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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza ex art. 127 bis c.p.c. del 05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1420/2024 RG avente ad oggetto: “ferie
– retribuzione - capo treno ”
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e – rappresentati e difesi dagli Avvocati Parte_4 Parte_5
PIZZOLLA FEDERICA e BOTTEGA PABLO ( ) ; ed C.F._1 elettivamente domiciliata in ,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati CAPPELLETTO MARCO e CONTI
MARIA GIOVANNA ed elettivamente domiciliata in VIA G. PEPE 6 VENEZIA -
MESTRE;
-resistente
Con il seguente DISPOSITIVO:
P.Q.M.
Il Giudice ogni diversa istanza eccezione e difesa rigettata definitivamente pronunciando così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso e in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle
1 “indennità di scorta” e “di riserva” e di “assenza dalla residenza” di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del
Contratto Aziendale dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, Controparte_2 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto;
2) Condanna a corrispondere ai ricorrenti la somma di cui ai CP_1 conteggi di parte ricorrente riparametrati nei termini delle voci richieste e al limite massimo di giorni 20 di ferie ogni anno o 24 a seconda della organizzazione oraria e anzianità, salvo i recuperi, e nei limiti della prescrizione anteriore al 18/7/2007, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal dovuto al saldo effettivo,
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che liquida in € 2.700,00 + 30% ( ex comma 1 bis dell'art. 1 DM
55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) + 30% per ogni ricorrente oltre al primo per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€ 259,00),
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 05/03/2025
IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
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