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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9687 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 29331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29331/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Camilla Parte_1 C.F._1
Martina Benozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Poma n. 32, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP P.IVA_1
dall'av to ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Napoli, via F. Giordani n. 56, come da procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Parte_2 C.F._2
Starace ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, viale Monte Nero n. 4, come da procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale PA P.IVA_2 a dall'a chiavone ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, viale Monte Nero n. 4, come da procura in atti;
CONVENUTI
(C.F. ), residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
1 Conclusioni
Le parti, all'udienza del 13.06.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio ai sensi Parte_1 degli articoli 2043 e 2051 c.c. la propria compagnia assicurativa la sig.ra CP [...]
, la sig.ra e la sua compagni Controparte_3 Parte_2 PA
, al fine di sentire condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali dalla medesima patiti a causa del sinistro occorso in data 07.02.2022.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 07.02.2022, alle ore 12:20 circa, l'autovettura FO FI (tg. GF802KX) di proprietà della sig.ra si trovava ferma in sosta in Pt_1
Assago alla via Reggio Emilia in corrispondenza del civico n. 20; che nelle predette circostanze di tempo e luogo, a causa di una forte raffica di vento, un imponente albero che si trovava nella proprietà del civico n. 20 della predetta via cadeva improvvisamente e rovinosamente sulla vettura di proprietà dell'attrice parcheggiata sulla pubblica via;
che, a causa del violento impatto, la vettura riportava ingentissimi danni, specialmente alla parte anteriore, alla fiancata destra e al tetto;
che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della P.L. di Assago, i quali provvedevano a redigere apposita relazione di servizio e disponevano la rimozione dell'albero abbattuto che rendeva inagibile l'intera strada;
che l'attrice si rivolgeva alla incaricandola di redigere un Parte_3 preventivo di spesa di riparazione della propria vettura, ma questa si rivelava antieconomica alla luce degli ingenti danni riportati;
che in via stragiudiziale l'attrice avanzava formale richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali subìti alla propria compagnia assicurativa, in virtù CP della polizza n. 412724107; che, essendo risultati vani i tentativi di composizi ale della lite, la trasmetteva alla compagnia l'invito a stipulare un accordo di negoziazione assistita, Pt_1 invito privo di riscontro;
che il medesimo invito veniva trasmesso dall'attrice anche alle sig.re e , in qualità di proprietarie dell'immobile nel quale si Parte_2 Controparte_3 he a vettura;
che, la sig.ra non Controparte_3 riscontrava il predetto invito, mentre la sig.ra incaricava la propria compagnia Parte_2 assicurativa, , di disporre l'apertura del rtanto, istruiva il sinistro CP_2 CP_2 inviando un proprio perito a visionare il veicolo di proprietà dell'attrice; che anche il perito di , CP_2 signor concordava con l'antieconomicità delle riparazioni;
che, non ricevendo CP_4 comunicazione da parte di , per motivi di lavoro l'attrice era costretta ad acquistare un nuovo CP_2 veicolo;
che sussiste la res lità in solido di per non aver risarcito i danni subìti CP dall'assicurata nonostante l'espressa previsione della polizza sottoscritta dalla per la copertura Pt_1 dei danni derivanti da eventi naturali, delle sig.re quali proprietarie obile in cui era CP_3 sito l'albero abbattutosi sulla vettura della e di , quale compagnia assicurativa della Pt_1 CP_2 sig.ra . Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.12.2022, si costituiva in giudizio la compagnia eccependo in via pregiudiziale di rito la carenza di legittimazione Controparte_5 attiva della nei suoi confronti. Più precisamente, eccepiva che parte attrice, quale Pt_1 CP_2 terza danne on gode di alcuna azione diretta verso quale compagnia assicurativa della CP_2
2 sig.ra , ed è eventualmente solo quest'ultima ad essere legittimata a chiedere alla Parte_2 compagnia l'adempimento dell'obbligazione indennitaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.12.2022 si costituiva altresì in giudizio la sig.ra eccependo la sussistenza nel caso di specie del c.d. “caso fortuito” e Parte_2 precisan cui è occorso il sinistro vi era una situazione metereologica di carattere eccezionale, caratterizzata da raffiche di vento che avevano raggiunto i 110 km/h, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Inoltre, la convenuta eccepiva di essere comproprietaria dell'immobile in questione per la metà insieme alla sorella, sig.ra Controparte_3
e, pertanto, l'eventuale condanna della convenuta in qualità di cust
[...] contenuta pro quota in ragione della predetta co-titolarità. In via subordinata, la convenuta contestava il quantum debeatur producendo una perizia della All Consulting Engineering in base alla quale il danno risarcibile sarebbe al più quantificabile in Euro 10.300,00 e contestando altresì la domanda di risarcimento della spesa sostenuta dall'attrice per l'immatricolazione del nuovo veicolo in quanto priva di nesso causale con il sinistro di causa.
Alla prima udienza del giorno 17.01.2023 questo giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co.VI, c.p.c. fissando l'udienza del 10.05.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
Alla successiva udienza del 10.05.2023, constatata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione alle parti convenute, questo giudice dichiarava la contumacia di e Controparte_3 di e disponeva c.t.u. tecnica. CP
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di accertamenti di natura tecnica sulla vettura danneggiata di proprietà dell'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.12.2023 si costituiva tardivamente in giudizio la compagnia convenuta eccependo in via preliminare l'improcedibilità, CP improponibilità ed inammissibilità ttorea in quanto non preceduta da procedimento di mediazione e arbitrato previsti dalla polizza assicurativa come condizione necessaria per poter agire in giudizio. Inoltre, sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di CP citazione in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.. Nel merito, eccepiva CP l'infondatezza della domanda attorea contestando l'an debeatur ed eccepe ità della polizza in questione nel caso di specie. In via subordinata, la compagnia convenuta contestava il quantum debeatur.
All'udienza del 13.12.2023 questo giudice revocava la contumacia di e, ritenuta la causa CP matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 13.06.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice e da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le Parte_2 argomenta rdinanza del 11.05.2023, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, quanto al profilo relativo all'an debeatur giova rilevare quanto segue.
3 3.1. Innanzitutto, quanto al rapporto processuale tra parte attrice e si Controparte_5 rileva che tra i predetti soggetti non vi è in essere un rapporto contrattuale (intercorrente, invece, tra la convenuta e ) e, pertanto, l'azione promossa da nei Parte_2 CP_2 Parte_1 confronti della predetta compagnia assicurativa deve essere integralmente rigettata stante il difetto di titolarità del diritto dal lato attivo in capo all'attrice, difetto che comporta processualmente una pronuncia di merito (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 2951/2016 sul rapporto tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto dal lato attivo).
3.2. Quanto, invece, al rapporto processuale tra parte attrice e la propria compagnia assicurativa si rileva quanto segue. CP
3.2.1. Preliminarmente, quanto alle eccezioni sollevate in via pregiudiziale da CP tenuto conto della costituzione tardiva di quest'ultima, avvenuta solo in data 06 ritenersi che la compagnia assicurativa fosse decaduta rispetto alla proposizione delle stesse.
Quanto, invece, all'eccezione sollevata sempre in via preliminare da relativa alla nullità CP dell'atto di citazione ai sensi dell'art.163 c.p.c., eccezione in senso lato, (cfr. Cass. Civ. ordinanza del 09/10/2019 n.28810) per la genericità della domanda attorea e per non avere parte attrice sufficientemente chiarito in base a quale titolo faccia valere la propria pretesa creditoria, si rileva che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
“ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (v. Cass. Civ. 11751/2013; 12059/2015).
Ebbene nella specie si ritiene che parte attrice ha sufficientemente allegato i fatti costitutivi della domanda e la citazione de qua ha posto immediatamente parte convenuta nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese le cui esigenze di tutela sono poste a fondamento della ratio ispiratrice del disposto di cui all'art. 163, n. 4, c.p.c..
La predetta eccezione è pertanto infondata.
3.2.2. Nel merito, quanto alla domanda formulata da parte attrice nei confronti di CP
quale compagnia assicurativa della vettura Ford FI (tg. GF802KX) di proprie
[...]
, si rileva quanto segue. Pt_1
Con riguardo all'invocata operatività della polizza assicurativa rispetto ai fatti di causa, deve ritenersi che parte attrice ha prodotto in atti esclusivamente il mero set informativo consistente CP_6 in una brochure che indica tutte le possibili garanzie che la compagnia pr ssicurati (v. doc.1, fasc. att.) ma non anche la polizza contente le singole garanzie espressamente scelte dall'assicurato a garanzia dei rischi e oggetto del contratto sottoscritto tra l'attrice e la CP_6
Nemmeno soccorre, al riguardo, il documento prodotto quale doc. n.
1.2. in quanto trattasi del certificato di assicurazione dal quale, tuttavia, si evince soltanto la mera stipula della polizza n. 412724107, né, ancora, il documento n.
1.3. che consiste nella quietanza del premio pagato in relazione alla medesima polizza: da entrambi i predetti documenti non si evince quale sia l'oggetto del contratto, ovvero quali rischi parte attrice ha inteso assicurare con la sottoscrizione della predetta polizza, né si evincono le condizioni della medesima.
4 Pertanto, tenuto conto che vi è contestazione da parte della compagnia convenuta in ordine all'operatività della polizza nella fattispecie in esame, la domanda contrattuale formulata da Pt_1
nei confronti della propria compagnia assicurativa non può
[...] CP accoglimento in difetto di prova delle condizioni contrattuali pattuite.
3.3. Quanto, infine, al rapporto processuale tra parte attrice e le convenute Parte_2 ed , giova preliminarmente rilevare che la fattispecie in esame deve ritenersi Controparte_3 su ormativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie extracontrattuale sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stata la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque alla derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in tema di responsabilità da cose in custodia ha affermato (v. ex multis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti e, da ultimo, Cass. Civ., sezioni unite, n. 20943/2022) che al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi: allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti ed altresì Cass, civ. n. 21212 del 2015). Pertanto, la pericolosità della cosa non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell'art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno. Così ragionando, la Suprema Corte ha ribadito che quando il danno si assume essere stato provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il Giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
diversamente dal fatto noto che la cosa non fosse pericolosa, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la disattenzione della vittima o altra causa a provocare il danno.
3.3.1. Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame ed alla luce delle risultanze istruttorie in atti, deve preliminarmente ritenersi che, poiché la custodia consiste nel potere fattuale di
5 effettiva disponibilità e controllo della cosa (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008), alcun dubbio può esservi, nella fattispecie, circa il fatto che le convenute Parte_2 ed fossero custodi dell'area all'interno della quale si trova Controparte_3
è abbattuto sulla vettura della sig.ra , circostanza che peraltro si evince dalla relazione di Pt_1 servizio redatta dagli agenti della P.L. uti (v. doc.3, fasc. att.) e dalla visura storica prodotta in atti dalla convenuta stessa, dalla quale emerge che ed Parte_2 Controparte_3 sono comproprietarie per un ½ ciascuno dell'immobile in questione (v. doc.2, fasc. conv. . CP_3
Si deve altresì ritenere che l'attrice abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando, anche a mezzo di produzioni fotografiche, che in data 07.02.2022 la propria vettura Ford FI (tg. GF802KF), che si trovava parcheggiata in Assago alla via Reggio Emilia in corrispondenza del civico n.20, è stata gravemente danneggiata a causa della caduta di un albero – che era collocato nella proprietà delle convenute sig.re – che si è abbattuto sulla medesima CP_3 vettura di proprietà della sig.ra (v. doc.3, fasc. att.). Pt_1
Più precisamente, dalla relazione di servizio prodotta in atti, che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in relazione ai rilievi ed accertamenti compiuti dagli agenti, emerge quanto segue: “Lo scrivente, il giorno 07/02/2022 alle ore 13:07, interveniva in ASSAGO, Via Reggio Emilia al civico n.20 per quanto all'oggetto. Giunto sul posto accertava che un 'albero presente in area privata di pertinenza dell'immobile sito in Via Reggio al civico n.20 causa del forte vento in atto si sradicava andando ad abbattersi su un veicolo ford fiesta targato GF802KF, regolarmente in sosta su area pubblica all'altezza del civico n. 20. L'evento è stato causa di danneggiamento al veicola e non alle persone. Da seguito si accertava che il veicolo era di proprietà della Sig.ra nata EN (MOLDAVA) IL 25.04.1987 e residente a [...]. In seguito, sono stati effettuati alcuni tentavi per contattare i proprietari, con esito negativo. Per chi di interesse si comunica che da accertamenti d'ufficio risultano proprietari i seguenti Sigg.ri:
(C.F. ) residente a [...] C.F._3
(C. ) residente a [...] C.F._2
Sicilani, 60” (v. doc.3, fasc. att.).
Inoltre, il fatto storico come esposto dall'attrice nel proprio atto introduttivo è ulteriormente confermato, come detto, dalle fotografie scattate dagli agenti di P.L. intervenuti e allegate alla relazione di servizio in atti (v. doc.3.2., fasc. att.).
Alla luce del complessivo compendio probatorio, deve ritenersi provata la sussistenza del nesso causale tra la caduta dell'albero e i danni riportati dalla vettura di proprietà dell'attrice che si trovava parcheggiata sulla via pubblica – nel Comune di Assago alla via alla via Reggio Emilia in corrispondenza del civico n.20 – ovvero in corrispondenza dell'immobile di proprietà delle convenute ed . Parte_2 Controparte_3
3.3.2. Quanto, invece, al “caso fortuito” eccepito dalla convenuta , giova Parte_2 rilevare che nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia ex art. 2051 c.c., grava sul custode, al fine di esonerarsi dalla responsabilità per l'evento lesivo occorso, l'onere di dare prova della sussistenza dell'eventuale caso fortuito.
Ebbene, nel caso di specie la convenuta si è limitata ad eccepire il caso fortuito allegando CP_3 che: “nella giornata in cui si è verificato il fatto storico che ci occupa, le raffiche di vento nell'hinterland milanese hanno raggiunto addirittura i 110 km/h. È dunque evidente che la caduta dell'albero, certamente in buono stato di vegetazione, come si evince dalla documentazione fotografica attorea, sia da ascriversi ad un fenomeno meteorologico particolarmente intenso ed eccezionale, caratterizzato da una fortissima burrasca di vento, la cui eccezionalità è confermata dalla vastità degli effetti prodottisi nella zona” (comparsa di costituzione , pag.3). Parte_2
6 A sostegno della propria eccezione, la convenuta si è però limitata a versare in atti un mero screenshot di una pagina di un sito internet (la cui fonte non è neppure chiara: v. doc.1, fasc. conv.
senza, tuttavia, versare in atti documentazione tecnica come, ad esempio, quella rilasciata CP_3 dall'A.R.P.A. Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – dalla quale poter CP_7 evincere l'eff in data 07.02.2022 di eventi atmosferici di carattere eccezionale e, in particolare, la velocità del vento abbattutosi sulla città di Milano accertata con strumentazione tecnica e non meramente “narrata” su siti di cronaca locale.
Ne consegue che, in difetto della prova del caso fortuito di cui era onerata parte convenuta al fine di escludere la propria responsabilità, la sig.ra e la sig.ra Parte_2 Controparte_3 sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni patrimoniali patiti dall'attrice Parte_1 in seguito al sinistro di causa e, pertanto, devono essere condannate a risarcire i predetti danni.
4. Così accertata la responsabilità esclusiva delle convenute ed Parte_2 [...]
nella determinazione dell'evento, occorre, a questo re l Controparte_3 danno patrimoniale risarcibile lamentato dall'attrice, proprietaria del veicolo danneggiato, e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. Quanto alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice per il danno alla Parte_1 propria vettura Ford FI (tg. GF802KF), deve rilevarsi quanto segue.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione. La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (cfr. in tal senso Cass. civ. 11662/2014; Cass. c iv. 21012/2010 e Cass. civ. 2402/1998).
Declinando i predetti principi alla fattispecie deve rilevarsi che parte attrice ha prodotto in giudizio un preventivo di spesa emesso dalla pari ad Euro 15.073,53 (IVA inclusa) Parte_3
(v. doc. 7, fasc. att.). Il c.t.u. incaricato nel corso del presente giudizio, ing. , ha Persona_1 confermato che i danni materiali subìti dalla vettura dell'attrice e le riparazioni o le stesse di cui al predetto preventivo prodotto in atti di cui al documento n.7, fasc. att., ritenendo tali riparazioni antieconomiche in quanto la vettura di proprietà di avrebbe un valore Parte_1 ante sinistro stimabile in Euro 10.900,00 (dunque inferiore alle spese di riparazione stimate) ed un valore del relitto pari a Euro 1.000,00 (v. relazione peritale, pag.4 ss.).
Con riguardo a tale pretesa, deve altresì aversi riguardo alla documentazione fotografica all'uopo versata in atti e allegata alla relazione di servizio della Polizia Locale (v. doc. 3.2., fasc. att.) raffigurante lo stato della vettura all'esito della rovinosa caduta dell'albero, dalla quale si evince che la vettura è stata gravemente danneggiata, soprattutto nella sua parte anteriore e superiore.
Dunque, nella specie, deve disporsi che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, tenuto conto che la somma richiesta per le riparazioni del mezzo (risarcimento in forma specifica), pari ad
7 Euro 15.073,53 (IVA inclusa), supera notevolmente il valore di mercato della vettura ante sinistro, pari ad Euro 10.900,00.
In applicazione dei principi sopra rammentati, deve, pertanto, ritenersi che il danno al mezzo Ford FI (tg. GF802KF) di proprietà di sia pari a Euro 9.900,00, ovvero pari alla Parte_1 differenza tra il valore della vettura a ro 10.900,00) e il valore del relitto (Euro 1.000,00), somma che, rivalutata all'attualità dalla data di deposito della c.t.u. (06.11.2023) è pari a Euro 10.008,90.
4.2. Compete inoltre a parte attrice il rimborso della spesa pari a Euro 315,00 sostenuta per l'immatricolazione del un nuovo veicolo che la medesima è stata costretta ad acquistare stante l'impossibilità di utilizzare la vettura incidentata (v. doc.10, fasc. att.).
Ed infatti, alla luce dei gravi e numerosi danni riportati dalla vettura di proprietà dell'attrice in conseguenza al sinistro di causa, emergenti dal preventivo di cui al documento n.7, fasc. att. e altresì confermati dal c.t.u. ing. , è verosimile che la sig.ra abbia dovuto acquistare una Per_1 Pt_1 nuova vettura sostenendone i relativi costi di immatricolazione. Tale spesa risulta, infatti, dall'estratto del Pubblico Registro Automobilistico presso l'A.C.I. di Milano, versato in atti dall'attrice (v. doc.10, fasc. att.).
Dunque, spetta all'attrice il rimborso della somma pari a Euro 315,00 (v. doc.10, fasc. att.) che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (21.03.2022), è pari a Euro 343,98.
4.3. Pertanto, la somma complessivamente spettante a a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale patito a causa del sinistro occorso in data 07.02.2022, è pari a Euro 10.352,88 (somma già rivalutata all'attualità).
4.4. Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad Euro 10.352,88, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (07.02.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 07.02.2022 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5. Quanto alla domanda formulata da parte attrice di condanna dei convenuti
[...]
e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., questa è infondata e deve essere Controparte_3 CP rigettata per i seguenti motivi.
8 Al riguardo deve rilevarsi che ai fini della predetta condanna per lite temeraria, come è noto, occorre che la parte deduca e dimostri nel comportamento della controparte la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080), prova che nella specie non è stata fornita da parte attrice.
Ne consegue il rigetto della domanda formulata ex art. 96 c.p.c..
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, giova rilevare quanto segue.
6.1. Relativamente al rapporto processuale tra parte attrice e le compagnie e CP
, stante il rigetto integrale delle domande formulate dall'attrice nei loro Controparte_5 e seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto dalla compagnia con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. Controparte_5
c.p.c..
6.2. Quanto, invece, al rapporto processuale tra parte attrice e le convenute Parte_2 ed , stante l'accoglimento delle domande formulate nei loro confronti, le Controparte_3 sp ipio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita, attività difensiva effettivamente svolta, questioni giuridiche e di fatto trattate etc.), spese di lite da distrarsi a favore dell'avv. Camilla Martina Benozzi, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico delle convenute Pt_2 ed gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da
[...] Controparte_3 ro hé gli esborsi sostenuti per la c.t.u. tecnica, come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 18.11.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità delle convenute ed nella Parte_2 Controparte_3 determinazione dell'evento lesivo occorso in data 07.02.2022;
- condanna le convenute ed , in solido tra loro, al Parte_2 Controparte_3 pagamento in favore del 10.352,88 a titolo di Parte_1 danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
- condanna le convenute ed , in solido tra loro, a Parte_2 Controparte_3 rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 4.196,00 per compensi ed Euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Camilla Martina Benozzi, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
9 - pone definitivamente a carico delle convenute ed , Parte_2 Controparte_3 in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 18.11.2023;
- rigetta la domanda formulata dall'attrice nei confronti di e di CP Controparte_5
;
[...]
- rigetta la domanda formulata da parte attrice ex art. 96 c.p.c. nei confronti delle parti convenute e Controparte_3 CP
- condanna parte attrice a rifondere alle convenute e le CP Controparte_5 spese di lite che si liquidano in Euro 4.996,00 cia p ali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 8 novembre 2024
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29331/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Camilla Parte_1 C.F._1
Martina Benozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Poma n. 32, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP P.IVA_1
dall'av to ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Napoli, via F. Giordani n. 56, come da procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Parte_2 C.F._2
Starace ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, viale Monte Nero n. 4, come da procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale PA P.IVA_2 a dall'a chiavone ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, viale Monte Nero n. 4, come da procura in atti;
CONVENUTI
(C.F. ), residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
1 Conclusioni
Le parti, all'udienza del 13.06.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio ai sensi Parte_1 degli articoli 2043 e 2051 c.c. la propria compagnia assicurativa la sig.ra CP [...]
, la sig.ra e la sua compagni Controparte_3 Parte_2 PA
, al fine di sentire condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali dalla medesima patiti a causa del sinistro occorso in data 07.02.2022.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 07.02.2022, alle ore 12:20 circa, l'autovettura FO FI (tg. GF802KX) di proprietà della sig.ra si trovava ferma in sosta in Pt_1
Assago alla via Reggio Emilia in corrispondenza del civico n. 20; che nelle predette circostanze di tempo e luogo, a causa di una forte raffica di vento, un imponente albero che si trovava nella proprietà del civico n. 20 della predetta via cadeva improvvisamente e rovinosamente sulla vettura di proprietà dell'attrice parcheggiata sulla pubblica via;
che, a causa del violento impatto, la vettura riportava ingentissimi danni, specialmente alla parte anteriore, alla fiancata destra e al tetto;
che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della P.L. di Assago, i quali provvedevano a redigere apposita relazione di servizio e disponevano la rimozione dell'albero abbattuto che rendeva inagibile l'intera strada;
che l'attrice si rivolgeva alla incaricandola di redigere un Parte_3 preventivo di spesa di riparazione della propria vettura, ma questa si rivelava antieconomica alla luce degli ingenti danni riportati;
che in via stragiudiziale l'attrice avanzava formale richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali subìti alla propria compagnia assicurativa, in virtù CP della polizza n. 412724107; che, essendo risultati vani i tentativi di composizi ale della lite, la trasmetteva alla compagnia l'invito a stipulare un accordo di negoziazione assistita, Pt_1 invito privo di riscontro;
che il medesimo invito veniva trasmesso dall'attrice anche alle sig.re e , in qualità di proprietarie dell'immobile nel quale si Parte_2 Controparte_3 he a vettura;
che, la sig.ra non Controparte_3 riscontrava il predetto invito, mentre la sig.ra incaricava la propria compagnia Parte_2 assicurativa, , di disporre l'apertura del rtanto, istruiva il sinistro CP_2 CP_2 inviando un proprio perito a visionare il veicolo di proprietà dell'attrice; che anche il perito di , CP_2 signor concordava con l'antieconomicità delle riparazioni;
che, non ricevendo CP_4 comunicazione da parte di , per motivi di lavoro l'attrice era costretta ad acquistare un nuovo CP_2 veicolo;
che sussiste la res lità in solido di per non aver risarcito i danni subìti CP dall'assicurata nonostante l'espressa previsione della polizza sottoscritta dalla per la copertura Pt_1 dei danni derivanti da eventi naturali, delle sig.re quali proprietarie obile in cui era CP_3 sito l'albero abbattutosi sulla vettura della e di , quale compagnia assicurativa della Pt_1 CP_2 sig.ra . Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.12.2022, si costituiva in giudizio la compagnia eccependo in via pregiudiziale di rito la carenza di legittimazione Controparte_5 attiva della nei suoi confronti. Più precisamente, eccepiva che parte attrice, quale Pt_1 CP_2 terza danne on gode di alcuna azione diretta verso quale compagnia assicurativa della CP_2
2 sig.ra , ed è eventualmente solo quest'ultima ad essere legittimata a chiedere alla Parte_2 compagnia l'adempimento dell'obbligazione indennitaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.12.2022 si costituiva altresì in giudizio la sig.ra eccependo la sussistenza nel caso di specie del c.d. “caso fortuito” e Parte_2 precisan cui è occorso il sinistro vi era una situazione metereologica di carattere eccezionale, caratterizzata da raffiche di vento che avevano raggiunto i 110 km/h, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Inoltre, la convenuta eccepiva di essere comproprietaria dell'immobile in questione per la metà insieme alla sorella, sig.ra Controparte_3
e, pertanto, l'eventuale condanna della convenuta in qualità di cust
[...] contenuta pro quota in ragione della predetta co-titolarità. In via subordinata, la convenuta contestava il quantum debeatur producendo una perizia della All Consulting Engineering in base alla quale il danno risarcibile sarebbe al più quantificabile in Euro 10.300,00 e contestando altresì la domanda di risarcimento della spesa sostenuta dall'attrice per l'immatricolazione del nuovo veicolo in quanto priva di nesso causale con il sinistro di causa.
Alla prima udienza del giorno 17.01.2023 questo giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co.VI, c.p.c. fissando l'udienza del 10.05.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
Alla successiva udienza del 10.05.2023, constatata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione alle parti convenute, questo giudice dichiarava la contumacia di e Controparte_3 di e disponeva c.t.u. tecnica. CP
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di accertamenti di natura tecnica sulla vettura danneggiata di proprietà dell'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.12.2023 si costituiva tardivamente in giudizio la compagnia convenuta eccependo in via preliminare l'improcedibilità, CP improponibilità ed inammissibilità ttorea in quanto non preceduta da procedimento di mediazione e arbitrato previsti dalla polizza assicurativa come condizione necessaria per poter agire in giudizio. Inoltre, sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di CP citazione in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.. Nel merito, eccepiva CP l'infondatezza della domanda attorea contestando l'an debeatur ed eccepe ità della polizza in questione nel caso di specie. In via subordinata, la compagnia convenuta contestava il quantum debeatur.
All'udienza del 13.12.2023 questo giudice revocava la contumacia di e, ritenuta la causa CP matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 13.06.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice e da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le Parte_2 argomenta rdinanza del 11.05.2023, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, quanto al profilo relativo all'an debeatur giova rilevare quanto segue.
3 3.1. Innanzitutto, quanto al rapporto processuale tra parte attrice e si Controparte_5 rileva che tra i predetti soggetti non vi è in essere un rapporto contrattuale (intercorrente, invece, tra la convenuta e ) e, pertanto, l'azione promossa da nei Parte_2 CP_2 Parte_1 confronti della predetta compagnia assicurativa deve essere integralmente rigettata stante il difetto di titolarità del diritto dal lato attivo in capo all'attrice, difetto che comporta processualmente una pronuncia di merito (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 2951/2016 sul rapporto tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto dal lato attivo).
3.2. Quanto, invece, al rapporto processuale tra parte attrice e la propria compagnia assicurativa si rileva quanto segue. CP
3.2.1. Preliminarmente, quanto alle eccezioni sollevate in via pregiudiziale da CP tenuto conto della costituzione tardiva di quest'ultima, avvenuta solo in data 06 ritenersi che la compagnia assicurativa fosse decaduta rispetto alla proposizione delle stesse.
Quanto, invece, all'eccezione sollevata sempre in via preliminare da relativa alla nullità CP dell'atto di citazione ai sensi dell'art.163 c.p.c., eccezione in senso lato, (cfr. Cass. Civ. ordinanza del 09/10/2019 n.28810) per la genericità della domanda attorea e per non avere parte attrice sufficientemente chiarito in base a quale titolo faccia valere la propria pretesa creditoria, si rileva che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
“ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (v. Cass. Civ. 11751/2013; 12059/2015).
Ebbene nella specie si ritiene che parte attrice ha sufficientemente allegato i fatti costitutivi della domanda e la citazione de qua ha posto immediatamente parte convenuta nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese le cui esigenze di tutela sono poste a fondamento della ratio ispiratrice del disposto di cui all'art. 163, n. 4, c.p.c..
La predetta eccezione è pertanto infondata.
3.2.2. Nel merito, quanto alla domanda formulata da parte attrice nei confronti di CP
quale compagnia assicurativa della vettura Ford FI (tg. GF802KX) di proprie
[...]
, si rileva quanto segue. Pt_1
Con riguardo all'invocata operatività della polizza assicurativa rispetto ai fatti di causa, deve ritenersi che parte attrice ha prodotto in atti esclusivamente il mero set informativo consistente CP_6 in una brochure che indica tutte le possibili garanzie che la compagnia pr ssicurati (v. doc.1, fasc. att.) ma non anche la polizza contente le singole garanzie espressamente scelte dall'assicurato a garanzia dei rischi e oggetto del contratto sottoscritto tra l'attrice e la CP_6
Nemmeno soccorre, al riguardo, il documento prodotto quale doc. n.
1.2. in quanto trattasi del certificato di assicurazione dal quale, tuttavia, si evince soltanto la mera stipula della polizza n. 412724107, né, ancora, il documento n.
1.3. che consiste nella quietanza del premio pagato in relazione alla medesima polizza: da entrambi i predetti documenti non si evince quale sia l'oggetto del contratto, ovvero quali rischi parte attrice ha inteso assicurare con la sottoscrizione della predetta polizza, né si evincono le condizioni della medesima.
4 Pertanto, tenuto conto che vi è contestazione da parte della compagnia convenuta in ordine all'operatività della polizza nella fattispecie in esame, la domanda contrattuale formulata da Pt_1
nei confronti della propria compagnia assicurativa non può
[...] CP accoglimento in difetto di prova delle condizioni contrattuali pattuite.
3.3. Quanto, infine, al rapporto processuale tra parte attrice e le convenute Parte_2 ed , giova preliminarmente rilevare che la fattispecie in esame deve ritenersi Controparte_3 su ormativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie extracontrattuale sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stata la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque alla derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in tema di responsabilità da cose in custodia ha affermato (v. ex multis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti e, da ultimo, Cass. Civ., sezioni unite, n. 20943/2022) che al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi: allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti ed altresì Cass, civ. n. 21212 del 2015). Pertanto, la pericolosità della cosa non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell'art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno. Così ragionando, la Suprema Corte ha ribadito che quando il danno si assume essere stato provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il Giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
diversamente dal fatto noto che la cosa non fosse pericolosa, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la disattenzione della vittima o altra causa a provocare il danno.
3.3.1. Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame ed alla luce delle risultanze istruttorie in atti, deve preliminarmente ritenersi che, poiché la custodia consiste nel potere fattuale di
5 effettiva disponibilità e controllo della cosa (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008), alcun dubbio può esservi, nella fattispecie, circa il fatto che le convenute Parte_2 ed fossero custodi dell'area all'interno della quale si trova Controparte_3
è abbattuto sulla vettura della sig.ra , circostanza che peraltro si evince dalla relazione di Pt_1 servizio redatta dagli agenti della P.L. uti (v. doc.3, fasc. att.) e dalla visura storica prodotta in atti dalla convenuta stessa, dalla quale emerge che ed Parte_2 Controparte_3 sono comproprietarie per un ½ ciascuno dell'immobile in questione (v. doc.2, fasc. conv. . CP_3
Si deve altresì ritenere che l'attrice abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando, anche a mezzo di produzioni fotografiche, che in data 07.02.2022 la propria vettura Ford FI (tg. GF802KF), che si trovava parcheggiata in Assago alla via Reggio Emilia in corrispondenza del civico n.20, è stata gravemente danneggiata a causa della caduta di un albero – che era collocato nella proprietà delle convenute sig.re – che si è abbattuto sulla medesima CP_3 vettura di proprietà della sig.ra (v. doc.3, fasc. att.). Pt_1
Più precisamente, dalla relazione di servizio prodotta in atti, che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in relazione ai rilievi ed accertamenti compiuti dagli agenti, emerge quanto segue: “Lo scrivente, il giorno 07/02/2022 alle ore 13:07, interveniva in ASSAGO, Via Reggio Emilia al civico n.20 per quanto all'oggetto. Giunto sul posto accertava che un 'albero presente in area privata di pertinenza dell'immobile sito in Via Reggio al civico n.20 causa del forte vento in atto si sradicava andando ad abbattersi su un veicolo ford fiesta targato GF802KF, regolarmente in sosta su area pubblica all'altezza del civico n. 20. L'evento è stato causa di danneggiamento al veicola e non alle persone. Da seguito si accertava che il veicolo era di proprietà della Sig.ra nata EN (MOLDAVA) IL 25.04.1987 e residente a [...]. In seguito, sono stati effettuati alcuni tentavi per contattare i proprietari, con esito negativo. Per chi di interesse si comunica che da accertamenti d'ufficio risultano proprietari i seguenti Sigg.ri:
(C.F. ) residente a [...] C.F._3
(C. ) residente a [...] C.F._2
Sicilani, 60” (v. doc.3, fasc. att.).
Inoltre, il fatto storico come esposto dall'attrice nel proprio atto introduttivo è ulteriormente confermato, come detto, dalle fotografie scattate dagli agenti di P.L. intervenuti e allegate alla relazione di servizio in atti (v. doc.3.2., fasc. att.).
Alla luce del complessivo compendio probatorio, deve ritenersi provata la sussistenza del nesso causale tra la caduta dell'albero e i danni riportati dalla vettura di proprietà dell'attrice che si trovava parcheggiata sulla via pubblica – nel Comune di Assago alla via alla via Reggio Emilia in corrispondenza del civico n.20 – ovvero in corrispondenza dell'immobile di proprietà delle convenute ed . Parte_2 Controparte_3
3.3.2. Quanto, invece, al “caso fortuito” eccepito dalla convenuta , giova Parte_2 rilevare che nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia ex art. 2051 c.c., grava sul custode, al fine di esonerarsi dalla responsabilità per l'evento lesivo occorso, l'onere di dare prova della sussistenza dell'eventuale caso fortuito.
Ebbene, nel caso di specie la convenuta si è limitata ad eccepire il caso fortuito allegando CP_3 che: “nella giornata in cui si è verificato il fatto storico che ci occupa, le raffiche di vento nell'hinterland milanese hanno raggiunto addirittura i 110 km/h. È dunque evidente che la caduta dell'albero, certamente in buono stato di vegetazione, come si evince dalla documentazione fotografica attorea, sia da ascriversi ad un fenomeno meteorologico particolarmente intenso ed eccezionale, caratterizzato da una fortissima burrasca di vento, la cui eccezionalità è confermata dalla vastità degli effetti prodottisi nella zona” (comparsa di costituzione , pag.3). Parte_2
6 A sostegno della propria eccezione, la convenuta si è però limitata a versare in atti un mero screenshot di una pagina di un sito internet (la cui fonte non è neppure chiara: v. doc.1, fasc. conv.
senza, tuttavia, versare in atti documentazione tecnica come, ad esempio, quella rilasciata CP_3 dall'A.R.P.A. Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – dalla quale poter CP_7 evincere l'eff in data 07.02.2022 di eventi atmosferici di carattere eccezionale e, in particolare, la velocità del vento abbattutosi sulla città di Milano accertata con strumentazione tecnica e non meramente “narrata” su siti di cronaca locale.
Ne consegue che, in difetto della prova del caso fortuito di cui era onerata parte convenuta al fine di escludere la propria responsabilità, la sig.ra e la sig.ra Parte_2 Controparte_3 sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni patrimoniali patiti dall'attrice Parte_1 in seguito al sinistro di causa e, pertanto, devono essere condannate a risarcire i predetti danni.
4. Così accertata la responsabilità esclusiva delle convenute ed Parte_2 [...]
nella determinazione dell'evento, occorre, a questo re l Controparte_3 danno patrimoniale risarcibile lamentato dall'attrice, proprietaria del veicolo danneggiato, e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. Quanto alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice per il danno alla Parte_1 propria vettura Ford FI (tg. GF802KF), deve rilevarsi quanto segue.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione. La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (cfr. in tal senso Cass. civ. 11662/2014; Cass. c iv. 21012/2010 e Cass. civ. 2402/1998).
Declinando i predetti principi alla fattispecie deve rilevarsi che parte attrice ha prodotto in giudizio un preventivo di spesa emesso dalla pari ad Euro 15.073,53 (IVA inclusa) Parte_3
(v. doc. 7, fasc. att.). Il c.t.u. incaricato nel corso del presente giudizio, ing. , ha Persona_1 confermato che i danni materiali subìti dalla vettura dell'attrice e le riparazioni o le stesse di cui al predetto preventivo prodotto in atti di cui al documento n.7, fasc. att., ritenendo tali riparazioni antieconomiche in quanto la vettura di proprietà di avrebbe un valore Parte_1 ante sinistro stimabile in Euro 10.900,00 (dunque inferiore alle spese di riparazione stimate) ed un valore del relitto pari a Euro 1.000,00 (v. relazione peritale, pag.4 ss.).
Con riguardo a tale pretesa, deve altresì aversi riguardo alla documentazione fotografica all'uopo versata in atti e allegata alla relazione di servizio della Polizia Locale (v. doc. 3.2., fasc. att.) raffigurante lo stato della vettura all'esito della rovinosa caduta dell'albero, dalla quale si evince che la vettura è stata gravemente danneggiata, soprattutto nella sua parte anteriore e superiore.
Dunque, nella specie, deve disporsi che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, tenuto conto che la somma richiesta per le riparazioni del mezzo (risarcimento in forma specifica), pari ad
7 Euro 15.073,53 (IVA inclusa), supera notevolmente il valore di mercato della vettura ante sinistro, pari ad Euro 10.900,00.
In applicazione dei principi sopra rammentati, deve, pertanto, ritenersi che il danno al mezzo Ford FI (tg. GF802KF) di proprietà di sia pari a Euro 9.900,00, ovvero pari alla Parte_1 differenza tra il valore della vettura a ro 10.900,00) e il valore del relitto (Euro 1.000,00), somma che, rivalutata all'attualità dalla data di deposito della c.t.u. (06.11.2023) è pari a Euro 10.008,90.
4.2. Compete inoltre a parte attrice il rimborso della spesa pari a Euro 315,00 sostenuta per l'immatricolazione del un nuovo veicolo che la medesima è stata costretta ad acquistare stante l'impossibilità di utilizzare la vettura incidentata (v. doc.10, fasc. att.).
Ed infatti, alla luce dei gravi e numerosi danni riportati dalla vettura di proprietà dell'attrice in conseguenza al sinistro di causa, emergenti dal preventivo di cui al documento n.7, fasc. att. e altresì confermati dal c.t.u. ing. , è verosimile che la sig.ra abbia dovuto acquistare una Per_1 Pt_1 nuova vettura sostenendone i relativi costi di immatricolazione. Tale spesa risulta, infatti, dall'estratto del Pubblico Registro Automobilistico presso l'A.C.I. di Milano, versato in atti dall'attrice (v. doc.10, fasc. att.).
Dunque, spetta all'attrice il rimborso della somma pari a Euro 315,00 (v. doc.10, fasc. att.) che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (21.03.2022), è pari a Euro 343,98.
4.3. Pertanto, la somma complessivamente spettante a a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale patito a causa del sinistro occorso in data 07.02.2022, è pari a Euro 10.352,88 (somma già rivalutata all'attualità).
4.4. Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad Euro 10.352,88, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (07.02.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 07.02.2022 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5. Quanto alla domanda formulata da parte attrice di condanna dei convenuti
[...]
e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., questa è infondata e deve essere Controparte_3 CP rigettata per i seguenti motivi.
8 Al riguardo deve rilevarsi che ai fini della predetta condanna per lite temeraria, come è noto, occorre che la parte deduca e dimostri nel comportamento della controparte la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080), prova che nella specie non è stata fornita da parte attrice.
Ne consegue il rigetto della domanda formulata ex art. 96 c.p.c..
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, giova rilevare quanto segue.
6.1. Relativamente al rapporto processuale tra parte attrice e le compagnie e CP
, stante il rigetto integrale delle domande formulate dall'attrice nei loro Controparte_5 e seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto dalla compagnia con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. Controparte_5
c.p.c..
6.2. Quanto, invece, al rapporto processuale tra parte attrice e le convenute Parte_2 ed , stante l'accoglimento delle domande formulate nei loro confronti, le Controparte_3 sp ipio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita, attività difensiva effettivamente svolta, questioni giuridiche e di fatto trattate etc.), spese di lite da distrarsi a favore dell'avv. Camilla Martina Benozzi, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico delle convenute Pt_2 ed gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da
[...] Controparte_3 ro hé gli esborsi sostenuti per la c.t.u. tecnica, come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 18.11.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità delle convenute ed nella Parte_2 Controparte_3 determinazione dell'evento lesivo occorso in data 07.02.2022;
- condanna le convenute ed , in solido tra loro, al Parte_2 Controparte_3 pagamento in favore del 10.352,88 a titolo di Parte_1 danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
- condanna le convenute ed , in solido tra loro, a Parte_2 Controparte_3 rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 4.196,00 per compensi ed Euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Camilla Martina Benozzi, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
9 - pone definitivamente a carico delle convenute ed , Parte_2 Controparte_3 in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 18.11.2023;
- rigetta la domanda formulata dall'attrice nei confronti di e di CP Controparte_5
;
[...]
- rigetta la domanda formulata da parte attrice ex art. 96 c.p.c. nei confronti delle parti convenute e Controparte_3 CP
- condanna parte attrice a rifondere alle convenute e le CP Controparte_5 spese di lite che si liquidano in Euro 4.996,00 cia p ali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 8 novembre 2024
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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