Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20, Aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 146 e' aggiunto il seguente nuovo comma:
"L'insegnamento di architettura tecnica, per gli allievi delle Sezioni industriale e navale, sara' impartito in un corso separato da quello destinato agli allievi della Sezione civile".
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20, Aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 146 e' aggiunto il seguente nuovo comma:
"L'insegnamento di architettura tecnica, per gli allievi delle Sezioni industriale e navale, sara' impartito in un corso separato da quello destinato agli allievi della Sezione civile".