Ordinanza collegiale 21 agosto 2023
Ordinanza collegiale 3 giugno 2024
Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 15/04/2026, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02716/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di San Nicola La Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
del diniego prot. n. -OMISSIS- del 26.5.21 prot. partenza n. -OMISSIS- del 12/04/2021 del permesso di costruire in sanatoria di cui alla richiesta prot. -OMISSIS- del 30/06/2020 e di ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente in particolare: avvio del procedimento del 13.7.20 prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Nicola la Strada;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. NI De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 30 giugno 2020, la sig.ra -OMISSIS- presentava al Comune di San Nicola la Strada, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, istanza di permesso di costruire in sanatoria (prot. n. -OMISSIS-) per l'accertamento di conformità dei lavori eseguiti sull'appartamento sito al piano primo, interno 1, scala A, fabbricato A, del complesso residenziale "-OMISSIS-", in -OMISSIS-. L'istanza – spontaneamente presentata dalla ricorrente – aveva a oggetto la chiusura di due logge rientranti (una sul prospetto ovest lato interno, una sul lato ovest fronte strada), nonché la realizzazione di tramezzature interne e di una tettoia, il tutto eseguito in difformità dalla Concessione Edilizia n. -OMISSIS-.
Con nota del 13 luglio 2020, prot. n. -OMISSIS-, il Comune comunicava il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, adducendo l'emersione, dalla documentazione tecnica allegata all'istanza, di "ulteriori incrementi di volume risultanti dalla chiusura di un'ulteriore loggia sul lato ovest prospiciente l'ingresso condominiale di -OMISSIS-", ritenuti ostativi all'applicazione dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per alterazione dello stato dei luoghi e aggravio del carico urbanistico. In pari data, gli agenti di polizia giudiziaria procedevano al sequestro del cantiere, convalidato dal Tribunale di -OMISSIS- il 17 luglio 2020.
Con nota del 6 agosto 2020, la ricorrente trasmetteva al Comune le proprie controdeduzioni nelle quali si dimostrava che l'ampliamento non eccedeva il 2% della volumetria assentita, previo corretto computo nel calcolo della superficie utile dei balconi interni non sporgenti già presenti nella CE n. -OMISSIS-, la quale era priva di tabella planivolumetrica.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 aprile 2021, il Comune adottava un primo diniego, successivamente annullato in autotutela con prot. n. -OMISSIS- del 14 aprile 2021 per un disguido protocollare che aveva impedito la corretta ricezione delle controdeduzioni della ricorrente. Con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 maggio 2021, oggetto dell’odierno giudizio, veniva adottato il diniego definitivo, con cui si rigettavano le controdeduzioni sul triplice rilievo che: (i) il calcolo del volume assentito con la CE n. -OMISSIS- non era conforme alle controdeduzioni "in quanto balconi aperti su due lati e non chiusi lateralmente non concorrono nel calcolo delle volumetrie (art. 3.3 delle NdA)"; (ii) vi era un incremento di volumetria e superficie utile sul lato ovest; (iii) il tutto comportava un aumento di volumetria non consentito dal vigente PRG.
Con ricorso notificato il 22 giugno 2021 e depositato il 23 giugno 2021, la ricorrente impugnava il diniego deducendo: I) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per difetto di motivazione; II) violazione dell'art. 3.3 delle NTA del PRG con riferimento alla volumetria dei balconi interni; III) eccesso di potere per errato presupposto di fatto, con riferimento alla loggia lato ovest interno; IV) violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per asimmetria tra preavviso e provvedimento finale; V) eccesso di potere per errato presupposto di fatto con riferimento alle tramezzature interne e alla tettoia.
Il Comune si costituiva in giudizio. In data 27 aprile 2023, depositava una relazione tecnica del responsabile dell'Area 6, datata 18 febbraio 2022, nella quale si argomentava che la ragione ostativa risiedeva nell'eccesso volumetrico complessivo del lotto, quantificato in mc 438,98 rispetto alla volumetria massima consentita dall'indice di fabbricabilità di 1,50 mc/mq (zona C1), con volumetria realizzata pari a mc 15.438,98 a fronte di mc 15.000,00 ammissibili.
Con memoria del 5 maggio 2023, la difesa della ricorrente ne eccepiva l'inammissibilità quale indebita integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, sottolineando che tale argomento era del tutto assente nel diniego del 26 maggio 2021.
Le parti depositavano memorie e repliche in vista dell'udienza pubblica del 7 giugno 2023. Con ordinanza n. -OMISSIS-, pronunciata in pari data, la Sezione disponeva una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al Direttore pro tempore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "Luigi Vanvitelli" dell'Università degli Studi della Campania, con facoltà di delega, sui seguenti quesiti: (a) il calcolo delle volumetrie assentite con la CE n. -OMISSIS-, priva di tabella volumetrica, con specifico riferimento ai balconi interni non sporgenti; (b) la riconducibilità degli eventuali "volumi ulteriori" all'istanza di sanatoria ovvero la loro autonoma configurabilità; (c) la descrizione analitica degli abusi denunciati e di quelli eventualmente ulteriori; (d) il superamento o meno del 2% di eccedenza volumetrica per singola unità immobiliare.
Con provvedimento del 17 ottobre 2023, il Direttore del Dipartimento delegava il prof. arch. Riccardo Serraglio. Con ordinanza n. 3524 del 3 giugno 2024, la Sezione rinnovava l'incarico di verificazione precisando i quesiti, con fissazione dell'udienza al 20 febbraio 2025. Con ordinanza n. 1746 del 3 marzo 2025, la Sezione concedeva al verificatore una proroga di sessanta giorni per il deposito della relazione conclusiva, stante le difficoltà di accesso alla documentazione telematica rappresentate dallo stesso, fissando la trattazione alla seconda udienza pubblica dell'anno 2026.
In data 7 aprile 2025, veniva depositata la relazione di verificazione, corredata di grafici e documentazione fotografica.
La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla ricorrente sulla relazione prodotta dal responsabile dell’area tecnica (n. 6) del Comune intimato in data 27 aprile 2023 è fondata.
È principio consolidato che, anche in materia di atti connotati da contenuti di discrezionalità tecnica, il divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale non consente all'Amministrazione di introdurre nel corso del giudizio presupposti di fatto o ragioni giuridiche nuovi rispetto a quelli esternati nell'atto impugnato, essendo consentita solo la mera esplicitazione di elementi già desumibili dal tenore del provvedimento (cfr. Cons. St., sez. V, n. 3632/2025). Nel caso di specie, il diniego del 26 maggio 2021 si fondava su tre ragioni specifiche: la non computabilità dei balconi interni ai sensi dell'art. 3.3 NTA; l'incremento volumetrico sul lato ovest; il contrasto con il PRG. La tesi relativa all'eccesso volumetrico complessivo del lotto (mc 438,98 rispetto alla soglia massima desumibile dall'applicazione dell'indice di 1,50 mc/mq) costituisce un fatto e una ragione giuridica del tutto nuovi, elaborati dallo stesso firmatario del provvedimento impugnato, a oltre un anno dal diniego e successivamente alla notifica del ricorso. La relazione in questione non si limita pertanto a chiarire o esplicitare aritmeticamente un presupposto già contenuto nell'atto gravato, ma introduce, surrettiziamente, una nuova e autonoma ragione ostativa, in frontale violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione. Essa è pertanto inammissibile e non può essere valorizzata ai fini della presente decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nei termini di seguito esposti, alla luce delle risultanze della verificazione tecnica condotta dal prof. arch. Riccardo Serraglio.
Il cuore della controversia attiene alla corretta interpretazione degli artt. 3.2 e 3.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di San Nicola la Strada (adottato con delibera n. 3 del 24 aprile 1987 e approvato con decreti del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Caserta nn. 469/1990 e 664/1990 e con d.P.G.R. n. 13336/1990), in relazione alla computabilità ai fini volumetrici dei balconi interni non sporgenti presenti nell'edificio assentito con la CE n. -OMISSIS-.
Il verificatore ha chiarito che: l'art. 3.2 delle NTA definisce la superficie utile come comprensiva, tra l'altro, di "logge rientranti, balconi coperti e chiusi lateralmente", escludendo dal computo unicamente i "balconi aperti sporgenti" nelle zone residenziali; l'art. 3.3 calcola il volume dell'edificio come prodotto delle superfici utili così determinate per le rispettive altezze. Ne deriva che i balconi interni non sporgenti – non rientrando nella categoria dei "balconi aperti sporgenti" espressamente esclusa – devono essere inclusi nel calcolo della superficie utile e, conseguentemente, del volume assentito.
Con riguardo ai quattro balconi angolari raffigurati nella CE n. -OMISSIS-, il verificatore ha accertato che: ciascuno di essi è coperto superiormente da un solaio di dimensioni corrispondenti a quelle del relativo solaio di calpestio; ciascuno è chiuso su due lati, con parziale chiusura degli altri due lati da pilastri angolari; il solaio di calpestio di detti balconi è interno alla maglia degli elementi strutturali verticali (pilastri) e non può pertanto essere considerato "sporgente" nel senso tecnico del termine. In mancanza di precise indicazioni nelle NTA circa il numero di lati necessari per qualificare un balcone come chiuso e circa le caratteristiche strutturali che lo rendono sporgente, e considerato che le chiusure perimetrali prevalgono sulle aperture, il verificatore ha concluso che i quattro balconi debbano essere classificati come chiusi ai fini del computo della superficie utile.
Il Comune ha pertanto commesso un errore tecnico nell'affermare che "balconi aperti su due lati e non chiusi lateralmente non concorrono nel calcolo delle volumetrie (art. 3.3 delle NTA)": questa affermazione non trova supporto nel dato testuale delle NTA, come accertato in modo circostanziato e tecnicamente fondato dal verificatore. La volumetria assentita con la CE n. -OMISSIS- – correttamente calcolata includendo i quattro balconi interni (superficie totale: mq 27,92; volume corrispondente: mc 85,435) – è pari a mc 493,80 per la singola unità immobiliare.
Il verificatore ha accertato che l'eccedenza volumetrica rispetto al titolo concessorio originario, rilevabile dal confronto tra lo stato ante operam (CE n. -OMISSIS-) e lo stato post operam (istanza di sanatoria del 30 giugno 2020), è pari a mc 2,142, corrispondente allo 0,43% della volumetria assentita di mc 493,80. Tale valore è ampiamente inferiore al limite del 2% fissato dall'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 (il cui valore assoluto equivale, nella specie, a mc 9,876). Il verificatore ha altresì precisato che, anche ove non si procedesse alla decurtazione del volume tecnico (mc 2,754) – nel qual caso l'eccedenza sarebbe al massimo di mc 4,896 – essa corrisponderebbe comunque a circa l'1% della volumetria assentita, restando ampiamente al di sotto della soglia di legge.
Quanto alla riconducibilità delle presunte difformità "ulteriori" all'istanza di sanatoria, il verificatore ha accertato che la parte in aggetto segnalata dal Comune (dimensioni 3,20 x 0,50 ml; superficie mq 1,60; volume mc 4,896) non era esplicitamente descritta nella relazione tecnica dell'ing. -OMISSIS-, ma era comunque desumibile dall'analisi dei grafici allegati all'istanza. Essa è pertanto riconducibile – anche indirettamente – al perimetro dell'istanza di sanatoria, escludendo che si tratti di un "ulteriore" abuso autonomo rispetto a quelli denunciati dalla ricorrente.
Sulla base delle risultanze della verificazione, il provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS- del 26 maggio 2021 risulta illegittimo per violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto fondato su una erronea interpretazione degli artt. 3.2 e 3.3 delle NTA del PRG di San Nicola la Strada, che ha condotto ad escludere dal computo della volumetria assentita i balconi interni non sporgenti, con conseguente indebita valorizzazione dell'incremento volumetrico quale elemento impeditivo della doppia conformità. Le risultanze della verificazione dimostrano, al contrario, che: i balconi interni non sporgenti erano e sono ricompresi nel calcolo della volumetria assentita con la CE n. -OMISSIS-8; l'eccedenza volumetrica rispetto al titolo originario è pari allo 0,43% (mc 2,142), ampiamente al di sotto del limite del 2% per singola unità immobiliare; nessun ostacolo alla doppia conformità risulta pertanto configurabile ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. I motivi II e III sono pertanto fondati e assorbenti.
L'accertata illegittimità sostanziale del provvedimento impugnato determina l’assorbimento del primo motivo (difetto di motivazione) e il quarto motivo (asimmetria tra preavviso e diniego definitivo), fermo restando che entrambi i vizi appaiono comunque integrati: il provvedimento impugnato non ha analizzato specificamente ciascuna delle difformità denunciate nell'istanza né ha fornito il calcolo delle volumetrie assentite; il diniego ha introdotto, rispetto al preavviso, il tema della non computabilità dei balconi interni ai sensi dell'art. 3.3 NTA come autonoma e distinta ragione ostativa, senza concedere alla ricorrente la possibilità di contraddire su tale profilo in modo adeguato.
Il quinto motivo, relativo alla mancata considerazione delle tramezzature interne e della tettoia aperta, è infondato. Come eccepito dall'Amministrazione resistente, tali interventi non sono soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, né rientrano tra quelli per cui l'art. 36, comma 1, del medesimo testo unico prevede la sanatoria mediante accertamento di conformità, trattandosi di opere riconducibili alla categoria della manutenzione straordinaria o della SCIA, per le quali non sussisteva pertanto un onere di pronuncia nell'ambito del procedimento in esame.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l'effetto,
annulla il provvedimento del Comune di San Nicola la Strada prot. n. -OMISSIS- del 26 maggio 2021;
Condanna il Comune di San Nicola la Strada al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Adinolfi dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di verificazione a carico del Comune di San Nicola la Strada, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di -OMISSIS-.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO CO, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
NI De FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De FA | AO CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.