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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 530/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3967/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028861953000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.07.2025 la Ricorrente_1 società Cooperativa, proponeva opposizione a cartella di pagamento n. 10020250028861953000 con il ruolo ivi portato, notificata a mezzo P.E.C. in data 16 maggio 2025.
Deduceva la illegittimità della cartella emessa senza il preventivo invio, ex art. 54 bis, III comma d.PR.
633/72 (in materia di IVA), della comunicazione dell'esito della liquidazione, la cosiddetta comunicazione di irregolarità o “avviso bonario”.
Nel merito deduceva la illegittimità della pretesa.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che concludeva per la parziale cessazione della materia del contendere ed il rigetto del ricorso per il resto.
Alla udienza del 22.01.2026 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 6.10.2025 è intervenuto procedimento di sgravio del credito dell'anno 2019 pari ad € 3.116,00, rimanendo confermata la sanzione di € 150,00 (sulla quale nulla peraltro ha dedotto parte ricorrente) come prevista dal D.lgs. 158/2015 in ragione del ritardo di invio delle dichiarazioni.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla posta di credito pari ad € 3.116,00. Rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno 22.01.2026
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3967/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028861953000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.07.2025 la Ricorrente_1 società Cooperativa, proponeva opposizione a cartella di pagamento n. 10020250028861953000 con il ruolo ivi portato, notificata a mezzo P.E.C. in data 16 maggio 2025.
Deduceva la illegittimità della cartella emessa senza il preventivo invio, ex art. 54 bis, III comma d.PR.
633/72 (in materia di IVA), della comunicazione dell'esito della liquidazione, la cosiddetta comunicazione di irregolarità o “avviso bonario”.
Nel merito deduceva la illegittimità della pretesa.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che concludeva per la parziale cessazione della materia del contendere ed il rigetto del ricorso per il resto.
Alla udienza del 22.01.2026 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 6.10.2025 è intervenuto procedimento di sgravio del credito dell'anno 2019 pari ad € 3.116,00, rimanendo confermata la sanzione di € 150,00 (sulla quale nulla peraltro ha dedotto parte ricorrente) come prevista dal D.lgs. 158/2015 in ragione del ritardo di invio delle dichiarazioni.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla posta di credito pari ad € 3.116,00. Rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno 22.01.2026
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi