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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/12/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 882/24 R.G. V.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………….Presidente dott.ssa Daria Orlando ………………………..Consigliere est. dott.ssa Daniela Urbani……………….……………Consigliere dott.ssa Maria Ancione …………………………Esperta dott. Tindaro Bellinvia …………………………Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 882/24 RG instaurato con appello avverso la sentenza n. 59/24 del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 9 luglio 2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità delle minori nata a [...] il [...], di;
Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], di e Parte_1 Persona_3 di , Persona_2 proposto da:
nato a [...] il 2408.1978, residente in Parte_2
Milazzo via Umberto I n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Zarcone presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
e da:
nato a [...] il [...], e Parte_3 Pt_4
, nata a [...] il [...], entrambi domiciliati in Milazzo, Via Umberto
[...]
n. 19, rappresentati e difesi dall' Avv.to Maria Rita Ielasi del Foro di Messina presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
Nei confronti della Procura Generale presso la Corte di Appello di Messina e Del curatore delle minori, avv. Maria Luisa Avellino;
* * * * Con decreto del 14.03.2023 il Tribunale per i Minorenni di Messina disponeva, previa sospensione della responsabilità genitoriale di e Persona_3
sulle rispettive figlie, l'apertura del procedimento per la Persona_2 dichiarazione dello stato di adottabilità, affidando le minori al Servizio Sociale competente con mandato di collocarle in una struttura comunitaria adeguata alle loro esigenze, unitamente alla madre ove consenziente. Con decreto del 10.10.2023 il Tribunale per i Minorenni, alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali e del responsabile della Comunità “Santa Maria della Strada”, con le quali comunicavano che la madre delle minori si era allontanata arbitrariamente dalla Comunità ivi lasciando le figlie e disponeva l'affido a rischio giuridico Per_1 Pt_1 delle predette ad una coppia da individuarsi tra quelle idonee all'adozione. Al contempo disponeva che il Dipartimento di Salute Mentale, che ha in carico i genitori delle minori, inviasse relazione dettagliata entro il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento e che i Servizi Sociali ed il Consultorio Familiare competenti svolgessero, ciascuno in relazione alla propria competenza, accertamenti al fine di stabilire la valenza parentale dei nonni paterni (sostitutiva o integrativa del ruolo genitoriale) e Persona_4 Parte_4
Avverso il detto decreto veniva proposto reclamo da parte di Parte_3
e iscritto al n. 1218/23 V.G. e da
[...] Parte_4 [...]
, iscritto al n. 1234/23 V.G., reclamo che, previa riunione Parte_2 dei procedimenti, veniva rigettato da questa Corte con provvedimento del 01.12.2023.
Con sentenza emessa in data 9.7.2024 il Tribunale per i Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità delle minori, dichiarando al contempo la decadenza dalla responsabilità genitoriale di sulle figlie e di Persona_2 Persona_3 sulla figlia .
[...] Parte_1
Rileva il Tribunale che dall'istruttoria compiuta è emersa l'incapacità genitoriale di entrambi i genitori a svolgere il ruolo genitoriale e la loro totale inadeguatezza a crescere, curare ed educare le minori. Quanto alla madre , la stessa è stata valutata dal Consultorio Persona_2 familiare con esito negativo sotto tutti i profili che costituiscono il ruolo genitoriale - cura, accudimento, empatia, limiti cognitivi - che non le consentono di riflettere su se stessa e di capire il perché del suo comportamento e delle sue scelte di vita senza alcuna progettualità, deducendo la suta totale incapacità ad assolvere al suo ruolo genitoriale. Con riferimento al padre della piccola il Pt_1 Persona_3
Tribunale evidenzia la relazione del Consultorio Familiare il quale, a fronte delle fragilità dello stesso, disponeva un accertamento del CSM. Dalla relazione del CSM risulta che il pur non essendo affetto da un Per_3 vero disturbo nosograficamente definito, possiede un profilo personologico caratterizzato da: immaturità cognitiva ed affettiva, insicurezza, bassi livelli di autostima, scarso senso di proponibilità, inclinazione alla richiesta di conferma dell'interlocutore e ridotte capacità assertive. Con riferimento ai nonni della piccola il Tribunale rileva che, escluso Pt_1 che possano svolgere un ruolo vicariale genitoriale, come emerge dalle relazioni dei servizi, i predetti non hanno avuto in concreto il tempo di instaurare un rapporto significativo con la minore e, dunque, tale da comportare, in caso di interruzione di esso, un qualche pregiudizio per la bambina. Si evidenzia, inoltre, che le minori sono state da poco affidate a rischio giuridico ad una coppia e che gli incontri, anche con modalità protette, potrebbero compromettere la stabilità psicologica delle minori. Rigettava, quindi, la richiesta dei nonni di incontrare le minori.
§ Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore di
[...]
deducendo che: Parte_2
1 erroneità sull'esistenza dei requisiti di legge per la dichiarazione di adottabilità. Il Tribunale per i Minorenni ha errato in quanto ha disatteso gli innumerevoli elementi emersi in sede istruttoria, tra elementi documentali, istanze e dichiarazioni, omettendo di dare riscontro alle numerose istanze e di approfondire la personalità dell'odierno appellante. Il ben consapevole delle criticità in cui vivevano le due minori, si è reso da Per_3 subito disponibile ad essere seguito dal Consultorio Familiare e dall'ufficio di Igiene Mentale, rispettando quanto richiesto o consigliato, sia dai Servizi Sociali che dalla struttura che ospitava le due bambine. Il Consultorio con relazione dell'8 maggio 2023, evidenziava che il predetto ha manifestato disponibilità e collaborazione nei confronti del servizio e del percorso attivato in suo favore, aggiungendo che sembrerebbe avere preso consapevolezza di quanto accaduto, “ponendo come priorità l'esigenza di allontanare le piccole da un contesto abitativo non idoneo”. Il chiedeva ripetutamente di avviare il percorso di recupero delle capacità Per_3 genitoriali, senza ricevere riscontro. La sentenza appellata ha dunque errato, concludendo il giudizio senza avviare prima un percorso di recupero delle capacità genitoriali. A seguito della presa in carico del da parte del DSM, detto dipartimento Per_3 concludeva per un soggetto dalla personalità priva di pregiudizi ad eccezione di immaturità cognitiva ed affettiva, insicurezza e scarso senso di proponibilità, che non può certo giustificare una dichiarazione di adottabilità. Il dispone di una stabile dimora e di un rapporto lavorativo stabile, Per_3 coadiuvato dai propri genitori sui quali, ad eccezione dell'età avanzata, non sono emerse criticità. In definitiva, il non presenta nessun tratto di gravità tale da giustificare la Per_3 perdita della capacità genitoriale sulla figlia, tanto meno la condizione di adottabilità della stessa insieme alla sorella.
2. Sull'accusa di uso di sostanze stupefacenti. L'uso di sostanze stupefacenti da parte del deriva solo dalle affermazioni Per_3 della , accuse smentite dal rapporto tossicologico;
la circostanza Per_2 dell'assunzione di droghe è rimasta priva di riscontro. Si evidenzia, inoltre, come non vengano descritti gli atteggiamenti non consoni tenuti dal durante gli incontri in comunità con la . Per_3 Per_2
3. Incompleta e carente istruttoria nel giudizio precedente. Il Consultorio Familiare si è limitato ad una valutazione della persona del Per_3 senza che seguisse un valido percorso di recupero delle capacità genitoriale, non è stata eseguita alcuna indagine socio ambientale aggiornata, nonostante non viva più con la , ed abiti in un'altra abitazione, in un contesto familiare, lavorativo Per_2 ed abitativo diverso da quello da cui scaturivano le segnalazioni.
4. Insussistenza delle condizioni di abbandono e quindi dello stato di adottabilità delle minori. Non vi è quello stato di abbandono o disinteresse da parte del che possa Per_3 giustificare il provvedimento impugnato, non essendovi prova di una irreversibile incapacità genitoriale e difettando il radicale e definitivo stato di abbandono. Dalle relazioni acquisite emergono criticità marginali sulla persona del da Per_3 attenzionare con un supporto specialistico, richiesto, ma al quale non si dava seguito. Gli aspetti negativi evidenziati sulla persona del sig. sarebbero solo delle Per_3 fragilità e in gran parte deriverebbero dall'avere avuto una relazione con la sig.ra
. Per_2
Sono state disattese tutte le richieste di collaborazione e valutazione dell'impegno personale del e della sua effettiva capacità di recupero come genitore. Per_3
5. mancata regolamentazione del diritto di visita e mancata valutazione sulla possibilità di disporre l'adozione mite con carenza di motivazione Il Tribunale per i Minorenni ha disposto la dichiarazione dello stato di adottabilità, senza valutare l'applicazione dell'adozione mite e regolare i rapporti con l'appellante.
6. necessità di tutelare i rapporti tra e Per_1 Pt_1
Il si è sempre occupato di entrambe le minori;
le due bambine, nate a Per_3 distanza di nove mesi, sono cresciute insieme e l'appellante è ben consapevole dell'importanza di tale rapporto;
egli considera come una figlia e può Persona_1 occuparsi di entrambe. Chiede, quindi:
- Disporre l'affido della minore al padre sig. Parte_1 [...]
, nonché della minore , in quanto sorella di Parte_2 Persona_1
e in virtù del legame stabilito con il padre di quest'ultima; Parte_1
- in subordine, disporre adozione mite con regolamentazione del diritto di visita delle minori.
§ Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore di Parte_3
e deducendo che: Parte_4
1. erroneità e/o illegittimità sulla dichiarazione di adottabilità ed erroneità e carenza di motivazione sul rigetto della domanda di affidamento e/o collocamento presso i nonni paterni. Il Tribunale non ha considerato in alcun modo la presenza dei nonni paterni, basandosi sull'età degli stessi, accusandoli di non essersi attivati per far fronte alle trascuratezze a cui le minori sono state esposte dai genitori, nonché di non aver instaurato con e , ma soprattutto con per l'età anagrafica della Pt_1 Per_1 Pt_1 stessa, un rapporto significativo, da ciò derivandone che nessun pregiudizio ne potesse derivare dall'interruzione dei rapporti. Si osserva che nessuna misura e/o intervento di sostegno è stata assunta per porre i nonni paterni nella possibilità di recuperare le eventuali insufficienze esistenti per rimuoverle ed ottenere l'affidamento ed il collocamento delle bambine: solo in seguito al reclamo del decreto che disponeva l'affido a rischio giuridico delle minori è stata avviata apposita indagine sulle capacità dei nonni all'affidamento ed al collocamento delle bambine presso di essi. Gli appellanti hanno cercato di intervenire per garantire la sicurezza delle minori, anche tenendole con sé continuativamente e sostenendo nel contempo la coppia genitoriale, ma il Tribunale non ha tenuto in considerazione i rapporti significativi tra le minori ed i medesimi. Si contesta l'assenza di “rapporti significativi” posta a motivazione della sentenza, atteso che è stato dimostrato che i rapporti minori-nonni sono stati continuativi e significativi, avendo gli appellanti, fino all'inserimento in comunità delle bambine, provveduto al loro accudimento quotidianamente. Non è stata adottata alcuna misura prevista dall'ordinamento volta a favorire il ricongiungimento delle minori, e per esse almeno di con i nonni paterni;
né Pt_1
a supporto della dichiarazione di adottabilità può avere rilevanza l'età o la presunta assenza di rapporti significativi. Gli appellanti non solo hanno instaurato rapporti significativi con le nipoti, o almeno con fin dalla nascita, ma di fatto sono stati i soggetti attivi della loro Pt_1 crescita, in prima linea da Ottobre 2022 per e da Gennaio 2023 per e Per_1 Pt_1 da subito si sono resi disponibili al collocamento delle minori presso di loro. Anche laddove fosse reale qualche carenza domestica dei nonni paterni, ciò non può comportare automaticamente lo stato di abbandono delle minori, idoneo alla pronunzia della dichiarazione di adottabilità, ma piuttosto deve essere oggetto di attenzione dello stesso Servizio Sociale al fine di rimuoverlo, e che comunque dallo stesso Servizio Sociale nella relazione del 22.12.2023 non sussisteva più. Ciò è da valere anche in ordine al riferimento all'età dei nonni paterni, che non può avere automatica valenza nel giudicare sussistente lo stato di abbandono necessario per la pronunzia di adottabilità delle bambine e il susseguente affidamento a terzi.
2. carenza di motivazione ed illegittima interruzione dei rapporti nipoti -nonni e illegittima mancata regolamentazione del diritto di visita nipoti-nonni. La sentenza, senza considerare nemmeno la valutazione dei Servizi professionali coinvolti e i pareri del P.M., ha ritenuto di dover cancellare immotivatamente la figura dei nonni paterni dalla vita di entrambe le bambine, o almeno dalla vita di sulla base della presunzione dell'età della stessa e dell'assenza di rapporti Pt_1 significativi, nonché ritenendo che le bambine “si sono inserite nel nuovo ambiente e non hanno rilevato alcuna criticità. Pertanto tali incontri, anche con modalità protette, potrebbero compromettere la stabilità psicologica delle minori”. In pratica, il Tribunale per i Minori ha ritenuto porre in disparte la famiglia d'origine, nelle persone dei nonni paterni, cancellandone l'esistenza dalla vita delle minori, ed attuare una “sostituzione” delle figure di riferimento parentali, come se le minori non avessero precedente storia o memoria. Gli appellanti hanno presentato tre istanze per ottenere la regolamentazione degli incontri e si sono sottoposti ai percorsi di valutazione demandati ai Servizi Sociali. Nonostante le conclusioni dei Servizi Specialistici ed anche il report dell'Assistente Sociale della struttura in cui le minori erano inserite, le richieste di regolamentazioni dei rapporti e degli incontri tra le minori e i nonni sono state ignorate o rigettate e sono stati del tutto interrotti i rapporti improvvisamente in seguito all'inserimento nella famiglia affidataria. Anche laddove si potessero ritenere ricorrenti i presupposti dell'adottabilità, nulla escluderebbe la possibilità di un'adozione mite, con permanenza dei rapporti tra le bambine ed i nonni. La sentenza è gravemente lesiva dei diritti delle due bambine nella parte in cui, impedendo di avere rapporti con i nonni paterni, e quindi con appartenenti alla famiglia d'origine, nonché soggetti che possono arricchire il loro ambito emotivo - affettivo, causa una contrazione dei loro rapporti affettivi. La motivazione addotta dal Tribunale con un generico riferimento all'inserimento delle bambine nella famiglia affidataria ed alla loro stabilità psicologica risulta suffragata solo da mere presunzioni, posto che la circostanza che sono in tenera età non può escludere un pregiudizio alle stesse derivante dall'improvvisa interruzione dei rapporti con i nonni paterni che, oltre ad averle accudite continuativamente dalla nascita (per e sino all'inserimento in struttura delle stesse, hanno incontrato Pt_1 anche nel periodo di permanenza in quest'ultima. Piuttosto che preservare il diritto del minore alla propria famiglia d'origine, o almeno a quella parte funzionale alla sua crescita, si cancella il diritto di ogni persona, e ciò fin dalla più tenera età, a conoscere le proprie origini e la propria famiglia d'origine, diritto riconosciuto dalla normativa vigente. Anche con riferimento a , sebbene non vi sia alcun legame biologico, gli Per_1 appellanti hanno svolto il ruolo fattuale di nonni affidatari e si era instaurata una stabile relazione affettiva comunicativa. Chiede, quindi, la riforma della sentenza di adottabilità, accogliendo le seguenti conclusioni:
1) Ritenere e dichiarare non luogo a procedere relativamente alla pronunzia di adottabilità delle minori e ed in via Persona_1 Parte_1 principale revocare la pronunzia e disporre l'affidamento e collocamento delle minori, o quantomeno di presso i nonni, investendo i Servizi coinvolti di Pt_1 predisporre tutte le misure idonee per supportare le funzioni educative ed accuditive degli odierni appellanti, ove non complete integralmente;
2) In subordine, in caso di conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità delle minori, regolamentare, anche eventualmente in principio con modalità protetta, i rapporti e gli incontri dei sigg.ri e continuativamente, con Per_3 Pt_4 entrambe le minori o almeno con . Parte_1
3) In via istruttoria: A) Disporre consulenza tecnica d'ufficio destinata ad accertare le capacità di cura ed accudimento da parte dei sigg.ri e nei confronti della minore Per_3 Pt_4
e di , ove per quest'ultima ritenuto opportuno. Pt_1 Persona_1
B) Disporre prova per testi con la sig.ra nata a [...] il [...], Testimone_1 ivi res. in Via Cavallotti n. 2, sulle seguenti circostanze: a) “vero o no che i sigg.ri e hanno tenuto presso di sé continuativamente le minori da Per_3 Pt_4
Febbraio 2023”; b) “vero o no che da Gennaio a Febbraio 2023 i sigg.ri e Per_3 [...] hanno tenuto con sé le minore, ciascuna a settimana alterne”; c) “vero o no che Pt_4 nei periodi precedenti e specificamente nel 2022 i sigg.ri e hanno Per_3 Pt_4 aiutato la coppia genitoriale all'accudimento delle bambine, nei limiti di quanto richiesto dalla stessa coppia”; d) “vero o no che i sigg.ri e si sono Per_3 Pt_4 occupati delle vaccinazioni e delle visite dal pediatra delle bambine
* * * * Si è costituito in giudizio in entrambi i procedimenti il curatore delle minori, Avv. Maria Luisa Avellino, chiedendo di confermare la sentenza impugnata. Si evidenzia, al riguardo, che la , che durante la permanenza in Per_2 comunità, aveva confermato la sua mancanza di attenzione nei confronti di entrambe le figlie e non aveva mostrato consapevolezza delle sue criticità, ha abbandonato le bambine, allontanandosi dalla comunità. Quanto a , si rileva che non è mai stato molto presente e attento Persona_3 nei confronti delle minori, delegando ad altri la crescita delle stesse, e durante le visite in comunità mostrava interessi morbosi nei confronti della piuttosto Per_2 che interessarsi delle bambine. Dalle relazioni del Consultorio risulta una condizione di fragilità personale, che necessita di un supporto specialistico, tanto che si ritiene che l'esercizio della genitorialità possa essere esplicato solo con un sostegno e con monitoraggio del servizio sociale- Il DSM parla di “capacità critica e giudizio…parzialmente ridotta…umore con discreta quota d'ansia…via di relazione tendente all'evitamento”, con un profilo di personalità caratterizzato da immaturità cognitiva e affettiva, insicurezza, bassi livelli di autostima, scarso senso di proponibilità e ridotte capacità assertive. Corretta è pertanto la valutazione del primo giudice che ha ritenuto che due minori così piccole non possono perdere tempo in una fase così delicata della crescita nell'attesa che un genitore recuperi. Con riferimento ai nonni, rileva il curatore che costoro sono intervenuti nella vita della coppia troppo tardi e comunque senza esito;
essi avrebbero dovuto vigilare più attentamente ed evitare le criticità delle minori. Per contro, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a migliorare la situazione delle minori, problemi superati solo in comunità e non grazie ai nonni sociali che dichiarano di averle accudite da sempre. Anche le valutazioni dei servizi escludono che i nonni possano svolgere un ruolo genitoriale, con conseguente improponibilità di un affido ai nonni. Correttamente il Tribunale ha poi escluso il diritto di visita dei nonni in assenza di rapporti significativi, ove si consideri che con sono stati solo quattro mesi Pt_1
e non è loro nipote, né la valorizzazione della fratria può giustificare un Persona_1 diritto di visita con le bambine. Si sono costituiti nel giudizio n. 882/24 V.G. i sigg. Persona_5 proponendo reclamo incidentale con i medesimi motivi di cui all'appello iscritto al n. 888/24 V.G.. Si è costituito nel giudizio n. 888/24 V.G. , Parte_2 ribadendo le conclusioni contenute nell'appello presentato ed aderendo a quello proposto dai genitori.
* * * * All'udienza del 5 dicembre 2024 veniva preliminarmente disposta la riunione del proc. n. 888/24 V.G. al proc. n. 882/24 V.G. All'esito dell'udienza svolta in forma partecipata la Corte, ritenuta la necessità di completare l'attività istruttoria, disponeva che il DSM territorialmente competente, di concerto con il Consultorio Familiare, eseguisse una valutazione aggiornata sulle capacità genitoriali di predisponendo al contempo un Persona_3 percorso che accertasse le capacità di recupero delle competenze genitoriali del Per_3
Disponeva, inoltre, che tramite i SS competenti per territorio venissero effettuati accertamenti sulla idoneità dei nonni di prendersi cura delle minori, riferendo anche in ordine alle condizioni abitative dei medesimi e di Persona_3
rinviando all'udienza del 3 luglio 2025.
[...]
A detta udienza, sentite le parti, veniva disposta ulteriore attività istruttoria per verificare le capacità genitoriali di se vi siano possibilità Persona_3 di recupero, con la possibile predisposizione del percorso riabilitativo, nonché incaricava il Servizio Sociale competente di relazionare sulla idoneità dei nonni,
e di prendersi cura delle minori, Parte_3 Parte_4 rinviando all'odierna udienza, all'esito della quale le parti concludevano come da verbale e la Corte riservava la decisione.
* * * * Ritiene la Corte che gli appelli debbano essere rigettati e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità degli appelli relativamente alla posizione della minore figlia biologica di Persona_1 Per_2
, che non ha interposto appello, e nei confronti della quale gli appellanti non
[...] possono avanzare alcuna richiesta, non avendo alcuna legittimazione. Nel merito, l'ulteriore attività istruttoria disposta da questa Corte ha confermato la totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali del e Per_3
l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero delle stesse. La prima relazione del DSM del 26.6.2025 confermava che le condizioni psichiche del “non sono organizzate in quadri sintomatologici, che abbiano Per_3 una significatività nosografica, ma in una configurazione stabile di personalità, connotata da immaturità cognitiva e affettiva, insicurezza, bassi livelli di autostima e scarso senso di proponibilità”. Al contempo, il Servizio Sociale del Comune di Milazzo rilevava come il avesse scarsa consapevolezza dei motivi che avevano determinato Per_3
l'allontanamento delle minori e la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale, non riconoscendo l'evidente stato di abbandono in cui versavano e la scarsa igiene dell'abitazione. Riferivano, inoltre, di avere appreso che il aveva intrapreso da circa Per_3 un anno e mezzo una relazione con una donna (già madre di una bimba di due anni avuta da una precedente relazione), dalla quale il 15.1.2025, era nata una bambina, fatto questo volontariamente omesso dall'uomo nel corso del primo colloquio. Con riferimento ai nonni, davano atto del loro disappunto sull'epilogo della procedura, che aveva determinato l'affido delle minori, asserendo di avere fornito il supporto necessario al figlio e di non essersi mai accorti delle condizioni in cui vivevano le bambine. Anche loro, tuttavia, omettevano ogni riferimento alla nuova relazione del figlio, dando “risposte evasive e contraddittorie”, salvo poi ad aprirsi al racconto quando apprendevano che le assistenti sociali erano a conoscenza del fatto, dichiarando di avere accolto con entusiasmo non solo la neonata, ma anche l'altra figlia della . Pt_5
In occasione del colloquio, informavano i che nel pomeriggio si Per_3 sarebbero portati presso la loro abitazione per una visita domiciliare, ma la signora
[...] chiedeva di procrastinare la visita per potere mettere ordine in casa. Pt_4
Veniva quindi eseguita la visita domiciliare il 6 febbraio 2025.
“l'appartamento di compone di un ingresso, una cucina, un bagno e due camere da letto comunicanti tra loro attraverso una finestra interna, in quanto una camera p sprovvista di aperture verso l'esterno. Il nucleo coabita con tre jack SE i quali, all'arrivo delle scriventi, hanno assunto un comportamento reattivo e saltando addosso alle stesse per quasi tutta la durata della visita. In tale sede le scriventi hanno avuto modo di constatare che i cani, il cui manto emanava un odore sgradevole, si muovevano liberamente in tutti gli ambienti salendo sulle sedie della cucina e sui letti. L'appartamento, di vecchia costruzione, si trova al primo piano di una palazzina. Nonostante la visita domiciliare fosse stata concordata, l'appartamento risultava approssimativamente ordinato e carente nell'igiene (il pavimento della cucina in particolare era appiccicoso e le superfici dei pensili erano unte)”. Con relazione del 22 maggio 2025 il Consultorio familiare di Milazzo dava atto del comportamento poco collaborativo del il quale manifestava un Per_3 atteggiamento di diffidenza nei confronti del Servizio “che si è manifestato con omissioni riguardanti informazioni rilevanti (la nascita di e con riferiti che Per_6 risultavano vaghi, incerti, oltre che contraddittori. Confrontato su questi aspetti, il sig. riferiva di aver dato delle risposte fuorvianti perché <> ”. Egli, inoltre, dava prova di non avere compreso le cause che avevano determinato la pronunzia del Tribunale, addossando la responsabilità esclusivamente alla ex compagna. Anche con riferimento alla nuova coppia composta dal e dalla , Per_3 Pt_5 il Consultorio rilevava la condizione di precarietà abitativa e sociale, unitamente ad una dimensione relazionale fragile e bisognosa di supporto, come dimostrato dal fatto che entrambi, pur avendo una figlia in comune, continuano a vivere con i rispettivi genitori. Concludevano affermando che il nonostante il percorso psicologico Per_3 da lui seguito privatamente, non ha raggiunto “quei livelli di consapevolezza e di presa di coscienza, anche in termini di assunzione della sua responsabilità genitoriale, circa la lettura degli eventi che hanno riguardato il determinarsi dello stato di pregiudizio delle bambine”. A seguito dell'ordinanza istruttoria di questa Corte, veniva inviata la relazione predisposta a seguito dell'incontro congiunto tra le operatrici del consultorio familiare di Milazzo e il DSM di Milazzo che concordavano nel ritenere che “le funzioni genitoriali del sig. sono compromesse e non possono essere Per_3 riparate”. Ora, a fronte di ciò, non può che confermarsi lo stato di adottabilità della piccola (ricordando il difetto di legittimazione degli appellanti quanto allo Pt_1 stato di adottabilità di ). Persona_1
E, invero, da una complessiva valutazione delle emergenze processuali risultano evidenti i presupposti che connotano il c.d. stato di abbandono morale e materiale;
la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, precisato che “la prioritaria esigenza per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il miglior apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Essa, pertanto, incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio” (Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2013, n. 5013). Le carenze materiali ed affettive idonee ad integrare il suddetto stato ed a escludere l'adeguatezza all'esercizio del prezioso ruolo di genitore, dunque, non sono esclusivamente di carattere quantitativo, ma anche di tipo qualitativo. Nonostante questa Corte abbia ritenuto di espletare ulteriore attività istruttoria, al fine di rispondere alle doglianze difensive con le quali si sosteneva che non fosse stata effettuata una valutazione aggiornata sul anche a seguito del percorso Per_3 di sostegno da lui intrapreso, detta attività istruttoria ha comprovato che le competenze genitoriali del sono compromesse “e non possono essere Per_3 riparate”. Non può non rilevarsi, inoltre, che l'uomo ha abbia intrapreso una nuova relazione con una persona estremamente fragile e problematica, con problemi di dipendenza da stupefacenti e con la quale ha procreato una bambina, in una situazione di precarietà abitativa e sociale. Ciò è sicuro indice della totale assenza di consapevolezza relativa alle responsabilità che derivano dal diventare genitori e agli obblighi che ne conseguono in termini di accudimento. Né elementi favorevoli si traggono dalle relazioni sugli incontri effettuati con la piccola incontri che sono stati infine sospesi poiché la bambina Pt_1 manifestava atteggiamenti di reticenza e chiusura, espressi anche attraverso pianti inconsolabili e ricerca di conforto, non mostrando alcun trasporto emotivo né un legame affettivo con il padre – e con i nonni -. In ragione di ciò il Servizio
“considerato che gli incontri non hanno prodotto esiti favorevoli sul piano emotivo e relazionale, ma hanno invece determinato nella minore un evidente stato di tensione e malessere, questo Servizio ha ritenuto di sospendere temporaneamente gli incontri, al fine di tutelare il preminente interesse della bambina, atteso che proseguire oltre avrebbe potuto pregiudicare l'equilibrio emotivo della stessa”. Deve, pertanto, concludersi per la totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali del e per l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero Per_3 delle stesse. Orbene, se tale è il quadro istruttorio in merito alla capacità attuale e futura dell'uomo di assicurare alla figlia uno sviluppo armonioso della personalità Pt_1 ed un adeguato benessere psico-fisico, non si vede come si possa prescindere dalla declaratoria dello stato di adottabilità della piccola Pt_1
E, invero, va ricordato che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9021 del 11/04/2018). Nel caso in esame, dall'attività istruttoria è emersa l'assenza di rapporti significativi tra i nonni e la piccola inserita in comunità quando aveva solo Pt_1 quattro mesi e non essendovi stato il tempo di sviluppare un attaccamento nei confronti della coppia. Anche a seguito degli incontri disposti su invito della Corte, nulla è cambiato e la minore ha manifestato ritrosia e sconforto, ricercando le figure adulte di riferimento (genitori affidatari e personale dei servizi). Non può che prendersi atto, ancora, dell'atteggiamento poco collaborativo dei signori diffidenti nei confronti dei servizi, tanto da tacere sulla nuova Per_3 relazione del figlio, salvo poi a confermarla una volta constatato che ne fossero già a conoscenza. Ancora, dalla visita domiciliare eseguita, nonostante posticipata su esplicita richiesta della sig. risulta una situazione abitativa sicuramente non consona Pt_4 per una minore di tre anni, stante la presenza di tre cani, liberi di circolare ovunque all'interno della casa, e carente anche dal punto di vista della pulizia e dell'igiene. I due appellanti, peraltro, hanno una età avanzata, rispettivamente 80 anni e 74 La è davvero inimmaginabile anche Parte_3 Parte_4 solo ipotizzare che possano prendersi cura di una bambina di appena tre anni, soprattutto ove si consideri che non vi è alcun pronosticabile margine di recupero delle condizioni personali del padre della minore, tale da poter consentire loro di svolgere solo una funzione di supporto della genitorialità del figlio in attesa di un non ipotizzabile futuro recupero atteso che costoro, come emerge dalle relazioni dei servizi, non possono svolgere un ruolo vicariale genitoriale. Ma vi è di più. Una soluzione di questo tipo, a parere del collegio, si rivelerebbe inopportunamente adulto-centrica in quanto di fatto sbilanciata a favore della tutela dell'interesse del genitore e dei nonni a non vedersi precluso il legame con la bambina, laddove, viceversa, l'interesse che tutti gli organi della giustizia minorile sono chiamati prioritariamente a tutelare è quello della minore, la quale non conseguirebbe alcun reale beneficio dal mantenimento di un legame privo di alcuna reale consistenza, prospettiva positiva, densità. Ed il prioritario interesse della minore è rappresentato dall'inserimento in una famiglia, unitamente alla sorellina, garantendo così il suo diritto alla fratria, in grado di assicurarle assistenza morale e materiale e garantirle cura e benessere, al fine di sviluppare la sua personalità ed essere accompagnata alla vita adulta. Alla luce delle superiori considerazioni, non può dunque che confermarsi integralmente la sentenza impugnata, disponendo al contempo l'interruzione degli incontri tra la minore ed il e tra la minore ed i nonni, la cui prosecuzione, Per_3 per come evidenziato dal servizio, potrebbe seriamente pregiudicare il suo benessere psico-fisico. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Conferma la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 2 luglio 2024, appellata da e da Persona_3 Parte_3
e
[...] Parte_4
Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in esito alla camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Daria Orlando) (dott. Carmelo Blatti)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………….Presidente dott.ssa Daria Orlando ………………………..Consigliere est. dott.ssa Daniela Urbani……………….……………Consigliere dott.ssa Maria Ancione …………………………Esperta dott. Tindaro Bellinvia …………………………Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 882/24 RG instaurato con appello avverso la sentenza n. 59/24 del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 9 luglio 2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità delle minori nata a [...] il [...], di;
Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], di e Parte_1 Persona_3 di , Persona_2 proposto da:
nato a [...] il 2408.1978, residente in Parte_2
Milazzo via Umberto I n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Zarcone presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
e da:
nato a [...] il [...], e Parte_3 Pt_4
, nata a [...] il [...], entrambi domiciliati in Milazzo, Via Umberto
[...]
n. 19, rappresentati e difesi dall' Avv.to Maria Rita Ielasi del Foro di Messina presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
Nei confronti della Procura Generale presso la Corte di Appello di Messina e Del curatore delle minori, avv. Maria Luisa Avellino;
* * * * Con decreto del 14.03.2023 il Tribunale per i Minorenni di Messina disponeva, previa sospensione della responsabilità genitoriale di e Persona_3
sulle rispettive figlie, l'apertura del procedimento per la Persona_2 dichiarazione dello stato di adottabilità, affidando le minori al Servizio Sociale competente con mandato di collocarle in una struttura comunitaria adeguata alle loro esigenze, unitamente alla madre ove consenziente. Con decreto del 10.10.2023 il Tribunale per i Minorenni, alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali e del responsabile della Comunità “Santa Maria della Strada”, con le quali comunicavano che la madre delle minori si era allontanata arbitrariamente dalla Comunità ivi lasciando le figlie e disponeva l'affido a rischio giuridico Per_1 Pt_1 delle predette ad una coppia da individuarsi tra quelle idonee all'adozione. Al contempo disponeva che il Dipartimento di Salute Mentale, che ha in carico i genitori delle minori, inviasse relazione dettagliata entro il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento e che i Servizi Sociali ed il Consultorio Familiare competenti svolgessero, ciascuno in relazione alla propria competenza, accertamenti al fine di stabilire la valenza parentale dei nonni paterni (sostitutiva o integrativa del ruolo genitoriale) e Persona_4 Parte_4
Avverso il detto decreto veniva proposto reclamo da parte di Parte_3
e iscritto al n. 1218/23 V.G. e da
[...] Parte_4 [...]
, iscritto al n. 1234/23 V.G., reclamo che, previa riunione Parte_2 dei procedimenti, veniva rigettato da questa Corte con provvedimento del 01.12.2023.
Con sentenza emessa in data 9.7.2024 il Tribunale per i Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità delle minori, dichiarando al contempo la decadenza dalla responsabilità genitoriale di sulle figlie e di Persona_2 Persona_3 sulla figlia .
[...] Parte_1
Rileva il Tribunale che dall'istruttoria compiuta è emersa l'incapacità genitoriale di entrambi i genitori a svolgere il ruolo genitoriale e la loro totale inadeguatezza a crescere, curare ed educare le minori. Quanto alla madre , la stessa è stata valutata dal Consultorio Persona_2 familiare con esito negativo sotto tutti i profili che costituiscono il ruolo genitoriale - cura, accudimento, empatia, limiti cognitivi - che non le consentono di riflettere su se stessa e di capire il perché del suo comportamento e delle sue scelte di vita senza alcuna progettualità, deducendo la suta totale incapacità ad assolvere al suo ruolo genitoriale. Con riferimento al padre della piccola il Pt_1 Persona_3
Tribunale evidenzia la relazione del Consultorio Familiare il quale, a fronte delle fragilità dello stesso, disponeva un accertamento del CSM. Dalla relazione del CSM risulta che il pur non essendo affetto da un Per_3 vero disturbo nosograficamente definito, possiede un profilo personologico caratterizzato da: immaturità cognitiva ed affettiva, insicurezza, bassi livelli di autostima, scarso senso di proponibilità, inclinazione alla richiesta di conferma dell'interlocutore e ridotte capacità assertive. Con riferimento ai nonni della piccola il Tribunale rileva che, escluso Pt_1 che possano svolgere un ruolo vicariale genitoriale, come emerge dalle relazioni dei servizi, i predetti non hanno avuto in concreto il tempo di instaurare un rapporto significativo con la minore e, dunque, tale da comportare, in caso di interruzione di esso, un qualche pregiudizio per la bambina. Si evidenzia, inoltre, che le minori sono state da poco affidate a rischio giuridico ad una coppia e che gli incontri, anche con modalità protette, potrebbero compromettere la stabilità psicologica delle minori. Rigettava, quindi, la richiesta dei nonni di incontrare le minori.
§ Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore di
[...]
deducendo che: Parte_2
1 erroneità sull'esistenza dei requisiti di legge per la dichiarazione di adottabilità. Il Tribunale per i Minorenni ha errato in quanto ha disatteso gli innumerevoli elementi emersi in sede istruttoria, tra elementi documentali, istanze e dichiarazioni, omettendo di dare riscontro alle numerose istanze e di approfondire la personalità dell'odierno appellante. Il ben consapevole delle criticità in cui vivevano le due minori, si è reso da Per_3 subito disponibile ad essere seguito dal Consultorio Familiare e dall'ufficio di Igiene Mentale, rispettando quanto richiesto o consigliato, sia dai Servizi Sociali che dalla struttura che ospitava le due bambine. Il Consultorio con relazione dell'8 maggio 2023, evidenziava che il predetto ha manifestato disponibilità e collaborazione nei confronti del servizio e del percorso attivato in suo favore, aggiungendo che sembrerebbe avere preso consapevolezza di quanto accaduto, “ponendo come priorità l'esigenza di allontanare le piccole da un contesto abitativo non idoneo”. Il chiedeva ripetutamente di avviare il percorso di recupero delle capacità Per_3 genitoriali, senza ricevere riscontro. La sentenza appellata ha dunque errato, concludendo il giudizio senza avviare prima un percorso di recupero delle capacità genitoriali. A seguito della presa in carico del da parte del DSM, detto dipartimento Per_3 concludeva per un soggetto dalla personalità priva di pregiudizi ad eccezione di immaturità cognitiva ed affettiva, insicurezza e scarso senso di proponibilità, che non può certo giustificare una dichiarazione di adottabilità. Il dispone di una stabile dimora e di un rapporto lavorativo stabile, Per_3 coadiuvato dai propri genitori sui quali, ad eccezione dell'età avanzata, non sono emerse criticità. In definitiva, il non presenta nessun tratto di gravità tale da giustificare la Per_3 perdita della capacità genitoriale sulla figlia, tanto meno la condizione di adottabilità della stessa insieme alla sorella.
2. Sull'accusa di uso di sostanze stupefacenti. L'uso di sostanze stupefacenti da parte del deriva solo dalle affermazioni Per_3 della , accuse smentite dal rapporto tossicologico;
la circostanza Per_2 dell'assunzione di droghe è rimasta priva di riscontro. Si evidenzia, inoltre, come non vengano descritti gli atteggiamenti non consoni tenuti dal durante gli incontri in comunità con la . Per_3 Per_2
3. Incompleta e carente istruttoria nel giudizio precedente. Il Consultorio Familiare si è limitato ad una valutazione della persona del Per_3 senza che seguisse un valido percorso di recupero delle capacità genitoriale, non è stata eseguita alcuna indagine socio ambientale aggiornata, nonostante non viva più con la , ed abiti in un'altra abitazione, in un contesto familiare, lavorativo Per_2 ed abitativo diverso da quello da cui scaturivano le segnalazioni.
4. Insussistenza delle condizioni di abbandono e quindi dello stato di adottabilità delle minori. Non vi è quello stato di abbandono o disinteresse da parte del che possa Per_3 giustificare il provvedimento impugnato, non essendovi prova di una irreversibile incapacità genitoriale e difettando il radicale e definitivo stato di abbandono. Dalle relazioni acquisite emergono criticità marginali sulla persona del da Per_3 attenzionare con un supporto specialistico, richiesto, ma al quale non si dava seguito. Gli aspetti negativi evidenziati sulla persona del sig. sarebbero solo delle Per_3 fragilità e in gran parte deriverebbero dall'avere avuto una relazione con la sig.ra
. Per_2
Sono state disattese tutte le richieste di collaborazione e valutazione dell'impegno personale del e della sua effettiva capacità di recupero come genitore. Per_3
5. mancata regolamentazione del diritto di visita e mancata valutazione sulla possibilità di disporre l'adozione mite con carenza di motivazione Il Tribunale per i Minorenni ha disposto la dichiarazione dello stato di adottabilità, senza valutare l'applicazione dell'adozione mite e regolare i rapporti con l'appellante.
6. necessità di tutelare i rapporti tra e Per_1 Pt_1
Il si è sempre occupato di entrambe le minori;
le due bambine, nate a Per_3 distanza di nove mesi, sono cresciute insieme e l'appellante è ben consapevole dell'importanza di tale rapporto;
egli considera come una figlia e può Persona_1 occuparsi di entrambe. Chiede, quindi:
- Disporre l'affido della minore al padre sig. Parte_1 [...]
, nonché della minore , in quanto sorella di Parte_2 Persona_1
e in virtù del legame stabilito con il padre di quest'ultima; Parte_1
- in subordine, disporre adozione mite con regolamentazione del diritto di visita delle minori.
§ Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore di Parte_3
e deducendo che: Parte_4
1. erroneità e/o illegittimità sulla dichiarazione di adottabilità ed erroneità e carenza di motivazione sul rigetto della domanda di affidamento e/o collocamento presso i nonni paterni. Il Tribunale non ha considerato in alcun modo la presenza dei nonni paterni, basandosi sull'età degli stessi, accusandoli di non essersi attivati per far fronte alle trascuratezze a cui le minori sono state esposte dai genitori, nonché di non aver instaurato con e , ma soprattutto con per l'età anagrafica della Pt_1 Per_1 Pt_1 stessa, un rapporto significativo, da ciò derivandone che nessun pregiudizio ne potesse derivare dall'interruzione dei rapporti. Si osserva che nessuna misura e/o intervento di sostegno è stata assunta per porre i nonni paterni nella possibilità di recuperare le eventuali insufficienze esistenti per rimuoverle ed ottenere l'affidamento ed il collocamento delle bambine: solo in seguito al reclamo del decreto che disponeva l'affido a rischio giuridico delle minori è stata avviata apposita indagine sulle capacità dei nonni all'affidamento ed al collocamento delle bambine presso di essi. Gli appellanti hanno cercato di intervenire per garantire la sicurezza delle minori, anche tenendole con sé continuativamente e sostenendo nel contempo la coppia genitoriale, ma il Tribunale non ha tenuto in considerazione i rapporti significativi tra le minori ed i medesimi. Si contesta l'assenza di “rapporti significativi” posta a motivazione della sentenza, atteso che è stato dimostrato che i rapporti minori-nonni sono stati continuativi e significativi, avendo gli appellanti, fino all'inserimento in comunità delle bambine, provveduto al loro accudimento quotidianamente. Non è stata adottata alcuna misura prevista dall'ordinamento volta a favorire il ricongiungimento delle minori, e per esse almeno di con i nonni paterni;
né Pt_1
a supporto della dichiarazione di adottabilità può avere rilevanza l'età o la presunta assenza di rapporti significativi. Gli appellanti non solo hanno instaurato rapporti significativi con le nipoti, o almeno con fin dalla nascita, ma di fatto sono stati i soggetti attivi della loro Pt_1 crescita, in prima linea da Ottobre 2022 per e da Gennaio 2023 per e Per_1 Pt_1 da subito si sono resi disponibili al collocamento delle minori presso di loro. Anche laddove fosse reale qualche carenza domestica dei nonni paterni, ciò non può comportare automaticamente lo stato di abbandono delle minori, idoneo alla pronunzia della dichiarazione di adottabilità, ma piuttosto deve essere oggetto di attenzione dello stesso Servizio Sociale al fine di rimuoverlo, e che comunque dallo stesso Servizio Sociale nella relazione del 22.12.2023 non sussisteva più. Ciò è da valere anche in ordine al riferimento all'età dei nonni paterni, che non può avere automatica valenza nel giudicare sussistente lo stato di abbandono necessario per la pronunzia di adottabilità delle bambine e il susseguente affidamento a terzi.
2. carenza di motivazione ed illegittima interruzione dei rapporti nipoti -nonni e illegittima mancata regolamentazione del diritto di visita nipoti-nonni. La sentenza, senza considerare nemmeno la valutazione dei Servizi professionali coinvolti e i pareri del P.M., ha ritenuto di dover cancellare immotivatamente la figura dei nonni paterni dalla vita di entrambe le bambine, o almeno dalla vita di sulla base della presunzione dell'età della stessa e dell'assenza di rapporti Pt_1 significativi, nonché ritenendo che le bambine “si sono inserite nel nuovo ambiente e non hanno rilevato alcuna criticità. Pertanto tali incontri, anche con modalità protette, potrebbero compromettere la stabilità psicologica delle minori”. In pratica, il Tribunale per i Minori ha ritenuto porre in disparte la famiglia d'origine, nelle persone dei nonni paterni, cancellandone l'esistenza dalla vita delle minori, ed attuare una “sostituzione” delle figure di riferimento parentali, come se le minori non avessero precedente storia o memoria. Gli appellanti hanno presentato tre istanze per ottenere la regolamentazione degli incontri e si sono sottoposti ai percorsi di valutazione demandati ai Servizi Sociali. Nonostante le conclusioni dei Servizi Specialistici ed anche il report dell'Assistente Sociale della struttura in cui le minori erano inserite, le richieste di regolamentazioni dei rapporti e degli incontri tra le minori e i nonni sono state ignorate o rigettate e sono stati del tutto interrotti i rapporti improvvisamente in seguito all'inserimento nella famiglia affidataria. Anche laddove si potessero ritenere ricorrenti i presupposti dell'adottabilità, nulla escluderebbe la possibilità di un'adozione mite, con permanenza dei rapporti tra le bambine ed i nonni. La sentenza è gravemente lesiva dei diritti delle due bambine nella parte in cui, impedendo di avere rapporti con i nonni paterni, e quindi con appartenenti alla famiglia d'origine, nonché soggetti che possono arricchire il loro ambito emotivo - affettivo, causa una contrazione dei loro rapporti affettivi. La motivazione addotta dal Tribunale con un generico riferimento all'inserimento delle bambine nella famiglia affidataria ed alla loro stabilità psicologica risulta suffragata solo da mere presunzioni, posto che la circostanza che sono in tenera età non può escludere un pregiudizio alle stesse derivante dall'improvvisa interruzione dei rapporti con i nonni paterni che, oltre ad averle accudite continuativamente dalla nascita (per e sino all'inserimento in struttura delle stesse, hanno incontrato Pt_1 anche nel periodo di permanenza in quest'ultima. Piuttosto che preservare il diritto del minore alla propria famiglia d'origine, o almeno a quella parte funzionale alla sua crescita, si cancella il diritto di ogni persona, e ciò fin dalla più tenera età, a conoscere le proprie origini e la propria famiglia d'origine, diritto riconosciuto dalla normativa vigente. Anche con riferimento a , sebbene non vi sia alcun legame biologico, gli Per_1 appellanti hanno svolto il ruolo fattuale di nonni affidatari e si era instaurata una stabile relazione affettiva comunicativa. Chiede, quindi, la riforma della sentenza di adottabilità, accogliendo le seguenti conclusioni:
1) Ritenere e dichiarare non luogo a procedere relativamente alla pronunzia di adottabilità delle minori e ed in via Persona_1 Parte_1 principale revocare la pronunzia e disporre l'affidamento e collocamento delle minori, o quantomeno di presso i nonni, investendo i Servizi coinvolti di Pt_1 predisporre tutte le misure idonee per supportare le funzioni educative ed accuditive degli odierni appellanti, ove non complete integralmente;
2) In subordine, in caso di conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità delle minori, regolamentare, anche eventualmente in principio con modalità protetta, i rapporti e gli incontri dei sigg.ri e continuativamente, con Per_3 Pt_4 entrambe le minori o almeno con . Parte_1
3) In via istruttoria: A) Disporre consulenza tecnica d'ufficio destinata ad accertare le capacità di cura ed accudimento da parte dei sigg.ri e nei confronti della minore Per_3 Pt_4
e di , ove per quest'ultima ritenuto opportuno. Pt_1 Persona_1
B) Disporre prova per testi con la sig.ra nata a [...] il [...], Testimone_1 ivi res. in Via Cavallotti n. 2, sulle seguenti circostanze: a) “vero o no che i sigg.ri e hanno tenuto presso di sé continuativamente le minori da Per_3 Pt_4
Febbraio 2023”; b) “vero o no che da Gennaio a Febbraio 2023 i sigg.ri e Per_3 [...] hanno tenuto con sé le minore, ciascuna a settimana alterne”; c) “vero o no che Pt_4 nei periodi precedenti e specificamente nel 2022 i sigg.ri e hanno Per_3 Pt_4 aiutato la coppia genitoriale all'accudimento delle bambine, nei limiti di quanto richiesto dalla stessa coppia”; d) “vero o no che i sigg.ri e si sono Per_3 Pt_4 occupati delle vaccinazioni e delle visite dal pediatra delle bambine
* * * * Si è costituito in giudizio in entrambi i procedimenti il curatore delle minori, Avv. Maria Luisa Avellino, chiedendo di confermare la sentenza impugnata. Si evidenzia, al riguardo, che la , che durante la permanenza in Per_2 comunità, aveva confermato la sua mancanza di attenzione nei confronti di entrambe le figlie e non aveva mostrato consapevolezza delle sue criticità, ha abbandonato le bambine, allontanandosi dalla comunità. Quanto a , si rileva che non è mai stato molto presente e attento Persona_3 nei confronti delle minori, delegando ad altri la crescita delle stesse, e durante le visite in comunità mostrava interessi morbosi nei confronti della piuttosto Per_2 che interessarsi delle bambine. Dalle relazioni del Consultorio risulta una condizione di fragilità personale, che necessita di un supporto specialistico, tanto che si ritiene che l'esercizio della genitorialità possa essere esplicato solo con un sostegno e con monitoraggio del servizio sociale- Il DSM parla di “capacità critica e giudizio…parzialmente ridotta…umore con discreta quota d'ansia…via di relazione tendente all'evitamento”, con un profilo di personalità caratterizzato da immaturità cognitiva e affettiva, insicurezza, bassi livelli di autostima, scarso senso di proponibilità e ridotte capacità assertive. Corretta è pertanto la valutazione del primo giudice che ha ritenuto che due minori così piccole non possono perdere tempo in una fase così delicata della crescita nell'attesa che un genitore recuperi. Con riferimento ai nonni, rileva il curatore che costoro sono intervenuti nella vita della coppia troppo tardi e comunque senza esito;
essi avrebbero dovuto vigilare più attentamente ed evitare le criticità delle minori. Per contro, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a migliorare la situazione delle minori, problemi superati solo in comunità e non grazie ai nonni sociali che dichiarano di averle accudite da sempre. Anche le valutazioni dei servizi escludono che i nonni possano svolgere un ruolo genitoriale, con conseguente improponibilità di un affido ai nonni. Correttamente il Tribunale ha poi escluso il diritto di visita dei nonni in assenza di rapporti significativi, ove si consideri che con sono stati solo quattro mesi Pt_1
e non è loro nipote, né la valorizzazione della fratria può giustificare un Persona_1 diritto di visita con le bambine. Si sono costituiti nel giudizio n. 882/24 V.G. i sigg. Persona_5 proponendo reclamo incidentale con i medesimi motivi di cui all'appello iscritto al n. 888/24 V.G.. Si è costituito nel giudizio n. 888/24 V.G. , Parte_2 ribadendo le conclusioni contenute nell'appello presentato ed aderendo a quello proposto dai genitori.
* * * * All'udienza del 5 dicembre 2024 veniva preliminarmente disposta la riunione del proc. n. 888/24 V.G. al proc. n. 882/24 V.G. All'esito dell'udienza svolta in forma partecipata la Corte, ritenuta la necessità di completare l'attività istruttoria, disponeva che il DSM territorialmente competente, di concerto con il Consultorio Familiare, eseguisse una valutazione aggiornata sulle capacità genitoriali di predisponendo al contempo un Persona_3 percorso che accertasse le capacità di recupero delle competenze genitoriali del Per_3
Disponeva, inoltre, che tramite i SS competenti per territorio venissero effettuati accertamenti sulla idoneità dei nonni di prendersi cura delle minori, riferendo anche in ordine alle condizioni abitative dei medesimi e di Persona_3
rinviando all'udienza del 3 luglio 2025.
[...]
A detta udienza, sentite le parti, veniva disposta ulteriore attività istruttoria per verificare le capacità genitoriali di se vi siano possibilità Persona_3 di recupero, con la possibile predisposizione del percorso riabilitativo, nonché incaricava il Servizio Sociale competente di relazionare sulla idoneità dei nonni,
e di prendersi cura delle minori, Parte_3 Parte_4 rinviando all'odierna udienza, all'esito della quale le parti concludevano come da verbale e la Corte riservava la decisione.
* * * * Ritiene la Corte che gli appelli debbano essere rigettati e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità degli appelli relativamente alla posizione della minore figlia biologica di Persona_1 Per_2
, che non ha interposto appello, e nei confronti della quale gli appellanti non
[...] possono avanzare alcuna richiesta, non avendo alcuna legittimazione. Nel merito, l'ulteriore attività istruttoria disposta da questa Corte ha confermato la totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali del e Per_3
l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero delle stesse. La prima relazione del DSM del 26.6.2025 confermava che le condizioni psichiche del “non sono organizzate in quadri sintomatologici, che abbiano Per_3 una significatività nosografica, ma in una configurazione stabile di personalità, connotata da immaturità cognitiva e affettiva, insicurezza, bassi livelli di autostima e scarso senso di proponibilità”. Al contempo, il Servizio Sociale del Comune di Milazzo rilevava come il avesse scarsa consapevolezza dei motivi che avevano determinato Per_3
l'allontanamento delle minori e la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale, non riconoscendo l'evidente stato di abbandono in cui versavano e la scarsa igiene dell'abitazione. Riferivano, inoltre, di avere appreso che il aveva intrapreso da circa Per_3 un anno e mezzo una relazione con una donna (già madre di una bimba di due anni avuta da una precedente relazione), dalla quale il 15.1.2025, era nata una bambina, fatto questo volontariamente omesso dall'uomo nel corso del primo colloquio. Con riferimento ai nonni, davano atto del loro disappunto sull'epilogo della procedura, che aveva determinato l'affido delle minori, asserendo di avere fornito il supporto necessario al figlio e di non essersi mai accorti delle condizioni in cui vivevano le bambine. Anche loro, tuttavia, omettevano ogni riferimento alla nuova relazione del figlio, dando “risposte evasive e contraddittorie”, salvo poi ad aprirsi al racconto quando apprendevano che le assistenti sociali erano a conoscenza del fatto, dichiarando di avere accolto con entusiasmo non solo la neonata, ma anche l'altra figlia della . Pt_5
In occasione del colloquio, informavano i che nel pomeriggio si Per_3 sarebbero portati presso la loro abitazione per una visita domiciliare, ma la signora
[...] chiedeva di procrastinare la visita per potere mettere ordine in casa. Pt_4
Veniva quindi eseguita la visita domiciliare il 6 febbraio 2025.
“l'appartamento di compone di un ingresso, una cucina, un bagno e due camere da letto comunicanti tra loro attraverso una finestra interna, in quanto una camera p sprovvista di aperture verso l'esterno. Il nucleo coabita con tre jack SE i quali, all'arrivo delle scriventi, hanno assunto un comportamento reattivo e saltando addosso alle stesse per quasi tutta la durata della visita. In tale sede le scriventi hanno avuto modo di constatare che i cani, il cui manto emanava un odore sgradevole, si muovevano liberamente in tutti gli ambienti salendo sulle sedie della cucina e sui letti. L'appartamento, di vecchia costruzione, si trova al primo piano di una palazzina. Nonostante la visita domiciliare fosse stata concordata, l'appartamento risultava approssimativamente ordinato e carente nell'igiene (il pavimento della cucina in particolare era appiccicoso e le superfici dei pensili erano unte)”. Con relazione del 22 maggio 2025 il Consultorio familiare di Milazzo dava atto del comportamento poco collaborativo del il quale manifestava un Per_3 atteggiamento di diffidenza nei confronti del Servizio “che si è manifestato con omissioni riguardanti informazioni rilevanti (la nascita di e con riferiti che Per_6 risultavano vaghi, incerti, oltre che contraddittori. Confrontato su questi aspetti, il sig. riferiva di aver dato delle risposte fuorvianti perché <
E, invero, da una complessiva valutazione delle emergenze processuali risultano evidenti i presupposti che connotano il c.d. stato di abbandono morale e materiale;
la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, precisato che “la prioritaria esigenza per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il miglior apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Essa, pertanto, incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio” (Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2013, n. 5013). Le carenze materiali ed affettive idonee ad integrare il suddetto stato ed a escludere l'adeguatezza all'esercizio del prezioso ruolo di genitore, dunque, non sono esclusivamente di carattere quantitativo, ma anche di tipo qualitativo. Nonostante questa Corte abbia ritenuto di espletare ulteriore attività istruttoria, al fine di rispondere alle doglianze difensive con le quali si sosteneva che non fosse stata effettuata una valutazione aggiornata sul anche a seguito del percorso Per_3 di sostegno da lui intrapreso, detta attività istruttoria ha comprovato che le competenze genitoriali del sono compromesse “e non possono essere Per_3 riparate”. Non può non rilevarsi, inoltre, che l'uomo ha abbia intrapreso una nuova relazione con una persona estremamente fragile e problematica, con problemi di dipendenza da stupefacenti e con la quale ha procreato una bambina, in una situazione di precarietà abitativa e sociale. Ciò è sicuro indice della totale assenza di consapevolezza relativa alle responsabilità che derivano dal diventare genitori e agli obblighi che ne conseguono in termini di accudimento. Né elementi favorevoli si traggono dalle relazioni sugli incontri effettuati con la piccola incontri che sono stati infine sospesi poiché la bambina Pt_1 manifestava atteggiamenti di reticenza e chiusura, espressi anche attraverso pianti inconsolabili e ricerca di conforto, non mostrando alcun trasporto emotivo né un legame affettivo con il padre – e con i nonni -. In ragione di ciò il Servizio
“considerato che gli incontri non hanno prodotto esiti favorevoli sul piano emotivo e relazionale, ma hanno invece determinato nella minore un evidente stato di tensione e malessere, questo Servizio ha ritenuto di sospendere temporaneamente gli incontri, al fine di tutelare il preminente interesse della bambina, atteso che proseguire oltre avrebbe potuto pregiudicare l'equilibrio emotivo della stessa”. Deve, pertanto, concludersi per la totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali del e per l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero Per_3 delle stesse. Orbene, se tale è il quadro istruttorio in merito alla capacità attuale e futura dell'uomo di assicurare alla figlia uno sviluppo armonioso della personalità Pt_1 ed un adeguato benessere psico-fisico, non si vede come si possa prescindere dalla declaratoria dello stato di adottabilità della piccola Pt_1
E, invero, va ricordato che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9021 del 11/04/2018). Nel caso in esame, dall'attività istruttoria è emersa l'assenza di rapporti significativi tra i nonni e la piccola inserita in comunità quando aveva solo Pt_1 quattro mesi e non essendovi stato il tempo di sviluppare un attaccamento nei confronti della coppia. Anche a seguito degli incontri disposti su invito della Corte, nulla è cambiato e la minore ha manifestato ritrosia e sconforto, ricercando le figure adulte di riferimento (genitori affidatari e personale dei servizi). Non può che prendersi atto, ancora, dell'atteggiamento poco collaborativo dei signori diffidenti nei confronti dei servizi, tanto da tacere sulla nuova Per_3 relazione del figlio, salvo poi a confermarla una volta constatato che ne fossero già a conoscenza. Ancora, dalla visita domiciliare eseguita, nonostante posticipata su esplicita richiesta della sig. risulta una situazione abitativa sicuramente non consona Pt_4 per una minore di tre anni, stante la presenza di tre cani, liberi di circolare ovunque all'interno della casa, e carente anche dal punto di vista della pulizia e dell'igiene. I due appellanti, peraltro, hanno una età avanzata, rispettivamente 80 anni e 74 La è davvero inimmaginabile anche Parte_3 Parte_4 solo ipotizzare che possano prendersi cura di una bambina di appena tre anni, soprattutto ove si consideri che non vi è alcun pronosticabile margine di recupero delle condizioni personali del padre della minore, tale da poter consentire loro di svolgere solo una funzione di supporto della genitorialità del figlio in attesa di un non ipotizzabile futuro recupero atteso che costoro, come emerge dalle relazioni dei servizi, non possono svolgere un ruolo vicariale genitoriale. Ma vi è di più. Una soluzione di questo tipo, a parere del collegio, si rivelerebbe inopportunamente adulto-centrica in quanto di fatto sbilanciata a favore della tutela dell'interesse del genitore e dei nonni a non vedersi precluso il legame con la bambina, laddove, viceversa, l'interesse che tutti gli organi della giustizia minorile sono chiamati prioritariamente a tutelare è quello della minore, la quale non conseguirebbe alcun reale beneficio dal mantenimento di un legame privo di alcuna reale consistenza, prospettiva positiva, densità. Ed il prioritario interesse della minore è rappresentato dall'inserimento in una famiglia, unitamente alla sorellina, garantendo così il suo diritto alla fratria, in grado di assicurarle assistenza morale e materiale e garantirle cura e benessere, al fine di sviluppare la sua personalità ed essere accompagnata alla vita adulta. Alla luce delle superiori considerazioni, non può dunque che confermarsi integralmente la sentenza impugnata, disponendo al contempo l'interruzione degli incontri tra la minore ed il e tra la minore ed i nonni, la cui prosecuzione, Per_3 per come evidenziato dal servizio, potrebbe seriamente pregiudicare il suo benessere psico-fisico. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Conferma la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 2 luglio 2024, appellata da e da Persona_3 Parte_3
e
[...] Parte_4
Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in esito alla camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Daria Orlando) (dott. Carmelo Blatti)