Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 25023/2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25023.16 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.43, e , C.F. , nata a [...]- Parte_2 C.F._2
poli il 18.07.48,ed entrambi residenti in [...] , en- trambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianna Staiano, C.F.
, ed elettivamente domiciliati con la stessa presso il C.F._3
Suo studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 260, in forza di procura in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n.
fax 081410228 ed alla pec. Email_1 Email_2
Opponenti
E
1
cietà Capogruppo del , iscritto all'Albo dei Gruppi Controparte_2
Bancari, partita IVA
N. , iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fisca- P.IVA_1
le n. ed all'Albo delle Banche al n. 5361, capitale sociale €. P.IVA_2
8.731.874.498,36
interamente versato, in persona del Dott. , nella sua qualità Controparte_3
di procuratore, a tanto autorizzato in forza di procura speciale per Notar Per_1
di
[...]
Milano dell'1 giugno 2016 rep. 117.763, racc. 20.698, registrata a Torino in data 20 giugno 2016 al n. 10595 serie 1T, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Gennaro Iollo ( – C.F._4
pec: , presso il quale elettivamente Email_3
domicilia in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47;
Opposta
E
“ , con sede legale in Conegliano (TV) Via Alfieri Controparte_4
n. 1, avente capitale sociale di €. 10.000,00, codice fiscale e numero di iscri- zione nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno n. , società P.IVA_3
a responsabilità limitata di diritto italiano costituita in Italia, a socio unico, co- stituita ai sensi della legge 130/1999 iscritta al n. 35449.8 dell'elenco delle so- cietà veicolo istituito presso la Banca di Italia, in persona di , Controparte_3
nato a [...] il [...], nella sua qualità di procuratore speciale, a tanto autorizzato in forza di procura speciale per Notar Dott. Persona_2
dell'8 maggio 2018 rep. 52182, racc. 38843, registrata a Pordenone il
9.5.2018 al n. 6261 serie 1T delega a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento, con procura in calce al presente atto, l'Avv. Gennaro Iollo,
2
(codice fiscale pec: C.F._4 [...]
Email_4
Interventore
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.7.14:
E' presente per e , l'avv. Gelsomina Cacace CP_4 Controparte_1
per delega dell'avv.Gennaro Iollo, la quale nel riportarsi a tutti gli atti e difese di causa, preliminarmente fa presente che al giudizio Rg. 32833/2014 (avente ad oggetto l'accertamento di linee di credito) sono stati riunti due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo rubricati al n.Rg. 25023/2016 e Rg.
25649/2016.
Per i giudizi Rg. 32833/14 e Rg. 25649/16, gli attori hanno notificato e depo- sitato, in data 11/15 gennaio 2024, istanza di separazione dei giudizi e conte-
stuale atto di rinuncia agli stessi. In data 16/19 gennaio 2024 la banca e Pt_3
, hanno notificato e depositato medesima istanza di separazione delle cau-
[...]
se e accettazione della rinuncia.
Pertanto si chiede che la S.V. voglia emettere in riferimento a tali giudizi provvedimento di estinzione e cancellazione previa separazione dei predetti due giudizi da quello con rg 32833.14.
In riferimento a tale ultimo giudizio (in realtà giudizio con r.g. 25023.16
n.d.r.) promosso dalla sig.ra e dal sig. Parte_2 Pt_1
, e si riportano a tutti i propri Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
scritti difensivi, nonché alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo per la di- chiarazione di inammissibilità e/o infondatezza della spiegata opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo 4262/2016 di € 308.291,20 emesso in data 31/5/2016 e pubblicato il 15/6/2016 dal Tribunale di Napoli, 2°
Sez. Civile, dott. Notaro nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
3
come confermato dal ctu dott. , con condanna dei sigg.ri Pt_2 Per_3 Pt_1
e in solido al pagamento delle spese e competenze di giudizio in fa- Parte_2
vore di e Si chiede che la causa venga Controparte_1 Controparte_4
riservata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
L'avv Staiano impugna è contesta tutto quanto ex avverso dedotto e prodotto.
Rileva che il sig. fideiussore ingiunto è coobligato solidale dei CP_5
sig.ri e , e come tale, la sua posizione è inscindibile, pertanto Pt_1 Parte_2
la cessazione della materia non può trovare luogo stante l'obbligazione princi-
pale, tanto è vero che i giudizi sono stati originariamente riuniti. Si riporta alle conclusioni formulate in atti, previo rigetto della richiesta di separazione e cessazione della materia in favore del solo fideiussore Del Giudice. L' avv.
Cacace impugna le avverse deduzioni e richieste rilevando che scelta da parte di alcuni dei coobligati di rinunciare al giudizio, per evitarne le spese, non può influire sulla libera scelta dei sigg.ri e di proseguire nel giudi- Pt_1 Parte_2
zio per l' ottenimento di una pronuncia giudiziale in riferimento al titolo giu- diziale ottenuto dalla banca nei loro confronti, rattandosi di posizioni scindibi- li.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27
luglio 2016 con R.G. n. 25023/16, e conve- Parte_1 Parte_2
nivano in giudizio al fine di sentire revocare il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 4262 del 15/6/2016 per € 308.291,20 ottenuto dalla banca
[...]
per rate insolute di un finanziamento del 29/5/2006 concesso alla CP_1
debitrici principale e garantito dagli opponenti. CP_6
Formulavano le seguenti conclusioni:
“in via preliminare Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omni- bus prestata dai fideiussori in favore di in virtù del combina- Controparte_1
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to disposto degli articolo 1418 e 1346 cc per mancanza nell'oggetto contrat- tuale degli essenziali requisiti di determinatezza e/o determinabilità;
accertare e dichiarare la maturata decadenza ex art. 1957 cc in danno di
[...]
e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il Parte_4
decreto ingiuntivo opposto;
nel merito
previo accertamento e conseguente declaratoria della fondatezza delle moti- vazioni di cui in atti dichiarare nullo, annullabile, illegittimo o comunque pri- vo di efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo oppo- sto,
accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto, conte-
stato e dedotto in atti (addebitati per interessi anatocistici, nonché per com- missioni, di spese ed infine di interessi usurari) e per l'effetto ridurre
l'importo della pretesa creditoria avanzata nei limiti della diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio anche in relazione alla cessione delle
partecipazioni sociali;
in via istruttoria
ammettere idonea consulenza tecnica di ufficio che individui e verifichi i pa- rametri
economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della docu- mentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza e alla fideiussione di cui è causa.
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richiamati gli opponenti chiedono di accertarsi la nullità del contratto
di mutuo e/o di annullare il medesimo.
In fatto e diritto allegavano le seguenti eccezioni:
1) Erroneita' delle risultanze contabili;
2) Violazione della legge n 108/96 in tema di applicazione di interessi usurari nella fattispecie oggettiva e soggettiva;
3) Illegittima modifica unilaterale delle condizioni del rapporto;
4) Applicazione di voci di costo non previste dal contratto;
5) Incompletezza degli estratti conto alla base della pretesa creditoria;
6) Nullità delle fideiussioni per indeterminatezza e decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Con altro atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in da-
ta 27 luglio 2016 con R.G. n. 25649/16, il signor in pro- Parte_5
prio e quale liquidatore della società conveniva n CP_6 Parte_6
giudizio al fine di sentire revocare il predetto decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 4262 del 15/6/2016 la cui pretesa nasce da un finanziamento del
29/5/2006 concesso alla debitrici principale CP_6
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azio- nato;
2. in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte:
A. in relazione al rapporto di conto corrente :
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A1: dichiarare nullo per inosservanza dell'obbligo di forma nella stipulazione del relativo contratto, il rapporto di conto corrente descritto in premessa e gli
affidamenti e finanziamenti concessi sul medesimo conto;
A2. Dichiarare non dovuti tutti gli addebiti per interessi usurari e/o per inte- ressi ultralegali non pattuiti per iscritto, per interessi anatocistici semplici e composti, per commissioni di massimo scoperto e per ogni altra commissione
addebitata e non pattuita per iscritto nonché di tutti gli ulteriore illegittimi addebiti indicati in narrativa e nella consulenza tecnica di parte, depurando le risultanze finali del conto corrente dagli effetti di tali illegittimi addebiti;
A3: per l'effetto dell'accoglimento delle domande proposte sub A/1 e A/2 de- terminare il saldo finale del medesimo rapporto di conto corrente, una volta depurato lo stesso da tutte le illegittime registrazioni di addebito per interessi passivi, competenze, spese ed altri addebiti non dovuti, facendo decorrere gli
interessi sulle somme addebitate e/o accreditate al correntista dal medesimo giorno in cui è stata effettuata ogni singola operazione;
A/4 condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento in favore della del saldo at- Parte_7
tivo del conto corrente nella misura che sarà determinata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria – da determinare, per ogni anno in cui il saldo del conto corrente assume un valore positivo, in
base al coefficiente di rivalutazione FOI – ed interessi legali sulla somma ri- valutata – calcolati secondo il tasso di interesse all'epoca vigente;
A/5 in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della do-
manda sub A/$
determinarsi l'entità delle somme illegittimamente addebitate per interessi passivi e competenze non dovute in virtù di quanto accertato in accoglimento delle domande sub A/1 e sub A/2 e condannare la banca alla restituzione delle
stesse o comunque al pagamento, a titolo risarcitorio,
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delle somme come sopra determinate, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi;
B in relazione al contratto di finanziamento:
B1 accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 1343, 1344 cc e 1418 codice civile;
B/2 accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto ove sono stati
pattuiti
interessi usurari in misura superiore al tasso soglia di cui alla legge 108/96 e per l'effetto accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 codice ci- vile che non sono dovuti interessi (né corrispettivi né moratori) da parte della
sulle somme mutuate;
CP_6
B/3 accertare e dichiarare che le somme versate dalla in liquidazio- CP_6
ne vanno
imputate integralmente a deconto del capitale da quest'ultima ricevuta a tito- lo di mutuo;
B/4 in via subordinata rispetto alle domande proposte sub B/1 e B/2 accertare
e dichiarare che la convenuta, in violazione degli articoli 1283 e 1284 cc, ha
addebitato interessi difformi rispetto a quelli pattuiti nel contratto;
B/5 per effetto dell'accoglimento delle domande proposte sub B/1, B/2, B73 e
B/4
accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla banca opposta, anche per effet- to della compensazione tra l'eventuale minor credito della opposta, nella mi- sura che sarà accertata all'esito della espletanda istruttoria, ed il maggior controcredito della Rinveniente dalla rideterminazione del Controparte_7
saldo finale del conto corrente di cui alla precedente lettera A
C in via subordinata rispetto alle domande sub B
8
C/1 accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, in favore della
; Parte_7
C/2 per l'effetto dell'accoglimento della domanda sub C/1 condannare la banca opposta al risarcimento dei danni in misura pari ad €. 106.911,11, nonché al pagamento di tutti gli eventuali oneri ed interessi, direttamente ed indirettamente correlati al predetto contratto di finanziamento che
l'opponente dovesse essere costretta a pagare alla banca opposta, compen- sando tale credito della opponente con quello eventualmente vantato dalla banca opposta, nella misura che sarà accertata all'esito della espletanda istruttoria;
D in relazione alla fideiussione prestata dal signor Del Giudice
D/1 accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 della fideius- sione
rilasciata dal signor Del Giudice;
D/2 in via subordinata accertare e dichiarare che la fideiussione prestata dal
signor in relazione al contratto di finanziamento è limitata al CP_5
50% dell'eventuale residuo credito vantato dalla banca opposta nei confronti della , nella misura che sarà accertata all'esito della esple- Controparte_7
tanda istruttoria;
in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, anche gene- rali, e
compensi di lite. “
In fatto e diritto allegavano le seguenti eccezioni:
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1) Applicazione di interessi usurari, capitalizzazione trimestrale illegitti- ma;
2) Applicazione di costi non dovuti;
3) Nullità del contratto per difetto della forma scritta;
4) Applicazione di interessi ultralegali non correttamente determinati;
5) Illegittima applicazione delle valuta in date non corrispondenti a quelle dell'operazione;
6) Nullità del contratto di finanziamento perché fu concesso alla CP_6
per trasformare i crediti vantati dalla banca (a breve termine e
[...]
privi di garanzie) in un finanziamento a lungo termine garantito da ipo- teca nonché per ripianare l'esposizione debitoria esistente sul conto corrente al momento dello stesso con la conseguente mancanza di cau- sa;
7) Domanda riconvenzionale di restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca, di risarcimento del danno per la condotta illecita della banca;
8) Per la posizione del fideiussore decadenza ex art. Parte_5
1957 c.c. e limite contrattuale della garanzia ad un importo non supe- riore al 5% del credito azionato;
Nei predetti giudizi si costituiva la banca impugnando Controparte_1
le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
In particolare per il giudizio proposto dai garanti e (n. Pt_1 Parte_2
25023/16) la
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banca eccepiva che la memoria di costituzione avversaria non era riferita al credito di cui al decreto ingiuntivo, ma si svolgeva contestando, peraltro in maniera generica, un rapporto di conto corrente e non il credito da finanzia- mento oggetto del decreto ingiuntivo.
Nel merito la banca faceva notare che il contratto di finanziamento prevedeva due tipologie di garanzia. Una di carattere reale (con iscrizione ipotecaria su un bene immobile di proprietà di ed un'altra, nei confronti di tutti i Parte_2
garanti, di carattere personale, costituita da un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta (peraltro non di tipo omnibus, ma relativo ad operazione specifica).
Risultavano quindi da un lato del tutto fuori tema i riferimenti a capitalizza- zioni, valute, tasso di interesse ultralegale etc e, dall'altro, non ammissibili le eccezioni dei garanti autonomi.
Per il secondo giudizio, proposto dalla debitrice principale e dal terzo garante, la banca metteva in evidenza che non solo l'opposizione non si limitava a con- testare il rapporto di finanziamento il cui credito era stato oggetto del decreto ingiuntivo, ma si spingeva anche ad una serie di confutazioni sulle modalità di trattamento del diverso conto corrente n. 670351811350170, ma anche che i due rapporti facevano capo a soggetti giuridici diversi. Il finanziamento risul- tava infatti essere stato concesso dalla “ poi Controparte_8
scissasi in favore in , mentre il contratto di conto corren- Controparte_1
te era sorto inizialmente con filiale di Napoli Via Toledo n. 185, CP_1
entrata nella titolarità del Banco di Napoli a seguito di conferimento di ramo di azienda. In conseguenza si eccepiva la carenza di legittimazione passiva per tutte le domande relative al rapporto di conto corrente. Nel merito di quest'ultimo in subordine: si formulavano eccezioni di prescrizione per tutte le rimesse solutorie antecedenti al decennio, si negava che sussistesse usura e
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si eccepiva che non era stata fornita alcuna prova del contratto che si tacciava di nullità.
Per quanto riguarda le censure relative al contratto di finanziamento si negava in primo luogo che esso fosse finalizzato a sanare esposizioni pregresse ille- gittime. In secondo luogo si criticava il contenuto della perizia di parte, non opponibile e non condivisibile soprattutto con riferimento alla sommatoria de- gli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini dell'usura. Infine si ecce- piva per quanto concerne la posizione del garante che anche per CP_5
lui sussistevano le limitazioni alle confutazioni in base alla sua collocazione quale titolare di un rapporto autonomo di garanzia.
Si disponeva alla riunione al giudizio 25023.16 del giudizio n. r.g. 25649.16.
Sì costituiva con intervento ex art. 111 c.p.c. del 31.8.18, la società CP_4
, in forza del contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 20
[...]
aprile 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte Seconda, n. 52 del 5 maggio 2018 ai sensi della legge n. 130 del 30 apri- le 1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. La cessione dei crediti di
[...]
ha riguardato tutti i mutui, le aperture di crediti e finanzia- Controparte_9
menti concessi a persone fisiche e persone giuridiche, sorte nel periodo com- preso tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (in essi compreso quello di cui è causa).
L'interventore, in mancanza di estromissione della cedente, chiedeva confer- marsi il decreto opposto.
Il giudizio con r.g.32833.14.
Con atto di citazione del 2014, , CP_10 Controparte_11
quest'ultimo sia in proprio che nella qualità di liquida- Parte_5
tore pro tempore della Controparte_12
[...]
[...] [...]
, citavano il poi divenuto
[...] Controparte_13 [...]
CP_14
Gli attori, garanti dell'esposizione debitoria della di cui al c/c CP_6
ed il c/a 60406, nel contestare l'usurarietà dei tassi applicati, P.IVA_4
l'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, della cms, chiedevano la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente registrate sul c.c.
La banca nel sollevare preliminarmente la prescrizione della pretesa chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa.
Sul presupposto di un collegamento tra il c.c. ed il contratto di finanziamento il cui credito è stato azionato in monitorio ed opposto nei giudizi r.g. 25023.16
e 25649.16, questi ultimi venivano a loro volta riuniti al precedente giudizio n.r.g. 32833.14.
Con nota del 15.1.24 depositata nel giudizio 32833.14 gli attori depositavano atto di rinunzia agli atti per n. 2 giudizi:
R.G. 32833/2014 nell'interesse della sig.ra CP_10 CP_11
, in proprio e nella qualità di liquidatore del-
[...] Parte_5
la ; Controparte_12
R.G. 25649/2014 nell'interesse del sig. in proprio e nel- Parte_5
la qualità di liquidatore della Controparte_12
.
[...]
Le rinunzia venivano accettate dalle controparti.
Sicchè, nella prima udienza successiva, in data 12.7.24 il giudice disponeva la cancellazione ed estinzione dei giudizi r.g. 32833.14 e 25649.16 oltre che la separazione dal giudizio con r.g. 25023.16 (provvedimento oggetto di corre- zione di errore materiale in medesma data) ed assegnava in decisione l'ormai unico giudizio pendente, il giudizio r.g. 25023.16 introdotto da Parte_8
13
Con
e avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_2
4262 del 15/6/2016.
Ciò perché da un lato le parti avevano rinunziato agli altri due, rinunzia ri- tualmente accettata dalle parti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dall'altro, nessun ostacolo vi fosse alla separazione dei giudizi attesa l'assenza di questioni giu- ridiche riconducibili alla natura del litisconsorzio necessario.
La pretesa azionata in monitorio.
In data 29.05.2006, stipulò con Parte_9 [...]
(anche , un fi- Controparte_12 CP_6
nanziamento per l'importo di euro 450.000,00 da restituirsi in n. 20 rate seme- strali con decorrenza dal 30.11.2006 al 30.05.16.
In data 6.6.2006, venne iscritta ipoteca su di un immobile di , Parte_2
garante del finanziamento.
A seguito dell'inadempimento della S.rl. la banca risultava creditrice CP_6
della somma di euro 308.291,20 alla data del 10.10.13 per capitale ed interes- si.
In data 22.9.15, per atto di scissione parziale, tra- Controparte_16
sferiva il ramo contenente anche il credito d cui è causa alla Controparte_14
[...]
Le ragioni dell'opposizione. Infondatezza.
In limine si premette che la pretesa monitoria si basa su di un contratto di mu- tuo, per cui sono del tutto estranee al presente giudizio oltre che infondate, le eccezioni degli opponenti in ordine all'applicazione di poste illegittime con- nesse al contratto di conto corrente, quale la cms, e le valute, eccezioni assai generiche richiamate in sede di atto di opposizione.
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Del pari generica è la contestazione della capitalizzazione trimestrale, anch'essa relativa ai fenomeni connessi al contratto di conto corrente, così come generica è l'eccezione relativa al tasso usurario non avendo gli oppo- nenti allegato in modo univoco il tasso contrattuale, il tipo di contratto di rife- rimento ed il tasso soglia specifico per la categoria interessata e lo spread tra soglia e tasso contrattuale come chiarito da Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020. A ciò si aggiunga che in atti vi è ctu, svolta su incarico di precedente g.u., dalla quale emerge che il tasso contrattuale del mutuo non supera in nessun trimestre il tasso soglia.
Del pari infondata è la deduzione secondo cui non siano stati prodotti gli estratti conto ai fini della prova del credito azionato.
A parte che il contratto di mutuo non impone necessariamente un contratto di c.c. collegato, ma, circostanza dirimente, ai fini dell'onere della prova il credi- tore deve solo dimostrare la fonte del credito della prestazione pecuniaria, li- mitandosi ad allegare l'inadempimento ovvero il numero di rate non corrispo- ste ad estinzione del debito, come risulta che la banca abbia fatto.
Del pari infondata è l'eccezione di modifica unilaterale del tasso nel corso del rapporto (l'eccezione appare rivolta al contratto di c.c. ma viene trattata per- ché anche nel mutuo di cui è causa ci è stata la modifica del tasso).
Attesa la natura di mutuo a tasso variabile, vi è apposita clausola che determi- na le modalità ed i presupposti per l'aggiornamento del tasso corrispettivo di volta in volta (cfr. pag n. 3 e 4 del contratto di mutuo).
Le eccezioni in ordine alla fideiussione.
Gli opponenti deducono la nullità della fideiussione omnibus prestata in favo- re di “in virtù del combinato disposto degli articoli 1418 e Parte_10
1346 c.c. per mancanza, nell'oggetto contrattuale, degli essenziali requisiti di determinatezza e/o determinabilità. La fideiussione sottoscritta, ha come og- getto della garanzia fideiussoria a beneficio della società attrice
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l'adempimento delle obbligazioni verso codesta società, dipendenti da opera- zioni bancarie di qualunque natura già consentite e che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato quali, ad esem- pio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su crediti, su titoli o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari, operazioni con l'estero, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il riferimento ad una molteplicità di indeterminate ed indeterminabili obbligazioni derivanti da tutti i contratti in futuro sottoscrivibili da parte di con rende indeterminabi- Pt_11 CP_17
le l'oggetto della prestazione di garanzia posta in capo dal fideiussore”.
Dall'esame dell'art. 5 del contratto di mutuo, emerge che gli opponenti pre- stavano garanzia personale in favore della banca per la restituzione del capita-
le versato in esecuzione del contratto.
Tale indicazione restringe in modo chiaro il contenuto contrattuale che non ri- sulta viziato per indeterminatezza,
Circostanza dirimente che si evince sempre dall'art. 5 del contratto è, in ogni caso che i garanti oltre al pagamento a prima richiesta, regolamentano l'obbligo di garanzia nel senso della rinunzia a sollevare eccezioni, ragion per cui devono potersi ritenere garanti autonomi.
Tuttavia, emerge in modo univoco dal contratto, all'art. 5 che la garanzia ha un limite quantitativo espressamente disciplinato:
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La parola capitale, va riferita all'intero ammontare delle somme corrisposte a titolo di finanziamento (euro 450000,00) comprensivo degli interessi corri- spettivi e moratori eventualmente applicati alle rate semestrali come emerge alla pagina n. 3 del contratto ove è scritto “rimborso capitale : in quote costan- ti con periodicità semestrale”.
Ne consegue che, il limite del 50% sull'importo complessivo dovuto così cal- colato, è un elemento costitutivo della garanzia e può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Ne consegue che gli opponenti saranno tenuto al pagamento del 50% della somma di euro
308.291,20 oltre interessi moratori successivi alla data del 10.10.13 come calcolati all'art. 2 lettera g) del contratto sino al soddisfo.
Tale valutazione risulta compatibile con la natura di contratto autonomo, atte- so che risulta espressamente che le parti nella regolamentazione della rinunzia alle eccezioni, hanno chiaramente limitato l'oggetto della garanzia al 50% con la conseguenza che appare evidente che l'esclusione della proponibilità delle eccezioni, non attenga al limite del 50%.
L'estraneità alla qualifica di consumatori degli opponenti.
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La qualifica di socio della al tempo della garanzia assunta dagli CP_6
opponenti, rende l'assunzione della garanzia riconducibile ad uno scopo estra-
neo alla natura di consumatore in capo agli opponenti.
La cessione delle quote societarie da parte di e con scrittura Pt_1 Parte_2
privata del 13.12.10 ai sig.ri e . Controparte_11 CP_10
Del tutto irrilevante, ai fini della esistenza della garanzia e delle sua efficacia è
la circostanza che gli opponenti abbiano ceduto le quote di partecipazione alla atteso che resta efficace la garanzia assunta contestualmente al fi- CP_6
nanziamento di cui è causa con apposita regolamentazione accessoria al con-
tratto.
Le spese seguono la soccombenza reciproca e si compensano per il 40% con rimanente 60% a carico degli opponenti. Interamente a carico degli opponenti le spese di ctu.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
• Revoca il decreto opposto;
• Condanna e al paga- Parte_1 Parte_2
mento in favore della , del 50% di euro Controparte_18
308.291,20 oltre interessi moratori successivi alla data del 10.10.13 come calcolati all'art. 2 lettera g) del contratto, sino al soddisfo;
• Condanna e al paga- Parte_1 Parte_2
mento in favore della , e dell'interventore Controparte_18
della somma per spese di lite per euro 8400,00 cia- Controparte_4
scuna, oltre iva cassa e spese generali;
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• Pone l'intero compenso liquidato al ctu nel presente giudizio a carico degli opponenti;
• conferma l'estinzione e cancellazione dal ruolo dei giudizi con r.g.
32833.14 e r.g. 25649.16 ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con compensazio- ne delle spese di lite;
Così deciso in Napoli, il 12.2.25
Il giudice
Diego Ragozini
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