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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
27n. 1982/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria IS, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA GU, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Dottor TRIPPITELLI PIERANGELO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici e previdenziali.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'Intestato Tribunale il Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2019/2020; c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla rivalutazione integrale Controparte_1 della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte le Controparte_1 differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'Istituto scolastico I.T.C. “Galiani” di Chieti, prot. n. 14095 del 08.10.2007, siccome omette la valutazione dell'anno 2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv.
DO NE.
Il ricorrente, docente di ruolo sin dal 1.09.1997, lamentava la illegittimità del modus operandi dell'Amministrazione resistente, la quale, nell'effettuare la ricostruzione della sua carriera, non aveva computato né a fini giuridici né tantomeno a fini economico-previdenziali l'anno 2013 impedendo così ad esso ricorrente di accedere alle progressioni stipendiali e di essere oggi inquadrato nella corretta fascia stipendiale. Rappresentava che le determinazioni della P.A. erano frutto di un'interpretazione assolutamente distorta dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 122/2013 che, come è noto, hanno previsto il c.d. Blocco stipendiale per gli anni
2010/2013. A detta del ricorrente, infatti, tale blocco – che, peraltro, permane in via esclusiva per l'anno 2013 non essendosi trovata ancora una soluzione in sede di contrattazione collettiva - non può avere effetti permanenti impedendo ai docenti di accedere alle progressioni economiche corrispondenti agli anni di servizio effettivamente prestati. È chiaro, infatti, che una lettura costituzionalmente orientata della normativa non consentirebbe di estendere gli effetti del blocco ad un periodo ulteriore rispetto a quello cui la stessa si riferisce. Concludeva, pertanto, affinchè
l'adito Tribunale volesse accogliere le rassegnate conclusioni.
Si costituiva con rituale memoria difensiva il , il quale Controparte_1 contestava integralmente gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto destituito di qualsivoglia fondamento. Con riguardo, poi, alla domanda avente ad oggetto il pagamento delle eventuali differenze retributive maturate, nel denegato caso di accoglimento della domanda relativa alla progressione economica, il eccepiva in ogni caso la prescrizione CP_1 quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. degli emolumenti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa – di natura prettamente documentale e vertente su questioni di diritto – veniva decisa all'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Prima di entrare nel merito delle questioni sottoposte all'attenzione di questo giudice, il
Tribunale prende atto della rinuncia da parte della ricorrente al punto di domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ. Trattandosi di rinuncia a parte della domanda che comporta un restringimento del thema decidendum, essa non richiede né necessita di accettazione da parte della resistente, la quale non subisce alcuna lesione del proprio diritto di difesa.
A tal riguardo, è orientamento oramai uniforme e consolidato della giurisprudenza di legittimità quello in virtù del quale “La rinuncia alla domanda "rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte" (Cass. n. 1439/.2002). Ed ancora,
"La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione". E, come chiarito da Cass. N. 18255/2004, "La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (...)" (vedi Cass. N. 23749/2011).
Ciò premesso, il presente giudizio rimane, dunque, circoscritto al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 nella ricostruzione della carriera del ricorrente.
In parte qua, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento alla luce dei recenti ed ultimi orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto.
Come è noto, l'art. 9 del D.L. n. 78/2010 al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". La stessa norma al successivo comma 23 ha, poi, dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14"; tale norma costituisce applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21, del medesimo D.L. n. 78/2010 sopra richiamato.
Successivamente, per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma
23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013). Dunque, dal combinato disposto dei commi 21 e 23 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 emerge in modo chiaro ed inequivoco che l'anno 2013 non possa essere computato ai fini delle progressioni stipendiali rimanendo, pertanto, privo di qualsivoglia utilità a fini economici.
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Controparte_2
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
[...] sindacali maggiormente rappresentative".
A sua volta l'art. 64 comma 9 del D.L. n. 112/2008, come convertito nella Legge n. 133/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_3
a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione
[...] dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_3
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse
[...] rispetto ai risparmi previsti".
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Quanto, invece, all'anno 2013 effettivamente l'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013 dispone che “le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”, così estendendo il cd. “blocco” dell'anzianità anche all'anno 2013, per il quale non consta un meccanismo di salvaguardia, del quale, conclusivamente, il terrà conto, in sede attuativa, CP_4 ai fini della ricostruzione della progressione economica.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
Dunque, la disciplina normativa sin qui richiamata esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Il comma 23 dell'art. 9 cit. non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. D'altronde, stando al dettato del comma 21 dello stesso art. 9, il mancato computo a fini economici di tale annualità si applica a tutte le categorie di pubblici impiegati che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio. Situazione questa ben diversa dalle progressioni orizzontali e verticali di cui all'art. 52 del Dlgs. n. 165/2001 le quali non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
La disciplina sin qui richiamata è stata in più occasioni ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte
Cost. n. 178/2015; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018). E ciò in quanto trattasi di un blocco soltanto temporaneo risultando semplicemente posticipata l'acquisizione della fascia stipendiale superiore che resta, in ogni caso, garantita.
A dipanare il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto è di recente intervenuta la Suprema
Corte, la quale ha ritenuto che una lettura maggiormente conforme al dettato normativo precluda
– in difetto di un intervento ad hoc ad opera della contrattazione collettiva - che l'annualità del
2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 (vedi Cass. N. 13618/2025; Cass. N.
16133/2024 laddove era stato statuito che le disposizioni sul blocco stipendiale sono
“disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel.
c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico»”. Sulla base di tale premessa, la S.C. ha affermato il principio alla stregua del quale: “il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”).
Ha affermato il Supremo Consesso che “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma
23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013,
l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n.
165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali
(per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche” (vedi Cass. Nn. 13618 e 13619/2025).
È, dunque, chiaro che il differimento dell'effetto economico sia subordinato alla cessazione del periodo di blocco posto che una volta che interverrà il meccanismo delle progressioni stipendiali troverà nuovamente applicazione con conseguente acquisizione delle fasce stipendiali superiori.
L'unico modo, infatti, per garantire il dovuto risparmio di spesa nelle ipotesi di scatti stipendiali automatici – come quelli che qui occupano – era quello di non computare a fini economici le annualità investite dal blocco. Ciò non esclude, però, come affermato dalla stessa Corte di legittimità che “La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
In ragione di ciò, è indubbio che l'anno 2013 concorra a determinare la complessiva anzianità di servizio e che nell'effettuare la ricostruzione della carriera del docente, l'amministrazione debba computarlo sebbene ai soli fini giuridici, permanendo tale blocco fino a quando non vi saranno – come già avvenuto per le precedenti annualità - modifiche introdotte dalla contrattazione collettive che consentiranno di operarne il riconoscimento anche ai fini economici con conseguente progressione delle fasce stipendiali (attualmente investite dal blocco).
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti indicati. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione e dei difformi orientamenti esistenti tra i giudici di merito (essendo l'intervento chiarificatore della Corte di legittimità intervenuto soltanto di recente e, comunque, dopo la costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1982/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara il diritto in capo a a vedersi riconoscere l'anzianità Parte_1 maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara in data 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria IS, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA GU, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Dottor TRIPPITELLI PIERANGELO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici e previdenziali.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'Intestato Tribunale il Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2019/2020; c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla rivalutazione integrale Controparte_1 della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte le Controparte_1 differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'Istituto scolastico I.T.C. “Galiani” di Chieti, prot. n. 14095 del 08.10.2007, siccome omette la valutazione dell'anno 2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv.
DO NE.
Il ricorrente, docente di ruolo sin dal 1.09.1997, lamentava la illegittimità del modus operandi dell'Amministrazione resistente, la quale, nell'effettuare la ricostruzione della sua carriera, non aveva computato né a fini giuridici né tantomeno a fini economico-previdenziali l'anno 2013 impedendo così ad esso ricorrente di accedere alle progressioni stipendiali e di essere oggi inquadrato nella corretta fascia stipendiale. Rappresentava che le determinazioni della P.A. erano frutto di un'interpretazione assolutamente distorta dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 122/2013 che, come è noto, hanno previsto il c.d. Blocco stipendiale per gli anni
2010/2013. A detta del ricorrente, infatti, tale blocco – che, peraltro, permane in via esclusiva per l'anno 2013 non essendosi trovata ancora una soluzione in sede di contrattazione collettiva - non può avere effetti permanenti impedendo ai docenti di accedere alle progressioni economiche corrispondenti agli anni di servizio effettivamente prestati. È chiaro, infatti, che una lettura costituzionalmente orientata della normativa non consentirebbe di estendere gli effetti del blocco ad un periodo ulteriore rispetto a quello cui la stessa si riferisce. Concludeva, pertanto, affinchè
l'adito Tribunale volesse accogliere le rassegnate conclusioni.
Si costituiva con rituale memoria difensiva il , il quale Controparte_1 contestava integralmente gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto destituito di qualsivoglia fondamento. Con riguardo, poi, alla domanda avente ad oggetto il pagamento delle eventuali differenze retributive maturate, nel denegato caso di accoglimento della domanda relativa alla progressione economica, il eccepiva in ogni caso la prescrizione CP_1 quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. degli emolumenti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa – di natura prettamente documentale e vertente su questioni di diritto – veniva decisa all'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Prima di entrare nel merito delle questioni sottoposte all'attenzione di questo giudice, il
Tribunale prende atto della rinuncia da parte della ricorrente al punto di domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ. Trattandosi di rinuncia a parte della domanda che comporta un restringimento del thema decidendum, essa non richiede né necessita di accettazione da parte della resistente, la quale non subisce alcuna lesione del proprio diritto di difesa.
A tal riguardo, è orientamento oramai uniforme e consolidato della giurisprudenza di legittimità quello in virtù del quale “La rinuncia alla domanda "rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte" (Cass. n. 1439/.2002). Ed ancora,
"La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione". E, come chiarito da Cass. N. 18255/2004, "La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (...)" (vedi Cass. N. 23749/2011).
Ciò premesso, il presente giudizio rimane, dunque, circoscritto al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 nella ricostruzione della carriera del ricorrente.
In parte qua, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento alla luce dei recenti ed ultimi orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto.
Come è noto, l'art. 9 del D.L. n. 78/2010 al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". La stessa norma al successivo comma 23 ha, poi, dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14"; tale norma costituisce applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21, del medesimo D.L. n. 78/2010 sopra richiamato.
Successivamente, per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma
23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013). Dunque, dal combinato disposto dei commi 21 e 23 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 emerge in modo chiaro ed inequivoco che l'anno 2013 non possa essere computato ai fini delle progressioni stipendiali rimanendo, pertanto, privo di qualsivoglia utilità a fini economici.
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Controparte_2
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
[...] sindacali maggiormente rappresentative".
A sua volta l'art. 64 comma 9 del D.L. n. 112/2008, come convertito nella Legge n. 133/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_3
a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione
[...] dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_3
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse
[...] rispetto ai risparmi previsti".
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Quanto, invece, all'anno 2013 effettivamente l'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013 dispone che “le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”, così estendendo il cd. “blocco” dell'anzianità anche all'anno 2013, per il quale non consta un meccanismo di salvaguardia, del quale, conclusivamente, il terrà conto, in sede attuativa, CP_4 ai fini della ricostruzione della progressione economica.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
Dunque, la disciplina normativa sin qui richiamata esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Il comma 23 dell'art. 9 cit. non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. D'altronde, stando al dettato del comma 21 dello stesso art. 9, il mancato computo a fini economici di tale annualità si applica a tutte le categorie di pubblici impiegati che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio. Situazione questa ben diversa dalle progressioni orizzontali e verticali di cui all'art. 52 del Dlgs. n. 165/2001 le quali non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
La disciplina sin qui richiamata è stata in più occasioni ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte
Cost. n. 178/2015; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018). E ciò in quanto trattasi di un blocco soltanto temporaneo risultando semplicemente posticipata l'acquisizione della fascia stipendiale superiore che resta, in ogni caso, garantita.
A dipanare il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto è di recente intervenuta la Suprema
Corte, la quale ha ritenuto che una lettura maggiormente conforme al dettato normativo precluda
– in difetto di un intervento ad hoc ad opera della contrattazione collettiva - che l'annualità del
2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 (vedi Cass. N. 13618/2025; Cass. N.
16133/2024 laddove era stato statuito che le disposizioni sul blocco stipendiale sono
“disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel.
c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico»”. Sulla base di tale premessa, la S.C. ha affermato il principio alla stregua del quale: “il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”).
Ha affermato il Supremo Consesso che “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma
23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013,
l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n.
165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali
(per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche” (vedi Cass. Nn. 13618 e 13619/2025).
È, dunque, chiaro che il differimento dell'effetto economico sia subordinato alla cessazione del periodo di blocco posto che una volta che interverrà il meccanismo delle progressioni stipendiali troverà nuovamente applicazione con conseguente acquisizione delle fasce stipendiali superiori.
L'unico modo, infatti, per garantire il dovuto risparmio di spesa nelle ipotesi di scatti stipendiali automatici – come quelli che qui occupano – era quello di non computare a fini economici le annualità investite dal blocco. Ciò non esclude, però, come affermato dalla stessa Corte di legittimità che “La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
In ragione di ciò, è indubbio che l'anno 2013 concorra a determinare la complessiva anzianità di servizio e che nell'effettuare la ricostruzione della carriera del docente, l'amministrazione debba computarlo sebbene ai soli fini giuridici, permanendo tale blocco fino a quando non vi saranno – come già avvenuto per le precedenti annualità - modifiche introdotte dalla contrattazione collettive che consentiranno di operarne il riconoscimento anche ai fini economici con conseguente progressione delle fasce stipendiali (attualmente investite dal blocco).
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti indicati. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione e dei difformi orientamenti esistenti tra i giudici di merito (essendo l'intervento chiarificatore della Corte di legittimità intervenuto soltanto di recente e, comunque, dopo la costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1982/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara il diritto in capo a a vedersi riconoscere l'anzianità Parte_1 maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara in data 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria IS