Ordinanza collegiale 30 settembre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2025, proposto da
IM s.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Maria Menzani e Gianpaolo Menzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Camogli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/3;
per l'annullamento
della richiesta via PEC del 31/10/2024, di versamento dell’importo di Euro 276.781,57 a saldo del contributo sul costo di costruzione, già assolto per Euro 149.900,51, relativo alla realizzazione di n. 231 box, oltre a posti auto, nell’autorimessa interrata su quattro piani, assentita con permesso di costruire n. 178 del 2/10/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camogli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società NOVIM s.r.l. espone: - che il Comune di Camogli approvava un piano particolareggiato per l’areale dell’ex scalo ferroviario, prevedendo la realizzazione di un’autorimessa interrata ad uso privato (settore 1) e di un’autorimessa interrata ad uso pubblico (settore 2); - che, per l’intervento di iniziativa privata, IM presentava al Comune istanza di rilascio del permesso di costruire; - che, al fine di ottenere il titolo edilizio, con “atto di impegno” 16.7.2018, prot. 13525, del 19.7.2018, IM dichiarava: a) di impegnarsi ad asservire i realizzandi parcheggi, ai sensi dell’art. 9 commi 1 e 2 della legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli) ad altrettanti appartamenti siti nel territorio comunale; b) che, a tal fine, entro la data di ultimazione dei lavori avrebbe formalizzato l’atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto alle unità immobiliari site nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L.R. 16/2008; - che, il 20.9.2018, il Comune e IM stipulavano la convenzione urbanistica con atto per notar G. Castellana, rep. 17390 e racc. 7807, il cui art. 4 disciplinava le modalità di pagamento del contributo di costruzione; - che, a garanzia di tale pagamento, la banca Intesa San Paolo s.p.a. costituiva fidejussione a prima richiesta; - che, con provvedimento 2.10.2018, prot. 2206/15, il Comune rilasciava a IM il permesso di costruire per la realizzazione dell’autorimessa ad uso privato; - che, con SCIA 6.7.2023, prot. 12206, IM presentava al Comune comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’autorimessa interrata; - che, con atto 12.7.2023, prot. 12561, IM presentava al Comune la segnalazione certificata di agibilità; - che, in un periodo tra il 17.7.2023 ed il 23.11.2023, IM trasmetteva al Comune i certificati notarili attestanti le compravendite dei box con l’asservimento ad unità immobiliari site nel territorio comunale; - che, in data 8.2.2024, IM ed il Comune sottoscrivevano testimoniale di stato dell’ultimazione delle opere di urbanizzazione in superficie (verde pubblico ed arredi), di proprietà comunale; - che, con nota 24.9.2024, IM attestava al Comune di aver pagato a titolo di contributo di costruzione la somma di € 149.900,51, pari alla differenza fra il contributo totale (426.682,08) e quello relativo ai posti auto asserviti, esentati ex art. 19 comma 2 L.R. n. 16/2008; - che, con nota 31.10.2024, il Comune dichiarava invece dovuto a titolo di contributo di costruzione sull’autorimessa l’importo residuo di € 276.781,57, osservando che gli atti di asservimento erano stati stipulati e pubblicati tutti dopo la data di ultimazione dei lavori e di presentazione della segnalazione di certificazione dell’agibilità comunicati da IM (rispettivamente, il 6 e 12 luglio 2023) e che, pertanto, a fronte degli € 149.900,51 versati, restavano da pagare € 276.781,49; - che, a fronte dell’opposizione di IM, il Comune, con nota 20.11.2024, escuteva la fidejussione.
Agisce per l’annullamento della richiesta inoltrata dal Comune di Camogli via pec il 31.10.2024, di versamento dell’importo di Euro 276.781,57 a saldo del contributo sul costo di costruzione, già assolto per Euro 149.900,51, relativo alla realizzazione di n. 231 box, oltre a posti auto, nell’autorimessa interrata su quattro piani, assentita con permesso di costruire n.178 del 2/10/2018, nonché, in subordine, per l’accertamento e la condanna del Comune al pagamento dei danni patrimoniali arrecati alla società dalla ridetta richiesta di pagamento.
A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione di legge (art. 7 e ss. L.241/1990 e s.m.i. anche in relazione ai successivi artt. 21 quinquies e 21 octies ) con contestuale violazione / erronea applicazione degli artt. 3 e 4 della Convenzione del 2019-2018 e del Permesso di Costruire n.178/2018.
La richiesta di pagamento gravata avrebbe sostanzialmente natura di revoca dei precedenti atti comunali che avevano espressamente confermato la validità, ai fini della quantificazione del contributo sul costo di costruzione, delle risultanze del “Testimoniale di stato” dell’8/2/2024 - atto pubblico fidefacente relativamente alla data di ultimazione dei lavori -, e come tale sarebbe stata adottata al di fuori dei canoni partecipativi delineati dalla legge n. 241/1990.
2. Eccesso di potere per erronea valutazione sia del termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 4 della Convenzione, anche in relazione all’art. 19, comma 2°, L.R. n.16/2008 ed all’art. 15, comma 2°, DPR 380/2001 anche agli effetti della persistente efficacia dei vincoli pertinenziali già stipulati e trascritti.
La “fine lavori” dichiarata dal soggetto attuatore tramite il Direttore dei Lavori non sarebbe stata effettiva, ma avrebbe coinciso, al più, con una “parziale fine lavori” resa in tesi urgente vuoi dalla richiesta del Comune di poter disporre al più presto delle proprie aree anche per finalità viabilistiche di carattere generale, vuoi da esigenze di sicurezza del D.L., al fine di consentire ai promittenti acquirenti dei box l’accesso in un’area di cantiere e la loro verifica prima dei successivi atti di cessione, comprensivi del vincolo pertinenziale.
Attesa la oggettiva connessione funzionale tra i lavori di realizzazione dell’autorimessa interrata e del soprastante ex Magazzino FF.SS., la fine lavori non potrebbe non coincidere con l’ultimazione dei lavori nella loro interezza, come certificata dal testimoniale di stato dell’8/2/2024.
3. Violazione del principio costituzionale di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché del principio di proporzionalità di derivazione comunitaria, del principio di ragionevolezza e di quelli di lealtà e buona fede contrattuale nell’interpretazione / esecuzione dei contratti (artt. 1366 – 1375 cod. civ.).
Denuncia la violazione dei principi generali rubricati.
4. In merito alla subordinata azione di accertamento e condanna.
In via di subordine, svolge azione di accertamento dell’indebito arricchimento ottenuto dal Comune e di condanna al rimborso del complessivo importo di Euro 203.520,05, così costituito: a) quanto ad Euro 75.248,00, a titolo di rimborso degli oneri tributari di registro e catastali corrisposti all’Erario per i 174 atti notarili di vincolo pertinenziale a favore del Comune, come da fatture dei notai roganti; b) quanto ad Euro 128.272,50, a titolo di danno provocato alla ricorrente per l’accollo dei costi delle opere richieste dal Comune.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Camogli, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso e dei motivi sub 1, 2 e 3 per carenza di interesse, difetto di lesività e di contenuto provvedimentale, nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Si discute del contributo di costruzione relativo al permesso di costruire rilasciato per la realizzazione della sola autorimessa.
Secondo il chiaro disposto dell’art. 19 comma 2 L.R. n. 16/2008, “La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purché non eccedenti le dimensioni e le quantità minime ivi prescritte, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la data di ultimazione dei lavori, venga formalizzato l'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare” .
Orbene, considerato che l’onerosità del permesso di costruire ex 11 D.P.R. n. 380/2001 con la corresponsione del contributo di costruzione ex art. 16 D.P.R. n. 380/2001 costituisce un principio o regola generale, mentre le ipotesi di esenzione o di esonero costituiscono l’eccezione di carattere tassativo, e dunque di stretta interpretazione ex art. 14 disp. prel. cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II, 12/04/2021, n. 2939), ne segue che, come linearmente affermato dalla difesa comunale, quello di cui all’art. 19 comma 2 della L.R. n. 16/2008 è un termine legislativo – e qui anche convenzionale (cfr. l’art. 4 della convenzione urbanistica 20.9.2018 - doc. 4 delle produzioni 16.1.2025 di parte ricorrente) – posto a garanzia della certezza e prevedibilità della relativa entrata comunale, e dunque “essenziale”, in quanto, diversamente, l’operatore potrebbe procrastinare sine die e a piacer suo il pagamento del contributo di costruzione, stipulando gli asservimenti secondo gli umori e l’andamento del mercato immobiliare.
E non vi è dubbio che, sempre per evidenti ragioni di certezza del diritto, la ultimazione dei lavori debba essere attestata tramite l’apposita SCIA ex art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, la cui omessa presentazione nel termine di 15 giorni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e la cui falsità ideologica è presidiata anche penalmente, laddove il testimoniale di stato – peraltro, nel caso di specie, neppure giurato – è una perizia che si limita, più genericamente, a riprodurre e/o raffigurare lo stato e/o la condizione dei luoghi al momento della sua redazione, senza attestare alcunché.
La domanda subordinata di arricchimento senza causa di cui al quarto motivo di ricorso è a sua volta infondata.
Difatti, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta "senza una giusta causa", cosicché non sussiste il presupposto del rimedio in parola, qualora il profitto sia, invece, conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato. L'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta” (Cons. Stato, Sez. VI, 11/10/2024, n. 8151): e, nel caso di specie, la locupletazione del Comune trova invece la sua causa giuridica nel rilascio del permesso di costruire.
Difetta, inoltre, il requisito della sussidiarietà dell’azione ex art. 2042 cod. civ., potendo la società ricorrente esercitare – come di fatto ha esercitato – la azione principale per l’accertamento della non debenza del contributo di costruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA OR, Presidente
LO TA, Consigliere, Estensore
IL ET, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO TA | CA OR |
IL SEGRETARIO