Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6064 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2651/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa
Maria Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.° 2651/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento, e vertente tra,
(C.F. ), in proprio ed in qualità Parte_1 C.F._1
di titolare dell'omonima impresa individuale (P. IVA ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Foresta (C.F. ), C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola alla via Anfiteatro
Laterizio n. 220, in virtù di mandato in atti,
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Acierno dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per Notaio di Napoli Persona_1 rep. n. 33646 del 6/4/2018, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
e avente ad oggetto opposizione avverso il provvedimento di
[...]
revoca finanziamento adottato dalla Controparte_1
Infatti all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.2.2025 tenutasi a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149 e con il deposito in telematico delle parti di note scritte contenenti istanze e conclusioni senza che risulti essere stata richiesta la trattazione in presenza, questo Giudice ha trattenuto in decisione la causa con la concessione dei termini ex art. 190 cpc decorrenti dalla comunicazione del verbale di udienza.
Venendo ai fatti di causa e dei motivi della decisione deve premettersi che risulta agli atti l' opposizione da parte della attrice all'ingiunzione di pagamento Prot 2021.0607417 del 6.12.2021 della Direzione Generale
Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione - Giunta Regionale della Campania notificata in data 27.12.2021, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 25.327,52 (con aggiunta di spese di notifica e interessi successivi al 25.11.2021) a favore dell' quale importo (maggiorato degli interessi Parte_2
dal 29.09.2016 al 25.11.2019) relativamente al finanziamento erogato con procedura POR Campania FSE 2007/2013 – Avviso Pubblico DD n. 4 del
13.11.2013 “Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento Fondo Microcredito FSE”.
L'attuale opponente in epigrafe aveva lamentato la revoca del finanziamento ed evocando in giudizio la aveva Controparte_1
- 2 - rassegnato le seguenti conclusioni: “–in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
– nel merito: annullare e comunque dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'atto di ingiunzione impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento per 1) mancata o comunque invalida/irregolare notifica dell'atto prodromico in particolar modo, del presupposto provvedimento di revoca;
2) difetto di motivazione sia in ordine ai presupposti di fatto che alle ragioni giuridiche della revoca;
3) mancanza del visto di esecutorietà ex art. 52 d lgs. N. 446/97 lett. D;
4) inesistenza ed inesigibilità del credito come ingiunto;
5) illegittimità della risoluzione del contratto, illegittimità e nullità della revoca del finanziamento.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avverso dedotto Controparte_1
in giudizio dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'impugnativa in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Disattesa l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, e ritenuta la causa di natura prettamente documentale, il Giudice la rinviava all'udienza del 24.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove, sostituita quest'ultima con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto delle note rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
°°°°°°
Così riassunti i termini della controversia si procede all' esame del merito potendo rilevare che allo stato degli atti l'opposizione non appare fondata e come tale deve essere rigettata.
- 3 - Va evidenziato in premessa che il giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. 14.4.1910, n. 639 è un ordinario giudizio di cognizione (per tutte, Cass. 16.5.2016 n. 9989; 16.6.2006 n. 14051; 14.5.2005 n. 10132; 2.4.2004
n. 6487), con oggetto la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, in cui l'opponente assume le vesti di attore solo in senso formale ma non anche in senso sostanziale, giacché mentre tutti gli elementi dell'obbligazione vanno allegati e provati dall'amministrazione che ha finanziato il progetto, viceversa l'opponente è invece tenuto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. (in tal senso,
Cassazione civile, sez. I, 09/07/1999, n. 7179 ha così statuito: “Allorquando la p.a. sia convenuta in giudizio per effetto dell'impugnazione di un provvedimento impositivo (nella specie, un'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 r.d. n. 639 del 1910), e la relativa controversia riguardi l'esistenza di un credito della stessa p.a. riconducibile nell'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, la posizione sostanziale delle parti - sebbene l'iniziativa dell'azione provenga dal privato nei cui confronti la pretesa amministrativa sia stata esercitata in via esecutiva - vede la p.a. nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto sicché, ai sensi dell'art. 2697
c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti”). Detto altrimenti, il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 integra “un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a questa particolare procedura, ma può estendersi
- 4 - all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria”.
(Cassazione civile sez. I, 10/05/2006, n. 10802).
L'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 1474/1910 n. 639, inoltre può ritenersi adeguatamente motivata quando contiene gli elementi necessari a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale per consentirgli di opporvisi. (cfr. Cass. sent. n. 2874/1998).
Lo speciale procedimento disciplinato dal 639/1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A. da soggetti all'uopo autorizzati, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. (cfr. Cass. S.U. n. 11992/2009).
Ciò posto, devono considerarsi incontestati ex art. 115 c.p.c. i fatti posti dalla parte opposta a fondamento dell'azionato credito di richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di contributo ed alla sussistenza dei presupposti per addivenire alla revoca dello stesso, quali emergenti dall'atto di avvio del procedimento di revoca del contributo nonché dal decreto di revoca.
Tanto chiarito, venendo al motivo sub 1), come eccepito dall' opponente deve rilevarsi che il motivo non può essere accolto: infatti questi sostiene, in buona misura, che l'ingiunzione di pagamento sarebbe nulla in quanto il presupposto provvedimento di revoca del finanziamento sarebbe stato notificato tramite e-mail pec, e non con raccomandata A/R come previsto
- 5 - dall'art. 11.4 del contratto di finanziamento;
a tal proposito è d'uopo sottolineare che la disciplina generale della nullità è fondata sul principio di
“strumentalità” delle forme, nel senso cioè che la nullità della notifica non discende di per sé dalla violazione della forma, ma piuttosto dalle conseguenze che il vizio di forma comporta sull'idoneità della notifica a raggiungere lo scopo cui è essa preordinata, mentre l'inesistenza della notificazione è configurabile, “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali ed idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.” (cfr. Cass. n. 5366/2023, n.
3509/2023, n. 2325/2023, n. 896/2023). Nel caso di specie, il soggetto
Gestore notificava in data 21.6.2018 il primo sollecito di pagamento per un importo pari ad € 5416,67 per rate rimaste insolute al 30.4.2018; successivamente il 26.7.2019 inoltrava altra diffida ad adempiere di rate rimaste insolute per un importo pari ad € 11.666,67; infine in data 16.1.2020 intimava il decreto di revoca del finanziamento consegnandolo all'indirizzo e-mail pec " , similmente a quanto avvenuto per gli Email_1
altri documenti, la cui riconducibilità all'opponente peraltro non è stata dall' opponente espressamente contestata.
Ne consegue pertanto da un lato, che non si rinviene l'ipotesi della inesistenza della notifica né, dall' altro, ricorre l' ipotesi di nullità della stessa, non avendo contestato o disconosciuto l' opponente il suo domicilio digitale, ai fini della non legale scienza.
Nondimeno, seppure si volesse ritenere nulla o inesistente la notifica del decreto di revoca, ciò non inficia la legittimità della pretesa restitutoria avanzata dalla per effetto della domanda ordinaria di Controparte_1
- 6 - pagamento quale restituzione delle somme erogate come espressa anche in questo giudizio.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non appare decisiva ovvero preclusiva dell'esame di fondatezza della pretesa restitutoria azionata dalla p.a., la circostanza afferente all'eventuale difetto di formale notifica del decreto di revoca del finanziamento concesso, non a mezzo raccomandata ma attraverso una comunicazione via pec.
Invero la Suprema Corte di Cassazione ha anche di recente, ribadito che “ai fini della proposizione di opposizione all'ingiunzione emessa dalla p.a., ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, per la restituzione delle somme pagate a titolo di contributo per i danni cagionati dalla siccità, in base all'art. 10 del d.l. n. 367 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 1991, non è necessaria la previa impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca su cui quella ingiunzione si fonda, posto che, avendo la lite ad oggetto l'esistenza (o meno) d'un diritto soggettivo di credito, spetta al giudice dell'opposizione accertare la fondatezza della pretesa e, se del caso, disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca dell'ordine di pagamento. (Cassazione Sez. 3 -, Sentenza n. 28301 del 09/10/2023).
Risulta pertanto chiarito che l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n.
639 del 1910 investe il giudice dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito vantato dall'amministrazione (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n.
3843 del 08/02/2023, Rv. 666803 - 01), senza che tale accertamento possa essere pregiudicato ovvero ostacolato dalla omessa rituale notifica ovvero dalla omessa impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto (avente natura paritetica e sostanzialmente ricognitiva del diritto di credito) con cui venga disposta la revoca del contributo concesso.
- 7 - Se, quindi, a fondamento dell'opposizione è vantato un diritto soggettivo, nei poteri del giudice dell'opposizione rientra, “quale mezzo al fine della tutela dei diritti [dell'opponente], l'eventuale disapplicazione degli atti amministrativi posti a base della pretesa” della P.A. (Sez. U, Sentenza n.
5811 del 23/11/1985, Rv. 442998 - 01).
In applicazione di questi princìpi ed in fattispecie simile, la Suprema Corte ha già ritenuto che nel caso di opposizione proposta avverso un'ingiunzione ex r.d. 639/1910, emessa per ottenere la restituzione di un pagamento che la p.a. assume essere avvenuto indebitamente, “l'Amministrazione esercita una domanda volta alla conferma del diritto di recupero azionato con l'atto impositivo, rispetto alla quale non è pregiudiziale l'impugnazione del provvedimento di autoannullamento” del pagamento che si assume indebito. (Sez. U, Ordinanza n. 27466 del 29/12/2016, in motivazione). Da tali principi discende che l'omessa formale notifica del provvedimento di revoca non può pregiudicare l'accertamento, nella presente sede giudiziale, del diritto di credito vantato dalla con l'impugnata Controparte_1
ingiunzione di pagamento, e che ha ad oggetto la restituzione dell'importo finanziato.
Il motivo proposto dall'opponente e fondato sull' omessa rituale notifica del decreto di revoca non può trovare accoglimento non configurandosi, nel caso di specie (ed a differenza di quanto accade in caso di accertamento di crediti di natura fiscale), una invalidità derivata per omessa notifica dell'atto prodromico.
Con riguardo al motivo di opposizione sub 2) segnatamente riferito al difetto di motivazione del decreto de quo, sul punto vi è giurisprudenza costante secondo cui “l'ordinanza ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il
- 8 - profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della
PA ma il rapporto sottostante. ( cfr. Cass. n. 2959 del 16/02/2016; in termini analoghi cfr. Cass. n. 11280 del 10/05/2010).
Pertanto non può ritenersi violato l'obbligo imposto dall'art. 18 comma 2 legge 689/81 né l'impedimento della difesa dei diritti del trasgressore potendosi ritenere soddisfatto quando dall'ingiunzione risultino ricavabili in modo chiaro e circostanziato i motivi della violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni adducendone una valida giustificazione e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale della validità dell' atto. D' altronde in queste ipotesi la giurisprudenza ritiene ammissibile anche la motivazione per relationem mediante il mero richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, che integrano la motivazione dell' atto. (cfr. Cass. n. 20189 del 22.07.2008; Cass. n. 17345 del 23.07.2009).
Nel caso che ci occupa l'ingiunzione opposta indica in maniera precisa le ragioni del provvedimento conseguente al mancato pagamento delle rate conseguenti alla stipula del contratto di finanziamento sottoscritto in data
6.9.2016, non solo i fatti costitutivi della pretesa creditoria ma anche i termini per l'impugnativa e l'autorità giudiziaria presso cui proporre opposizione.
Del tutto ultronea e pretestuosa è l'eccezione relativa alla mancanza del visto di esecutorietà: l'ingiunzione oggetto di impugnazione, infatti, non necessita di alcun visto di esecutività e, comunque, risulta sottoscritta, come gli atti prodromici, dal funzionario responsabile. Le ingiunzioni fiscali ex
R.D. 639/1910 dal 1998, infatti, non necessitano più del visto di esecutività,
- 9 - ai sensi dell'art. 229 del Decreto legislativo del 19/02/1998 n. 51, che recita:
"Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto" (cfr. sul punto
Cassazione civile 26/01/2018, n. 1985: "quanto al profilo di doglianza relativo al visto di esecutività, basta rilevare come, a seguito dell'abolizione del corrispondente visto pretorile ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998,
l'ingiunzione deve ritenersi "esecutiva di diritto". (art.229 D.Lgs. cit.).
Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di Cassazione formatasi antecedentemente alla soppressione del visto pretorile "L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice;
la mancanza del visto pretorile (oggi, come sopra osservato, soppresso dall'art. 229 del Decreto legislativo del 19/02/1998 - N. 51) non incide, quindi, sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e, pertanto, la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora". (cfr. Cassazione civile sez. trib., 06/09/2006, n.19195 e
Cassazione civile sez. III, 31/07/2002, n.11368).
Infine anche la doglianza relativa alla vessatorietà della clausola contrattuale n.° 11.3 che aveva previsto la restituzione in unica soluzione del finanziamento in caso di revoca del provvedimento di concessione del finanziamento e conseguente risoluzione del contratto, non può trovare accoglimento.
Considerando che la reale “vessatorietà” va verificata leggendo tutto il contratto, per scoprire se nel suo contesto essa non trovi una qualche
- 10 - giustificazione o un qualche contrappeso è possibile trarre alcune conclusioni in ordine al caso in esame: Infatti non può che rilevarsi che il contratto di finanziamento sottoscritto in data 6.9.2016 dall'odierna ricorrente prevedeva una serie di obbligazioni a carico della beneficiaria, indicate puntualmente e specificamente che disponevano la conseguente revoca del finanziamento in caso di inadempimento (art. 11) e la risoluzione del contratto per mancato versamento anche di una sola rata (art. 11 lett g) con restituzione in unica soluzione di quanto erogato, giustificate peraltro dalla circostanza che si trattava di un prestito a condizioni particolarmente vantaggiose per la beneficiaria.
Nel caso in esame, in virtù delle menzionate clausole contrattuali, sulla base delle quali la avrebbe dovuto assolvere ai suoi oneri debitori a Parte_1 partire dal settimo mese successivo alla data di valuta di erogazione del prestito ed ogni 5 del mese, per 60 mesi (cfr art. 5 contratto di finanziamento), la non aveva immediatamente richiesto alla CP_1 opponente la restituzione immediata del prestito ma solo in data 21.6.2018 inviava sollecito bonario invito ad adempiere al pagamento delle rate che al
30.4.2018 risultavano insolute per un ammontare pari ad € 5416,67 (all. 8-9
Reg. Camp.) ; e successivamente con pec consegnata il 26.7.2019 le rate che al 22.7.2019 risultavano insolute pari ad € 11.666,67 (all. 10-11 Reg. Camp.) e solo successivamente, in data 16.1.2020, quindi dopo più di tre anni dalla conclusione del contratto, senza aver ottenuto alcun riscontro dalla beneficiaria, aveva decretato la revoca del finanziamento con conseguente obbligo della odierna ricorrente di restituzione integrale dell' importo finanziato, come indicato in contratto.
La dal canto suo si è limitata ad allegare nei suoi scritti difensivi Parte_1
(all. 12,13 ) la richiesta del 2.10.2017 di sospensione delle rate del finanziamento e la proroga della durata per aver ottenuto dal Tribunale di
- 11 - Nola in data 25.5.2017 l'omologazione del Piano del Consumatore ( di cui alla legge n. 3 del 27.1.2012 e succ. modif.) di cui avrebbe dovuto rispettare le scadenze di pagamento;
successivamente in data 13.5.2019 sempre via mail chiedeva la sospensione del pagamento per motivi familiari e il
19.3.2020 la sospensione dell'incasso delle rate del finanziamento in seguito alla emergenza epidemiologica da Covid 19. Le richieste di cui sopra vengono peraltro inviate all'indirizzo mail e non Email_2 anche all'indirizzo corretto che Email_3
sarebbe stato agevolmente individuabile.
Venendo alla giustificazione dell'inadempimento invocato dall'attrice deve rilevarsi che il Piano del Consumatore è un piano di ristrutturazione previsto dal legislatore attraverso il quale, i consumatori che versano in difficoltà economiche, possono rinegoziare i propri debiti. La procedura, si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, i consumatori appunto, a differenza del prestito erogato dalla Regione alla che Parte_1
invece era destinato all'esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione di un progetto di impresa, da completare entro 6 mesi dalla data di valuta di erogazione del prestito (art. 3 lett. B del contratto), con un programma di investimenti preposto dalla stessa richiedente (art. 3 lett. A) ed approvato in sede di concessione del finanziamento. Non si trattava dunque del risanamento di situazioni debitorie pregresse cui è invece finalizzato il
Piano del Consumatore ma di investimento in un progetto approvato e finanziato per scopi esclusivamente pertinenti all'attività imprenditoriale di cui la era responsabile di realizzarlo e di restituire il prestito Parte_1 agevolato. Dunque, finalità del tutto diverse rispetto a quelle contemplate dal Piano del Consumatore che afferisce appunto al consumatore e non anche all'imprenditore e conseguentemente non si può richiamare l'uno per
- 12 - giustificare l'inadempimento dell'altro perché appunto operano su piani totalmente diversi.
Dalle considerazioni come riassunte in motivazione ne discende, dunque, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al
DM 147/22, e ridotti del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare difficoltà, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10° civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento della Prot 2021.0607417 del 6.12.2021; Controparte_1
b) Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 1700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025
Il Giudice Onorario Dott.ssa Maria Corvino
- 13 -