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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8549/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice IO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8549/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Loredana MAGGIORE C.F._1
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore resistente - contumace
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 09.12.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
L'avv. Loredana MAGGIORE nell'interesse di proponeva Parte_1
opposizione avverso il provvedimento del Tribunale di Catania del 29.05.2025, con il quale era stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale prestata in favore del predetto n occasione dell'udienza di convalida dell'arresto. Pt_1
La difesa di parte attrice esponeva che:
• il sig. era stato tratto in arresto il 15.04.2025 e detenuto presso la Casa Pt_1
Circondariale di Catania;
• il 17.04.2025 si era celebrata, in via d'urgenza, l'udienza di convalida, durante la quale il difensore svolgeva il primo atto difensivo;
• successivamente, il 02.05.2025, entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 109
DPR 115/2002 e dal protocollo sottoscritto il 13 giugno 2023 tra Tribunale e COA,
l'imputato presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, accolta dal
GIP in data 08.05.2025;
• nonostante ciò, il GIP rigettava la richiesta di liquidazione ritenendo che gli effetti dell'ammissione decorressero dalla data di deposito dell'istanza (02.05.2025) e non dalla celebrazione dell'udienza di convalida (17.04.2025).
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
• l'ammissione al patrocinio, nei casi d'urgenza, retroagisce al primo atto compiuto dal difensore, se l'istanza viene depositata entro venti giorni;
• nel caso di specie, gli effetti dell'ammissione dovevano decorrere dal 17.04.2025, data dell'udienza di convalida, e non dal successivo deposito dell'istanza.
La difesa chiedeva quindi:
• la revoca del provvedimento di rigetto emesso il 29.05.2025;
pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
• l'ammissione del sig. al patrocinio a spese dello Stato sin Parte_1 dal primo atto difensivo, ovvero dalla data dell'udienza di convalida del 17.04.2025.
§§§§§
Notificati ritualmente ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, il Controparte_1
riteneva di non doversi costituire.
§§§§§
Alla odierna udienza il difensore concludeva chiedendo in via principale che il ricorso fosse sottoposto, per competenza, al giudice penale, rimettendosi in via subordinata alle decisioni del
Tribunale.
§§§§§
Vanno preliminarmente fissati i passaggi principali legati al ricorso;
segnatamente:
- in data 29.05.2025 il G.I.P. di questo Tribunale, decidendo su istanza di liquidazione depositata dall'avv. MAGGIORE in data 27.05.2025, la rigettava
'… perché l'udienza di convalida si è tenuta in data 17/04/2025 e, pertanto, in epoca antecedente a quando, in data 02/05/2025, l'indagato ha avanzato la sua richiesta di ammissione al G.P., momento dal quale la stessa produce tutti suoi effetti'
- in data 20.06.2025 risulta depositata dall'avv. MAGGIORE 'opposizione al decreto di rigetto nel proc. pen. N.5039/25;
- in data 08.07.2025 la opposizione veniva assegnata al dott. , G.I.P. presso Per_1
questo Tribunale;
- in data 11.07.2025 il G.I.P., qualificata l'atto difensivo quale opposizione a decreto di liquidazione, ne disponeva la trasmissione al Presidente del Tribunale;
pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- in data 15/16.07.2025 il Presidente del Tribunale, condividendo la qualificazione del G.I.P., invitava il difensore a procedere alla iscrizione a ruolo della opposizione;
- in data 30.07.2025 l'avv. MAGGIORE procedeva con la iscrizione a ruolo della opposizione.
Ciò premesso, ritiene questo giudice, in via preliminare, che l'opposizione, oltre che dalla sua
'intestazione' quale opposizione al decreto di rigetto, dal suo contenuto deve qualificarsi quale impugnazione avverso il provvedimento del G.I.P. che, decidendo su istanza di liquidazione dei compensi spettanti per la attività prestata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dell'Erario, la aveva rigettata.
Il provvedimento di rigetto, sopra testualmente riportato, non ha revocato, neanche parzialmente, la originaria ammissione disposta con decreto dell'08.05.2025. Il G.I.P., decidendo sulla istanza di liquidazione dei compensi ed operando le preliminari valutazioni sul provvedimento di ammissione, ha individuato, quale dies a quo della ammissione e, quindi, degli effetti ai fini della liquidazione dei compensi, la data del 02.05.2025 corrispondente alla formalizzazione della istanza di ammissione depositata personalmente dal predetto Pt_1
all'epoca detenuto in carcere.
In sede di discussione conclusiva, all'udienza del 09.12.2025, il difensore ha evidenziato come la opposizione proposta nell'interesse di contestava la mancanza di ritenuta Pt_1
'copertura' della ammissione al patrocinio sin dalla data in cui si era svolta l'udienza di convalida dell'arresto ed ha ribadito come la opposizione in esame debba essere decisa per competenza funzionale dal giudice penale, cui andrebbero ritrasmessi gli atti, e non dal giudice civile;
in via subordinata, ha chiesto anche concessione di termine per operare intervento.
Come condivisibilmente evidenziato dal G.I.P. con il provvedimento dell'11.07.2025 di trasmissione della opposizione al Presidente del Tribunale, '…l'opposizione è proposta avverso un decreto di rigetto della richiesta di liquidazione (cui è comunque ascrivibile la peculiare
pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
questione che qui rileva, concernente la decorrenza degli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inevitabilmente incidente sulla misura della liquidazione)' e, pertanto, deve ritenersi la competenza del giudice civile a risolvere le questioni sui compensi e, in concreto, la opposizione avverso provvedimento di rigetto di istanza di liquidazione.
In altri termini, né l'originario provvedimento di ammissione dell'08/13.05.2025 aveva rigettato istanza di ammissione a partire da un determinato momento, né il provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione ha in qualche misura revocato la originaria ammissione.
La individuazione della decorrenza degli effetti del provvedimento di ammissione costituisce, quindi, valutazione preliminare alla decisione sulla istanza di liquidazione operata dal G.I.P. ed il rigetto della detta istanza, che non abbia revocato né modificato l'originario provvedimento di ammissione, deve considerarsi impugnabile nella presente sede civile.
In ipotesi, il provvedimento di rigetto di istanza di liquidazione avrebbe potuto essere conseguenza di revoca della originaria ammissione per mutate condizioni economiche o per nomina di un secondo difensore o per altre svariate cause: in tal caso, il provvedimento avrebbe avuto quale contenuto principale la revoca della ammissione al patrocinio e la impugnazione avrebbe dovuto essere decisa in sede penale.
D'altra parte, dalle domande formalizzate con la opposizione:
- revocare l'impugnato provvedimento di rigetto emesso nel procedimento penale n. 5039/25 R.G.N.R. del 29.05.2025, depositato in Cancelleria in pari data e notificato in data 03.06.2025,
e per l'effetto
- ammettere, stante il carattere dell'urgenza, il sig. al Parte_1
patrocinio a spese dello stato nel procedimento penale n. 5039/25 R.G.N.R. sin dal primo atto difensivo, ovvero dal 17.04.2025.
pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
anche se non risulta formalizzata in modo esplicito la richiesta di pagamento dei compensi, la stessa deve ritenersi implicita e consequenziale alla domanda di revoca del decreto di rigetto della istanza di liquidazione.
Diversamente, la richiesta di revoca del provvedimento di rigetto senza considerare come implicita la richiesta di liquidazione dei compensi risulterebbe fine a sé stessa e, in buona sostanza, priva di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e, quindi, inammissibile.
§§§§§
Da quanto sopra discende che, mentre la persona ammessa al patrocinio ha legittimazione attiva a proporre opposizione avverso il provvedimento di rigetto della ammissione al patrocinio o di revoca della ammissione, legittimazione attiva a proporre opposizione al decreto di liquidazione è unicamente il professionista che ha assistito la persona ammessa
Ed invero, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, 'in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.;Cass. n.
1539/2015 e Cass. S.U. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale
e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio'; ciò anche perché 'una volta intervenuta la revoca di quest'ultimo provvedimento - che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della
pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sua difesa -, è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato' (Cass. civ., sez. VI, 11 settembre 2018 n.21997; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2020 n.16424).
Il ricorso proposto da qualificato quale domanda di revoca del Parte_1
provvedimento di rigetto (con implicita domanda di liquidazione dei compensi) previa verifica in ordine alla data di decorrenza degli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio, deve considerarsi, quindi, inammissibile.
§§§§§
Va anche rassegnato che non avrebbe potuto utilmente operarsi intervento autonomo della professionista posto che il termine per proporre opposizione al provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione del 29.05.2025 è ormai ampiamente decorso e l'eventuale formalizzazione di opposizione in proprio, con atto di intervento, sarebbe stata tardiva.
§§§§§
Restano assorbite le questioni di merito in relazione alle quali va evidenziato che, come esposto dalla stessa parte ricorrente, l'art.109 TU Spese prevede che
Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi
così salvaguardando il diritto alla ammissione nelle ipotesi di urgenza;
tuttavia, la deroga alla decorrenza degli effetti della ammissione a far data dalla istanza è subordinata alla doppia condizione di a) formalizzazione di apposita 'riserva' che, nel caso specifico, non risulta formalizzata né in seno al verbale di udienza di convalida né in altro precedente atto proveniente dallo Pt_1
pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
e b) deposito della istanza nei successivi venti giorni.
La condizione sub a) risulta documentalmente insussistente.
§§§§§
In conclusione, l'opposizione deve dichiararsi inammissibile.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla contumacia del , nulla va statuito sulle CP_1 spese.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile la opposizione;
nulla sulle spese.
Catania, 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE DESIGNATO
IO AR
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice IO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8549/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Loredana MAGGIORE C.F._1
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore resistente - contumace
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 09.12.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
L'avv. Loredana MAGGIORE nell'interesse di proponeva Parte_1
opposizione avverso il provvedimento del Tribunale di Catania del 29.05.2025, con il quale era stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale prestata in favore del predetto n occasione dell'udienza di convalida dell'arresto. Pt_1
La difesa di parte attrice esponeva che:
• il sig. era stato tratto in arresto il 15.04.2025 e detenuto presso la Casa Pt_1
Circondariale di Catania;
• il 17.04.2025 si era celebrata, in via d'urgenza, l'udienza di convalida, durante la quale il difensore svolgeva il primo atto difensivo;
• successivamente, il 02.05.2025, entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 109
DPR 115/2002 e dal protocollo sottoscritto il 13 giugno 2023 tra Tribunale e COA,
l'imputato presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, accolta dal
GIP in data 08.05.2025;
• nonostante ciò, il GIP rigettava la richiesta di liquidazione ritenendo che gli effetti dell'ammissione decorressero dalla data di deposito dell'istanza (02.05.2025) e non dalla celebrazione dell'udienza di convalida (17.04.2025).
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
• l'ammissione al patrocinio, nei casi d'urgenza, retroagisce al primo atto compiuto dal difensore, se l'istanza viene depositata entro venti giorni;
• nel caso di specie, gli effetti dell'ammissione dovevano decorrere dal 17.04.2025, data dell'udienza di convalida, e non dal successivo deposito dell'istanza.
La difesa chiedeva quindi:
• la revoca del provvedimento di rigetto emesso il 29.05.2025;
pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
• l'ammissione del sig. al patrocinio a spese dello Stato sin Parte_1 dal primo atto difensivo, ovvero dalla data dell'udienza di convalida del 17.04.2025.
§§§§§
Notificati ritualmente ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, il Controparte_1
riteneva di non doversi costituire.
§§§§§
Alla odierna udienza il difensore concludeva chiedendo in via principale che il ricorso fosse sottoposto, per competenza, al giudice penale, rimettendosi in via subordinata alle decisioni del
Tribunale.
§§§§§
Vanno preliminarmente fissati i passaggi principali legati al ricorso;
segnatamente:
- in data 29.05.2025 il G.I.P. di questo Tribunale, decidendo su istanza di liquidazione depositata dall'avv. MAGGIORE in data 27.05.2025, la rigettava
'… perché l'udienza di convalida si è tenuta in data 17/04/2025 e, pertanto, in epoca antecedente a quando, in data 02/05/2025, l'indagato ha avanzato la sua richiesta di ammissione al G.P., momento dal quale la stessa produce tutti suoi effetti'
- in data 20.06.2025 risulta depositata dall'avv. MAGGIORE 'opposizione al decreto di rigetto nel proc. pen. N.5039/25;
- in data 08.07.2025 la opposizione veniva assegnata al dott. , G.I.P. presso Per_1
questo Tribunale;
- in data 11.07.2025 il G.I.P., qualificata l'atto difensivo quale opposizione a decreto di liquidazione, ne disponeva la trasmissione al Presidente del Tribunale;
pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- in data 15/16.07.2025 il Presidente del Tribunale, condividendo la qualificazione del G.I.P., invitava il difensore a procedere alla iscrizione a ruolo della opposizione;
- in data 30.07.2025 l'avv. MAGGIORE procedeva con la iscrizione a ruolo della opposizione.
Ciò premesso, ritiene questo giudice, in via preliminare, che l'opposizione, oltre che dalla sua
'intestazione' quale opposizione al decreto di rigetto, dal suo contenuto deve qualificarsi quale impugnazione avverso il provvedimento del G.I.P. che, decidendo su istanza di liquidazione dei compensi spettanti per la attività prestata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dell'Erario, la aveva rigettata.
Il provvedimento di rigetto, sopra testualmente riportato, non ha revocato, neanche parzialmente, la originaria ammissione disposta con decreto dell'08.05.2025. Il G.I.P., decidendo sulla istanza di liquidazione dei compensi ed operando le preliminari valutazioni sul provvedimento di ammissione, ha individuato, quale dies a quo della ammissione e, quindi, degli effetti ai fini della liquidazione dei compensi, la data del 02.05.2025 corrispondente alla formalizzazione della istanza di ammissione depositata personalmente dal predetto Pt_1
all'epoca detenuto in carcere.
In sede di discussione conclusiva, all'udienza del 09.12.2025, il difensore ha evidenziato come la opposizione proposta nell'interesse di contestava la mancanza di ritenuta Pt_1
'copertura' della ammissione al patrocinio sin dalla data in cui si era svolta l'udienza di convalida dell'arresto ed ha ribadito come la opposizione in esame debba essere decisa per competenza funzionale dal giudice penale, cui andrebbero ritrasmessi gli atti, e non dal giudice civile;
in via subordinata, ha chiesto anche concessione di termine per operare intervento.
Come condivisibilmente evidenziato dal G.I.P. con il provvedimento dell'11.07.2025 di trasmissione della opposizione al Presidente del Tribunale, '…l'opposizione è proposta avverso un decreto di rigetto della richiesta di liquidazione (cui è comunque ascrivibile la peculiare
pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
questione che qui rileva, concernente la decorrenza degli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inevitabilmente incidente sulla misura della liquidazione)' e, pertanto, deve ritenersi la competenza del giudice civile a risolvere le questioni sui compensi e, in concreto, la opposizione avverso provvedimento di rigetto di istanza di liquidazione.
In altri termini, né l'originario provvedimento di ammissione dell'08/13.05.2025 aveva rigettato istanza di ammissione a partire da un determinato momento, né il provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione ha in qualche misura revocato la originaria ammissione.
La individuazione della decorrenza degli effetti del provvedimento di ammissione costituisce, quindi, valutazione preliminare alla decisione sulla istanza di liquidazione operata dal G.I.P. ed il rigetto della detta istanza, che non abbia revocato né modificato l'originario provvedimento di ammissione, deve considerarsi impugnabile nella presente sede civile.
In ipotesi, il provvedimento di rigetto di istanza di liquidazione avrebbe potuto essere conseguenza di revoca della originaria ammissione per mutate condizioni economiche o per nomina di un secondo difensore o per altre svariate cause: in tal caso, il provvedimento avrebbe avuto quale contenuto principale la revoca della ammissione al patrocinio e la impugnazione avrebbe dovuto essere decisa in sede penale.
D'altra parte, dalle domande formalizzate con la opposizione:
- revocare l'impugnato provvedimento di rigetto emesso nel procedimento penale n. 5039/25 R.G.N.R. del 29.05.2025, depositato in Cancelleria in pari data e notificato in data 03.06.2025,
e per l'effetto
- ammettere, stante il carattere dell'urgenza, il sig. al Parte_1
patrocinio a spese dello stato nel procedimento penale n. 5039/25 R.G.N.R. sin dal primo atto difensivo, ovvero dal 17.04.2025.
pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
anche se non risulta formalizzata in modo esplicito la richiesta di pagamento dei compensi, la stessa deve ritenersi implicita e consequenziale alla domanda di revoca del decreto di rigetto della istanza di liquidazione.
Diversamente, la richiesta di revoca del provvedimento di rigetto senza considerare come implicita la richiesta di liquidazione dei compensi risulterebbe fine a sé stessa e, in buona sostanza, priva di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e, quindi, inammissibile.
§§§§§
Da quanto sopra discende che, mentre la persona ammessa al patrocinio ha legittimazione attiva a proporre opposizione avverso il provvedimento di rigetto della ammissione al patrocinio o di revoca della ammissione, legittimazione attiva a proporre opposizione al decreto di liquidazione è unicamente il professionista che ha assistito la persona ammessa
Ed invero, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, 'in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.;Cass. n.
1539/2015 e Cass. S.U. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale
e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio'; ciò anche perché 'una volta intervenuta la revoca di quest'ultimo provvedimento - che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della
pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sua difesa -, è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato' (Cass. civ., sez. VI, 11 settembre 2018 n.21997; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2020 n.16424).
Il ricorso proposto da qualificato quale domanda di revoca del Parte_1
provvedimento di rigetto (con implicita domanda di liquidazione dei compensi) previa verifica in ordine alla data di decorrenza degli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio, deve considerarsi, quindi, inammissibile.
§§§§§
Va anche rassegnato che non avrebbe potuto utilmente operarsi intervento autonomo della professionista posto che il termine per proporre opposizione al provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione del 29.05.2025 è ormai ampiamente decorso e l'eventuale formalizzazione di opposizione in proprio, con atto di intervento, sarebbe stata tardiva.
§§§§§
Restano assorbite le questioni di merito in relazione alle quali va evidenziato che, come esposto dalla stessa parte ricorrente, l'art.109 TU Spese prevede che
Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi
così salvaguardando il diritto alla ammissione nelle ipotesi di urgenza;
tuttavia, la deroga alla decorrenza degli effetti della ammissione a far data dalla istanza è subordinata alla doppia condizione di a) formalizzazione di apposita 'riserva' che, nel caso specifico, non risulta formalizzata né in seno al verbale di udienza di convalida né in altro precedente atto proveniente dallo Pt_1
pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
e b) deposito della istanza nei successivi venti giorni.
La condizione sub a) risulta documentalmente insussistente.
§§§§§
In conclusione, l'opposizione deve dichiararsi inammissibile.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla contumacia del , nulla va statuito sulle CP_1 spese.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile la opposizione;
nulla sulle spese.
Catania, 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE DESIGNATO
IO AR
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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