Articolo 18 della Legge 3 agosto 1949, n. 589
Articolo 16Articolo 19
Versione
3 settembre 1949
Art. 18.
Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti i leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonche' gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.
Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.
Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
Entrata in vigore il 3 settembre 1949
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