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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4103/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 giugno 2020 lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda di conferma presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2604/2020 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno CP_2
stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 28 luglio 2022, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico CP_1
di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, anche alla luce della più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che il ricorrente è affetto da
“Episodi cefalalgici occasionali, in assenza di rilievi clinicostrumentali qualificanti. Lesione della cuffia dei rotatori di destra” che tuttavia nel complesso non ne riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In merito ai motivi di opposizione ha precisato che “Per quanto attiene alla lesione della spalla, l'enfasi ad essa dedicata da parte del legale di parte attrice nelle proprie osservazioni non
è giustificata dai dati e dai riscontri oggettivi.
… Da punto di vista clinico l'obiettività della spalla (sia raccolta in sede di visita medico legale che desumibile dalle certificazioni in atti), documenta un sufficiente grado di conservazione del ROM, con buon tono e trofismo muscolari. La limitazione della funzione articolare, dunque, coerentemente con gli studi scientifici citati, risulta estremamente limitata. In ultima analisi, se anche la rottura fosse totale (ed in realtà stando alla documentazione versata in atti non è così) la limitazione funzionale da quest'ultima causata non avrebbe caratteristiche tali da risultare intrinsecamente esimente in relazione all'attività lavorativa specifica svolta dal periziato.
Riguardo alla cefalea, preliminarmente si eccepisce che essa è un sintomo e non una malattia, anzi in realtà si tratta del sintomo più comune nella popolazione mondiale di qualsiasi genere, etnia ed età ed anche nel caso di specie si palesa episodicamente. … Nel caso di specie
l'obiettività neurologica raccolta in corso di visita di CTU, quella riportata nelle certificazioni neurologiche versate in atti, nonché gli esiti degli esami di diagnostica per immagini escludono patologie invalidanti e gli studi elettrofisiologici risultano aspecifici e non indicativi di patologia.
Rilevo altresì che lo stato confusionale che accompagnerebbe gli episodi cefalalgici, non solo sarebbe correlato a momenti specifici come (a detta del paziente) la pioggia intensa o il buio, ma
2 è sempre stato sprovvisto di dati di oggettivo riscontro, a nulla rilevando i micro focolaio gliotici Pa segnalati dalla , il cui riscontro nella popolazione, anche tra i giovani adulti, è estremamente frequente ed il più delle volte totalmente aspecifico e di riscontro occasionale in assenza di patologie obiettivabili. Infatti, le micro lesioni ad elevato segnale in RM, localizzate nella sostanza bianca sottocorticale, sono estremamente diffuse nella popolazione in relazione all'età anche in assenza di patologia (Geriatric Imaging- Casa editrice Springer- , Controparte_3 Per_1
and Year: 2013, Cap.8, Page 353) ed addirittura secondo
[...] Controparte_4 Controparte_5
Neurosymptons.org, si può considerare normale il riscontro di circa 4-5 lesioni per ogni decade di vita dopo i 20 anni. È opportuno altresì precisare che per quanto attiene all'esame elettroencefalografico eseguito in corso di privazione del sonno, questo ha dimostrato solo la sussistenza di onde lento aguzze sulle derivazioni frontotemporali. La presenza di tali anomalie non è intrinsecamente espressiva di condizioni patologiche neurologiche, trattandosi di un pattern che può essere riscontrato sia in soggetti normali che in soggetti con patologie neurologiche. Per attribuire il suddetto reperto elettro fisiologico a specifica patologia è necessario riscontrare la sussistenza delle eventuali patologie oggettive mediante esami di diagnostica per immagini
(peraltro già eseguiti senza esiti significativi).
Per quanto concerne le occupazioni confacenti le attitudini del soggetto, … il sottoscritto non ha mai ipotizzato la riconversione lavorativa in attività intellettuali, bensì la riconversione in attività appartenenti alla medesima categoria merceologica secondo il database ISFOL, ma con impatto fisico minore (vivaistica, floricultura etc).”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_2
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
3 Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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