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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 24/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 22 aprile 2025
PROC. N. 153/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 22 aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Vecchio e Giuseppe Franceschini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Larino (CB), alla via Tito Livio n. 15; opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avv. Mauro Controparte_2
Plescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Petacciato (CB), alla via Emilia n 8; opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/02/2023, ha domandato, in primo luogo, di Parte_1
accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso ab initio un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni riconducibili al IV livello del CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive, e, per l'effetto, condannare l'odierna resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 15.921,77, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 01/11/2021 al 05/07/2022, indennità sostitutiva di preavviso, ratei di tredicesima, TFR dovuto, ferie non godute, contributi previdenziali non versati, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il ricorrente ha chiesto, in secondo luogo, di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento, poiché reso in forma verbale, immotivato e discriminatorio, con conseguente condanna del resistente al pagamento del danno ex art. 8, L. n. 604/1966, da quantificarsi nella misura di € 4.852,50 (pari a tre mensilità), oltre interessi e rivalutazione al soddisfo nonché al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato e scaturente dalla condotta della resistente, pari alla somma di € 1.617,50, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo.
Si è costituita in giudizio , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
deducendo la totale infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il Controparte_2
rigetto, atteso che la gestione e manutenzione degli impianti sportivi (oggetto di contratto di concessione tra l'Associazione non riconosciuta e il e dunque Controparte_3 precedentemente curata dall'Ente comunale) è stata affidata alla resistente solo a far data dal
01/01/2022 mentre, solo a far data da inizio febbraio 2022, il ricorrente (socio dell'Associazione sportiva resistente) ha contribuito – come anche altri soci – a svolgere solo saltuariamente e per poche ore al giorno talune attività di manutenzione (che non includono la pulizia delle casacche, affidata ad altro soggetto;
la pulizia degli spogliatoi, affidata alla squadra stessa;
la pulizia degli uffici;
l'assistenza agli atleti;
l'irrigazione del campo, che è invece automatica e limitata al periodo primaverile;
la pulizia e cura del campo di calcio a 8), in luogo del versamento della quota sociale pari ad € 200,00 annui e, in tre occasioni, previa corresponsione di una somma variabile di € 100,00
– 150,00, a titolo di rimborso spese per i prodotti utilizzati.
La resistente ha aggiunto, inoltre, che, su decisione del medesimo ricorrente, in seguito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di del 12/06/2022, il rapporto tra le parti è CP_1 stato interrotto a causa dell'asserito sostegno dell'Associazione a lista elettorale differente rispetto a quella nella quale era candidata la figlia del ricorrente.
Espletate le prove orali, la causa è giunta all'odierna udienza per la discussione, all'esito della quale viene decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Il ricorso non merita accoglimento.
Innanzitutto, con riguardo alla domanda volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in giudizio, non ha trovato riscontro probatorio lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente secondo la ricostruzione fornita nell'atto introduttivo.
In punto di diritto, giova premettere come, ai sensi dell'art. 2094 c.c., per prestatore di lavoro subordinato si intende “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Quanto all'onere probatorio, deve rammentarsi che “sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata” (tra le altre, da ultimo, Cass. Civ. Sez. L.
Ord. n. 25508 del 30708/2022).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “[…] elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo […] è la subordinazione intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato” (Cass. Sez. L., Sent. n. 8364 del 09/04/2014).
Invero, “gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale” (Cass. Civ. Sez. L. Ord. n. 25508 del 30708/2022; così già Cass.
Civ. Sez. L. n. 7024 del 08/04/2015), e devono essere valutati globalmente, in relazione alle peculiarità del caso concreto nel giudizio (avente carattere sintetico) relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato (cfr. Cass. civ., Sez. L., 2 settembre 2000, n. 11502).
In applicazione dei principi ut supra richiamati, va osservato come, nel caso di specie, il ricorrente non abbia ottemperato all'onere sul medesimo spettante di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., intercorrente tra lo stesso e l' CP_4
resistente, non ricorrendone i necessari presupposti.
Quanto, in particolare, agli indici sintomatici della subordinazione, deve rilevarsi l'assenza, in relazione al rapporto dedotto in giudizio, di un orario di lavoro predeterminato nonché della continuità della prestazione svolta, atteso che, all'esito della fase istruttoria espletata nel presente giudizio, il teste di parte resistente, , ex allenatore della squadra Testimone_1 Controparte_1 sino all'anno 2021/2022, ha riferito che, sino all'anno 2021/2022, “un certo Antonio […] su incarico del curava gli spazi all'interno dello stadio come la preparazione dell'erba da CP_3 gioco e la custodia degli impianti” e di non aver mai visto il ricorrente durante gli Pt_1
allenamenti, avendo trovato, in talune occasioni, anche lo stadio chiuso;
ha aggiunto, inoltre, che l'irrigazione del campo era automatica e si faceva solo nel periodo primaverile ed autunnale, escludendo altresì che il ricorrente pulisse lo spogliatoio della squadra, che era attività Pt_1
affidata ad altro soggetto (cfr. testimonianza , di cui al verbale di udienza del Testimone_1
23/04/2024).
Il teste di parte resistente, , socio della sino all'anno 2023, ha affermato che Testimone_2 CP_1
“la preparazione dell'erba da gioco e la custodia degli impianti erano curate dal sig. CP_5 che aveva la gestione del campo e dell'impianto. Da gennaio 2022 il campo era
[...] impraticabile per alluvioni e piogge”, che “in genere andava al campo in occasione degli Pt_1 allenamenti, circa due volte a settimana per qualche ora” e che “la pulizia degli spogliatoi era curata sia da sia da altri quando c'erano le gare in casa (circa due al mese)”, Pt_1 confermando, inoltre, che l'irrigazione del campo era automatica e non si svolgeva nei periodi invernali (cfr. testimonianza , di cui al verbale del 23/07/2024). Testimone_2
Dunque, alla luce delle dichiarazioni testimoniali può evincersi che si recava al campo Pt_1
liberamente, senza seguire un orario prestabilito ed impartito da terzi, non avendo trovato riscontro il paventato svolgimento, da parte del medesimo, di talune attività dedotte nel ricorso, come ad esempio l'irrigazione e la pulizia, il cui svolgimento a cura del ricorrente è stato espressamente smentito dai testi di parte resistente, essendo, peraltro, fatto notorio che l'irrigazione nei mesi invernali non vada curata o che comunque sia da effettuarsi solo saltuariamente.
Va altresì precisato che non ha ricevuto conferma nel quadro probatorio complessivo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva e il coordinamento dell'attività lavorativa, atteso che la resistente è un'associazione sportiva dilettantistica, non dotata di un CP_1
proprio organigramma interno strutturato e che non è emerso da chi il ricorrente prendesse eventuali direttive e a chi chiedesse, per esempio, eventuali permessi o ferie.
Dalle risultanze delle prove testimoniali risulta, ancora, acclarato che non percepiva Pt_1
alcuna retribuzione, avendo, i testi escussi all'udienza del 23/07/2024 e 23/04/2024, confermato la circostanza secondo cui il ricorrente riceveva solo un rimborso spese per anticipi di acquisto di prodotti e che aiutava nella gestione del campo al posto di versare la quota societaria.
Di contro, dalle testimonianze rese dai testi di parte ricorrente, , Testimone_3
cugino del ricorrente, e tra i fondatori della e istruttore della scuola calcio Testimone_4 CP_1
sino al 2011/2012 – ancorché sia affiorata la circostanza dello svolgimento da parte del ricorrente di alcune attività, come quella di custodia – non sono comunque emerse circostanze sufficienti tali da dare una collocazione spazio-temporale precisa del ricorrente sui luoghi al fine di individuare le caratteristiche specifiche della prestazione espletata dal medesimo (i testi non conoscevano gli orari di attività precisi del ricorrente, limitandosi a confermare la presenza, in termini generici, dello stesso presso il campo dell' ), non essendo, quindi, tali dichiarazioni, idonee, alla luce CP_4
dei costanti orientamenti giurisprudenziali richiamati, a fornire la prova del rapporto di lavoro subordinato rivendicato con il presente giudizio (cfr. testimonianze di Testimone_3
e di cui al verbale di udienza del 19/12/2023).
[...] Testimone_4
Dunque, dall'analisi delle prove testimoniali può dirsi insussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, a fronte della specifica contestazione e prova sul punto effettuata da parte resistente, in quanto l'odierno ricorrente, gravato del relativo onere, non ha fornito sufficiente prova dei requisiti tipici della subordinazione.
Il ricorrente non ha neppure prodotto in giudizio idonea documentazione volta a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, essendosi limitato a versare in atti alcuni estratti di messaggistica, senza possibilità di effettiva identificazione degli autori e senza alcuna contestualizzazione rispetto alle precipue circostanze da provarsi, e un conteggio dell'asserita retribuzione richiesta sulla base del CCNL Impianti sportivi, impressa su carta semplice, non intestata e senza alcuna sottoscrizione (cfr. documentazione allegata al ricorso).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti è infondata e va respinta.
Conseguentemente, si considera assorbita – alla luce del rigetto della domanda di accertamento del rapporto dedotto in giudizio – la domanda di impugnativa di licenziamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 tenendo conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate nella somma di € 5.388,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Larino, 22 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 22 aprile 2025
PROC. N. 153/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 22 aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Vecchio e Giuseppe Franceschini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Larino (CB), alla via Tito Livio n. 15; opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avv. Mauro Controparte_2
Plescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Petacciato (CB), alla via Emilia n 8; opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/02/2023, ha domandato, in primo luogo, di Parte_1
accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso ab initio un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni riconducibili al IV livello del CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive, e, per l'effetto, condannare l'odierna resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 15.921,77, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 01/11/2021 al 05/07/2022, indennità sostitutiva di preavviso, ratei di tredicesima, TFR dovuto, ferie non godute, contributi previdenziali non versati, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il ricorrente ha chiesto, in secondo luogo, di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento, poiché reso in forma verbale, immotivato e discriminatorio, con conseguente condanna del resistente al pagamento del danno ex art. 8, L. n. 604/1966, da quantificarsi nella misura di € 4.852,50 (pari a tre mensilità), oltre interessi e rivalutazione al soddisfo nonché al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato e scaturente dalla condotta della resistente, pari alla somma di € 1.617,50, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo.
Si è costituita in giudizio , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
deducendo la totale infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il Controparte_2
rigetto, atteso che la gestione e manutenzione degli impianti sportivi (oggetto di contratto di concessione tra l'Associazione non riconosciuta e il e dunque Controparte_3 precedentemente curata dall'Ente comunale) è stata affidata alla resistente solo a far data dal
01/01/2022 mentre, solo a far data da inizio febbraio 2022, il ricorrente (socio dell'Associazione sportiva resistente) ha contribuito – come anche altri soci – a svolgere solo saltuariamente e per poche ore al giorno talune attività di manutenzione (che non includono la pulizia delle casacche, affidata ad altro soggetto;
la pulizia degli spogliatoi, affidata alla squadra stessa;
la pulizia degli uffici;
l'assistenza agli atleti;
l'irrigazione del campo, che è invece automatica e limitata al periodo primaverile;
la pulizia e cura del campo di calcio a 8), in luogo del versamento della quota sociale pari ad € 200,00 annui e, in tre occasioni, previa corresponsione di una somma variabile di € 100,00
– 150,00, a titolo di rimborso spese per i prodotti utilizzati.
La resistente ha aggiunto, inoltre, che, su decisione del medesimo ricorrente, in seguito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di del 12/06/2022, il rapporto tra le parti è CP_1 stato interrotto a causa dell'asserito sostegno dell'Associazione a lista elettorale differente rispetto a quella nella quale era candidata la figlia del ricorrente.
Espletate le prove orali, la causa è giunta all'odierna udienza per la discussione, all'esito della quale viene decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Il ricorso non merita accoglimento.
Innanzitutto, con riguardo alla domanda volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in giudizio, non ha trovato riscontro probatorio lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente secondo la ricostruzione fornita nell'atto introduttivo.
In punto di diritto, giova premettere come, ai sensi dell'art. 2094 c.c., per prestatore di lavoro subordinato si intende “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Quanto all'onere probatorio, deve rammentarsi che “sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata” (tra le altre, da ultimo, Cass. Civ. Sez. L.
Ord. n. 25508 del 30708/2022).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “[…] elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo […] è la subordinazione intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato” (Cass. Sez. L., Sent. n. 8364 del 09/04/2014).
Invero, “gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale” (Cass. Civ. Sez. L. Ord. n. 25508 del 30708/2022; così già Cass.
Civ. Sez. L. n. 7024 del 08/04/2015), e devono essere valutati globalmente, in relazione alle peculiarità del caso concreto nel giudizio (avente carattere sintetico) relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato (cfr. Cass. civ., Sez. L., 2 settembre 2000, n. 11502).
In applicazione dei principi ut supra richiamati, va osservato come, nel caso di specie, il ricorrente non abbia ottemperato all'onere sul medesimo spettante di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., intercorrente tra lo stesso e l' CP_4
resistente, non ricorrendone i necessari presupposti.
Quanto, in particolare, agli indici sintomatici della subordinazione, deve rilevarsi l'assenza, in relazione al rapporto dedotto in giudizio, di un orario di lavoro predeterminato nonché della continuità della prestazione svolta, atteso che, all'esito della fase istruttoria espletata nel presente giudizio, il teste di parte resistente, , ex allenatore della squadra Testimone_1 Controparte_1 sino all'anno 2021/2022, ha riferito che, sino all'anno 2021/2022, “un certo Antonio […] su incarico del curava gli spazi all'interno dello stadio come la preparazione dell'erba da CP_3 gioco e la custodia degli impianti” e di non aver mai visto il ricorrente durante gli Pt_1
allenamenti, avendo trovato, in talune occasioni, anche lo stadio chiuso;
ha aggiunto, inoltre, che l'irrigazione del campo era automatica e si faceva solo nel periodo primaverile ed autunnale, escludendo altresì che il ricorrente pulisse lo spogliatoio della squadra, che era attività Pt_1
affidata ad altro soggetto (cfr. testimonianza , di cui al verbale di udienza del Testimone_1
23/04/2024).
Il teste di parte resistente, , socio della sino all'anno 2023, ha affermato che Testimone_2 CP_1
“la preparazione dell'erba da gioco e la custodia degli impianti erano curate dal sig. CP_5 che aveva la gestione del campo e dell'impianto. Da gennaio 2022 il campo era
[...] impraticabile per alluvioni e piogge”, che “in genere andava al campo in occasione degli Pt_1 allenamenti, circa due volte a settimana per qualche ora” e che “la pulizia degli spogliatoi era curata sia da sia da altri quando c'erano le gare in casa (circa due al mese)”, Pt_1 confermando, inoltre, che l'irrigazione del campo era automatica e non si svolgeva nei periodi invernali (cfr. testimonianza , di cui al verbale del 23/07/2024). Testimone_2
Dunque, alla luce delle dichiarazioni testimoniali può evincersi che si recava al campo Pt_1
liberamente, senza seguire un orario prestabilito ed impartito da terzi, non avendo trovato riscontro il paventato svolgimento, da parte del medesimo, di talune attività dedotte nel ricorso, come ad esempio l'irrigazione e la pulizia, il cui svolgimento a cura del ricorrente è stato espressamente smentito dai testi di parte resistente, essendo, peraltro, fatto notorio che l'irrigazione nei mesi invernali non vada curata o che comunque sia da effettuarsi solo saltuariamente.
Va altresì precisato che non ha ricevuto conferma nel quadro probatorio complessivo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva e il coordinamento dell'attività lavorativa, atteso che la resistente è un'associazione sportiva dilettantistica, non dotata di un CP_1
proprio organigramma interno strutturato e che non è emerso da chi il ricorrente prendesse eventuali direttive e a chi chiedesse, per esempio, eventuali permessi o ferie.
Dalle risultanze delle prove testimoniali risulta, ancora, acclarato che non percepiva Pt_1
alcuna retribuzione, avendo, i testi escussi all'udienza del 23/07/2024 e 23/04/2024, confermato la circostanza secondo cui il ricorrente riceveva solo un rimborso spese per anticipi di acquisto di prodotti e che aiutava nella gestione del campo al posto di versare la quota societaria.
Di contro, dalle testimonianze rese dai testi di parte ricorrente, , Testimone_3
cugino del ricorrente, e tra i fondatori della e istruttore della scuola calcio Testimone_4 CP_1
sino al 2011/2012 – ancorché sia affiorata la circostanza dello svolgimento da parte del ricorrente di alcune attività, come quella di custodia – non sono comunque emerse circostanze sufficienti tali da dare una collocazione spazio-temporale precisa del ricorrente sui luoghi al fine di individuare le caratteristiche specifiche della prestazione espletata dal medesimo (i testi non conoscevano gli orari di attività precisi del ricorrente, limitandosi a confermare la presenza, in termini generici, dello stesso presso il campo dell' ), non essendo, quindi, tali dichiarazioni, idonee, alla luce CP_4
dei costanti orientamenti giurisprudenziali richiamati, a fornire la prova del rapporto di lavoro subordinato rivendicato con il presente giudizio (cfr. testimonianze di Testimone_3
e di cui al verbale di udienza del 19/12/2023).
[...] Testimone_4
Dunque, dall'analisi delle prove testimoniali può dirsi insussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, a fronte della specifica contestazione e prova sul punto effettuata da parte resistente, in quanto l'odierno ricorrente, gravato del relativo onere, non ha fornito sufficiente prova dei requisiti tipici della subordinazione.
Il ricorrente non ha neppure prodotto in giudizio idonea documentazione volta a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, essendosi limitato a versare in atti alcuni estratti di messaggistica, senza possibilità di effettiva identificazione degli autori e senza alcuna contestualizzazione rispetto alle precipue circostanze da provarsi, e un conteggio dell'asserita retribuzione richiesta sulla base del CCNL Impianti sportivi, impressa su carta semplice, non intestata e senza alcuna sottoscrizione (cfr. documentazione allegata al ricorso).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti è infondata e va respinta.
Conseguentemente, si considera assorbita – alla luce del rigetto della domanda di accertamento del rapporto dedotto in giudizio – la domanda di impugnativa di licenziamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 tenendo conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate nella somma di € 5.388,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Larino, 22 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella