Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 23/11/2023, n. 17422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17422 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 17422/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09543/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9543 del 2018, proposto da
Comune di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Ceruti e Paolo Vignola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico, ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi, Tito Munari, Francesco Zanlucchi ed Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
nei confronti
Terna - Rete Italia S.p.A., Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Elena Buson e Carlo Cerami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Cerami in Roma, piazza dei Caprettari n.70;
per l’annullamento
del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-DEC- 000093 del 14.03.2018 (non pubblicato), recante compatibilità ambientale del progetto denominato “Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale nella medio valle del Piave presentato dalla società Terna Rete Italia spa” , nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi: - il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica VIA-VAS n. 2393 del 19.05.2017; - la delibera del Consiglio dei Ministri 08.02.2018 emessa ex art. 5 L. 400/1988 nonché il verbale e l’esito della riunione istruttoria tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 21.09.2017; - la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1820 del 15.11.2016 e l’allegato parere della Commissione regionale VIA; - le note ENAC 12.04.2016 prot. 38025 e 07.11.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico, di ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Veneto, di Terna - Rete Italia S.p.A. e di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Belluno ha impugnato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 93 del 14.3.2018 (di seguito “ Decreto VIA ”), recante compatibilità ambientale del progetto - presentato dalla società Terna S.p.A. - relativo alla razionalizzazione e allo sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave, localizzato nei Comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi, Soverzene, Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Forno di Zoldo.
L’Amministrazione ricorrente ha addotto a sostegno del ricorso, con plurimi ordini di censura, i vizi della violazione delle norme interne e comunitarie in subiecta materia (in particolare, gli artt. 5, 19 e 22 del D. Lgs. n. 152/2006, l’art. 5 della legge n. 400/1988, nonché la Direttiva 2011/92/UE) e dell’eccesso di potere, nelle sue varie figure sintomatiche.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per resistere, instando per la reiezione del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza di merito straordinario del 10 novembre 2023 la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente reputa il Collegio che non sia meritevole di accoglimento l’istanza congiunta di rinvio della discussione della causa, in quanto l’interesse alla decisione del ricorso da parte del Comune di Belluno risulta superato dalla sopravvenuta revisione progettuale dell’intervento per cui vi è causa e dal sopravvenuto decreto del Direttore Generale Valutazioni Ambientali, prot. n. 449 del 23.12.2022, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha disposto l’esclusione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale del progetto di “Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave tratto “Attraversamento del fiume Piave delle linee Polpet-Vellai e Polpet-Scorzè. Alternativa linea 132kV Polpet-Novee Polpet-La Secca” , presentato da Terna Rete Italia S.p.A.
Invero, il punto nodale delle contestazioni fatte valere dal Comune di Belluno avverso il Decreto VIA impugnato si concentra sul sistema di elettrodotti aerei “che attraversano in più punti il fiume Piave” e, in particolare, sull’attraversamento aereo del fiume Piave in località “Andreane” , in ragione della sua asserita interferenza con l’aeroporto civile “Arturo dell’Oro” (cfr. pagg. 13 e 14 del ricorso).
Orbene, come esattamente eccepito dalla difesa della controinteressata, proprio in relazione a tali criticità, per come emergenti dalle prescrizioni del Decreto VIA, Terna S.p.A. – dando seguito ad un apposito protocollo d’intesa siglato con la Regione Veneto – ha elaborato e presentato una revisione progettuale nella quale, in riferimento alla futura linea che coinvolge le tratte Polpet-Scorze e Polpet-Vellai, non sono più previsti attraversamenti del fiume Piave da parte di elettrodotti aerei, essendo introdotta, al loro posto, la tecnologia del cavo interrato.
Il sopravvenuto Decreto di screening di VIA n. 449 del 23.12.2022 – nel recepire le conclusioni dell’apposita Commissione tecnica – ha dato atto che « il progetto denominato “Razionalizzazione e sviluppo della Rete di trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave. Variante nel Comune di Perarolo di Cadore in ottemperanza alla Condizione ambientale A.1. DM n.93/2018” relativamente all’attraversamento del Fiume Piave delle linee Polpet-Vellai e Polpet Scorzè” - Alternativa linea 132 kV Polpet-Nove e Polpet- La Secca risulta migliorativo e non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., né determina incidenza negativa e significativa sui siti Rete Natura 2000 interessati… », concludendo nel senso di escludere il prefato progetto dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale e di ritenere ottemperata la condizione ambientale “A.1” del Decreto Via di cui al D.M. n. 93/2018.
Conseguentemente, reputa il Collegio che alcuna utilità potrebbe trarre il Comune ricorrente dall’eventuale annullamento del provvedimento per cui vi è causa, perché questo risulta superato dal nuovo decreto di screening di VIA, con il quale il Ministero competente - esclusa l’assoggettabilità a VIA della revisione progettuale presentata da Terna - ha positivamente verificato l’ottemperanza alle prescrizioni di cui al primo decreto.
Né può ritenersi che, in assenza del provvedimento di definitiva autorizzazione del nuovo progetto, possano riacquisire efficacia le primigenie previsioni progettuali, contestate con il ricorso introduttivo dal Comune di Belluno, in quanto la revisione del progetto è stata convalidata da parte degli organi ministeriali, in esito alla fase sub-procedimentale incardinata nella procedura di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA.
In definitiva, sussistono nella specie i presupposti per ravvisare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conformemente alla condivisa e costante giurisprudenza, secondo cui “… l´improcedibilità del ricorso può verificarsi soltanto qualora: a) il rapporto giuridico sotteso all´impugnato provvedimento sia oggetto, in pendenza di giudizio, di una nuova regolazione intervenuta in via amministrativa, sostitutiva dell’assetto di interessi attuato con l’originario provvedimento; b) l´atto impugnato abbia di conseguenza esaurito la propria efficacia, non risultando più idoneo a conformare il rapporto amministrativo in contestazione.” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 29.12.2022, n. 11545; Cons. Stato, Sez. VI, 15.1.2018, n. 195).
Per le ragioni suesposte, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Emiliano Raganella, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO