Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 13/01/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 644/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Michele Madaio, presso il cui studio Parte_1 elett.te domicilia in Napoli al Corso Meridionale n. 51; nonché, presso l'indirizzo digitale pec:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano elett.te domiciliati in Napoli
(NA) alla Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura INPS;
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(incorporante di , Agente Controparte_2 Controparte_3 [...]
Napoli, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Controparte_4
Raganati, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Scarlatti n. 32; nonché presso l'indirizzo digitale pec:
Email_2
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 31/01/2023 , ha adito l'autorità giudiziaria , proponendo Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071/76202200002130/000, al fine di accertare e dichiarare la nullità /inefficacia degli avvisi di addebito impugnati;
nonché, l'intervenuta prescrizione dei seguenti crediti pretesi:
1) N. 371 2012 00052058 87 000;
2) N. 371 2012 00166504 50 000;
3) N. 371 2013 00038336 19 000;
4)N. 371 2013 00144130 72 000;
5) N. 371 2014 00047208 39 000;
6) N. 371 2014 00112202 26 000;
7) N. 371 2016 00050771 34 000;
8) N. 371 2016 00156552 74 000;
9) N. 371 2017 00114332 59 000;
10) N. 371 2018 00079275 46 000;
11) N. 371 2018 00220854 79 000;
12) N. 371 2019 00083987 91 000;
13) N. 371 2019 00205357 03 000;
14) N. 371 2021 00065083 32 000;
15) N. 371 2021 00112278 76 000.
L' si è costituita chiedendo dichiararsi cessata materia del contendere per i Controparte_2 seguenti avvisi di addebito:
1) N. 371 2012 00052058 87 000;
2) N. 371 2012 00166504 50 000;
3) N. 371 2013 00038336 19 000;
4)N. 371 2013 00144130 72 000;
5) N. 371 2014 00047208 39 000;
6) N. 371 2014 00112202 26 000. Per tali avvisi, infatti, c'è stato lo stralcio dei debiti previsto dall'art. 1, co.
222-230, l. 197/2022.
La disposizione in esame prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Per i restanti avvisi l'agenzia resistente ha chiesto il rigetto della domanda con diverse argomentazioni. Anche l'INPS si è costituito e ha chiesto, all'adito giudice, di dichiarare inammissibile l'opposizione, in quanto la ricorrente in epigrafe ha promosso, a seguito della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002130000, opposizione agli avvisi di addebito su cui la stessa si basa;
nonché, il rigetto dell'opposizione con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è parzialmente fondata e va accolta per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare rileva il Giudicante che in relazione alla cartella n. 371 2012 00052058 87 000; 371 2012
00166504 50 000; 371 2013 00038336 19 000; 371 2013 00144130 72 000; 371 2014 00047208 39 000; 371
2014 00112202 26 000 va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto, come si rileva dall'estratto ruolo depositato dall' risulta residuo zero a seguito dell'annullamento automatico da parte della stessa CP_5
così come disposto dalla legge dall'art. 1, co. 222-230, l. 197/2022. CP_2
Per le cartelle nr: N. 371 2016 00156552 74 000 e 371 2017 00114332 59 000 in data 8.7.2019 la ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione prot. W2019070801386804; ne deriva che anche tali cartelle non sono più dovute.
Per l'avviso di pagamento nr 371 2018 00079275 46 000 in data 27.6.2022 e per l'avviso nr 371 2019
00205357 03 000 in data 2.8.2022 la contribuente ha presentato istanza di rateizzo. Si evidenzia che Pt_1 solo queste cartelle sono ancora dovute;
poiché, la manifestazione di volontà di rateizzo ha impedito il verificarsi della prescrizione in quanto integranti un vero e proprio riconoscimento del debito.
In relazione, invece, alle altre cartelle, l'Inps ha prodotto in giudizio la raccomandata con avviso di ricevimento;
tuttavia, in riferimento all'avviso di addebito N. 371 2012 00052058 87 000 si rileva che dalla copia della raccomandata prodotta non si evince il numero della raccomandata, per cui la stessa non è collegabile all'avviso di addebito impugnato.
Relativamente agli altri avvisi di addebito impugnati è stata prodotta solo la spedizione della raccomandata con apposto il sigillo della “compiuta giacenza” ma non è stata prodotta altra documentazione
(comunicazione necessaria al destinatario per poter essere a conoscenza di dover ritirare l'atto – altro avviso avente la finalità di poter ritirare l'atto).
Pertanto, dette notifiche non possono essere considerate valide e perfezionate.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, (cfr. sentenza n. 10012/21 Cass. SS.UU.) specifica che anche laddove l' si avvalga della notifica diretta a mezzo poste, se il postino non trova il Controparte_2 destinatario ex art. 8, co. 4, Legge n. 890/1982, deve:
1. compiere l'affissione dell'avviso di dove è stato depositato l'atto presso l'abitazione del destinatario (immissione in cassetta postale);
2. spedire una raccomandata informativa con esplicito dove ritirare l'atto.
Proprio questa giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la mancata prova dell'invio e della ricezione di una raccomandata informativa comporti la nullità della notifica dell'atto. Non basta, cioè, la sola prova dell'invio della raccomandata, ma è necessario dimostrare anche l'effettiva ricezione da parte del destinatario.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate fra le parti considerato l'accoglimento solo parziale della domanda, nonchè per il contrasto giurisprudenziale inerente all'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che costituisce un atto autonomamente impugnabile, ma soltanto per vizi propri e non per vizi riguardanti gli atti prodromici (nel caso di specie: avvisi di addebito) che sarebbero dovuti rientrare in un'opposizione entro il relativo termine decadenziale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a intimazione di pagamento proposta da nei confronti di + INPS così provvede: Parte_1 Controparte_2
a) dichiara la cessata materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nr.
1) 371 2012 00052058 87 000;
2) N. 371 2012 00166504 50 000;
3) N. 371 2013 00038336 19 000;
4)N. 371 2013 00144130 72 000;
5) N. 371 2014 00047208 39 000;
6) N. 371 2014 00112202 26 000.
b) dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito NN. 371 2016 00156552 74 000 e 371 2017
00114332 59 000 in quanto in data 8.7.2019 la ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione prot. W2019070801386804;
c) dichiara non prescritte – quindi dovute - in virtù delle richieste di rateizzo le somme di cui agli avvisi di addebito nr 371 2018 00079275 46 000 e 371 2019 00205357 03 000;
d) per i restanti avvisi di addebito di cui al ricorso dichiara intervenuta la prescrizione non essendosi perfezionata la notifica;
e) compensa le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata, li 12/6/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco