TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa ___________
___ Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.2562/2024R.G.L. promossa
Rilasciata spedizione in D A forma esecutiva
, nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...] all'Avv.
70, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Solito, per mandato _____________ C.F._1 _________
in atti. _____________ _________
Ricorrente
per
_____________
C O N T R O ______
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_2 Parte_3 _____________
_________ con sede legale centrale a Roma, via Ciro il Grande n. 21, C.F , rappresentato e difeso
P.IVA_1 _____________ _________ dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Il Cancelliere
Resistente
All'esito dell'udienza del 21.11.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- Annulla l'avviso di addebito n. 596 2023 00054261 27 000 e condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 6.012,47 a titolo di contributi per l'anno 2016 da versarsi alla Gestione Separata,
oltre sanzioni per omissione contributiva e interessi che dovranno essere rideterminati dall'Ente
previdenziale. - Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2024, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito Parte_1
n. 596 2023 00054261 27 000, notificato il 15.01.2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 10.354,24 per omesso versamento dei contributi, asseritamente dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, per l'anno 2016.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente, premettendo di essere dottore commercialista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Palermo al dal mese di aprile 2011e di esercitare tale attività
professionale in forma abituale a partire dalla stessa data, deduceva: l'estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995, nonché ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973; l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata, di cui all'art. 2,
comma 26 della legge n. 335/1995; 3. in via subordinata, l'illegittimità delle sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e Pt_2
chiedendone il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, all'esito della udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
21.11.2024, la causa è stata decisa.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Orbene, com'è noto, l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico,
ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni
per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni
pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione allegata agli atti, l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto la contribuzione dovuta alla Gestione separata per l'anno 2016, pertanto il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza per il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, fissato al 20 luglio 2017 (cfr. DPCM del 20 luglio
2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2017).
Ciò posto, il ricorrente eccepisce che, anche tenendo conto della sospensione dei termini ID
(giorni 311, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno
2021) i crediti sottesi all'avviso impugnato, si sarebbero estinti per prescrizione il 27 maggio 2023,
pertanto alla data della notifica del 15 gennaio 2024, il termine prescrizionale era già spirato.
L'eccezione è infondata.
Risulta, infatti, ex tabulas che l' in data 5.12.2022, notificava ritualmente, tramite raccomanda Pt_2
A/R 66479434836-3, un avviso bonario portante il credito per contributi e sanzioni in relazione ai redditi professionali dell'anno 2016, interrompendo il decorso del termine prescrizionale;
ne consegue che, alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato (15 gennaio 2024), la prescrizione non era ancora maturata.
Invero va rilevato che l'avviso bonario conteneva tutte gli elementi necessari per porre il ricorrente nelle condizioni di comprendere l'entità del credito richiesto, i riferimenti normativi e le modalità di pagamento, pertanto, manifestava inequivocabilmente la volontà di far valere il diritto del creditore (come chiarito da Cass., Sez. 2, ord. 15140/2021).
Parimenti, va disattesa ogni doglianza della parte ricorrente in ordine alla infondatezza della pretesa contributiva dell' , essendo oramai principio consolidato l'obbligo contributivo verso la Pt_3
gestione separata del libero professionista che, pur iscritto ad un ordine professionale, non versi Pt_2
alla Cassa professionale di appartenenza la contribuzione soggettiva necessaria e utile alla provvista contributiva (cfr.: Cass. n. 30344/2017; n. 32166/2018; n.5826/2021; ord. n.20288/2022). Nel caso di specie infatti il ricorrente non ha dato prova della iscrizione alla e del versamento della Pt_4
contribuzione soggettiva, né alcuna rilevanza assume la iscrizione alla Gestione Separata quale collaboratore del Formez, posto che tale iscrizione riguarda attività e redditi diversi da quelli libero professionali ai quali si riferisce l'iscrizione e la contribuzione oggetto dell'impugnato avviso di addebito.
Infine, in ordine alla illegittimità delle sanzioni applicate, l'eccezione appare fondata.
L'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000 prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile. Tale sanzione è differente a seconda della fattispecie omissiva che viene in rilievo.
In particolare, si applica una sanzione più lieve -comunque, in misura “non superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge” – in caso di cd.
“omissione contributiva”, ossia “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie…” (cfr. art. 116, comma 8,
lett. a), della Legge n. 338/2000).
Trova, invece, applicazione una sanzione più severa - in una misura non superiore al 60% delle contribuzioni non versate - in ipotesi di cd. “evasione contributiva”, ossia “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate…” (cfr. art. 116, comma 8, lett. B, della L. n.
338/2000).
Ora, nel caso di specie, l' risulta aver applicato al ricorrente la seconda delle due fattispecie Pt_2
sanzionatorie, ossia quella più grave per “evasione” prevista dall'art. 116, comma 8, lett. b), della
Legge n. 338/2000 (cfr. avviso di pagamento impugnato) trattandosi di omessa compilazione del quadro RR. In merito la Corte d'Appello di Palermo ha ripetutamente stabilito che la condotta del contribuente,
che espone i propri redditi nella dichiarazione fiscale ritualmente presentata, non integra la fattispecie sanzionata dall'art. 116, comma 8, lett. B, L. 388/2000, a prescindere dall'eventuale omessa compilazione dello specifico riquadro RR: secondo tale giurisprudenza, infatti, detta “opzione
comportamentale (…), interpretata alla luce degli ordinari canoni di logica e rilevanza, si appalesa
incompatibile con una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge” (cfr., fra le altre,
Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 1206 del 16 novembre 2021).
Ritiene questo decidente che, conformemente a decisioni assunte dalla Corte di Appello di Palermo,
può trovare applicazione l'art. 116 c.8, lett. a) della l.n.388/2000, non ricorrendo nella fattispecie,
un'ipotesi di occultamento doloso del debito, atteso che il ricorrente ha integralmente riportati i propri redditi nella apposita (e diversa) sezione del modello Unico 2017, per l'anno di imposta 2016.
Pertanto, in assenza di specifica prova da parte dell'Ente previdenziale in ordine alla consapevolezza di parte ricorrente di porre in essere un comportamento idoneo a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque facilmente evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato ( modello Unico
2017 per l'anno di imposta 2016.) - inviata all'Agenzia delle Entrate competente in materia di accertamento e liquidazione dei contributi previdenziali.
Deve, dunque, escludersi sia l'occultamento dell'attività̀ lavorativa e del reddito percepito sia qualsiasi automatismo (ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte – cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 17/01/2022 n. 1293) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, parte ricorrente va condannata a pagare il debito contributivo oltre alle sanzioni a titolo di omissione contributiva (e conseguentemente agli interessi) che l'Ente previdenziale dovrà ricalcolare secondo la lett. a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000.
In ordine alle spese di lite, in considerazione dell'esito finale del giudizio e del parziale accoglimento del ricorso si ritiene equo compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 5.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa ___________
___ Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.2562/2024R.G.L. promossa
Rilasciata spedizione in D A forma esecutiva
, nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...] all'Avv.
70, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Solito, per mandato _____________ C.F._1 _________
in atti. _____________ _________
Ricorrente
per
_____________
C O N T R O ______
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_2 Parte_3 _____________
_________ con sede legale centrale a Roma, via Ciro il Grande n. 21, C.F , rappresentato e difeso
P.IVA_1 _____________ _________ dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Il Cancelliere
Resistente
All'esito dell'udienza del 21.11.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- Annulla l'avviso di addebito n. 596 2023 00054261 27 000 e condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 6.012,47 a titolo di contributi per l'anno 2016 da versarsi alla Gestione Separata,
oltre sanzioni per omissione contributiva e interessi che dovranno essere rideterminati dall'Ente
previdenziale. - Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2024, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito Parte_1
n. 596 2023 00054261 27 000, notificato il 15.01.2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 10.354,24 per omesso versamento dei contributi, asseritamente dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, per l'anno 2016.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente, premettendo di essere dottore commercialista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Palermo al dal mese di aprile 2011e di esercitare tale attività
professionale in forma abituale a partire dalla stessa data, deduceva: l'estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995, nonché ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973; l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata, di cui all'art. 2,
comma 26 della legge n. 335/1995; 3. in via subordinata, l'illegittimità delle sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e Pt_2
chiedendone il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, all'esito della udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
21.11.2024, la causa è stata decisa.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Orbene, com'è noto, l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico,
ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni
per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni
pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione allegata agli atti, l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto la contribuzione dovuta alla Gestione separata per l'anno 2016, pertanto il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza per il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, fissato al 20 luglio 2017 (cfr. DPCM del 20 luglio
2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2017).
Ciò posto, il ricorrente eccepisce che, anche tenendo conto della sospensione dei termini ID
(giorni 311, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno
2021) i crediti sottesi all'avviso impugnato, si sarebbero estinti per prescrizione il 27 maggio 2023,
pertanto alla data della notifica del 15 gennaio 2024, il termine prescrizionale era già spirato.
L'eccezione è infondata.
Risulta, infatti, ex tabulas che l' in data 5.12.2022, notificava ritualmente, tramite raccomanda Pt_2
A/R 66479434836-3, un avviso bonario portante il credito per contributi e sanzioni in relazione ai redditi professionali dell'anno 2016, interrompendo il decorso del termine prescrizionale;
ne consegue che, alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato (15 gennaio 2024), la prescrizione non era ancora maturata.
Invero va rilevato che l'avviso bonario conteneva tutte gli elementi necessari per porre il ricorrente nelle condizioni di comprendere l'entità del credito richiesto, i riferimenti normativi e le modalità di pagamento, pertanto, manifestava inequivocabilmente la volontà di far valere il diritto del creditore (come chiarito da Cass., Sez. 2, ord. 15140/2021).
Parimenti, va disattesa ogni doglianza della parte ricorrente in ordine alla infondatezza della pretesa contributiva dell' , essendo oramai principio consolidato l'obbligo contributivo verso la Pt_3
gestione separata del libero professionista che, pur iscritto ad un ordine professionale, non versi Pt_2
alla Cassa professionale di appartenenza la contribuzione soggettiva necessaria e utile alla provvista contributiva (cfr.: Cass. n. 30344/2017; n. 32166/2018; n.5826/2021; ord. n.20288/2022). Nel caso di specie infatti il ricorrente non ha dato prova della iscrizione alla e del versamento della Pt_4
contribuzione soggettiva, né alcuna rilevanza assume la iscrizione alla Gestione Separata quale collaboratore del Formez, posto che tale iscrizione riguarda attività e redditi diversi da quelli libero professionali ai quali si riferisce l'iscrizione e la contribuzione oggetto dell'impugnato avviso di addebito.
Infine, in ordine alla illegittimità delle sanzioni applicate, l'eccezione appare fondata.
L'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000 prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile. Tale sanzione è differente a seconda della fattispecie omissiva che viene in rilievo.
In particolare, si applica una sanzione più lieve -comunque, in misura “non superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge” – in caso di cd.
“omissione contributiva”, ossia “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie…” (cfr. art. 116, comma 8,
lett. a), della Legge n. 338/2000).
Trova, invece, applicazione una sanzione più severa - in una misura non superiore al 60% delle contribuzioni non versate - in ipotesi di cd. “evasione contributiva”, ossia “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate…” (cfr. art. 116, comma 8, lett. B, della L. n.
338/2000).
Ora, nel caso di specie, l' risulta aver applicato al ricorrente la seconda delle due fattispecie Pt_2
sanzionatorie, ossia quella più grave per “evasione” prevista dall'art. 116, comma 8, lett. b), della
Legge n. 338/2000 (cfr. avviso di pagamento impugnato) trattandosi di omessa compilazione del quadro RR. In merito la Corte d'Appello di Palermo ha ripetutamente stabilito che la condotta del contribuente,
che espone i propri redditi nella dichiarazione fiscale ritualmente presentata, non integra la fattispecie sanzionata dall'art. 116, comma 8, lett. B, L. 388/2000, a prescindere dall'eventuale omessa compilazione dello specifico riquadro RR: secondo tale giurisprudenza, infatti, detta “opzione
comportamentale (…), interpretata alla luce degli ordinari canoni di logica e rilevanza, si appalesa
incompatibile con una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge” (cfr., fra le altre,
Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 1206 del 16 novembre 2021).
Ritiene questo decidente che, conformemente a decisioni assunte dalla Corte di Appello di Palermo,
può trovare applicazione l'art. 116 c.8, lett. a) della l.n.388/2000, non ricorrendo nella fattispecie,
un'ipotesi di occultamento doloso del debito, atteso che il ricorrente ha integralmente riportati i propri redditi nella apposita (e diversa) sezione del modello Unico 2017, per l'anno di imposta 2016.
Pertanto, in assenza di specifica prova da parte dell'Ente previdenziale in ordine alla consapevolezza di parte ricorrente di porre in essere un comportamento idoneo a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque facilmente evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato ( modello Unico
2017 per l'anno di imposta 2016.) - inviata all'Agenzia delle Entrate competente in materia di accertamento e liquidazione dei contributi previdenziali.
Deve, dunque, escludersi sia l'occultamento dell'attività̀ lavorativa e del reddito percepito sia qualsiasi automatismo (ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte – cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 17/01/2022 n. 1293) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, parte ricorrente va condannata a pagare il debito contributivo oltre alle sanzioni a titolo di omissione contributiva (e conseguentemente agli interessi) che l'Ente previdenziale dovrà ricalcolare secondo la lett. a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000.
In ordine alle spese di lite, in considerazione dell'esito finale del giudizio e del parziale accoglimento del ricorso si ritiene equo compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 5.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile