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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, lette le note di trattazione di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 355 /2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to COSCETTA RICCARDO Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/01/2025 , ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso, chiedendo, per le motivazioni articolate nel ricorso introduttivo, dichiararsi “la nullità e/o disporre
l'annullamento degli indebiti identificati i n. di pratica 22520, 24430, 24431, 24432 e 24433”.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di avere avuto accesso alla cassetta postale digitale presente nell'area riservata del sito internet ed aver rinvenuto n. 5 comunicazioni di indebito notificate tra CP_1 luglio 2011 e settembre 2011, identificate con i n. di pratica 22520, 24430, 24431, 24432 e 24433, afferenti le prestazioni di malattia, maternità e disoccupazione erogate ai lavoratori agricoli negli anni 2003, 2005,
2006 e 2008 (si cfr. ALLEGATO N. 04 - comunicazioni indebito anno 2011).
1 CP_ L' ritualmente citato si è costituito, deducendo che gli indebiti contestati non sono dovuti dichiarando pertanto di cessare ogni ulteriore azione di recupero, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
All'udienza ex art. 127 ter cpc anche parte ricorrente si associava.
Il Gl, lette le note di trattazione cartolare, decideva la causa come da motivazioni che seguono.
CP_ CP_ Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. 5 schermate che l' ha provveduto allo sgravio di tutte le partite debitorie a fondamento della richiesta nei confronti del ricorrente .
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
2 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
CP_ Alla luce della condotta processuale dell' appare equa una compensazione per metà delle spese di CP_ lite con condanna dell' al pagamento della restante parte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. – compensa le spese per la metà e condanna l' al pagamento della restante parte in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1.340,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Aversa 18/06/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, lette le note di trattazione di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 355 /2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to COSCETTA RICCARDO Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/01/2025 , ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso, chiedendo, per le motivazioni articolate nel ricorso introduttivo, dichiararsi “la nullità e/o disporre
l'annullamento degli indebiti identificati i n. di pratica 22520, 24430, 24431, 24432 e 24433”.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di avere avuto accesso alla cassetta postale digitale presente nell'area riservata del sito internet ed aver rinvenuto n. 5 comunicazioni di indebito notificate tra CP_1 luglio 2011 e settembre 2011, identificate con i n. di pratica 22520, 24430, 24431, 24432 e 24433, afferenti le prestazioni di malattia, maternità e disoccupazione erogate ai lavoratori agricoli negli anni 2003, 2005,
2006 e 2008 (si cfr. ALLEGATO N. 04 - comunicazioni indebito anno 2011).
1 CP_ L' ritualmente citato si è costituito, deducendo che gli indebiti contestati non sono dovuti dichiarando pertanto di cessare ogni ulteriore azione di recupero, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
All'udienza ex art. 127 ter cpc anche parte ricorrente si associava.
Il Gl, lette le note di trattazione cartolare, decideva la causa come da motivazioni che seguono.
CP_ CP_ Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. 5 schermate che l' ha provveduto allo sgravio di tutte le partite debitorie a fondamento della richiesta nei confronti del ricorrente .
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
2 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
CP_ Alla luce della condotta processuale dell' appare equa una compensazione per metà delle spese di CP_ lite con condanna dell' al pagamento della restante parte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. – compensa le spese per la metà e condanna l' al pagamento della restante parte in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1.340,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Aversa 18/06/2025
Il Giudice
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