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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1929 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott. Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c., comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da avv. ST CA (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
QUAGLIOTTO LAURA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio legale sito a Bologna Piazza San Domenico n. 2
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) c/o Avvocatura di Stato Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con il ricorso in esame depositato in data 11/07/2023 ex art. 281-decies c.p.c. – erroneamente assegnato in via automatica ad altro giudice che solo in data 31/03/2025, verificata la violazione delle disposizioni tabellari, ha rimesso gli atti a questo giudice,
1 tabellarmente competente a trattare la materia – l'avv. Sebastiani ha proposto impugnazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del 12/06/2023 nella parte in cui aveva escluso la rifusione delle spese di trasferta indicate in € 53,20 in quanto non sostenute dal difensore ma dal suo sostituto.
Ha riferito il ricorrente che aveva prestato la propria attività professionale in favore di ammesso al gratuito patrocinio con decreto del GIP del 02/11/2022, Persona_1
nel procedimento avente RGNR 1738/2022 e che aveva incaricato il proprio collaboratore di studio avv. Eugenio Biondi, iscritto all'albo degli avvocati di Bologna, di presenziare alle udienze, recandosi a Forlì con i mezzi pubblici, con conseguente erroneità dell'esclusione del rimborso di tali spese.
Fissata con decreto del 31/03/2025 la prima udienza, con ordinanza del 29/05/2025, verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura generale dello Stato territorialmente competente in data 09/04/2025, ne è stata dichiarata la contumacia e risultando la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, la stessa è stata immediatamente posta in decisione, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 09/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione
(o di rigetto di liquidazione) del compenso a carico dello Stato, così come del decreto di revoca dell'ammissione al beneficio sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r.
115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117;
Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384; Cass. civile sez. I, 03/06/2020, n.10487; Cass. civile sez. II, 03/01/2020, n.17).
Non vi sono quindi dubbi sulla correttezza del rimedio utilizzato.
Il ricorso è stato proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione emesso il 12/06/2023.
2 Nel merito, l'avv. Sebastiani Luca ha impugnato il decreto di liquidazione nella parte in cui aveva escluso la rifusione delle spese di trasferta, pari a € 53,20 per la motivazione che le stesse erano riferite ad un sostituto del legale nominato.
Il ricorso non può essere accolto mancando qualsiasi prova che l'avv. Biondi abbia effettivamente operato come collaboratore di studio o sostituito dell'avv. Sebastiani, non essendo stato prodotto unitamente al ricorso alcun verbale di udienza del procedimento penale dal quale verificare la presenza di tale legale in sostituzione dell'avv. Sebastiani.
Si rileva, inoltre, che a fronte dell'udienza di discussione e pronuncia della sentenza indicata nella nota spese come da svolgersi per il 05/06/2023 – ma non essendo stata prodotta la sentenza, il dato non è riscontrabile – sono stati allegati biglietti del treno anche per giornate diverse (nello specifico, oltre al 05/06/2023, anche il 15/05/2023 e
12/06/2023), senza che sia stato fornito alcun riscontro che in tali date siano state svolte attività difensive riferibili al procedimento penale a carico di tanto più Persona_1
che uno dei biglietti ferroviari del 12/06/2023 reca la prima destinazione in arrivo da
Bologna a Rimini per le 08:33 con successiva partenza per Forlì alle 10:41, segno evidente che tale “allungamento” non è stato giustificato dalla mancanza di treni diretti per Forlì ma, evidentemente, da altre attività da svolgere in tale località.
Dal documento prodotto (doc. 3) non si evince inoltre che il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 12/06/2023 sia stato letto in udienza, non essendovi alcuna indicazione in tal senso e non trattandosi di provvedimento di cui debba essere data pubblica lettura.
Pertanto, pur ammettendosi che ove il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si faccia sostituire per alcuni adempimenti da altro difensore appartenente al medesimo studio ed iscritto all'albo degli avvocati situato nello stesso distretto di Corte d'Appello in cui si trova il giudice davanti al quale pende il processo, siano riconoscibili le spese di trasferta sostenute ai sensi dell'art. 82 d.p.r. 115/02, deve tuttavia rilevarsi che nel caso in esame non è stata fornita la necessaria prova del fatto che le spese di trasferta di cui è stato chiesto il rimborso fossero riferite ad attività difensive svolte dall'avv. Biondi in sostituzione dell'avv. Sebastiani con riferimento alla difesa di Persona_1
3 Né la contumacia del convenuto può comportare ammissione delle circostanze CP_1
di fatto dedotte di cui avrebbe dovuto essere fornita la prova.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, stante il rigetto del ricorso e la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da ST CA in data 11/07/2023 e notificato il
09/04/2025 nei confronti del , avverso il decreto di Controparte_2
liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato emesso in data 12/06/2023.
Nulla per le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. il 09/07/2025
Forlì, 15 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott. Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c., comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da avv. ST CA (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
QUAGLIOTTO LAURA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio legale sito a Bologna Piazza San Domenico n. 2
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) c/o Avvocatura di Stato Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con il ricorso in esame depositato in data 11/07/2023 ex art. 281-decies c.p.c. – erroneamente assegnato in via automatica ad altro giudice che solo in data 31/03/2025, verificata la violazione delle disposizioni tabellari, ha rimesso gli atti a questo giudice,
1 tabellarmente competente a trattare la materia – l'avv. Sebastiani ha proposto impugnazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del 12/06/2023 nella parte in cui aveva escluso la rifusione delle spese di trasferta indicate in € 53,20 in quanto non sostenute dal difensore ma dal suo sostituto.
Ha riferito il ricorrente che aveva prestato la propria attività professionale in favore di ammesso al gratuito patrocinio con decreto del GIP del 02/11/2022, Persona_1
nel procedimento avente RGNR 1738/2022 e che aveva incaricato il proprio collaboratore di studio avv. Eugenio Biondi, iscritto all'albo degli avvocati di Bologna, di presenziare alle udienze, recandosi a Forlì con i mezzi pubblici, con conseguente erroneità dell'esclusione del rimborso di tali spese.
Fissata con decreto del 31/03/2025 la prima udienza, con ordinanza del 29/05/2025, verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura generale dello Stato territorialmente competente in data 09/04/2025, ne è stata dichiarata la contumacia e risultando la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, la stessa è stata immediatamente posta in decisione, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 09/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione
(o di rigetto di liquidazione) del compenso a carico dello Stato, così come del decreto di revoca dell'ammissione al beneficio sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r.
115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117;
Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384; Cass. civile sez. I, 03/06/2020, n.10487; Cass. civile sez. II, 03/01/2020, n.17).
Non vi sono quindi dubbi sulla correttezza del rimedio utilizzato.
Il ricorso è stato proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione emesso il 12/06/2023.
2 Nel merito, l'avv. Sebastiani Luca ha impugnato il decreto di liquidazione nella parte in cui aveva escluso la rifusione delle spese di trasferta, pari a € 53,20 per la motivazione che le stesse erano riferite ad un sostituto del legale nominato.
Il ricorso non può essere accolto mancando qualsiasi prova che l'avv. Biondi abbia effettivamente operato come collaboratore di studio o sostituito dell'avv. Sebastiani, non essendo stato prodotto unitamente al ricorso alcun verbale di udienza del procedimento penale dal quale verificare la presenza di tale legale in sostituzione dell'avv. Sebastiani.
Si rileva, inoltre, che a fronte dell'udienza di discussione e pronuncia della sentenza indicata nella nota spese come da svolgersi per il 05/06/2023 – ma non essendo stata prodotta la sentenza, il dato non è riscontrabile – sono stati allegati biglietti del treno anche per giornate diverse (nello specifico, oltre al 05/06/2023, anche il 15/05/2023 e
12/06/2023), senza che sia stato fornito alcun riscontro che in tali date siano state svolte attività difensive riferibili al procedimento penale a carico di tanto più Persona_1
che uno dei biglietti ferroviari del 12/06/2023 reca la prima destinazione in arrivo da
Bologna a Rimini per le 08:33 con successiva partenza per Forlì alle 10:41, segno evidente che tale “allungamento” non è stato giustificato dalla mancanza di treni diretti per Forlì ma, evidentemente, da altre attività da svolgere in tale località.
Dal documento prodotto (doc. 3) non si evince inoltre che il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 12/06/2023 sia stato letto in udienza, non essendovi alcuna indicazione in tal senso e non trattandosi di provvedimento di cui debba essere data pubblica lettura.
Pertanto, pur ammettendosi che ove il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si faccia sostituire per alcuni adempimenti da altro difensore appartenente al medesimo studio ed iscritto all'albo degli avvocati situato nello stesso distretto di Corte d'Appello in cui si trova il giudice davanti al quale pende il processo, siano riconoscibili le spese di trasferta sostenute ai sensi dell'art. 82 d.p.r. 115/02, deve tuttavia rilevarsi che nel caso in esame non è stata fornita la necessaria prova del fatto che le spese di trasferta di cui è stato chiesto il rimborso fossero riferite ad attività difensive svolte dall'avv. Biondi in sostituzione dell'avv. Sebastiani con riferimento alla difesa di Persona_1
3 Né la contumacia del convenuto può comportare ammissione delle circostanze CP_1
di fatto dedotte di cui avrebbe dovuto essere fornita la prova.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, stante il rigetto del ricorso e la contumacia del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da ST CA in data 11/07/2023 e notificato il
09/04/2025 nei confronti del , avverso il decreto di Controparte_2
liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato emesso in data 12/06/2023.
Nulla per le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. il 09/07/2025
Forlì, 15 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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