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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3771/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3771/2019 promossa da:
[C.F. e P. IVA ], in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CARLACONCILIO [C.F.
], elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura C.F._1
Comunale in P.ZZAALDO MORO, BATTIPAGLIA (SA)
OPPONENTE contro
[C.F. e P. , con sede legale inLARGO Controparte_1 PartitaIVA_3
AUGUSTO 1/A, MILANO, rappresentata e difesa dall'Avv. NINO NIGRO (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
VIACARLO CARUCCI, 8, SALERNO
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti depositati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2019, il in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 580/2019, emesso dal Tribunale di Salerno in data 19 febbraio 2019 e notificato il pagina 1 di 6 successivo 20 febbraio, con il quale veniva ingiunto al predetto Ente il pagamento, in favore della della somma complessiva di € 341.627,05, oltre Controparte_1
interessi di mora exd.lgs. n. 192/2012, quale cessionaria dei crediti vantati dalla società
Con l'atto di opposizione, l'Ente deduceva, in via Controparte_2
preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, invocando la clausola di cui all'art.
7.2 dell'atto di cessione, che prevedeva la competenza esclusiva del Foro di Milano per ogni controversia derivante, anche indirettamente, dal detto atto. Nel merito, l'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, allegando che le fatture indicate nell'ingiunzione risultavano integralmente saldate, e che parte del credito azionato riguardava fatture emesse nei confronti di altri Comuni. La
[...]
ritualmente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e CP_1
risposta depositata l'8 luglio 2019, contestava integralmente le difese avversarie, rilevando, quanto all'eccezione di incompetenza, che la clausola derogatoria invocata si riferiva ai rapporti tra cedente e cessionario, e non poteva pertanto essere opposta al debitore ceduto, estraneo all'accordo. In ordine al merito, la Banca evidenziava la sussistenza del credito, comprovata da estratto notarile, elenco analitico delle fatture e documentazione contabile, e lamentava l'assenza, tra i documenti prodotti dal Pt_1
di elementi idonei a dimostrare l'effettivo pagamento, quali le distinte bancarie recanti i codici CRO. Con ordinanza del 10 settembre 2019, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e fissava i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. Il , in data 24 settembre 2019, proponeva istanza di Parte_1
revoca della concessione della provvisoria esecutorietà, reiterando le proprie difese, ma con ordinanza del 17 marzo 2020, il Giudice rigettava l'istanza rilevando l'immodificabilità e irrevocabilità di predetta ordinanza, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione. Successivamente, ritenuta la causa di pronta soluzione, con ordinanza dell'8 aprile 2020 il Giudice disponeva il passaggio al rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c., fissando dapprima udienza per il
3 novembre 2020 e successivamente rinviandola al 25 maggio 2021. Nelle more del pagina 2 di 6 giudizio, emergeva che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il Parte_1
aveva provveduto al pagamento di tre fatture oggetto del ricorso monitorio, rispettivamente con mandati n. 990 e 991 del 7 marzo 2019 e n. 1456 del 4 aprile 2019, per un importo complessivo pari proprio a € 341.627,05. La difesa comunale, con successive note conclusive, rappresentava come tale pagamento, ancorché intervenuto in epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, fosse stato ostacolato da errori contabili nella ricostruzione degli impegni di spesa, derivanti dalla non chiara individuazione delle fatture all'interno dell'elenco complessivo allegato all'atto di cessione del credito. Nel corso del giudizio, si costituiva altresì il nuovo difensore del
, il quale ribadiva che il credito oggetto del monitorio risultava in Parte_1
larga parte già soddisfatto alla data dell'opposizione, come peraltro riconosciuto dalla stessa Banca, la quale, nelle proprie note, concludeva per la condanna dell'Ente opponente al solo pagamento del residuo importo di € 127.633,60. Alla luce di tale sopravvenuta circostanza, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per cessazione della materia del contendere, prospettando altresì una proposta conciliativa e la compensazione delle spese di lite. La invece, insistendo sulla piena CP_1
fondatezza della propria originaria pretesa, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna del al pagamento del residuo, oltre interessi e spese. Va disattesa Pt_1
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, fondata sull'assunto che, in forza della clausola contenuta all'art.
7.2 dell'atto di cessione del credito stipulato tra ed ogni controversia Controparte_1 Controparte_2
inerente al contenuto, alla validità o all'esecuzione di tale contratto debba essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. La questione impone una previa ricostruzione della natura giuridica della cessione del credito. L'art. 1260 c.c. riconosce al creditore il potere di trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto anche senza il consenso del debitore, purché non si tratti di credito strettamente personale o la legge non ne vieti la circolazione. Si tratta, dunque, di una norma abilitante, che riconosce l'autonomia negoziale delle parti nella produzione di un effetto traslativo,
pagina 3 di 6 ossia il trasferimento del diritto di credito. La cessione del credito, nella sua struttura tipica, si configura come un contratto bilaterale ad effetti reali, che si perfeziona con il consenso delle sole parti cedente e cessionario, secondo il principio generale dettato dall'art. 1376 c.c. Il debitore ceduto, del tutto estraneo al perfezionamento del negozio, viene semplicemente informato del suo effetto attraverso la notificazione o l'accettazione, le quali hanno funzione meramente dichiarativa e non costitutiva, con l'unica incidenza pratica sulla disciplina della compensazione. Tanto premesso, come chiarito dalla Suprema Corte, «il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti;
esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge» (Cass. civ., sez. VI-3, 20 dicembre 2019, n. 33309). Ne consegue che la clausola pattizia invocata dall'opponente, pur validamente stipulata tra cedente e cessionario, non può produrre effetti nei confronti del , che, in qualità di debitore ceduto e dunque terzo Parte_1
rispetto al contratto di cessione, non può fondare su di essa alcuna pretesa di deroga al foro legale. La competenza, pertanto, resta regolata dai criteri ordinari stabiliti dalla legge, i quali individuano nel foro del convenuto – nel caso di specie, il Tribunale di
Salerno, corrispondente alla sede del Comune – il Giudice territorialmente competente.
L'eccezione deve, dunque, essere rigettata.
Quanto al merito, deve rilevarsi che la controversia risulta in larga parte definita tra le parti, atteso che, successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo, il
[...]
ha provveduto al pagamento dell'importo ingiunto, corrispondente alle tre Parte_1
fatture oggetto del procedimento monitorio. Tale pagamento, avvenuto tra marzo e aprile 2019, è documentato da mandati che trovano corrispondenza diretta nelle fatture n. 13/2014, 769/2014 e 1029/2014, indicate nel ricorso per ingiunzione. Parte opposta, pur insistendo sulla legittimità del decreto e sulla fondatezza della propria azione, ha poi circoscritto la pretesa all'importo residuo di € 127.633,60, ritenuto espressione di pagina 4 di 6 interessi moratori maturati sul ritardato pagamento, e non già di ulteriori sorte capitale o fatture non saldate.
Tale ricostruzione trova conferma anche nella proposta formulata in data 18 maggio
2021 dallo stesso Comune opponente, il quale, facendo espresso riferimento all'atto di precetto notificato, ha proposto a saldo e stralcio la corresponsione dell'80% della somma precettata (pari a € 102.107,00), oltre alle spese legali, proposta che, tuttavia, non veniva accolta da parte opposta, la quale manteneva ferma le proprie pretese nella misura integrale indicata nel precetto.
La formulazione della proposta – che non menziona ulteriori crediti né contesta la debenza degli importi oggetto del precetto – conferma che la residua controversia si incentra esclusivamente sulla quantificazione degli interessi e degli accessori maturati.
Ciò trova ulteriore conferma nella comparsa conclusionale di parte opponente, che ha riconosciuto la maturazione di interessi in conseguenza del ritardo nel pagamento delle tre fatture monitoriate e ha ribadito la volontà di definire la lite limitatamente a tali importi, offrendosi di corrispondere quanto ritenuto dovuto a tale titolo.
Va però evidenziato che la documentazione prodotta dalla creditrice CP_1
ha comprovato, sin dalla fase monitoria, il credito vantato e lo stesso risulta, a
[...]
differenza di quanto sostenuto da parte opponente, certo sulla base delle fatture depositate, dell'estratto contro, e delle scritture contabili autenticate.
Va pertanto accolta in parte l'opposizione e va revocato, visto l'intervenuto pagamento Parte parziale, il decreto ingiuntivo n. 580/19 e va condannata l al pagamento della somma di €.127.633,60 oltre interessi ex D.lgs 192/12 dalla scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo pagamento.
Va rigettata la domanda di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
Secondo giurisprudenza consolidata tale fattispecie infatti non può trovare applicazione in caso di soccombenza reciproca (Css. Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4212 del 9 febbraio 2022, ha affrontato il tema dei presupposti della responsabilità processuale pagina 5 di 6 aggravata, affermando che la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non è possibile in caso di soccombenza reciproca delle parti).
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento parziale della opposizione revoca il d.i. 580 – 19;
2) Condanna l al pagamento della somma di €.127.633,60 oltre interessi ex
D.lgs 192/12 dalla scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo pagamento in favore di parte opposta
3) Rigetta la domanda ex art. 96
4) Compensa le spese di lite
Salerno 14 mag. 25
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3771/2019 promossa da:
[C.F. e P. IVA ], in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CARLACONCILIO [C.F.
], elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura C.F._1
Comunale in P.ZZAALDO MORO, BATTIPAGLIA (SA)
OPPONENTE contro
[C.F. e P. , con sede legale inLARGO Controparte_1 PartitaIVA_3
AUGUSTO 1/A, MILANO, rappresentata e difesa dall'Avv. NINO NIGRO (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
VIACARLO CARUCCI, 8, SALERNO
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti depositati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2019, il in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 580/2019, emesso dal Tribunale di Salerno in data 19 febbraio 2019 e notificato il pagina 1 di 6 successivo 20 febbraio, con il quale veniva ingiunto al predetto Ente il pagamento, in favore della della somma complessiva di € 341.627,05, oltre Controparte_1
interessi di mora exd.lgs. n. 192/2012, quale cessionaria dei crediti vantati dalla società
Con l'atto di opposizione, l'Ente deduceva, in via Controparte_2
preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, invocando la clausola di cui all'art.
7.2 dell'atto di cessione, che prevedeva la competenza esclusiva del Foro di Milano per ogni controversia derivante, anche indirettamente, dal detto atto. Nel merito, l'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, allegando che le fatture indicate nell'ingiunzione risultavano integralmente saldate, e che parte del credito azionato riguardava fatture emesse nei confronti di altri Comuni. La
[...]
ritualmente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e CP_1
risposta depositata l'8 luglio 2019, contestava integralmente le difese avversarie, rilevando, quanto all'eccezione di incompetenza, che la clausola derogatoria invocata si riferiva ai rapporti tra cedente e cessionario, e non poteva pertanto essere opposta al debitore ceduto, estraneo all'accordo. In ordine al merito, la Banca evidenziava la sussistenza del credito, comprovata da estratto notarile, elenco analitico delle fatture e documentazione contabile, e lamentava l'assenza, tra i documenti prodotti dal Pt_1
di elementi idonei a dimostrare l'effettivo pagamento, quali le distinte bancarie recanti i codici CRO. Con ordinanza del 10 settembre 2019, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e fissava i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. Il , in data 24 settembre 2019, proponeva istanza di Parte_1
revoca della concessione della provvisoria esecutorietà, reiterando le proprie difese, ma con ordinanza del 17 marzo 2020, il Giudice rigettava l'istanza rilevando l'immodificabilità e irrevocabilità di predetta ordinanza, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione. Successivamente, ritenuta la causa di pronta soluzione, con ordinanza dell'8 aprile 2020 il Giudice disponeva il passaggio al rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c., fissando dapprima udienza per il
3 novembre 2020 e successivamente rinviandola al 25 maggio 2021. Nelle more del pagina 2 di 6 giudizio, emergeva che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il Parte_1
aveva provveduto al pagamento di tre fatture oggetto del ricorso monitorio, rispettivamente con mandati n. 990 e 991 del 7 marzo 2019 e n. 1456 del 4 aprile 2019, per un importo complessivo pari proprio a € 341.627,05. La difesa comunale, con successive note conclusive, rappresentava come tale pagamento, ancorché intervenuto in epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, fosse stato ostacolato da errori contabili nella ricostruzione degli impegni di spesa, derivanti dalla non chiara individuazione delle fatture all'interno dell'elenco complessivo allegato all'atto di cessione del credito. Nel corso del giudizio, si costituiva altresì il nuovo difensore del
, il quale ribadiva che il credito oggetto del monitorio risultava in Parte_1
larga parte già soddisfatto alla data dell'opposizione, come peraltro riconosciuto dalla stessa Banca, la quale, nelle proprie note, concludeva per la condanna dell'Ente opponente al solo pagamento del residuo importo di € 127.633,60. Alla luce di tale sopravvenuta circostanza, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per cessazione della materia del contendere, prospettando altresì una proposta conciliativa e la compensazione delle spese di lite. La invece, insistendo sulla piena CP_1
fondatezza della propria originaria pretesa, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna del al pagamento del residuo, oltre interessi e spese. Va disattesa Pt_1
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, fondata sull'assunto che, in forza della clausola contenuta all'art.
7.2 dell'atto di cessione del credito stipulato tra ed ogni controversia Controparte_1 Controparte_2
inerente al contenuto, alla validità o all'esecuzione di tale contratto debba essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. La questione impone una previa ricostruzione della natura giuridica della cessione del credito. L'art. 1260 c.c. riconosce al creditore il potere di trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto anche senza il consenso del debitore, purché non si tratti di credito strettamente personale o la legge non ne vieti la circolazione. Si tratta, dunque, di una norma abilitante, che riconosce l'autonomia negoziale delle parti nella produzione di un effetto traslativo,
pagina 3 di 6 ossia il trasferimento del diritto di credito. La cessione del credito, nella sua struttura tipica, si configura come un contratto bilaterale ad effetti reali, che si perfeziona con il consenso delle sole parti cedente e cessionario, secondo il principio generale dettato dall'art. 1376 c.c. Il debitore ceduto, del tutto estraneo al perfezionamento del negozio, viene semplicemente informato del suo effetto attraverso la notificazione o l'accettazione, le quali hanno funzione meramente dichiarativa e non costitutiva, con l'unica incidenza pratica sulla disciplina della compensazione. Tanto premesso, come chiarito dalla Suprema Corte, «il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti;
esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge» (Cass. civ., sez. VI-3, 20 dicembre 2019, n. 33309). Ne consegue che la clausola pattizia invocata dall'opponente, pur validamente stipulata tra cedente e cessionario, non può produrre effetti nei confronti del , che, in qualità di debitore ceduto e dunque terzo Parte_1
rispetto al contratto di cessione, non può fondare su di essa alcuna pretesa di deroga al foro legale. La competenza, pertanto, resta regolata dai criteri ordinari stabiliti dalla legge, i quali individuano nel foro del convenuto – nel caso di specie, il Tribunale di
Salerno, corrispondente alla sede del Comune – il Giudice territorialmente competente.
L'eccezione deve, dunque, essere rigettata.
Quanto al merito, deve rilevarsi che la controversia risulta in larga parte definita tra le parti, atteso che, successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo, il
[...]
ha provveduto al pagamento dell'importo ingiunto, corrispondente alle tre Parte_1
fatture oggetto del procedimento monitorio. Tale pagamento, avvenuto tra marzo e aprile 2019, è documentato da mandati che trovano corrispondenza diretta nelle fatture n. 13/2014, 769/2014 e 1029/2014, indicate nel ricorso per ingiunzione. Parte opposta, pur insistendo sulla legittimità del decreto e sulla fondatezza della propria azione, ha poi circoscritto la pretesa all'importo residuo di € 127.633,60, ritenuto espressione di pagina 4 di 6 interessi moratori maturati sul ritardato pagamento, e non già di ulteriori sorte capitale o fatture non saldate.
Tale ricostruzione trova conferma anche nella proposta formulata in data 18 maggio
2021 dallo stesso Comune opponente, il quale, facendo espresso riferimento all'atto di precetto notificato, ha proposto a saldo e stralcio la corresponsione dell'80% della somma precettata (pari a € 102.107,00), oltre alle spese legali, proposta che, tuttavia, non veniva accolta da parte opposta, la quale manteneva ferma le proprie pretese nella misura integrale indicata nel precetto.
La formulazione della proposta – che non menziona ulteriori crediti né contesta la debenza degli importi oggetto del precetto – conferma che la residua controversia si incentra esclusivamente sulla quantificazione degli interessi e degli accessori maturati.
Ciò trova ulteriore conferma nella comparsa conclusionale di parte opponente, che ha riconosciuto la maturazione di interessi in conseguenza del ritardo nel pagamento delle tre fatture monitoriate e ha ribadito la volontà di definire la lite limitatamente a tali importi, offrendosi di corrispondere quanto ritenuto dovuto a tale titolo.
Va però evidenziato che la documentazione prodotta dalla creditrice CP_1
ha comprovato, sin dalla fase monitoria, il credito vantato e lo stesso risulta, a
[...]
differenza di quanto sostenuto da parte opponente, certo sulla base delle fatture depositate, dell'estratto contro, e delle scritture contabili autenticate.
Va pertanto accolta in parte l'opposizione e va revocato, visto l'intervenuto pagamento Parte parziale, il decreto ingiuntivo n. 580/19 e va condannata l al pagamento della somma di €.127.633,60 oltre interessi ex D.lgs 192/12 dalla scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo pagamento.
Va rigettata la domanda di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
Secondo giurisprudenza consolidata tale fattispecie infatti non può trovare applicazione in caso di soccombenza reciproca (Css. Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4212 del 9 febbraio 2022, ha affrontato il tema dei presupposti della responsabilità processuale pagina 5 di 6 aggravata, affermando che la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non è possibile in caso di soccombenza reciproca delle parti).
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento parziale della opposizione revoca il d.i. 580 – 19;
2) Condanna l al pagamento della somma di €.127.633,60 oltre interessi ex
D.lgs 192/12 dalla scadenza delle singole fatture e sino all'effettivo pagamento in favore di parte opposta
3) Rigetta la domanda ex art. 96
4) Compensa le spese di lite
Salerno 14 mag. 25
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
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