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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6587/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Di Salerno - 00000000000
elettivamente domiciliato presso Via Generale Clark 19 84100 Salerno SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP.COMPENSAZI n. 10028202400000364000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120006483259000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140018341230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140043019281000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150035672062000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2391/2025 depositato il
12/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'atto di notifica di rimborso e contestuale proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR602/73 n. 100 28 2024 00000 364000, con relativo sollecito di pagamento, notificata l'1.10.2024 per una serie di cartelle esattoriali e,nel caso che ci riguarda, di n.4 cartelle esattoriali relative al mancato/omesso pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alla Camera di
Commercio afferente agli anni 2008,2011,2012 e 2013
I motivi di ricorso sono i seguenti:
- corretta impugnabilità della proposta di compensazione ex art. 28 ter del DPR 602/73:
- illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate,in quanto già annullate con sentenza passata in giudicato,
- piena ammissibilità e procedibilità del ricorso introduttivo.
Il ricorrente conclude chiedendo che venga dichiarata la illegittimità e/o nullità, delle cartelle esattoriali contrassegnate dal n. 100 2012 000 64832 59 000, n. 100 2014 001 93412 30 000, n. 100 2014 004 30192
81 000, e dal n. 100 2015 003 56720 62 000.
Viene chiesta infine la condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio nella forma risarcitoria ,per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
Presenta infine memorie illustrative che vengono depositate il 25.02.2025
Si costituisce ritualmente in giudizio l'AdeRiscossione che,confutando puntualmente gli assunti di parte ricorrente, espone le proprie argomentazioni, tra l'altro, sulla non impugnabilità della proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo,formulata ai sensi dell'art. 28 DPR n. 602/73
e,nel contestare appunto i motivi del ricorso,conclude per la loro reiezione,con le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese di lite.
La Camera di Commercio di Salerno non si costituisce in giudizio.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione e così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,che si presenta non privo di fondamento,deve essere accolto.
Preliminarmente non si può non prendere atto dell'avvenuto annullamento delle quattro cartelle di pagamento sottese alla proposta impugnata , da parte del Giudice di Pace presso il Tribunale di Nocera Inferiore con le sentenze definitive emesse nel 2021,elencate nel ricorso introduttivo e versate in atti, che hanno preso atto dell'intervenuta prescrizione del debito portato dalle cartelle medesime , anch'esse specificatamente riportate in epigrafe.
E' appena il caso di ricordare che la riscossione del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio per tutti i soggetti/imprese interessate si prescrive ,se non intervengono atti interruttivi,col decorso di cinque anni ex art. 2948 e 2949 c.c. ,che decorrono dall'anno in cui il diritto può esser fatto valere. Vi è sul punto giurisprudenza di legittimità ormai consolidata.
Per quanto attiene poi alla impugnabilità della proposta di compensazione ,la risposta non può che essere positiva ,in quanto la possibilità di impugnare il credito iscritto a ruolo portato da una proposta di transazione ex art. 28 -ter DPR 602/73 deve ritenersi offerta al contribuente e,per ciò stesso, consentita.
Infatti,la mancata accettazione della proposta ,afferma la Cassazione, apre la porta alla ripresa della procedura coattiva determinando l'interesse all'impugnativa,per una causa d'estinzione del medesimo credito fiscale,al fine di prevenire o anticipare il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva.Ord.n.24638 Cassaz. pubblicata il 19.10.20217. Vedi anche ord. Cassaz. Sez. Tributaria n.
34890del 13.12.2023 .
Quanto considerato rende pienamente ammissibile e procedibile il ricorso introduttivo,peraltro fondato, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente.
Non è possibile,d'altra parte, aderire alla richiesta di parte ricorrente in merito al risarcimento richiesto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. atteso che tale richiesta risarcitoria è consentita ,come affermato sia dalla dottrina che dalla gran parte della giurisprudenza,soltanto nei casi in cui venga dimostrata la malefede della controparte o la sua colpa grave oppure dando prova del danno subito,elementi che non appaiono nel presente giudizio.
La soccombenza,ope legis, comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e,per l'effetto,annulla l'atto notificato,autonomamente impugnabile e condanna la Camera di Commercio,Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno,sebbene non costituita, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del giudizio,liquidate in € 350,00 onnicomprensivi,oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno 10 marzo 2025
Il Giudice Monocratico
OS IN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6587/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Di Salerno - 00000000000
elettivamente domiciliato presso Via Generale Clark 19 84100 Salerno SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP.COMPENSAZI n. 10028202400000364000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120006483259000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140018341230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140043019281000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150035672062000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2391/2025 depositato il
12/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'atto di notifica di rimborso e contestuale proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR602/73 n. 100 28 2024 00000 364000, con relativo sollecito di pagamento, notificata l'1.10.2024 per una serie di cartelle esattoriali e,nel caso che ci riguarda, di n.4 cartelle esattoriali relative al mancato/omesso pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alla Camera di
Commercio afferente agli anni 2008,2011,2012 e 2013
I motivi di ricorso sono i seguenti:
- corretta impugnabilità della proposta di compensazione ex art. 28 ter del DPR 602/73:
- illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate,in quanto già annullate con sentenza passata in giudicato,
- piena ammissibilità e procedibilità del ricorso introduttivo.
Il ricorrente conclude chiedendo che venga dichiarata la illegittimità e/o nullità, delle cartelle esattoriali contrassegnate dal n. 100 2012 000 64832 59 000, n. 100 2014 001 93412 30 000, n. 100 2014 004 30192
81 000, e dal n. 100 2015 003 56720 62 000.
Viene chiesta infine la condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio nella forma risarcitoria ,per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
Presenta infine memorie illustrative che vengono depositate il 25.02.2025
Si costituisce ritualmente in giudizio l'AdeRiscossione che,confutando puntualmente gli assunti di parte ricorrente, espone le proprie argomentazioni, tra l'altro, sulla non impugnabilità della proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo,formulata ai sensi dell'art. 28 DPR n. 602/73
e,nel contestare appunto i motivi del ricorso,conclude per la loro reiezione,con le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese di lite.
La Camera di Commercio di Salerno non si costituisce in giudizio.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione e così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,che si presenta non privo di fondamento,deve essere accolto.
Preliminarmente non si può non prendere atto dell'avvenuto annullamento delle quattro cartelle di pagamento sottese alla proposta impugnata , da parte del Giudice di Pace presso il Tribunale di Nocera Inferiore con le sentenze definitive emesse nel 2021,elencate nel ricorso introduttivo e versate in atti, che hanno preso atto dell'intervenuta prescrizione del debito portato dalle cartelle medesime , anch'esse specificatamente riportate in epigrafe.
E' appena il caso di ricordare che la riscossione del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio per tutti i soggetti/imprese interessate si prescrive ,se non intervengono atti interruttivi,col decorso di cinque anni ex art. 2948 e 2949 c.c. ,che decorrono dall'anno in cui il diritto può esser fatto valere. Vi è sul punto giurisprudenza di legittimità ormai consolidata.
Per quanto attiene poi alla impugnabilità della proposta di compensazione ,la risposta non può che essere positiva ,in quanto la possibilità di impugnare il credito iscritto a ruolo portato da una proposta di transazione ex art. 28 -ter DPR 602/73 deve ritenersi offerta al contribuente e,per ciò stesso, consentita.
Infatti,la mancata accettazione della proposta ,afferma la Cassazione, apre la porta alla ripresa della procedura coattiva determinando l'interesse all'impugnativa,per una causa d'estinzione del medesimo credito fiscale,al fine di prevenire o anticipare il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva.Ord.n.24638 Cassaz. pubblicata il 19.10.20217. Vedi anche ord. Cassaz. Sez. Tributaria n.
34890del 13.12.2023 .
Quanto considerato rende pienamente ammissibile e procedibile il ricorso introduttivo,peraltro fondato, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente.
Non è possibile,d'altra parte, aderire alla richiesta di parte ricorrente in merito al risarcimento richiesto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. atteso che tale richiesta risarcitoria è consentita ,come affermato sia dalla dottrina che dalla gran parte della giurisprudenza,soltanto nei casi in cui venga dimostrata la malefede della controparte o la sua colpa grave oppure dando prova del danno subito,elementi che non appaiono nel presente giudizio.
La soccombenza,ope legis, comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e,per l'effetto,annulla l'atto notificato,autonomamente impugnabile e condanna la Camera di Commercio,Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno,sebbene non costituita, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del giudizio,liquidate in € 350,00 onnicomprensivi,oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno 10 marzo 2025
Il Giudice Monocratico
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