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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/08/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1523 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/07/1979, rappresentato e difeso dall'avvocato CATTAPAN MARIA CRISTINA;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato OSTI DAVIDE e dall'avvocato CARRUCCIU GIANCARLO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1. Che il figlio sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e sia collocato prevalentemente presso pagina 1 di 4 la madre che fisserà la propria residenza in Vicenza, via N. Vicentino n. 102.
2. Che il minore stia con il padre:
• a week end alterni quando il sig. si recherà a prendere il figlio il venerdì sera alle ore 18.00 Parte_1
per riaccompagnarlo a casa dalla madre alla domenica sera alle ore 19.00 nel periodo invernale ed alle ore 21.00 nel periodo estivo;
• per una settimana durante le vacanze di Natale, e precisamente dal 31.12 al 06.01 come fatto fino ad oggi e come da espresso desiderio del minore;
• per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
• due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori almeno entro il 31 maggio di ogni anno;
• Restano salvi i diversi accordi tra le parti.
3. Le rimanenti festività, anche scolastiche (carnevale, etc..) verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra di loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario di visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadono annualmente;
- in ogni caso, indipendentemente dal calendario di visite e/o vacanze, viene assicurato il diritto di Pt_2
a trascorrere con ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno;
laddove i genitori non
[...]
possano/vogliano condividere insieme la giornata del compleanno, avranno cura di ripartire quel giorno in modo che il figlio trascorra almeno due ore con il padre. Il Padre inoltre trascorrerà con il figlio, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo, la Festa del Papà e il proprio compleanno. Analoga possibilità di rimanere con il minore verrà concessa alla madre anche nel giorno della Parte_2
Festa della Mamma e per il suo compleanno, ciò indipendentemente dal calendario di visite;
- nei giorni in cui un genitore non terrà con sé il figlio avrà la facoltà di sentirlo telefonicamente o videochiamarlo a orario concordato;
- entrambi i genitori potranno partecipare alle recite, saggi, gare, feste, etc. del minore anche nelle giornate di non collocamento. Sarà cura del genitore che ne ha notizia per primo informare l'altro dei vari eventi e iniziative scolastiche ed extrascolastiche;
pagina 2 di 4 - restano salvi diversi accordi tra le parti.
4. Che i nonni materni e paterni possano coadiuvare i genitori nell'accudimento del minore.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
1. Che il sig. corrisponda alla sig.ra come contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
del figlio la somma di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. Detta somma è comprensiva anche del costo mensile relativo alla palestra frequentata da . Parte_2
2. Che il sig. partecipi al pagamento del 60 (sessanta) % delle spese straordinarie secondo Parte_1
quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza (doc. 4).
3. Che l'Assegno Unico e Universale verrà percepito interamente dalla sig.ra . CP_1
SULLA REPERIBILITA'
I genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro, senza ritardo, ogni variazione di residenza, domicilio o recapito telefonico, a comunicare il recapito - anche telefonico - degli eventuali luoghi di villeggiatura.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/04/2025 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il Parte_2
23/8/2011.
All'esito dell'udienza del 19/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche pagina 3 di 4 dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 60%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 28/8/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1523 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/07/1979, rappresentato e difeso dall'avvocato CATTAPAN MARIA CRISTINA;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato OSTI DAVIDE e dall'avvocato CARRUCCIU GIANCARLO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1. Che il figlio sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e sia collocato prevalentemente presso pagina 1 di 4 la madre che fisserà la propria residenza in Vicenza, via N. Vicentino n. 102.
2. Che il minore stia con il padre:
• a week end alterni quando il sig. si recherà a prendere il figlio il venerdì sera alle ore 18.00 Parte_1
per riaccompagnarlo a casa dalla madre alla domenica sera alle ore 19.00 nel periodo invernale ed alle ore 21.00 nel periodo estivo;
• per una settimana durante le vacanze di Natale, e precisamente dal 31.12 al 06.01 come fatto fino ad oggi e come da espresso desiderio del minore;
• per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
• due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori almeno entro il 31 maggio di ogni anno;
• Restano salvi i diversi accordi tra le parti.
3. Le rimanenti festività, anche scolastiche (carnevale, etc..) verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra di loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario di visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadono annualmente;
- in ogni caso, indipendentemente dal calendario di visite e/o vacanze, viene assicurato il diritto di Pt_2
a trascorrere con ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno;
laddove i genitori non
[...]
possano/vogliano condividere insieme la giornata del compleanno, avranno cura di ripartire quel giorno in modo che il figlio trascorra almeno due ore con il padre. Il Padre inoltre trascorrerà con il figlio, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo, la Festa del Papà e il proprio compleanno. Analoga possibilità di rimanere con il minore verrà concessa alla madre anche nel giorno della Parte_2
Festa della Mamma e per il suo compleanno, ciò indipendentemente dal calendario di visite;
- nei giorni in cui un genitore non terrà con sé il figlio avrà la facoltà di sentirlo telefonicamente o videochiamarlo a orario concordato;
- entrambi i genitori potranno partecipare alle recite, saggi, gare, feste, etc. del minore anche nelle giornate di non collocamento. Sarà cura del genitore che ne ha notizia per primo informare l'altro dei vari eventi e iniziative scolastiche ed extrascolastiche;
pagina 2 di 4 - restano salvi diversi accordi tra le parti.
4. Che i nonni materni e paterni possano coadiuvare i genitori nell'accudimento del minore.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
1. Che il sig. corrisponda alla sig.ra come contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
del figlio la somma di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. Detta somma è comprensiva anche del costo mensile relativo alla palestra frequentata da . Parte_2
2. Che il sig. partecipi al pagamento del 60 (sessanta) % delle spese straordinarie secondo Parte_1
quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza (doc. 4).
3. Che l'Assegno Unico e Universale verrà percepito interamente dalla sig.ra . CP_1
SULLA REPERIBILITA'
I genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro, senza ritardo, ogni variazione di residenza, domicilio o recapito telefonico, a comunicare il recapito - anche telefonico - degli eventuali luoghi di villeggiatura.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/04/2025 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il Parte_2
23/8/2011.
All'esito dell'udienza del 19/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche pagina 3 di 4 dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 60%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 28/8/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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