Art. 3.
Le aree destinate alle costruzioni, previste dalla presente legge, se ricadenti in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o comunque dotati di piano regolatore generale, sono acquisite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a norma dell' art. 6 della legge 4 novembre 1963, n 1460 .
Le aree destinate alle costruzioni, previste dalla presente legge, se ricadenti in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o comunque dotati di piano regolatore generale, sono acquisite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a norma dell' art. 6 della legge 4 novembre 1963, n 1460 .