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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.11.2025, assunto in decisione in data 9.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata in [...] il Parte_2 C.F._2
19.1.1977, entrambi con l'Avvocato Mariachiara Eramo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Milano, via G.P. Da Palestrina 6;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Voglia Codesto Tribunale:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a Milano in data 29/12/2017 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano Atto n. 1901 Parte 1 – anno 2017 alle seguenti
CONDIZIONI:
1. I signori e dichiarano di essere Parte_3 Parte_2 economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente l'un dall'altro dall'intercorso rapporto di coniugio
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- dichiarare compensate le spese legali pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 29.12.2017 a Milano;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 22.3.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 13.11.2025, così Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano in data 29.12.2017 (Atto n. 1901, Parte I Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente est.
UD OM
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.11.2025, assunto in decisione in data 9.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata in [...] il Parte_2 C.F._2
19.1.1977, entrambi con l'Avvocato Mariachiara Eramo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Milano, via G.P. Da Palestrina 6;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Voglia Codesto Tribunale:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a Milano in data 29/12/2017 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano Atto n. 1901 Parte 1 – anno 2017 alle seguenti
CONDIZIONI:
1. I signori e dichiarano di essere Parte_3 Parte_2 economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente l'un dall'altro dall'intercorso rapporto di coniugio
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- dichiarare compensate le spese legali pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 29.12.2017 a Milano;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 22.3.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 13.11.2025, così Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano in data 29.12.2017 (Atto n. 1901, Parte I Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente est.
UD OM
pagina 4 di 4