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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 942/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FO CE, Presidente
ZI DA, LA
PELLINGRA DA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 51/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da GI Piccione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Altavilla Milicia - Via Loreto N. 60 90010 Altavilla Milicia PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19433 DEL 30.09.2023 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3240/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Altavilla Milicia, Ricorrente_1 s.a.s. ha impugnato l'avviso di accertamento nr. 19433 del 30.9.2023 emesso dal Comune di Altavilla Milicia per IMU
2019, eccependo l'invalidità dell'avviso per omessa sottoscrizione, nonché per omessa ovvero insufficiente motivazione con riferimento, in particolare, alla modalità di calcolo dell'imposta.
Si è costituito il Comune resistente contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, depositando istanza congiunta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Ne consegue l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Palermo, 16.12.2025
La Giudice rel.
NI AZ
Il Presidente
RA CI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FO CE, Presidente
ZI DA, LA
PELLINGRA DA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 51/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da GI Piccione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Altavilla Milicia - Via Loreto N. 60 90010 Altavilla Milicia PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19433 DEL 30.09.2023 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3240/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Altavilla Milicia, Ricorrente_1 s.a.s. ha impugnato l'avviso di accertamento nr. 19433 del 30.9.2023 emesso dal Comune di Altavilla Milicia per IMU
2019, eccependo l'invalidità dell'avviso per omessa sottoscrizione, nonché per omessa ovvero insufficiente motivazione con riferimento, in particolare, alla modalità di calcolo dell'imposta.
Si è costituito il Comune resistente contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, depositando istanza congiunta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Ne consegue l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Palermo, 16.12.2025
La Giudice rel.
NI AZ
Il Presidente
RA CI