Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2243/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2243 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CAMANI FEDERICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CRAVOTTO MAURA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e il 08.09.1996 a Lozzo Parte_1 CP_1
Atestino (Pd), trascritto al n. 11, parte II, serie A, del Comune di Lozzo Atestino
(Pd), ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile, alle condizioni di seguito elencate ed integralmente accettate dai ricorrenti,
che sottoscrivono in calce, unitamente ai loro procuratori, il presente atto:
1. ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti;
2. la divisione della casa coniugale sarà oggetto di separato accordo;
3. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 della Legge Professionale Forense;
4. le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione al fine del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate, dandovi fin da ora formale acquiescenza
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] Padova (PD), e Parte_1 CP_1
, nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 08/09/1996 in Lozzo Atestino (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 11, Parte II, Serie A, anno 1996.
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel giudizio di separazione, con note scritte sostitutive dell'udienza del
09.04.2024, i coniugi hanno rassegnato conclusioni congiunte in ordine alle condizioni di separazione e la separazione è stata omologata con sentenza n. 204/24
del 14.5.24 passata in giudicato.
Ciò premesso, nel merito, la domanda congiunta di divorzio merita di essere accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza cartolare del 9.4.24.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 08/09/1996 in Lozzo Atestino e trascritto nel Controparte_1
relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 11, Parte II,
Serie A, anno 1996;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 1, 2, 3, 4 delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Presidente
dr.ssa Cinzia Balletti