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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3939/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]d'Alba (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall' PARUSSA DANIELA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Dogliani (CN), il 25/03/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Dogliani (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio è nato il figlio in Cuneo in data 25.07.2006, maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 10.02.2012 (R.G. 1491/2011).
Con ricorso depositato il 15/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza; /a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita/a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in Dogliani (CN) il Parte_1 Parte_2
25/03/2006, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2006, parte II, serie A. n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Quanto al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il padre continuerà a corrispondere la somma di € 300,00 (trecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (di tipo medico, scolastico, ludico e ricreativo et cetera), richiamando sul punto espressamente il Protocollo del Tribunale di Asti del 07.07.2017;
PRENDE ATTO CHE:
Il figlio maggiorenne potrà liberamente determinarsi sugli incontri, la permanenza, le visite e Per_1 sulla convivenza con entrambi i genitori.
I ricorrenti si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno più che pretendere l'una nei confronti dell'altro.
2 I ricorrenti precisano di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo al mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dogliani (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3939/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]d'Alba (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall' PARUSSA DANIELA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Dogliani (CN), il 25/03/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Dogliani (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio è nato il figlio in Cuneo in data 25.07.2006, maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 10.02.2012 (R.G. 1491/2011).
Con ricorso depositato il 15/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza; /a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita/a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , in Dogliani (CN) il Parte_1 Parte_2
25/03/2006, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2006, parte II, serie A. n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Quanto al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il padre continuerà a corrispondere la somma di € 300,00 (trecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (di tipo medico, scolastico, ludico e ricreativo et cetera), richiamando sul punto espressamente il Protocollo del Tribunale di Asti del 07.07.2017;
PRENDE ATTO CHE:
Il figlio maggiorenne potrà liberamente determinarsi sugli incontri, la permanenza, le visite e Per_1 sulla convivenza con entrambi i genitori.
I ricorrenti si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno più che pretendere l'una nei confronti dell'altro.
2 I ricorrenti precisano di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo al mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dogliani (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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