproco assenso per la minore al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
I ricorrenti concordano che l'“assegno unico e universale” verrà richiesto e trattenuto unicamente dalla OR
; se la disciplina futura consentirà anche a di pretenderlo senza una diminuzione delle Parte_2 Parte_1 somme spettanti alla madre per lo stesso titolo, anch'egli potrà avanzare richiesta e beneficiarne. I ricorrenti riconoscono che ciascuno di essi potrà portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per quanto di rispettiva competenza, le spese sostenute a titolo di mantenimento della figlia non comprese nell'“assegno unico e universale” B) accordi concernenti la casa familiare: La casa familiare sita a Borno, via Palardo n. 7, di proprietà esclusiva di resterà a lui assegnata;
ugualmente gli resteranno assegnati ed in godimento tutti gli Parte_1
2 arredi ed i beni presenti nell'abitazione. e la figlia si sono già trasferite nei mesi scorsi Parte_2 Per_1 presso una nuova abitazione sita in Borno, via Imavilla n. 1, dove trasferiranno appena possibile la loro residenza anagrafica.
C) accordi concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi: I ricorrenti sono attualmente titolari di distinti conti correnti. Convengono che resteranno in via esclusiva a tutti gli investimenti, risparmi e rapporti che Parte_1 sono a lui intestati;
resterà in via esclusiva ad il fondo pensione intestato a lei. Parte_2
Per il resto dichiarano di avere già definito fra loro i rapporti patrimoniali.
Entrambi sono economicamente autosufficienti e ritengono non dovuto e comunque non pretendono alcun contributo economico l'una dall'altro. Le spese legali relative all'odierno procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Borno (BS) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2001).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150
comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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