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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/12/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DR IL Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1618/2024 promossa da:
(avv. LISO ANTONELLA) Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
(avv. SARINA DAVIDE e avv. GALATI GIULIA)
[...]
All'udienza del 28.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2022 ha convenuto in giudizio Pt_2 Parte_1
e al fine di accertare la simulazione assoluta e, in via subordinata, la nullità ex Controparte_1
artt. 1325 e 1418 c.c. o l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di cessione di diritti immobiliari in esecuzione dell'accordo di divorzio del 30 novembre 2017 con cui il aveva Parte_1
ceduto il complesso immobiliare sito in Molfetta. alla Contrada Piscina di cui era Parte_3 proprietario in favore dell'ex coniuge Controparte_1
La banca agiva in qualità di creditrice del in ragione dei seguenti rapporti contrattuali: Parte_1
contratto di conto corrente n. 6135758/12 con saldo negativo di Euro 164.418,48; rapporto anticipi n.
106995519 con saldo debitore di Euro 139.653,23 e rapporto anticipi su crediti sbf n. 106995919 con saldo debitore di Euro 78.010,31.
pagina 1 di 6 Si costituivano e eccependo l'inammissibilità dell'azione Parte_1 Controparte_1
revocatoria atteso che l'atto di cessione di diritti immobiliari del 30 novembre 2017 era stato posto in essere in adempimento dell'obbligo di contribuzione al mantenimento derivante dall'accordo di separazione consensuale allegato alla sentenza di divorzio n. 88/2013 e, come tale, irrevocabile ai sensi dell'art. 2901, comma III c.c. .
Nel merito contestavano la fondatezza delle avverse domande instando per il rigetto.
Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 3828/2024 pubblicata in data 28.10.2024 rigettava la domanda principale di simulazione non ritenendola provata ma accoglieva l'azione revocatoria proposta, in via subordinata, da e, per l'effetto, dichiarava inefficace l'atto di Controparte_1
cessione di diritti immobiliari in esecuzione dell'accordo di divorzio a rogito del notaio del Per_1
30 novembre 2017, rep. n. 26023, racc. n. 11757, trascritto presso la Conservatoria RRII di Trani in data 11 dicembre 2017, reg. gen. n. 25835 e reg. part. n. 19291.
Non condivideva l'assunto della natura solutoria del trasferimento immobiliare quale unico mezzo per estinguere il debito nei confronti della ex coniuge.
Rigettava, altresì, l'eccezione dei convenuti secondo cui la banca, qualora avesse voluto ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione, avrebbe dovuto impugnare non tanto (e non solo)
l'atto, ma l'accordo di separazione che prevedeva i relativi obblighi dei coniugi.
Richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “la domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione” (v. Cass. n. 11914/2008)
Ravvisava, altresì, tutti i presupposti dell'azione revocatoria proposta, essendo incontestata la sussistenza del credito di € 370.136,92, vantato dalla nei Controparte_1
confronti di derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 6137587/12, acceso Parte_1
in data 11 marzo 2009, documentalmente provato dagli estratti conto, certificati ai sensi dell'art. 50
T.U.B., allegati all'atto introduttivo di parte attrice.
Ravvisava l'eventus damni, atteso che il patrimonio del debitore, in ragione dell'atto di disposizione, era divenuto insufficiente per soddisfare il creditore.
Ancorava, infine, la partecipatio fraudis alle seguenti emergenze:
1) il rapporto di coniugio tra il debitore cedente e la terza beneficiaria rendeva estremamente plausibile la presunzione che tutti (marito e moglie, ancorché separati) fossero a conoscenza della situazione patrimoniale del anche in considerazione della fattiva Parte_1
pagina 2 di 6 partecipazione di agli affari del marito, nella qualità di collaboratore Controparte_1
familiare (v. doc.1 allegato alla memoria istruttoria n. 2 di parte attrice);
2) la natura consensuale dell'accordo di separazione, nonché il suo contenuto che prevedeva il trasferimento dell'intero patrimonio immobiliare in favore della moglie, pur a fronte di una situazione patrimoniale del non florida;
Parte_1
3) la sproporzione del valore degli immobili trasferiti (€ 310.000,00, come dichiarato nell'atto di cessione) rispetto agli obblighi di mantenimento (€ 134.000,00, come dichiarato da parte convenuta nei propri scritti difensivi);
4) la permanenza della sede legale ed operativa dell'attività di trasporti esercitata dal convenuto negli stessi immobili trasferiti per effetto dell'accordo di divorzio (v. doc. 1 allegato alla memoria istruttoria n. 2 di parte attrice),
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- valutato fatti di causa e omesso di considerare aspetti determinanti per la decisione;
- ritenuto la sussistenza dei presupposti per la revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.;
- applicato le norme di cui agli artt. 2901, 2903 e 2644 c.c ritenendo da un lato, che il trasferimento immobiliare oggetto di causa non aveva alcuna finalità di adempimento di un debito scaduto e dall'altro la piena sussistenza di tutti i requisiti per l'esperimento dell'azione revocatoria.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado. non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. CP_1
Si costituiva ( ”), quale cessionaria pro soluto del credito, eccependo Controparte_1 CP_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito instando per il rigetto.
In sede di comparsa conclusionale, parte appellante ha contestato la legittimazione di non CP_1
emergendo con certezza se il credito della fosse stato ceduto Controparte_1 nell'ambito dell'operazione di cessione “pro soluto” dei crediti effettuata in data 8 novembre 2024 a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc contenendo l'atto di appello una sufficiente indicazione delle parti contestate della pronuncia di primo grado.
Nel merito l'appello non può essere accolto ed i motivi possono essere esaminati unitariamente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo,
pagina 3 di 6 a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.(Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10545 del 22/04/2025).
Orbene, nel caso di specie, secondo il il trasferimento immobiliare oggetto di revocatoria Parte_1
mira ad adempiere all'obbligo di mantenimento relativo a debiti già scaduti non avendo mai provveduto al pagamento del mantenimento in favore della ex coniuge che aveva accumulato un debito di Euro 134.000,00.
L'assunto non è condivisibile atteso che l'atto di cessione posto in essere integra gli estremi di una datio in solutum ben suscettibile di formare oggetto di revocatoria.
Ed invero, come affermato da Cassazione n. 13227/2024 a fronte di un'ipotesi di datio in solutum attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto si ha una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, che è quindi assoggettabile all'azione revocatoria.
E' esente da tale rimedio solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto.
Ciò posto, non è possibile collegare la diminuzione della garanzia patrimoniale direttamente agli accordi stretti in sede di separazione nell'aprile 2007 ed alla successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dell'8.01.2013.
Ed infatti, se è vero che il ha maturato un debito nei confronti della ex coniuge per non Parte_1
aver mai provveduto agli obblighi di mantenimento è altresì vero che il pagamento della predetta debitoria è intervenuta mediante una modalità anomala sia in quanto tale sia perché di valore sproporzionato rispetto all'importo del debito.
A nulla rileva la circostanza che il giudizio ex art. 2932 cc promosso innanzi al Tribunale di Trani dalla nei confronti dell'appellante sia giunto a sentenza, trattandosi di una vicenda CP_1
giudiziaria successiva rispetto all'atto di trasferimento immobiliare.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, dovendosi ritenere provato l'eventus damni atteso che con il predetto atto dispositivo, il si è spogliato di tutti i suoi Parte_1
beni, arrecando grave pregiudizio alle pretese creditorie della in mancanza della prova di CP_1
sussistenza di altre provviste.
pagina 4 di 6 Né può essere trascurata, come detto, la sproporzione tra il valore degli immobili trasferiti (€
310.000,00, come dichiarato nell'atto di cessione) e la debitoria per gli obblighi di mantenimento (€
134.000,00, come dichiarato da parte convenuta nei propri scritti difensivi.
Trattasi, infatti, di un dato univocamente sintomatico della consapevolezza del debitore alienante e della beneficiaria in ordine alla diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo.
La partecipatio fraudis dell invece, è stata agganciata dal Tribunale alla permanenza della CP_1 sede legale ed operativa dell'attività di trasporti esercitata dal negli stessi immobili trasferiti Parte_1 per effetto dell'accordo di divorzio con conseguente mantenimento del godimento.
E' infondata, infine, l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, in quanto la Banca avrebbe dovuto impugnare gli accordi di divorzio entro cinque anni dalla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. promossa dalla sig.ra in data 07 marzo 2013. CP_1
Ed infatti, la cessione è del 30 novembre 2017 e l'azione revocatoria è stata tempestivamente introdotta nel 2022.
La trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. ha la funzione, ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c., di rendere la futura sentenza opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti dal convenuto dopo la trascrizione stessa.
Essa non muta la natura dell'atto né anticipa il “dies a quo” per l'esperimento dell'azione revocatoria da parte di un creditore terzo.
Nessun dubbio, infine, sulla legittimazione di . CP_1
Quest'ultima, infatti, nell'ambito di un'operazione di cessione “pro soluto” di crediti effettuata ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1, della legge 130 del 30 aprile 1999, ha acquistato da Controparte_1
un portafoglio di crediti (i) i cui debitori sono stati classificati, alla “a sofferenza” ai sensi
[...]
delle Circolari della Banca d'Italia n. 139/1991 e 272/2008 (ii) specificatamente individuati nel
Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Di tale atto è stata data notizia a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 150 del 21 dicembre 2024 (cfr. All. C).
Il contenuto testuale dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è chiaro nell'identificare i criteri identificativi dei crediti ceduti in a . CP_1
L'appello va pertanto, rigettato.
Le suesposte argomentazioni sono assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(determinata in base all'importo del credito da tutelare) ai sensi del dm n. 55/2014 (valori minimi attesa la non complessità delle questioni trattate).
Nulla per le spese per la parte non costituita.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 3828 /2024 pubblicata in data 28.10.2024, così dispone: rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore di delle spese del grado che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 10.060,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di Appello di Bari.del
28.11.2025
Il Presidente est.
DR IL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DR IL Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1618/2024 promossa da:
(avv. LISO ANTONELLA) Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
(avv. SARINA DAVIDE e avv. GALATI GIULIA)
[...]
All'udienza del 28.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2022 ha convenuto in giudizio Pt_2 Parte_1
e al fine di accertare la simulazione assoluta e, in via subordinata, la nullità ex Controparte_1
artt. 1325 e 1418 c.c. o l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di cessione di diritti immobiliari in esecuzione dell'accordo di divorzio del 30 novembre 2017 con cui il aveva Parte_1
ceduto il complesso immobiliare sito in Molfetta. alla Contrada Piscina di cui era Parte_3 proprietario in favore dell'ex coniuge Controparte_1
La banca agiva in qualità di creditrice del in ragione dei seguenti rapporti contrattuali: Parte_1
contratto di conto corrente n. 6135758/12 con saldo negativo di Euro 164.418,48; rapporto anticipi n.
106995519 con saldo debitore di Euro 139.653,23 e rapporto anticipi su crediti sbf n. 106995919 con saldo debitore di Euro 78.010,31.
pagina 1 di 6 Si costituivano e eccependo l'inammissibilità dell'azione Parte_1 Controparte_1
revocatoria atteso che l'atto di cessione di diritti immobiliari del 30 novembre 2017 era stato posto in essere in adempimento dell'obbligo di contribuzione al mantenimento derivante dall'accordo di separazione consensuale allegato alla sentenza di divorzio n. 88/2013 e, come tale, irrevocabile ai sensi dell'art. 2901, comma III c.c. .
Nel merito contestavano la fondatezza delle avverse domande instando per il rigetto.
Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 3828/2024 pubblicata in data 28.10.2024 rigettava la domanda principale di simulazione non ritenendola provata ma accoglieva l'azione revocatoria proposta, in via subordinata, da e, per l'effetto, dichiarava inefficace l'atto di Controparte_1
cessione di diritti immobiliari in esecuzione dell'accordo di divorzio a rogito del notaio del Per_1
30 novembre 2017, rep. n. 26023, racc. n. 11757, trascritto presso la Conservatoria RRII di Trani in data 11 dicembre 2017, reg. gen. n. 25835 e reg. part. n. 19291.
Non condivideva l'assunto della natura solutoria del trasferimento immobiliare quale unico mezzo per estinguere il debito nei confronti della ex coniuge.
Rigettava, altresì, l'eccezione dei convenuti secondo cui la banca, qualora avesse voluto ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione, avrebbe dovuto impugnare non tanto (e non solo)
l'atto, ma l'accordo di separazione che prevedeva i relativi obblighi dei coniugi.
Richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “la domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione” (v. Cass. n. 11914/2008)
Ravvisava, altresì, tutti i presupposti dell'azione revocatoria proposta, essendo incontestata la sussistenza del credito di € 370.136,92, vantato dalla nei Controparte_1
confronti di derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 6137587/12, acceso Parte_1
in data 11 marzo 2009, documentalmente provato dagli estratti conto, certificati ai sensi dell'art. 50
T.U.B., allegati all'atto introduttivo di parte attrice.
Ravvisava l'eventus damni, atteso che il patrimonio del debitore, in ragione dell'atto di disposizione, era divenuto insufficiente per soddisfare il creditore.
Ancorava, infine, la partecipatio fraudis alle seguenti emergenze:
1) il rapporto di coniugio tra il debitore cedente e la terza beneficiaria rendeva estremamente plausibile la presunzione che tutti (marito e moglie, ancorché separati) fossero a conoscenza della situazione patrimoniale del anche in considerazione della fattiva Parte_1
pagina 2 di 6 partecipazione di agli affari del marito, nella qualità di collaboratore Controparte_1
familiare (v. doc.1 allegato alla memoria istruttoria n. 2 di parte attrice);
2) la natura consensuale dell'accordo di separazione, nonché il suo contenuto che prevedeva il trasferimento dell'intero patrimonio immobiliare in favore della moglie, pur a fronte di una situazione patrimoniale del non florida;
Parte_1
3) la sproporzione del valore degli immobili trasferiti (€ 310.000,00, come dichiarato nell'atto di cessione) rispetto agli obblighi di mantenimento (€ 134.000,00, come dichiarato da parte convenuta nei propri scritti difensivi);
4) la permanenza della sede legale ed operativa dell'attività di trasporti esercitata dal convenuto negli stessi immobili trasferiti per effetto dell'accordo di divorzio (v. doc. 1 allegato alla memoria istruttoria n. 2 di parte attrice),
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- valutato fatti di causa e omesso di considerare aspetti determinanti per la decisione;
- ritenuto la sussistenza dei presupposti per la revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.;
- applicato le norme di cui agli artt. 2901, 2903 e 2644 c.c ritenendo da un lato, che il trasferimento immobiliare oggetto di causa non aveva alcuna finalità di adempimento di un debito scaduto e dall'altro la piena sussistenza di tutti i requisiti per l'esperimento dell'azione revocatoria.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado. non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. CP_1
Si costituiva ( ”), quale cessionaria pro soluto del credito, eccependo Controparte_1 CP_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito instando per il rigetto.
In sede di comparsa conclusionale, parte appellante ha contestato la legittimazione di non CP_1
emergendo con certezza se il credito della fosse stato ceduto Controparte_1 nell'ambito dell'operazione di cessione “pro soluto” dei crediti effettuata in data 8 novembre 2024 a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc contenendo l'atto di appello una sufficiente indicazione delle parti contestate della pronuncia di primo grado.
Nel merito l'appello non può essere accolto ed i motivi possono essere esaminati unitariamente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo,
pagina 3 di 6 a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.(Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10545 del 22/04/2025).
Orbene, nel caso di specie, secondo il il trasferimento immobiliare oggetto di revocatoria Parte_1
mira ad adempiere all'obbligo di mantenimento relativo a debiti già scaduti non avendo mai provveduto al pagamento del mantenimento in favore della ex coniuge che aveva accumulato un debito di Euro 134.000,00.
L'assunto non è condivisibile atteso che l'atto di cessione posto in essere integra gli estremi di una datio in solutum ben suscettibile di formare oggetto di revocatoria.
Ed invero, come affermato da Cassazione n. 13227/2024 a fronte di un'ipotesi di datio in solutum attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto si ha una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, che è quindi assoggettabile all'azione revocatoria.
E' esente da tale rimedio solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto.
Ciò posto, non è possibile collegare la diminuzione della garanzia patrimoniale direttamente agli accordi stretti in sede di separazione nell'aprile 2007 ed alla successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dell'8.01.2013.
Ed infatti, se è vero che il ha maturato un debito nei confronti della ex coniuge per non Parte_1
aver mai provveduto agli obblighi di mantenimento è altresì vero che il pagamento della predetta debitoria è intervenuta mediante una modalità anomala sia in quanto tale sia perché di valore sproporzionato rispetto all'importo del debito.
A nulla rileva la circostanza che il giudizio ex art. 2932 cc promosso innanzi al Tribunale di Trani dalla nei confronti dell'appellante sia giunto a sentenza, trattandosi di una vicenda CP_1
giudiziaria successiva rispetto all'atto di trasferimento immobiliare.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, dovendosi ritenere provato l'eventus damni atteso che con il predetto atto dispositivo, il si è spogliato di tutti i suoi Parte_1
beni, arrecando grave pregiudizio alle pretese creditorie della in mancanza della prova di CP_1
sussistenza di altre provviste.
pagina 4 di 6 Né può essere trascurata, come detto, la sproporzione tra il valore degli immobili trasferiti (€
310.000,00, come dichiarato nell'atto di cessione) e la debitoria per gli obblighi di mantenimento (€
134.000,00, come dichiarato da parte convenuta nei propri scritti difensivi.
Trattasi, infatti, di un dato univocamente sintomatico della consapevolezza del debitore alienante e della beneficiaria in ordine alla diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo.
La partecipatio fraudis dell invece, è stata agganciata dal Tribunale alla permanenza della CP_1 sede legale ed operativa dell'attività di trasporti esercitata dal negli stessi immobili trasferiti Parte_1 per effetto dell'accordo di divorzio con conseguente mantenimento del godimento.
E' infondata, infine, l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, in quanto la Banca avrebbe dovuto impugnare gli accordi di divorzio entro cinque anni dalla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. promossa dalla sig.ra in data 07 marzo 2013. CP_1
Ed infatti, la cessione è del 30 novembre 2017 e l'azione revocatoria è stata tempestivamente introdotta nel 2022.
La trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. ha la funzione, ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c., di rendere la futura sentenza opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti dal convenuto dopo la trascrizione stessa.
Essa non muta la natura dell'atto né anticipa il “dies a quo” per l'esperimento dell'azione revocatoria da parte di un creditore terzo.
Nessun dubbio, infine, sulla legittimazione di . CP_1
Quest'ultima, infatti, nell'ambito di un'operazione di cessione “pro soluto” di crediti effettuata ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1, della legge 130 del 30 aprile 1999, ha acquistato da Controparte_1
un portafoglio di crediti (i) i cui debitori sono stati classificati, alla “a sofferenza” ai sensi
[...]
delle Circolari della Banca d'Italia n. 139/1991 e 272/2008 (ii) specificatamente individuati nel
Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Di tale atto è stata data notizia a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 150 del 21 dicembre 2024 (cfr. All. C).
Il contenuto testuale dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è chiaro nell'identificare i criteri identificativi dei crediti ceduti in a . CP_1
L'appello va pertanto, rigettato.
Le suesposte argomentazioni sono assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(determinata in base all'importo del credito da tutelare) ai sensi del dm n. 55/2014 (valori minimi attesa la non complessità delle questioni trattate).
Nulla per le spese per la parte non costituita.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 3828 /2024 pubblicata in data 28.10.2024, così dispone: rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore di delle spese del grado che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 10.060,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di Appello di Bari.del
28.11.2025
Il Presidente est.
DR IL
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