Art. 1.
E' prorogata fino al 30 giugno 1950, e con effetto dal 1 luglio 1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437 , concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le indennita' di caro-pane agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a quelle del capitolo 413-ter dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49.
E' prorogata fino al 30 giugno 1950, e con effetto dal 1 luglio 1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437 , concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le indennita' di caro-pane agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a quelle del capitolo 413-ter dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49.