Articolo 1 della Legge 9 dicembre 1977, n. 909
Articolo 2
Versione
3 gennaio 1978
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"Se l'ammontare scomputabile e' superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza e' rimborsata a norma dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto".
Entrata in vigore il 3 gennaio 1978