Corte d'Appello Messina, sentenza 23/12/2025, n. 26
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Legittimazione ad appellare per la minore Persona_1

    La Corte dichiara l'inammissibilità degli appelli relativamente alla posizione della minore Persona_1, figlia biologica di Persona_2, che non ha interposto appello, e nei confronti della quale gli appellanti non possono avanzare alcuna richiesta, non avendo alcuna legittimazione.

  • Inammissibile
    Legittimazione ad appellare per la minore Persona_1

    La Corte dichiara l'inammissibilità degli appelli relativamente alla posizione della minore Persona_1, figlia biologica di Persona_2, che non ha interposto appello, e nei confronti della quale gli appellanti non possono avanzare alcuna richiesta, non avendo alcuna legittimazione.

  • Rigettato
    Erroneità sui requisiti per la dichiarazione di adottabilità

    L'ulteriore attività istruttoria ha confermato la totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali del padre e l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero delle stesse. La relazione del DSM ha confermato la personalità connotata da immaturità cognitiva e affettiva, insicurezza, bassi livelli di autostima e scarso senso di proponibilità. Il padre ha scarsa consapevolezza dei motivi dell'allontanamento delle minori e non riconosce lo stato di abbandono. Ha intrapreso una nuova relazione e ha avuto una figlia, omettendo tali informazioni. Il Consultorio ha rilevato precarietà abitativa e sociale, e fragile dimensione relazionale. Non ha raggiunto i livelli di consapevolezza e presa di coscienza circa la sua responsabilità genitoriale. Le funzioni genitoriali sono compromesse e non riparabili. Gli incontri con la minore Pt_1 sono stati sospesi per il suo stato di tensione e malessere, non mostrando trasporto emotivo né legame affettivo con il padre. Le sue capacità genitoriali sono compromesse e non riparabili.

  • Rigettato
    Accusa di uso di sostanze stupefacenti

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla conferma della sentenza di adottabilità.

  • Rigettato
    Incompleta e carente istruttoria nel giudizio precedente

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla conferma della sentenza di adottabilità.

  • Rigettato
    Insussistenza delle condizioni di abbandono e quindi dello stato di adottabilità

    La giurisprudenza di legittimità ha precisato che lo stato di abbandono sussiste anche quando i genitori non sono in grado di garantire il minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. Le carenze materiali ed affettive sono sia quantitative che qualitative. L'ulteriore attività istruttoria ha comprovato che le competenze genitoriali sono compromesse e non riparabili. L'uomo ha intrapreso una nuova relazione con una persona fragile e problematica, con figlia, in precarietà abitativa e sociale, indice di totale assenza di consapevolezza delle responsabilità genitoriali.

  • Rigettato
    Mancata regolamentazione del diritto di visita e mancata valutazione sull'adozione mite

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla conferma della sentenza di adottabilità.

  • Rigettato
    Necessità di tutelare i rapporti tra padre e minori

    Gli incontri con la minore Pt_1 sono stati sospesi poiché manifestava atteggiamenti di reticenza e chiusura, pianti inconsolabili e ricerca di conforto, non mostrando alcun trasporto emotivo né legame affettivo con il padre. Il Servizio ha ritenuto di sospendere temporaneamente gli incontri per tutelare l'interesse della bambina.

  • Rigettato
    Richiesta di affido al padre e alla sorella

    La Corte ritiene che gli appelli debbano essere rigettati e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. La totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali del padre e l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero delle stesse. Gli incontri con la minore Pt_1 sono stati sospesi poiché manifestava atteggiamenti di reticenza e chiusura, pianti inconsolabili e ricerca di conforto, non mostrando alcun trasporto emotivo né legame affettivo con il padre. Il Servizio ha ritenuto di sospendere temporaneamente gli incontri per tutelare l'interesse della bambina.

  • Rigettato
    Richiesta di adozione mite e regolamentazione diritto di visita

    La Corte ritiene che gli appelli debbano essere rigettati e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. La totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali del padre e l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero delle stesse.

  • Rigettato
    Erroneità e/o illegittimità sulla dichiarazione di adottabilità ed erroneità e carenza di motivazione sul rigetto della domanda di affidamento presso i nonni paterni

    La Corte ritiene che gli appelli debbano essere rigettati e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. La totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali del padre e l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero delle stesse. La prima relazione del DSM ha confermato la personalità del padre connotata da immaturità cognitiva e affettiva, insicurezza, bassi livelli di autostima e scarso senso di proponibilità. Il Servizio Sociale ha rilevato scarsa consapevolezza del padre riguardo ai motivi dell'allontanamento delle minori e non riconosce lo stato di abbandono. Il padre ha omesso di comunicare la nascita di una nuova figlia. I nonni hanno mostrato disappunto, asserendo di aver fornito supporto al figlio e di non essersi accorti delle condizioni delle bambine, fornendo risposte evasive e contraddittorie riguardo alla nuova relazione del figlio. La visita domiciliare ha rivelato un appartamento con cani, odore sgradevole, pavimenti appiccicosi e superfici unte. Il Consultorio ha rilevato comportamento poco collaborativo del padre, diffidenza, omissioni informative e scarsa comprensione delle cause della pronuncia. La nuova coppia (padre e Pt_5) vive con i rispettivi genitori, indicando precarietà abitativa e sociale e fragile dimensione relazionale. Le funzioni genitoriali del padre sono compromesse e non riparabili. I nonni hanno un'età avanzata (80 e 74 anni) e non possono prendersi cura di una bambina di tre anni, soprattutto in assenza di prospettive di recupero del padre. La soluzione sarebbe adulto-centrica e non tutelerebbe il prioritario interesse della minore. L'attività istruttoria è emersa l'assenza di rapporti significativi tra i nonni e la piccola Pt_1. Gli incontri disposti hanno manifestato ritrosia e sconforto nella minore, ricercando le figure adulte di riferimento (genitori affidatari e personale dei servizi). L'atteggiamento dei nonni è stato poco collaborativo e diffidente. La situazione abitativa è stata giudicata non consona per una minore di tre anni. La Corte dichiara l'inammissibilità degli appelli relativamente alla posizione della minore Persona_1, figlia biologica di Persona_2, che non ha interposto appello, e nei confronti della quale gli appellanti non possono avanzare alcuna richiesta, non avendo alcuna legittimazione.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione ed illegittima interruzione dei rapporti nipoti-nonni e mancata regolamentazione del diritto di visita

    La Corte dichiara l'inammissibilità degli appelli relativamente alla posizione della minore Persona_1, figlia biologica di Persona_2, che non ha interposto appello, e nei confronti della quale gli appellanti non possono avanzare alcuna richiesta, non avendo alcuna legittimazione. La Corte ritiene che gli appelli debbano essere rigettati e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. La totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali del padre e l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero delle stesse. L'attività istruttoria è emersa l'assenza di rapporti significativi tra i nonni e la piccola Pt_1. Gli incontri disposti hanno manifestato ritrosia e sconforto nella minore, ricercando le figure adulte di riferimento (genitori affidatari e personale dei servizi). L'atteggiamento dei nonni è stato poco collaborativo e diffidente. La situazione abitativa è stata giudicata non consona per una minore di tre anni. La Corte dichiara l'inammissibilità degli appelli relativamente alla posizione della minore Persona_1, figlia biologica di Persona_2, che non ha interposto appello, e nei confronti della quale gli appellanti non possono avanzare alcuna richiesta, non avendo alcuna legittimazione.

  • Rigettato
    Richiesta di revoca adottabilità e affidamento ai nonni

    La Corte ritiene che gli appelli debbano essere rigettati e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. La totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali del padre e l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero delle stesse. La situazione abitativa è stata giudicata non consona per una minore di tre anni. I nonni hanno un'età avanzata e non possono prendersi cura di una bambina di tre anni. La soluzione sarebbe adulto-centrica e non tutelerebbe il prioritario interesse della minore. L'attività istruttoria è emersa l'assenza di rapporti significativi tra i nonni e la piccola Pt_1. Gli incontri disposti hanno manifestato ritrosia e sconforto nella minore, ricercando le figure adulte di riferimento (genitori affidatari e personale dei servizi).

  • Rigettato
    Richiesta di adozione mite e regolamentazione incontri con i nonni

    La Corte ritiene che gli appelli debbano essere rigettati e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. La totale carenza ed inconsistenza delle capacità genitoriali del padre e l'assenza di autentiche prospettive per il futuro recupero delle stesse. La prosecuzione degli incontri tra la minore ed i nonni potrebbe seriamente pregiudicare il suo benessere psico-fisico.

  • Rigettato
    Richiesta di CTU sulle capacità dei nonni

    La Corte ha ritenuto di espletare ulteriore attività istruttoria, ma le relazioni successive hanno confermato la compromissione delle capacità genitoriali e l'assenza di prospettive di recupero. La visita domiciliare ha evidenziato criticità abitative e igieniche. L'età avanzata dei nonni rende improbabile la loro capacità di cura.

  • Rigettato
    Richiesta di prova testimoniale

    La Corte ha ritenuto di espletare ulteriore attività istruttoria, ma le relazioni successive hanno confermato la compromissione delle capacità genitoriali e l'assenza di prospettive di recupero. La visita domiciliare ha evidenziato criticità abitative e igieniche. L'età avanzata dei nonni rende improbabile la loro capacità di cura.

  • Accolto
    Richiesta di conferma della sentenza

    La Corte ritiene che gli appelli debbano essere rigettati e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata.

  • Accolto
    Richiesta di conferma della sentenza

    La Corte ritiene che gli appelli debbano essere rigettati e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Messina, sentenza 23/12/2025, n. 26
    Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
    Numero : 26
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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