TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2024, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
1591/2022
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1591/2022 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difesa dall'avv. Pellegrino Parte_1
attore
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difeso Controparte_1
dall'avv. Rocco di Torrepadula
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
, titolare di casetta di sicurezza presso Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
sin dal 2018, presso cui aveva depositato valori, si duole della sottrazione di €
[...]
35mila ivi custoditi (probabilmente conseguenti ad un furto subito dall'istituto bancario in quei giorni) constatata in data 23 dicembre 2020, ed agisce per il risarcimento del danno (anche non patrimoniale) derivante da omessa custodia
1 (anche dei locali) ex art. 1839 cc (salvo la prova liberatoria del caso fortuito) nei confronti di (allegando, quali elementi presuntivi del danno la Controparte_1
denuncia alle forze dell'ordine, il canone maggiorato per importo custoditi fino a €
100mila) che, nel costituirsi, eccepisce la infondatezza della domanda, negando, tra l'altro, la circostanza del furto subito (in effetti, il direttore di Controparte_1
in quei giorni presentava denuncia del solo smarrimento/sottrazione di computer portatili dagli uffici) ed asserendo, viceversa, che “la serratura dello sportello esterno della cassetta di sicurezza (perfettamente integra e prima di qualsiasi indizio di manomissione), per un mero inconveniente tecnico, non funzionava” e che “la cassetta era perfettamente integra non presentando alcun segno di manomissione o alterazione” nonché, infine, l'assenza di prova del danno. In allegato, denuncia formalizzata in data 23 dicembre 2020 alle forze dell'ordine con cui si rappresentando la sottrazione di € 35mila, in banconote da € 100,00, residuando solo € 5mila oltre una catenina d'oro ed altro orologio, senza alcun riferimento al presunto furto subito da , oltre che il contratto (con canone annuo di ca € Controparte_1
464,00) e le plurime denunce presentate direttamente a . Controparte_1
In via istruttoria, escussa prova per testi che hanno riferito dell'esistenza della cassetta di sicurezza e di valori ivi custoditi, pari a € 35mila, perché appreso da
( ed altri). Parte_1 Per_1 Pt_1
All'udienza del 23 maggio 2024 il Tribunale riservava il giudizio in decisione
La domanda è infondata.
Il servizio cassette di sicurezza, disciplinato dall'art. 1839 cc, è un contratto assimilabile alla locazione di cose ed in tale tipologia contrattuale la banca assume le obbligazioni di concedere in uso dei locali idonei all'espletamento del servizio, di provvedere alla custodia dei locali medesimi e di tutelare l'integrità delle cassette: pertanto l'oggetto del contratto non è la custodia, né la garanzia delle cose contenute nelle cassette, bensì la sicurezza dei locali in cui le cassette sono situate
2 (Trib. Torino 12 marzo 2021 che esclude che il furto possa configurare caso fortuito idoneo atto a liberare da responsabilità la banca atteso che il furto è sicuramente evento prevedibile, e non caso fortuito, in considerazione della natura stessa della prestazione dedotta nel contratto). In materia di onere della prova nell'ipotesi di domande risarcitorie da furto nelle cassette di sicurezza, si delinea una sorta di onere della prova attenuato, per il creditore danneggiato, in ragione della natura del contratto ed in particolare in considerazione del fatto che il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo tipo di servizio bancario, per cui sovviene la necessità di ricorso alle deposizioni degli stretti familiari e di non sottovalutare o ignorare, specie se coerenti con l'insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, sol perché di provenienza unilaterale (App. Torino 10 novembre 2020).
Ciò posto, nell'immediatezza dei fatti, denunciava il presunto Parte_1
smarrimento dai valori custoditi nella casetta di sicurezza a Controparte_1
con plurime diffide (20 gennaio 2021).
Appare acquisito agli atti la circostanza del cattivo funzionamento del meccanismo di apertura della cassetta di sicurezza, tanto da impedire momentaneamente l'accesso alla medesima da parte di , rendendo bisognevole Parte_1
l'intervento di un tecnico, ma non del furto perpetrato direttamente ai danni di stesso, non individualmente leso da questo presunto evento Parte_1
illecito anche in ragione del fatto che l'attore medesimo non si duole dell'effrazione della propria cassetta di sicurezza (ovvero di averla trovata aperta e manomessa dall'esterno) bensì della sola circostanza che la chiave di accesso non funzionasse, di talchè il furto non ha potuto costituire causa dello smarrimento dei valori custoditi non avendo riscontrato l'accesso abusivo ad opera di Parte_1
estranei (presunti autori del furto) ma (ripetesi) la sola impossibilità dell'uso della
3 chiave di accesso. Narrazione dei fatti da parte di perfettamente Parte_1
coerente con la denuncia presentata all'epoca dei fatti dal direttore di CP_1
in cui questi rappresentava non l'intrusione clandestina di terzi nei locali
[...]
ove custodite le cassetta di sicurezza bensì la sola sottrazione di computer portatili nella disponibilità della banca in luoghi diversi dal luogo di custodia delle cassette di sicurezza, per cui non può contestarsi a alcuna omessa Controparte_1
diligenza nella cura della sicurezza dei locali in cui le cassette sono situate (fatto prodromico alla paventata responsabilità) la cui integrità non costituisce circostanza acclarata né dalla narrazione difensiva né dall'istruttoria espletata. Le narrazioni difensivi delle parti, infatti, convergono nel senso che all'epoca effettivamente ha subito un furto ma non perpetrato nei locali Controparte_1
adibiti al servizio di cassette di sicurezza (bensì in altri) né questa circostanza è seriamente contestata da che non rileva il nesso causale tra la Parte_1
sottrazione dei valori custodivi con la lesione dell'integrità dei locali dolendosi solo del difetto di funzionamento (e manutenzione) della propria cassetta di sicurezza, per cui è già bastevole rilevare sotto questo primo profilo l'assenza di colpa in capo a nella custodia e nella integrità dei locali. Non appare Controparte_1
nemmeno seriamente predicabile come la presunta perdita delle somme custodite possa essere eziologicamente riconducibile alla scarsa custodia della cassetta di sicurezza di cui non lamenta l'effrazione (lasciando Parte_1
ragionevolmente intendere l'intrusione clandestina di terzi ed il trafugamento di valori) bensì il solo cattivo funzionamento (che costituirebbe circostanza ostativa all'accesso anche di terzi) per cui non ponendosi la custodia né dei locali (mai interessati dai fatti penalmente rilevati dal direttore di banca) né della cassetta di sicurezza (nemmeno denuncia un furto perpetrato ai danni della Parte_1
propria cassetta di sicurezza ma solo il cattivo funzionamento) come causa del danno asseritamente patito, è da escludersi ogni profilo di responsabilità di
[...]
in ordine alla garanzia di integrità del servizio reso non ravvisandosi CP_1
alcun inadempimento della medesima nel servizio prestato. In altri termini ancora,
4 il riparto dell'onere della prova impone che il cliente alleghi l'inadempimento contestato alla banca e provi il nesso di causalità tra detto inadempimento e l'evento dannoso patito nonché il danno parimenti patito (pur se secondo il regime probatorio attenuato in materia) salvo la prova liberatoria, laddove, nel caso in esame, il fatto dell'inadempimento opposto è stato smentito dalla stessa rappresentazione delle circostanze fattuali da parte dello stesso danneggiato non essendo emerso alcuna violazione della integrità dei locali e della stessa cassetta di sicurezza eziologicamente collegata alla “sottrazione” delle somme di danaro lamentata da . Anche i testi escussi ( e ) hanno Controparte_2 Tes_1 Tes_2
negato la circostanza che la cassetta di sicurezza presentasse segni di manomissione e/o effrazione per cui non appare in alcun modo plausibile come la perdita subita dall'attore sia conseguente alle contestazioni opposte a CP_1
, e né le risultanti del procedimento penale correlato hanno aggiunto
[...]
elementi di convincimento diversi in ordine al paventato illecito. Se a quanto precede si aggiunge la prova del danno fornita unicamente a mezzo di testimonianze rese esclusivamente de relato actoris il cui valore probatoria è nullo
(per tutte, Cass. 15 febbraio 2024 n. 4157 per cui “I testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”), ne consegue come la fondatezza della domanda sia, irrimediabilmente, compromessa sotto ogni aspetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 26mila e € 52mila, in ragione del valore del credito sottostante) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria), pari a € 7.652,00, oltre
5 voci accessorie, salvo la riduzione nella misura di ½ stante la semplicità della controversia (cfr art.5 del regolamento tariffario).
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda, con condanna di , attore, al pagamento Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 3.826,00, oltre voci accessorie
Torre Annunziata, 10 dicembre 2024
Il giudice dott. Amleto Pisapia
6
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1591/2022 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difesa dall'avv. Pellegrino Parte_1
attore
e
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difeso Controparte_1
dall'avv. Rocco di Torrepadula
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
, titolare di casetta di sicurezza presso Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
sin dal 2018, presso cui aveva depositato valori, si duole della sottrazione di €
[...]
35mila ivi custoditi (probabilmente conseguenti ad un furto subito dall'istituto bancario in quei giorni) constatata in data 23 dicembre 2020, ed agisce per il risarcimento del danno (anche non patrimoniale) derivante da omessa custodia
1 (anche dei locali) ex art. 1839 cc (salvo la prova liberatoria del caso fortuito) nei confronti di (allegando, quali elementi presuntivi del danno la Controparte_1
denuncia alle forze dell'ordine, il canone maggiorato per importo custoditi fino a €
100mila) che, nel costituirsi, eccepisce la infondatezza della domanda, negando, tra l'altro, la circostanza del furto subito (in effetti, il direttore di Controparte_1
in quei giorni presentava denuncia del solo smarrimento/sottrazione di computer portatili dagli uffici) ed asserendo, viceversa, che “la serratura dello sportello esterno della cassetta di sicurezza (perfettamente integra e prima di qualsiasi indizio di manomissione), per un mero inconveniente tecnico, non funzionava” e che “la cassetta era perfettamente integra non presentando alcun segno di manomissione o alterazione” nonché, infine, l'assenza di prova del danno. In allegato, denuncia formalizzata in data 23 dicembre 2020 alle forze dell'ordine con cui si rappresentando la sottrazione di € 35mila, in banconote da € 100,00, residuando solo € 5mila oltre una catenina d'oro ed altro orologio, senza alcun riferimento al presunto furto subito da , oltre che il contratto (con canone annuo di ca € Controparte_1
464,00) e le plurime denunce presentate direttamente a . Controparte_1
In via istruttoria, escussa prova per testi che hanno riferito dell'esistenza della cassetta di sicurezza e di valori ivi custoditi, pari a € 35mila, perché appreso da
( ed altri). Parte_1 Per_1 Pt_1
All'udienza del 23 maggio 2024 il Tribunale riservava il giudizio in decisione
La domanda è infondata.
Il servizio cassette di sicurezza, disciplinato dall'art. 1839 cc, è un contratto assimilabile alla locazione di cose ed in tale tipologia contrattuale la banca assume le obbligazioni di concedere in uso dei locali idonei all'espletamento del servizio, di provvedere alla custodia dei locali medesimi e di tutelare l'integrità delle cassette: pertanto l'oggetto del contratto non è la custodia, né la garanzia delle cose contenute nelle cassette, bensì la sicurezza dei locali in cui le cassette sono situate
2 (Trib. Torino 12 marzo 2021 che esclude che il furto possa configurare caso fortuito idoneo atto a liberare da responsabilità la banca atteso che il furto è sicuramente evento prevedibile, e non caso fortuito, in considerazione della natura stessa della prestazione dedotta nel contratto). In materia di onere della prova nell'ipotesi di domande risarcitorie da furto nelle cassette di sicurezza, si delinea una sorta di onere della prova attenuato, per il creditore danneggiato, in ragione della natura del contratto ed in particolare in considerazione del fatto che il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo tipo di servizio bancario, per cui sovviene la necessità di ricorso alle deposizioni degli stretti familiari e di non sottovalutare o ignorare, specie se coerenti con l'insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, sol perché di provenienza unilaterale (App. Torino 10 novembre 2020).
Ciò posto, nell'immediatezza dei fatti, denunciava il presunto Parte_1
smarrimento dai valori custoditi nella casetta di sicurezza a Controparte_1
con plurime diffide (20 gennaio 2021).
Appare acquisito agli atti la circostanza del cattivo funzionamento del meccanismo di apertura della cassetta di sicurezza, tanto da impedire momentaneamente l'accesso alla medesima da parte di , rendendo bisognevole Parte_1
l'intervento di un tecnico, ma non del furto perpetrato direttamente ai danni di stesso, non individualmente leso da questo presunto evento Parte_1
illecito anche in ragione del fatto che l'attore medesimo non si duole dell'effrazione della propria cassetta di sicurezza (ovvero di averla trovata aperta e manomessa dall'esterno) bensì della sola circostanza che la chiave di accesso non funzionasse, di talchè il furto non ha potuto costituire causa dello smarrimento dei valori custoditi non avendo riscontrato l'accesso abusivo ad opera di Parte_1
estranei (presunti autori del furto) ma (ripetesi) la sola impossibilità dell'uso della
3 chiave di accesso. Narrazione dei fatti da parte di perfettamente Parte_1
coerente con la denuncia presentata all'epoca dei fatti dal direttore di CP_1
in cui questi rappresentava non l'intrusione clandestina di terzi nei locali
[...]
ove custodite le cassetta di sicurezza bensì la sola sottrazione di computer portatili nella disponibilità della banca in luoghi diversi dal luogo di custodia delle cassette di sicurezza, per cui non può contestarsi a alcuna omessa Controparte_1
diligenza nella cura della sicurezza dei locali in cui le cassette sono situate (fatto prodromico alla paventata responsabilità) la cui integrità non costituisce circostanza acclarata né dalla narrazione difensiva né dall'istruttoria espletata. Le narrazioni difensivi delle parti, infatti, convergono nel senso che all'epoca effettivamente ha subito un furto ma non perpetrato nei locali Controparte_1
adibiti al servizio di cassette di sicurezza (bensì in altri) né questa circostanza è seriamente contestata da che non rileva il nesso causale tra la Parte_1
sottrazione dei valori custodivi con la lesione dell'integrità dei locali dolendosi solo del difetto di funzionamento (e manutenzione) della propria cassetta di sicurezza, per cui è già bastevole rilevare sotto questo primo profilo l'assenza di colpa in capo a nella custodia e nella integrità dei locali. Non appare Controparte_1
nemmeno seriamente predicabile come la presunta perdita delle somme custodite possa essere eziologicamente riconducibile alla scarsa custodia della cassetta di sicurezza di cui non lamenta l'effrazione (lasciando Parte_1
ragionevolmente intendere l'intrusione clandestina di terzi ed il trafugamento di valori) bensì il solo cattivo funzionamento (che costituirebbe circostanza ostativa all'accesso anche di terzi) per cui non ponendosi la custodia né dei locali (mai interessati dai fatti penalmente rilevati dal direttore di banca) né della cassetta di sicurezza (nemmeno denuncia un furto perpetrato ai danni della Parte_1
propria cassetta di sicurezza ma solo il cattivo funzionamento) come causa del danno asseritamente patito, è da escludersi ogni profilo di responsabilità di
[...]
in ordine alla garanzia di integrità del servizio reso non ravvisandosi CP_1
alcun inadempimento della medesima nel servizio prestato. In altri termini ancora,
4 il riparto dell'onere della prova impone che il cliente alleghi l'inadempimento contestato alla banca e provi il nesso di causalità tra detto inadempimento e l'evento dannoso patito nonché il danno parimenti patito (pur se secondo il regime probatorio attenuato in materia) salvo la prova liberatoria, laddove, nel caso in esame, il fatto dell'inadempimento opposto è stato smentito dalla stessa rappresentazione delle circostanze fattuali da parte dello stesso danneggiato non essendo emerso alcuna violazione della integrità dei locali e della stessa cassetta di sicurezza eziologicamente collegata alla “sottrazione” delle somme di danaro lamentata da . Anche i testi escussi ( e ) hanno Controparte_2 Tes_1 Tes_2
negato la circostanza che la cassetta di sicurezza presentasse segni di manomissione e/o effrazione per cui non appare in alcun modo plausibile come la perdita subita dall'attore sia conseguente alle contestazioni opposte a CP_1
, e né le risultanti del procedimento penale correlato hanno aggiunto
[...]
elementi di convincimento diversi in ordine al paventato illecito. Se a quanto precede si aggiunge la prova del danno fornita unicamente a mezzo di testimonianze rese esclusivamente de relato actoris il cui valore probatoria è nullo
(per tutte, Cass. 15 febbraio 2024 n. 4157 per cui “I testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”), ne consegue come la fondatezza della domanda sia, irrimediabilmente, compromessa sotto ogni aspetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 26mila e € 52mila, in ragione del valore del credito sottostante) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria), pari a € 7.652,00, oltre
5 voci accessorie, salvo la riduzione nella misura di ½ stante la semplicità della controversia (cfr art.5 del regolamento tariffario).
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda, con condanna di , attore, al pagamento Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 3.826,00, oltre voci accessorie
Torre Annunziata, 10 dicembre 2024
Il giudice dott. Amleto Pisapia
6