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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/10/2025, n. 5958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5958 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 2752/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con provvedimento del 18 giugno 2025, all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 giugno 2025, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5683\21
e vertente tra
(C.F.: - P. I.V.A.: -avv. F. Mazza e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 avv. V. Lanzuolo APPELLANTE;
e
(C.F.: – avv. P. Vannutelli e A. Controparte_1 P.IVA_3 Vannutelli APPELLATO;
e (n. 15.09.1952), quale erede di e (n. CP_2 Persona_1 Persona_2 21.11.1977) avv. P. Vannutelli e A. Vannutelli APPELLATI
(C.F..: - P.I.V.A: -avv. G. Gentile Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
APPELLATO.
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto la domanda del Controparte_4
, e dei condomini indicati in epigrafe, e ha condannato la ai
[...] Parte_1 danni per i lavori di rifacimento del lastrico solare dello stabile condominiale, liquidati in euro 66.253,59 (oltre spese di ATP) per il condominio, in euro 10.000,00 per la condomina poi deceduta, e in euro 2797,42 Per_1 per l'altro condomino oltre spese di lite, e ha altresì rigettato la domanda di manleva della società Persona_2 convenuta nei confronti dell'assicurazione;
-la a proposto appello, cui hanno resistito le altre parti;
Pt_1
-all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.6.25, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante società ha dedotto e documentato che in data 20.10.2023 era intervenuto Atto di transazione con il condominio, il (quest'ultimo in qualità di erede della in forza Persona_2 CP_2 Per_1 del quale esso appellante avrebbe corrisposto a costoro “ pur nulla …riconoscendo, della somma complessiva di € 52.000,00 (eurocinquantaduemila/00) “omnia” - comprensiva di compensi e spese del doppio grado di giudizio e del precedente procedimento per A.T.P. n. 53831/2013 R.G.A.C., convenuti in transazione come integralmente compensati tra le parti - a tacitazione di aver rinunciato all'appello e conseguentemente agli atti del presente giudizio di tali appellati, che avevano accettato la rinuncia all'appello ed agli atti del giudizio con atto notificato il 20.10.2023; chiedeva pertanto l'estromissione del giudizio degli appellati originari;
Pt_1 però precisava che la rinuncia all'appello non era estesa alla assicurazione, quanto alla domanda di manleva, e articolava le seguenti conclusioni:
““Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ….in riforma della sentenza impugnata - previa estromissione dal giudizio d'appello del , del Sig. e Controparte_1 Persona_2 del Sig. (quest'ultimo in qualità di erede della Sig.ra ) per intervenute CP_2 Persona_1 rinuncia all'appello ed agli atti del relativo giudizio di CO.GE. nei loro confronti e relative accettazioni - accertare e dichiarare che la (conferitaria del ramo d'azienda assicurativo di Controparte_3
, in persona del suo l.r.p.t., in virtù della polizza assicurativa n. Controparte_5 252744726 stipulata con la è obbligata a tenere indenne Parte_1 quest'ultima di quanto tenuta a pagare in favore degli attori a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni patiti - ai sensi dell'art. 1 delle condizioni di contratto - ed a farsi carico delle spese legali dalla stessa sostenute per resistere all'azione promossa nei suoi confronti - ai sensi dell'art. 21 delle condizioni di contratto
- e, per l'effetto, condannare la società assicuratrice suindicata: -a rifondere alla Parte_1 la somma tenuta a corrispondere alle parti attrici a titolo di risarcimento dei danni subiti,
[...] comprensiva di compensi e spese del doppio grado di giudizio e del precedente procedimento per A.T.P. n. 53831/2013 R.G.A.C.;
-al pagamento di compensi e spese del doppio grado del presente giudizio e del precedente procedimento per A.T.P. n. 53831/2013 R.G.A.C. da liquidarsi in unico contesto”;
…chiede, in aggiunta alle conclusioni sopra rassegnate, che l'Ill.ma Corte d'Appello adita Voglia disporre a carico di gli obblighi di: Controparte_3
- rifusione, in favore della della somma complessivamente corrisposta da quest'ultima alle parti Pt_1 attrici/appellate - a tacitazione di ogni loro pretesa risarcitoria in relazione ai fatti di causa - a seguito dell'Atto di Transazione succitato, pari ad € 52.000,00 (comprensivi dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio e del precedente procedimento per A.T.P. n. 53831/2013 R.G.A.C. maturati dagli attori, poiché convenuti in transazione come integralmente compensati tra le parti);
- restituzione, in favore della della somma complessivamente corrispostale da uest'ultima in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado per le spese di lite, pari ad € 12.746,86”;
-il condominio e i due condomini appellati concludevano in conformità, chiedendo compensarsi le spese, mentre la società assicuratrice chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'appello nei suoi confronti;
-la causa veniva quindi assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
-in primo luogo la Corte deve dare atto dell'accordo transattivo inter partes, con conseguente rinuncia all'appello nei confronti del e dei due condomini, da questi ultimi accettata;
ne segue (non CP_1 l'estromissione) la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio nei confronti di tali parti, con compensazione integrale delle spese;
-parte appellante non ha rinunciato al gravame nei confronti dell'appellata società assicuratrice;
resta quindi fermo , nella prospettiva dell'appellante, il 5° motivo di gravame, “erroneità della motivazione della sentenza in ordine al rigetto della istanza di manleva del terzo chiamato in causa” (p, 37 ss atto di appello);
-il motivo è infondato, e non senza profili di inammissibilità;
-la rinuncia all'appello nei confronti di e , e da questi accettata (in forza di pregressa CP_1 CP_1 transazione, cui l'assicurazione era estranea) ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in punto di responsabilità dell'appaltatore (a nulla rilevando ogni riserva espressa al riguardo nell'atto transattivo), quindi deve ritenersi definitivamente accertato il verificarsi dell'evento dannoso- imputabile a responsabilità contrattuale dell'appellante- come indicato in sentenza;
-così in particolare la sentenza appellata: “Passando ora alla disamina della formulata domanda di manleva nei confronti della terza chiamata, occorre in primo luogo evidenziare che l'art. Controparte_5 4, lett. i) delle Condizioni di polizza espressamente prevede che l'assicurazione non comprende i danni, fra l'altro, “cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori”. Nel caso di specie, per come già evidenziato, era la stessa convenuta, nella propria comunicazione del 3 agosto 2010, a dedurre che l'avvenuta applicazione di un materassino di poliuretano, fra il vecchio asfalto e la nuova impermeabilizzazione, aveva prodotto una difformità di quote con il piano originario e la copertina perimetrale creando una sorta di intercapedine ove l'acqua piovana, penetrando, provocava le infiltrazioni;
la medesima convenuta evidenziava altresì che la posa del materassino era stata eseguita in deroga al capitolato originario d'appalto ed approvata in contraddittorio con la D.L. Ne discende come non debbano essere condivise le deduzioni della convenuta circa il carattere diverso ed ulteriore dei lavori eseguiti per cercare di ripristinare lo stato dei luoghi rispetto quelli discendenti dal contratto di appalto intervenuto fra le parti, derivando infatti gli stessi proprio dalle lavorazioni precedentemente eseguite e dai danni verificatisi dopo la loro ultimazione. In quest'ottica, pertanto, deve ritenersi operante la richiamata inoperatività della polizza, con conseguente rigetto dell'avanzata richiesta di manleva, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo”;
-così il già richiamato art. 4 1) delle condizioni di polizza, che appunto esclude dalla copertura assicurativa i danni:
- la motivazione di prime cure è corretta in fatto e in diritto e non scalfita dall'appello “residuo” ;
- l'appellante non può infatti, sia pure al solo fine di affermare la sussistenza della copertura assicurativa, offrire una “ricostruzione alternativa” degli eventi di causa, fonte della propria responsabilità contrattuale, a ciò ostando irreversibilmente il giudicato, determinato dalla rinuncia dello stesso appellante (sicchè non vi è spazio per un accertamento anche solo incidentale, fondato oltretutto su una lettura estremamente parziale delle relazioni di atp;
diversamente opinando, oltretutto, si finirebbe anche sostanzialmente per imporre all'assicurazione di subire le conseguenze economiche di un accordo transattivo cui è rimasta estranea) ;
- Deve d'altronde convenirsi con le Assicurazioni generali che la prospettazione originaria degli attori, in primo grado, era palesemente volta a conseguire il risarcimento dei danni da infiltrazione verificatisi a seguito dei lavori di rifacimento del terrazzo , conclusi nel dicembre 2006 (manifestatisi circa un anno dopo), CP_6 quindi non coperti (come espressamente previsto dalla clausola cit.) e non ai successivi interventi di riparazione, come invece dedotto dall'appellante;
- in definitiva i danni risarciti dall'appellante sono c.d. “danni da RC postuma”, non assicurati;
- quanto sopra ha carattere assorbente, anche con riferimento con la domanda relativa alle spese legali (peraltro comunque esclusi dall'art. 21 cond. Assicurazione, che esclude espressamente la refusione delle spese incontrate dall'assicurato per legali e tecnici che non siano stati designati dalla compagnia stessa);
-Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellata alle spese;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Dichiara cessata la materia del contendere e la estinzione del giudizio nei confronti del
[...]
, di (quale erede di e di Controparte_1 CP_2 Persona_1
con compensazione delle spese, Persona_2 rigetta l'appello nei confronti di con condanna dell'appellante alle spese nei Controparte_3 confronti di quest'ultima, che liquida in euro 7500,00 oltre competenze di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)