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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Teresa Guerrieri, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 giugno 2025, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA sul ricorso ex art. 703 c.p.c. iscritto al n. 3332 del RG dell'anno 2023 avente ad oggetto manutenzione nel possesso, promosso
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Samuele Cantini, presso il cui studio in Terricciola (PI), via Roma, n. 58, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro De Ranieri, presso il cui studio in Ponsacco (PI), via Giuseppe Verdi, n. 34/A, elettivamente domicilia;
(C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Michele Susini, presso il cui studio in Pontedera (PI), via Guerrazzi, n. 4, elettivamente domicilia;
RESISTENTI
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4 dall'Avv. Gino Mannocci, presso il cui studio in Pisa (PI), via F. Crispi, n. 16, elettivamente domicilia;
(C.F. ), rappresentata e Parte_3 C.F._5 difesa dall'Avv. Mirco Accorroni, presso il cui studio in Pontedera (PI), via Guerrazzi, n. 4, elettivamente domicilia;
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_4 C.F._6 dall'Avv. Michelangelo Guiducci, presso il cui studio in Pontedera (PI), via Guerrazzi, n. 4, elettivamente domicilia;
TERZE CHIAMATE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.11.2023, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di ordinare a e a Controparte_1 di non posteggiare le loro auto sulla corte comune, Parte_2 in modo da impedire l'accesso e l'uscita a piedi e con la sedia a rotelle dall'abitazione di proprietà della ricorrente e in modo da impedire la manovra di libera uscita dell'auto di proprietà della ricorrente quando già posteggiata sulla corte comune. Chiedeva, inoltre, l'emissione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte avente il medesimo oggetto. In particolare, la ricorrente deduceva: a) di essere proprietaria e di risiedere nell'immobile sito in Casciana Terme Lari (PI), Via Barsottini, 15 e di essere comproprietaria della corte a comune identificata al catasto terreni del Comune di Casciana Terme Lari (Lari) al foglio 27 dalla particella 64, corte dalla quale la casa di abitazione prende accesso;
b) di convivere, nella suddetta abitazione, con la propria anziana madre civilmente invalida, costretta su una sedia a Parte_5 rotelle e necessitante di assistenza continua;
c) di avere sempre posteggiato la propria auto sulla corte comune e di fronte all'ingresso della propria abitazione;
d) che, dall'inizio del 2023, e Controparte_1 Parte_2 proprietarie ciascuna di un immobile limitrofo cui la corte è a comune, prendevano a parcheggiare sulla corte comune le auto loro in uso, in modo tale da impedire alla ricorrente di uscire dal parcheggio e senza tenere conto della condizione di salute della madre della ricorrente;
e) che sono risultati vani i tentativi di addivenire a una composizione bonaria della lite tra vicini, avendo le resistenti ignorato le ripetute richieste di parcheggiare le loro auto in modo tale da consentire il passaggio per accedere e per uscire dall'abitazione della ricorrente e in maniera da permettere a la manovra di uscita dell'auto Parte_1 dalla corte su cui si trova in sosta. 2. Con comparsa depositata in data 5.01.2024, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, anzitutto, la decadenza della ricorrente Controparte_1 dalla proponibilità dell'azione, essendo decorso il termine di cui all'art. 1170 c.c.; nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda. In particolare, deduceva: a) di essere proprietaria di un immobile sito nel comune di Casciana Terme Lari (PI), Via Barsottini 7, identificato al catasto fabbricati di detto comune al Foglio 27, particella 65, oltre che di alcuni terreni adiacenti all'abitazione, e di essere comproprietaria della corte a comune identificata al catasto terreni del Comune di Casciana Terme Lari (Lari) al foglio 27, particella 64, dove ha sempre parcheggiato la propria auto;
b) che, avendo sempre parcheggiato la propria auto nella corte comune, l'asserita turbativa si sarebbe protratta da più di un anno, motivo per cui la ricorrente sarebbe incorsa nella decadenza di cui all'art. 1170 c.c.; c) che, in ogni caso, la corte a comune non è contrattualmente destinata in via esclusiva alla sosta delle auto, come dimostrato dalla circostanza che la stessa ricorrente ha realizzato un manufatto permanente (nello specifico, una tettoia) che, insistendo sulla superficie della corte, ne occupa una porzione;
d) che, inoltre, il manufatto suddetto impedisce alla resistente di CP_1 parcheggiare la propria auto davanti all'ingresso della propria abitazione, ove dovrebbe parcheggiare come da accordi con gli altri condomini;
per questo motivo, la parcheggia all'estremità del manufatto, CP_1 avvicinandosi il più possibile all'ingresso della propria abitazione;
e) che l'abusività del suddetto manufatto è stata segnalata con esposto al Comune di Casciana Terme Lari (PI); f) di essersi adoperata in prima persona per proporre agli altri condomini delle soluzioni per il parcheggio delle autovetture, ma che tali soluzioni non sono mai state accolte, neppure dalla ricorrente. 3. Con comparsa depositata in data 10.01.2024, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Parte_2 chiedendo il rigetto della domanda, oltre che la condanna della ricorrente ex art. 96, comma 3 c.p.c. In particolare, deduceva: a) di essere proprietaria di un immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Lari al foglio 27, particella 66 e di essere comproprietaria, unitamente alle sorelle e , per la quota indivisa di un Pt_4 Per_1 terzo ciascuna, di due ulteriori distinti immobili, censiti al medesimo foglio 27, particella 67, anch'essi aventi accesso dalla corte comune di cui è causa;
b) di essere solita parcheggiare la propria auto in corrispondenza della propria abitazione, senza recare molestia a nessuno, come comprovato dalla documentazione fotografica allegata alla comparsa;
c) di essere, in ogni caso, solita parcheggiare la propria auto nella corte comune da ben prima dell'inizio del 2023, con la conseguenza che la ricorrente sarebbe incorsa nella decadenza di cui all'art. 1170 c.c.
4. Rigettata la richiesta di provvedimenti cautelari inaudita altera parte, all'udienza del 11.01.2024 il giudice tentava la conciliazione tra le parti costituite. Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori compossessori dell'area comune oggetto di causa.
5. Stante la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 14.02.2024 si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_2 preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stata lei stessa individuata, nel ricorso introduttivo, come autrice delle molestie. Nel merito, aderiva alle deduzioni della ricorrente e, in particolare, confermava che sua sorella ricorrente in questo procedimento, aveva sempre Parte_1 parcheggiato di fronte all'ingresso della propria abitazione, senza che nessuno dei vicini si opponesse a tale circostanza. 6. Stante la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 14.02.2024 si costituiva in giudizio in quanto Parte_3 comproprietaria e compossessore, unitamente alle sorelle e di Pt_2 Pt_4 due unità immobiliari che si affacciano sulla corte comune di cui è causa. Contestando tutto quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente e chiedendo il rigetto delle relative domande, confermava che sua sorella Parte_3 aveva sempre parcheggiato la propria autovettura in Parte_2 corrispondenza dell'ingresso dell'abitazione in comproprietà tra le sorelle, mentre la ricorrente sovente parcheggiava in altri punti della corte, anche non in prossimità della propria abitazione. 7. Stante la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 14.02.2024 si costituiva in giudizio terza sorella di Parte_4
e aderendo in toto alle difese già spiegate da quest'ultima. Pt_3 Pt_2
8. La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, mediante l'audizione di sommari informatori. In particolare, all'udienza del 28.11.2024 venivano escussi due sommari informatori di parte ricorrente, nelle persone di Per_2
assistente personale della madre della ricorrente,
[...] Parte_5
e di marito della terza chiamata
[...] Persona_3 [...]
All'udienza del 16.01.2025 venivano escussi due sommari informatori CP_2 di parte resistente, nelle persone di tecnico della resistente Testimone_1
che aveva frequentato i luoghi di causa per gestirne le Controparte_1 pratiche edilizie, e di marito di Testimone_2 Controparte_1
All'udienza del 6.03.2025 venivano escussi due sommari informatori di parte resistente, nelle persone di figlio della resistente Testimone_3 [...]
e fidanzata di Parte_2 Testimone_4 Testimone_3
9. La domanda di manutenzione nel possesso è inammissibile per intervenuta decadenza. Ai sensi dell'art. 1170 c.c., l'azione di manutenzione può essere esercitata, da chi è stato molestato nel possesso, entro l'anno dalla turbativa. Nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato una turbativa Parte_1 del proprio possesso consistita nel parcheggio, da parte delle resistenti
[...]
e delle rispettive autovetture (un'auto Controparte_1 Parte_2 marca BMW di colore bianco e un'auto marca Toyota di colore bianco) all'interno della corte, di comproprietà tra le parti in causa, in modo tale da ostacolare l'accesso alla propria abitazione. La descritta condotta di parcheggio è stata provata documentalmente e non risulta contestata dalle parti costituite. Dall'audizione dei sommari informatori, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, è emerso che la condotta di parcheggio delle autovetture suindicate ha avuto inizio fin dagli anni 2021-2022 e, pertanto, oltre un anno prima del deposito del ricorso. La sommaria informatrice di parte ricorrente ha dichiarato di Persona_2 avere frequentato casa della ricorrente per prestare assistenza Parte_1
a sua madre e, invitata a circoscrivere temporalmente il periodo in cui svolgeva questa attività, ha dichiarato “so le ragioni per le quali vi è in atto il presente giudizio, perché mi ci sono ritrovata […] la signora è morta a maggio 2024, quindi questo lavoro l'ho svolto nei tre anni e mezzo precedenti al decesso” (cfr. verbale udienza del 28 novembre 2024). Del pari, il sommario informatore marito della sorella Persona_3 della ricorrente, ha dichiarato “dal 2021-2022, da dopo il Covid, Controparte_2 ho visto parcheggiare le auto in questi modi strani, cosa che non era mai successa prima” (cfr. verbale udienza del 28 novembre 2024). Infine, il sommario informatore che frequentava i luoghi di cui Testimone_1
è causa in quanto tecnico di fiducia della resistente ha dichiarato CP_1
“Quando mi è capitato di raggiungere la casa della mia cliente ho parcheggiato la mia macchina o nella corte comune o nei pressi della stessa. Anche la mia cliente ho visto che parcheggiava la sua macchina all'interno della corte comune ma senza un posto preciso non essendoci una regolamentazione. Dal 2019/2020 ho frequentato l'abitazione della mia cliente per incarico professionale per interventi di manutenzione straordinaria, di verifica e posizionamento dei confini catastale ed altre questioni” (cfr. verbale udienza del 16 gennaio 2025). Occorre precisare che, per consolidata giurisprudenza, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, come nel caso di specie, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività (Cassazione civile sez. II, 14/06/2019, n.16053; Cassazione civile sez. VI, 17/08/2017, n.20134). La connessione deve sussistere non solo sul piano oggettivo (gli atti devono essere diretti a realizzare un'unica fattispecie di turbativa) ma anche su quello soggettivo (gli atti devono essere compiuti da un unico autore), non potendo altrimenti i singoli atti essere considerati avvinti da vincolo teleologico e dunque espressione di un'unica condotta lesiva dell'altrui possesso. Nel caso di specie, le resistenti e hanno posto in essere le CP_1 Parte_2 molestie con una pluralità di atti di parcheggio tra loro connessi, sia oggettivamente, perché la fattispecie di turbativa venuta ad esistenza ha avuto carattere unitario, sia soggettivamente, in quanto uniche autrici, con le proprie autovetture, della condotta di parcheggio. Pertanto, rilevato che parte ricorrente non ha dimostrato in giudizio un diverso momento di inizio delle condotte moleste, deve ritenersi provato che il dies a quo del termine decadenziale di cui all'art. 1170 c.c. vada collocato negli anni 2021-2022. Ne consegue che, alla data di introduzione del ricorso, ossia il 4 novembre 2023, il termine di un anno di cui all'art. 1170 c.c. era già decorso e parte ricorrente era decaduta dalla possibilità di esperire l'azione di manutenzione. 10. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, esse sono poste a carico della ricorrente e sono liquidate con riferimento ai parametri medi Parte_1 di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (fino a €1100) con l'aumento del 90% per il numero di parti aventi la medesima posizione processuale e con riduzione del 50% per la pronuncia in rito. Deve essere rigettata la domanda di condanna della ricorrente Parte_1 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., formulata dalla resistente
[...] [...]
non sussistendo i presupposti della mala fede o della colpa grave Parte_2 nell'agire in giudizio da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, sul ricorso in epigrafe, visto l'articolo 703 c.p.c., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di CP_1 Controparte_1 [...]
e Parte_2 Controparte_2 Parte_3 che liquida in € 633,65 per onorari, oltre Parte_4 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Pisa, il 03.07.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Giudice, dott.ssa Teresa Guerrieri, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 giugno 2025, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA sul ricorso ex art. 703 c.p.c. iscritto al n. 3332 del RG dell'anno 2023 avente ad oggetto manutenzione nel possesso, promosso
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Samuele Cantini, presso il cui studio in Terricciola (PI), via Roma, n. 58, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro De Ranieri, presso il cui studio in Ponsacco (PI), via Giuseppe Verdi, n. 34/A, elettivamente domicilia;
(C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Michele Susini, presso il cui studio in Pontedera (PI), via Guerrazzi, n. 4, elettivamente domicilia;
RESISTENTI
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4 dall'Avv. Gino Mannocci, presso il cui studio in Pisa (PI), via F. Crispi, n. 16, elettivamente domicilia;
(C.F. ), rappresentata e Parte_3 C.F._5 difesa dall'Avv. Mirco Accorroni, presso il cui studio in Pontedera (PI), via Guerrazzi, n. 4, elettivamente domicilia;
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_4 C.F._6 dall'Avv. Michelangelo Guiducci, presso il cui studio in Pontedera (PI), via Guerrazzi, n. 4, elettivamente domicilia;
TERZE CHIAMATE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.11.2023, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di ordinare a e a Controparte_1 di non posteggiare le loro auto sulla corte comune, Parte_2 in modo da impedire l'accesso e l'uscita a piedi e con la sedia a rotelle dall'abitazione di proprietà della ricorrente e in modo da impedire la manovra di libera uscita dell'auto di proprietà della ricorrente quando già posteggiata sulla corte comune. Chiedeva, inoltre, l'emissione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte avente il medesimo oggetto. In particolare, la ricorrente deduceva: a) di essere proprietaria e di risiedere nell'immobile sito in Casciana Terme Lari (PI), Via Barsottini, 15 e di essere comproprietaria della corte a comune identificata al catasto terreni del Comune di Casciana Terme Lari (Lari) al foglio 27 dalla particella 64, corte dalla quale la casa di abitazione prende accesso;
b) di convivere, nella suddetta abitazione, con la propria anziana madre civilmente invalida, costretta su una sedia a Parte_5 rotelle e necessitante di assistenza continua;
c) di avere sempre posteggiato la propria auto sulla corte comune e di fronte all'ingresso della propria abitazione;
d) che, dall'inizio del 2023, e Controparte_1 Parte_2 proprietarie ciascuna di un immobile limitrofo cui la corte è a comune, prendevano a parcheggiare sulla corte comune le auto loro in uso, in modo tale da impedire alla ricorrente di uscire dal parcheggio e senza tenere conto della condizione di salute della madre della ricorrente;
e) che sono risultati vani i tentativi di addivenire a una composizione bonaria della lite tra vicini, avendo le resistenti ignorato le ripetute richieste di parcheggiare le loro auto in modo tale da consentire il passaggio per accedere e per uscire dall'abitazione della ricorrente e in maniera da permettere a la manovra di uscita dell'auto Parte_1 dalla corte su cui si trova in sosta. 2. Con comparsa depositata in data 5.01.2024, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, anzitutto, la decadenza della ricorrente Controparte_1 dalla proponibilità dell'azione, essendo decorso il termine di cui all'art. 1170 c.c.; nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda. In particolare, deduceva: a) di essere proprietaria di un immobile sito nel comune di Casciana Terme Lari (PI), Via Barsottini 7, identificato al catasto fabbricati di detto comune al Foglio 27, particella 65, oltre che di alcuni terreni adiacenti all'abitazione, e di essere comproprietaria della corte a comune identificata al catasto terreni del Comune di Casciana Terme Lari (Lari) al foglio 27, particella 64, dove ha sempre parcheggiato la propria auto;
b) che, avendo sempre parcheggiato la propria auto nella corte comune, l'asserita turbativa si sarebbe protratta da più di un anno, motivo per cui la ricorrente sarebbe incorsa nella decadenza di cui all'art. 1170 c.c.; c) che, in ogni caso, la corte a comune non è contrattualmente destinata in via esclusiva alla sosta delle auto, come dimostrato dalla circostanza che la stessa ricorrente ha realizzato un manufatto permanente (nello specifico, una tettoia) che, insistendo sulla superficie della corte, ne occupa una porzione;
d) che, inoltre, il manufatto suddetto impedisce alla resistente di CP_1 parcheggiare la propria auto davanti all'ingresso della propria abitazione, ove dovrebbe parcheggiare come da accordi con gli altri condomini;
per questo motivo, la parcheggia all'estremità del manufatto, CP_1 avvicinandosi il più possibile all'ingresso della propria abitazione;
e) che l'abusività del suddetto manufatto è stata segnalata con esposto al Comune di Casciana Terme Lari (PI); f) di essersi adoperata in prima persona per proporre agli altri condomini delle soluzioni per il parcheggio delle autovetture, ma che tali soluzioni non sono mai state accolte, neppure dalla ricorrente. 3. Con comparsa depositata in data 10.01.2024, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Parte_2 chiedendo il rigetto della domanda, oltre che la condanna della ricorrente ex art. 96, comma 3 c.p.c. In particolare, deduceva: a) di essere proprietaria di un immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Lari al foglio 27, particella 66 e di essere comproprietaria, unitamente alle sorelle e , per la quota indivisa di un Pt_4 Per_1 terzo ciascuna, di due ulteriori distinti immobili, censiti al medesimo foglio 27, particella 67, anch'essi aventi accesso dalla corte comune di cui è causa;
b) di essere solita parcheggiare la propria auto in corrispondenza della propria abitazione, senza recare molestia a nessuno, come comprovato dalla documentazione fotografica allegata alla comparsa;
c) di essere, in ogni caso, solita parcheggiare la propria auto nella corte comune da ben prima dell'inizio del 2023, con la conseguenza che la ricorrente sarebbe incorsa nella decadenza di cui all'art. 1170 c.c.
4. Rigettata la richiesta di provvedimenti cautelari inaudita altera parte, all'udienza del 11.01.2024 il giudice tentava la conciliazione tra le parti costituite. Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori compossessori dell'area comune oggetto di causa.
5. Stante la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 14.02.2024 si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_2 preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stata lei stessa individuata, nel ricorso introduttivo, come autrice delle molestie. Nel merito, aderiva alle deduzioni della ricorrente e, in particolare, confermava che sua sorella ricorrente in questo procedimento, aveva sempre Parte_1 parcheggiato di fronte all'ingresso della propria abitazione, senza che nessuno dei vicini si opponesse a tale circostanza. 6. Stante la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 14.02.2024 si costituiva in giudizio in quanto Parte_3 comproprietaria e compossessore, unitamente alle sorelle e di Pt_2 Pt_4 due unità immobiliari che si affacciano sulla corte comune di cui è causa. Contestando tutto quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente e chiedendo il rigetto delle relative domande, confermava che sua sorella Parte_3 aveva sempre parcheggiato la propria autovettura in Parte_2 corrispondenza dell'ingresso dell'abitazione in comproprietà tra le sorelle, mentre la ricorrente sovente parcheggiava in altri punti della corte, anche non in prossimità della propria abitazione. 7. Stante la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 14.02.2024 si costituiva in giudizio terza sorella di Parte_4
e aderendo in toto alle difese già spiegate da quest'ultima. Pt_3 Pt_2
8. La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, mediante l'audizione di sommari informatori. In particolare, all'udienza del 28.11.2024 venivano escussi due sommari informatori di parte ricorrente, nelle persone di Per_2
assistente personale della madre della ricorrente,
[...] Parte_5
e di marito della terza chiamata
[...] Persona_3 [...]
All'udienza del 16.01.2025 venivano escussi due sommari informatori CP_2 di parte resistente, nelle persone di tecnico della resistente Testimone_1
che aveva frequentato i luoghi di causa per gestirne le Controparte_1 pratiche edilizie, e di marito di Testimone_2 Controparte_1
All'udienza del 6.03.2025 venivano escussi due sommari informatori di parte resistente, nelle persone di figlio della resistente Testimone_3 [...]
e fidanzata di Parte_2 Testimone_4 Testimone_3
9. La domanda di manutenzione nel possesso è inammissibile per intervenuta decadenza. Ai sensi dell'art. 1170 c.c., l'azione di manutenzione può essere esercitata, da chi è stato molestato nel possesso, entro l'anno dalla turbativa. Nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato una turbativa Parte_1 del proprio possesso consistita nel parcheggio, da parte delle resistenti
[...]
e delle rispettive autovetture (un'auto Controparte_1 Parte_2 marca BMW di colore bianco e un'auto marca Toyota di colore bianco) all'interno della corte, di comproprietà tra le parti in causa, in modo tale da ostacolare l'accesso alla propria abitazione. La descritta condotta di parcheggio è stata provata documentalmente e non risulta contestata dalle parti costituite. Dall'audizione dei sommari informatori, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, è emerso che la condotta di parcheggio delle autovetture suindicate ha avuto inizio fin dagli anni 2021-2022 e, pertanto, oltre un anno prima del deposito del ricorso. La sommaria informatrice di parte ricorrente ha dichiarato di Persona_2 avere frequentato casa della ricorrente per prestare assistenza Parte_1
a sua madre e, invitata a circoscrivere temporalmente il periodo in cui svolgeva questa attività, ha dichiarato “so le ragioni per le quali vi è in atto il presente giudizio, perché mi ci sono ritrovata […] la signora è morta a maggio 2024, quindi questo lavoro l'ho svolto nei tre anni e mezzo precedenti al decesso” (cfr. verbale udienza del 28 novembre 2024). Del pari, il sommario informatore marito della sorella Persona_3 della ricorrente, ha dichiarato “dal 2021-2022, da dopo il Covid, Controparte_2 ho visto parcheggiare le auto in questi modi strani, cosa che non era mai successa prima” (cfr. verbale udienza del 28 novembre 2024). Infine, il sommario informatore che frequentava i luoghi di cui Testimone_1
è causa in quanto tecnico di fiducia della resistente ha dichiarato CP_1
“Quando mi è capitato di raggiungere la casa della mia cliente ho parcheggiato la mia macchina o nella corte comune o nei pressi della stessa. Anche la mia cliente ho visto che parcheggiava la sua macchina all'interno della corte comune ma senza un posto preciso non essendoci una regolamentazione. Dal 2019/2020 ho frequentato l'abitazione della mia cliente per incarico professionale per interventi di manutenzione straordinaria, di verifica e posizionamento dei confini catastale ed altre questioni” (cfr. verbale udienza del 16 gennaio 2025). Occorre precisare che, per consolidata giurisprudenza, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, come nel caso di specie, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività (Cassazione civile sez. II, 14/06/2019, n.16053; Cassazione civile sez. VI, 17/08/2017, n.20134). La connessione deve sussistere non solo sul piano oggettivo (gli atti devono essere diretti a realizzare un'unica fattispecie di turbativa) ma anche su quello soggettivo (gli atti devono essere compiuti da un unico autore), non potendo altrimenti i singoli atti essere considerati avvinti da vincolo teleologico e dunque espressione di un'unica condotta lesiva dell'altrui possesso. Nel caso di specie, le resistenti e hanno posto in essere le CP_1 Parte_2 molestie con una pluralità di atti di parcheggio tra loro connessi, sia oggettivamente, perché la fattispecie di turbativa venuta ad esistenza ha avuto carattere unitario, sia soggettivamente, in quanto uniche autrici, con le proprie autovetture, della condotta di parcheggio. Pertanto, rilevato che parte ricorrente non ha dimostrato in giudizio un diverso momento di inizio delle condotte moleste, deve ritenersi provato che il dies a quo del termine decadenziale di cui all'art. 1170 c.c. vada collocato negli anni 2021-2022. Ne consegue che, alla data di introduzione del ricorso, ossia il 4 novembre 2023, il termine di un anno di cui all'art. 1170 c.c. era già decorso e parte ricorrente era decaduta dalla possibilità di esperire l'azione di manutenzione. 10. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, esse sono poste a carico della ricorrente e sono liquidate con riferimento ai parametri medi Parte_1 di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (fino a €1100) con l'aumento del 90% per il numero di parti aventi la medesima posizione processuale e con riduzione del 50% per la pronuncia in rito. Deve essere rigettata la domanda di condanna della ricorrente Parte_1 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., formulata dalla resistente
[...] [...]
non sussistendo i presupposti della mala fede o della colpa grave Parte_2 nell'agire in giudizio da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, sul ricorso in epigrafe, visto l'articolo 703 c.p.c., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di CP_1 Controparte_1 [...]
e Parte_2 Controparte_2 Parte_3 che liquida in € 633,65 per onorari, oltre Parte_4 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Pisa, il 03.07.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri