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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/08/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. ssa Eleonora Ramacciotti Giudice est. dott. ssa Francesca Cerrone Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 607 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VENTURELLI GAIA
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato GERMANA' FRANCESCA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 02/07/2025.
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono divorziate in forza di convenzione di negoziazione assistita del
03/07/2018, autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Modena in data 16/07/2018, trascritta nei registri di matrimonio del Comune di San
Cesario Sul Panaro al n. 18 p. 2 s. C anno 2018.
2. Con ricorso depositato in data 10/02/2025, parte ricorrente, nel dare atto che il figlio ha reperito una occupazione ed è divenuto economicamente CP_2 autosufficiente, ha chiesto di provvedere alla modifica delle condizioni di divorzio di cui al predetto accordo e, quindi, di revocare o comunque dichiarare che non è più dovuta, con decorrenza da maggio 2022, l'obbligazione di corresponsione del mantenimento, sia ordinario, che straordinario, di . CP_2
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la resistente chiedendo il rigetto della domanda di controparte, nonché una parziale modifica delle condizioni di divorzio per ciò che concerne il mantenimento del figlio Per_1
4. All'udienza del 04/06/2025, presenti entrambi le parti, i procuratori hanno chiesto un termine per giungere ad un accordo nel senso della revoca dell'assegno per e di aumento di quello per CP_2 Per_1
Il Giudice ha rinviato, per consentire alle parti di rassegnare conclusioni congiunte, all'udienza del 02/07/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
5. Le parti hanno tempestivamente depositato le predette note scritte, dando atto di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili attualmente versati dal sig. alla Sig.ra per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio maggiore In ragione dell'indipendenza Persona_2 economica raggiunta da , nulla dovrà essere corrisposto da parte del sig. CP_2
a titolo di spese straordinarie di;
Parte_1 CP_2
2. Disporre che il sig. versi a favore della sig.ra , Parte_1 CP_1 per il mantenimento del figlio minore a partire dal corrente mese, la Per_1 somma mensile di euro 400,00. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 2 di 4 3. Disporre la compensazione tra le parti dei rispettivi crediti pretesi a titolo di aggiogamento Istat e rimborso delle somme corrisposte a titolo di mantenimento per il figlio dall'indipendenza economica ad oggi: CP_2
4. Statuire che le parti, in ragione delle problematiche del figlio minore si Per_1 impegnano a consultare la dott.ssa per sottoporre il figlio minore Per_3 ad una visita specialistica presso quest'ultima al fine di valutare di Per_1 intraprendere, con il minore, un percorso di affiancamento psicofisico. Resta tuttavia inteso tra le parti che prima di intraprendere qualunque percorso verrà richiesto un parere al neuropsichiatra. dott.ssa e allo psicologo Dott. Per_4 [...]
che attualmente seguono per le sue problematiche. Le parti Per_5 Per_1 concordano altresì che le spese mediche relative all'accertamento diagnostico di Per_ presso la Dott.ssa nonché le ulteriori spese da sostenere per Per_1
l'eventuale percorso terapeutico, non coperti dal servizio sanitario nazionale, saranno anticipati dal Sig. La sig.ra si impegna a restituire quanto Pt_1 CP_1 anticipato dall'ex marito decorso 1 anno dalla sottoscrizione del presente accordo, mediante compensazione anche con le ulteriori spese extra del figlio eventualmente anticipate dalla medesima;
5. Statuire che le parti concordano di formalizzare, in riferimento al diritto di vista del padre, quanto sta già accadendo di fatto e cioè che, salvo diverso accordo tra i genitori o impossibilità lavorativa o medica della madre, la Sig.ra si CP_1 impegna ad accompagnare il minore presso la casa del padre nei giorni di visita e il Sig. si impegna a riportare il figlio presso l'abitazione della madre al Pt_1 termine del suddetto periodo di visita.
6 Dichiarare, che tutte le ulteriori spese straordinarie relative al figlio minore
saranno sostenute al 50% come da protocollo del Tribunale di Modena al Per_1 quale ci si riporta integralmente.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli.
pagina 3 di 4 P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nella convenzione di negoziazione assistita del
03/07/2018, autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Modena in data 16/07/2018, trascritta nei registri di matrimonio del Comune di San
Cesario Sul Panaro al n. 18 p. 2 s. C anno 2018 recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/07/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott. Riccardo Di Pasquale dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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