TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3680/2023, promossa da
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, dall'avv.
Raffaele Riccardi e dall'avv. Virginia Passarelli;
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Angelis;
Controparte_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 10.11.2023, la proponeva opposizione al Parte_1 provvedimento monitorio n. 423/2023 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di
, la somma di € 2.416,78 a titolo di TFR e retribuzioni maturate per le mensilità Controparte_1 di aprile e maggio 2023, oltre agli interessi e la rivalutazione come da domanda nonché alle spese della procedura monitoria.
A sostegno della propria opposizione eccepiva l'erronea quantificazione della somma ingiunta, avendo la controparte sviluppato i calcoli al lordo invece che al netto delle ritenute previdenziali e fiscali in realtà invece operate da datore e rilevava che la notificazione del provvedimento monitorio era intervenuta nonostante i plurimi tentativi di giungere ad un accordo conciliativo cui il non aveva mai inteso dar seguito. CP_1
Si costituiva in giudizio resistendo nel merito alle deduzioni dell'opponente e Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento monitorio impugnato, con vittoria delle spese processuali.
Istruita documentalmente, concessa in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter
c.p.c.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova prioritariamente rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo -che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
Ne consegue, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, che il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando invece sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria. Ebbene, tanto premesso, il Tribunale rileva come le deduzioni articolate dall'odierno opposto nel ricorso monitorio hanno trovato non solo ampia conferma nella documentazione acquisita al processo, ma non sono state neppure contestate nell'an dalla società opponente, la quale s'è limitata a censurarne solo il quantum, sviluppato (a suo dire erroneamente) al lordo anziché al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.
La prospettazione risulta però manifestamente infondata.
È appena il caso di precisare, infatti, che, per giurisprudenza pacifica, nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca con decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro per retribuzioni non corrisposte, il giudice deve liquidare gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
(da ultimo Cass. sent. n. 18044/15 del 14.09.2015; Cass. 19970/2011; Cass. nn. 6337/03;
1486/89; 6806/87; 6095/86).
Quanto alle ritenute previdenziali, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n. 19790 del 2011; conformi successive:
Cass. n. 21010 e 3525 del 2013).
Pertanto, non può trovare accoglimento l'argomento dell'opponente secondo il quale la determinazione della somma dovuta all'opposto andava calcolata al netto delle ritenute.
Né può ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, che le ritenute fiscali siano già state versate all'erario, in quanto dal modello F24 prodotto non risulta il nominativo del lavoratore per il quale è stato effettuato il versamento ivi figurante, e considerato altresì che l'importo di tale versamento è diverso da quello dedotto in ricorso, cosicché non v'è prova alcuna che esso si riferisca proprio alla posizione del lavoratore opposto.
Per tutte le suesposte considerazioni, essendo stata acclarata la fondatezza dei crediti incorporati nel provvedimento monitorio opposto e non essendo stata fornita da parte opponente la prova del loro regolare adempimento, deve concludersi per l'integrale reiezione del ricorso e per la declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 423/2023 emesso inter partes.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Latina, 14 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3680/2023, promossa da
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, dall'avv.
Raffaele Riccardi e dall'avv. Virginia Passarelli;
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Angelis;
Controparte_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 10.11.2023, la proponeva opposizione al Parte_1 provvedimento monitorio n. 423/2023 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di
, la somma di € 2.416,78 a titolo di TFR e retribuzioni maturate per le mensilità Controparte_1 di aprile e maggio 2023, oltre agli interessi e la rivalutazione come da domanda nonché alle spese della procedura monitoria.
A sostegno della propria opposizione eccepiva l'erronea quantificazione della somma ingiunta, avendo la controparte sviluppato i calcoli al lordo invece che al netto delle ritenute previdenziali e fiscali in realtà invece operate da datore e rilevava che la notificazione del provvedimento monitorio era intervenuta nonostante i plurimi tentativi di giungere ad un accordo conciliativo cui il non aveva mai inteso dar seguito. CP_1
Si costituiva in giudizio resistendo nel merito alle deduzioni dell'opponente e Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento monitorio impugnato, con vittoria delle spese processuali.
Istruita documentalmente, concessa in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter
c.p.c.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova prioritariamente rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo -che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
Ne consegue, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, che il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando invece sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria. Ebbene, tanto premesso, il Tribunale rileva come le deduzioni articolate dall'odierno opposto nel ricorso monitorio hanno trovato non solo ampia conferma nella documentazione acquisita al processo, ma non sono state neppure contestate nell'an dalla società opponente, la quale s'è limitata a censurarne solo il quantum, sviluppato (a suo dire erroneamente) al lordo anziché al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.
La prospettazione risulta però manifestamente infondata.
È appena il caso di precisare, infatti, che, per giurisprudenza pacifica, nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca con decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro per retribuzioni non corrisposte, il giudice deve liquidare gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
(da ultimo Cass. sent. n. 18044/15 del 14.09.2015; Cass. 19970/2011; Cass. nn. 6337/03;
1486/89; 6806/87; 6095/86).
Quanto alle ritenute previdenziali, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n. 19790 del 2011; conformi successive:
Cass. n. 21010 e 3525 del 2013).
Pertanto, non può trovare accoglimento l'argomento dell'opponente secondo il quale la determinazione della somma dovuta all'opposto andava calcolata al netto delle ritenute.
Né può ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, che le ritenute fiscali siano già state versate all'erario, in quanto dal modello F24 prodotto non risulta il nominativo del lavoratore per il quale è stato effettuato il versamento ivi figurante, e considerato altresì che l'importo di tale versamento è diverso da quello dedotto in ricorso, cosicché non v'è prova alcuna che esso si riferisca proprio alla posizione del lavoratore opposto.
Per tutte le suesposte considerazioni, essendo stata acclarata la fondatezza dei crediti incorporati nel provvedimento monitorio opposto e non essendo stata fornita da parte opponente la prova del loro regolare adempimento, deve concludersi per l'integrale reiezione del ricorso e per la declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 423/2023 emesso inter partes.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Latina, 14 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume