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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 24.10.2024 al n. 5312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili) e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Clelia Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in EN CC (NA) alla Via U. Giordano n. 32;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Cervo ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Sant'Anastasia (NA) alla Via GI
Castiello n. 12;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.12.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Ottaviano il 18.07.2018 – atto n. 37 p.II s. B dell'anno 2018
[...]
Comune di San GI VE) dalla cui unione nascevano le figlie Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]). Persona_2
In corso di causa le parti addivenivano ad un accordo sulle condizioni di separazione e.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Va altresì evidenziato che a seguito del deposito del ricorso è deceduta la figlia . Persona_1
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata Persona_2 della stessa presso il domicilio della madre che, già da tempo, vive presso l'abitazione dei propri genitori sita in Ottaviano (NA) alla Via Salerno n.
7. Entrambi i genitori quindi provvederanno all'educazione e all'istruzione della medesima attuando, congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse della stessa;
infatti, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scuola, sport, tempo libero, ecc.) saranno prese in accordo tra i due genitori;
2. prende atto che, in virtù di quanto sopra, la sig.ra trasferirà la propria residenza, e CP_1
quella della piccola dalla casa coniugale sita in San GI VE (NA) alla Per_2
via Martiri di Nassirya n. 144;
3. prende atto della dichiarazione delle parti per cui la sistemazione della sig.ra presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori sita in Ottaviano (NA) alla Via Salerno n. 7 è solo temporanea, atteso che la predetta è alla ricerca di un nuovo immobile cui trasferire la propria residenza, congiuntamente alla minore, previa comunicazione al Sig.
[...]
; Pt_1
4. prende atto dell'impegno assunto dalla sig.ra all'atto della sottoscrizione CP_1 dell'accordo, di pagare le rate mensili, pari ad euro 303,00, del finanziamento Pt_2 contratto per l'acquisto del veicolo familiare JEEP Renegade tg. GG154FW, cui risulta quale garante il sig. , fino alla scadenza naturale del contratto;
Parte_1
5. prende atto dell'accordo tra le parti per cui, con la sottoscrizione dell'accordo, detto veicolo
è stato assegnato definitivamente alla sig.ra che già ne risulta proprietaria, CP_1 non avendo il sig. , in merito allo stesso, null'altro a pretendere, per il Parte_1
passato, presente e futuro;
6. pone in capo al sig. , anche in considerazione del trasferimento dalla casa coniugale, Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di mantenimento della figlia, la CP_1
somma omnicomprensiva di euro 650,00 (seicentocinquanta/00), da corrispondersi mediante assegno e/o bonifico bancario o altra modalità idonea, entro il 5 di ogni mese. La somma versata a titolo di mantenimento a favore della minore dovrà essere Persona_2
annualmente rivalutata sulla base delle variazioni Istat (pubblicate sulla G.U) automaticamente, convenendosi espressamente tra le parti essere superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto;
7. pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive e straordinarie, che si dovessero rendere necessarie per la figlia minore, e sempre se concordate da entrambi i genitori;
pone l'importo della retta scolastica, pari ad € 80,00/mensili, a carico esclusivo della Sig.ra che si impegna a versarlo integralmente, fino al mese di giugno 2026. Per CP_1 tutto quanto non espressamente indicato rinvia al Protocollo d'intesa del Tribunale di Nola;
8. prende atto dell'impegno assunto dal sig. a cedere la propria quota Parte_1
dell'assegno unico familiare percepito, relativo alla figlia minorenne o comunque a carico, in favore della sig.ra con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo. CP_1
Tale cessione avverrà fino al momento in cui la figlia raggiunga la maggiore età o in ogni altro caso che determini la cessazione del diritto all'assegno unico per il coniuge beneficiario. L'ammontare dell'assegno unico e la modalità di pagamento verranno regolate con il sistema previsto dalle autorità competenti, salvo eventuali modifiche dovute a variazioni delle normative fiscali e tributarie;
10. prende atto dell'accordo tra le parti per cui, laddove la sig.ra non dovesse CP_1
corrispondere le rate mensili di Euro 303,00, relative al veicolo tg. GG154FW, esponendo in tal modo, nei confronti della società finanziaria, e per il pagamento degli insoluti, il sig.
nelle vesti di garante, quest'ultimo sarà autorizzato a trattenere detto Parte_1 importo, mensilmente, direttamente dall'assegno di mantenimento, fino all'integrale pagamento dell'obbligazione;
11. prende atto della dichiarazione delle parti per cui i rapporti economici intercorrenti tra le stesse sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione, per cui gli stessi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
12. assegna la casa coniugale sita in San GI VE (NA) alla via Martiri di Nassirya
n. 144, con i relativi suppellettili e arredi, al sig. , essendo di sua proprietà; Parte_1
13. prende atto dell'impegno delle parti a non frapporre alcun ostacolo affinché la bambina frequenti regolarmente i nonni materni e paterni, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
14. per quanto concerne il diritto di visita paterno dispone che: il sig. potrà Parte_1
vedere e stare con la figlia due o tre pomeriggi la settimana, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, in giorni da concordarsi tra i coniugi dalle 16.00 alle 21.00, e comunque tutte le volte che lo vorrà, previo accordo con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, nonché con pernottamento due week-end al mese e cioè dalle 16.30 del sabato alle 18.00 della domenica a settimane alterne, e sempre compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per garantire alla minore maggiore continuità nel rapporto con il padre;
la minore potrà, altresì, trascorrere con il papà giorni ed orari diversi da concordare preventivamente con la madre almeno 24 ore prima;
le modalità di incontro padre — figlia verranno sospese in concomitanza delle vacanze estive che la minore trascorrerà con la madre, per un periodo non superiore a 15 giorni, provvedendo la stessa a comunicare al marito località e recapito telefonico, entro il 1° giugno di ogni anno;
altrettanto il padre terrà la figlia con sé, per un periodo non superiore a 15 giorni, provvedendo a comunicare alla moglie, entro il 1° giugno di ogni anno, località e recapito telefonico, i periodi precisi delle vacanze estive saranno comunque liberamente concordati dai coniugi in virtù delle eventuali reciproche esigenze lavorative;
durante le festività tradizionali natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, le giornate del 24.12, 25.12 e 26.12 con un genitore e del 31.12 al 01.01 e 06.01 con l'altro genitore, dietro espresso obbligo di ciascuno dei genitori di riferire all'altro l'eventuale luogo di vacanza prescelto e recapito telefonico;
del pari, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, le vacanze pasquali, ovvero domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, dietro espresso obbligo di ciascuno dei genitori di riferire all'altro l'eventuale luogo di vacanza prescelto;
la minore potrà restare con il padre per la festa del papà e per il compleanno del padre e onomastico di costui, così come resterà con la madre per la festa della mamma e per il compleanno e onomastico di costei;
15. prende atto della reciproca prestazione da parte dei coniugi del consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio si rimette la causa sul ruolo e si dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando in modo parziale, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata Persona_2
della stessa presso il domicilio della madre. Entrambi i genitori quindi provvederanno all'educazione e all'istruzione della medesima attuando, congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse della stessa;
infatti, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scuola, sport, tempo libero, ecc.) saranno prese in accordo tra i due genitori;
c) prende atto che, in virtù di quanto sopra, la sig.ra trasferirà la propria residenza, e CP_1
quella della piccola dalla casa coniugale sita in San GI VE (NA) alla Per_2
via Martiri di Nassirya n. 144;
d) prende atto della dichiarazione delle parti per cui la sistemazione della sig.ra presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori sita in Ottaviano (NA) alla Via Salerno n. 7 è solo temporanea, atteso che la predetta è alla ricerca di un nuovo immobile cui trasferire la propria residenza, congiuntamente alla minore, previa comunicazione al Sig.
[...]
; Pt_1
e) prende atto dell'impegno assunto dalla sig.ra all'atto della sottoscrizione CP_1 dell'accordo, a pagare le rate mensili, pari ad euro 303,00, del finanziamento Pt_2 contratto per l'acquisto del veicolo familiare JEEP Renegade tg. GG154FW, cui risulta quale garante il sig. , fino alla scadenza naturale del contratto;
Parte_1
f) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, con la sottoscrizione dell'accordo, detto veicolo
è stato assegnato definitivamente alla sig.ra che già ne risulta proprietaria, CP_1 non avendo il sig. , in merito allo stesso, null'altro a pretendere, per il Parte_1
passato, presente e futuro;
g) pone in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia la somma omnicomprensiva di euro 650,00
(seicentocinquanta/00), da corrispondersi mediante assegno e/o bonifico bancario o altra modalità idonea, entro il 5 di ogni mese. La somma versata a titolo di mantenimento a favore della minore dovrà essere annualmente rivalutata sulla base delle Persona_2
variazioni Istat (pubblicate sulla G.U) automaticamente, convenendosi espressamente tra le parti essere superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto;
h) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive e straordinarie, che si dovessero rendere necessarie per la figlia, e sempre se concordate da entrambi i genitori;
pone l'importo della retta scolastica, pari ad € 80,00/mensili, a carico esclusivo della Sig.ra che si CP_1
impegna a versarlo integralmente, fino al mese di giugno 2026. Per tutto quanto non espressamente indicato rinvia al Protocollo d'intesa del Tribunale di Nola;
i) prende atto dell'impegno assunto dal sig. a cedere la propria quota Parte_1
dell'assegno unico familiare percepito, relativo alla figlia minorenne o comunque a carico, in favore della sig.ra con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo. CP_1
Tale cessione avverrà fino al momento in cui la figlia raggiunga la maggiore età o in ogni altro caso che determini la cessazione del diritto all'assegno unico per il coniuge beneficiario. L'ammontare dell'assegno unico e la modalità di pagamento verranno regolate con il sistema previsto dalle autorità competenti, salvo eventuali modifiche dovute a variazioni delle normative fiscali e tributarie;
j) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, laddove la sig.ra non dovesse CP_1
corrispondere le rate mensili di Euro 303,00, relative al veicolo tg. GG154FW, esponendo in tal modo, nei confronti della società finanziaria, e per il pagamento degli insoluti, il sig. nelle vesti di garante, quest'ultimo sarà autorizzato a trattenere detto Parte_1 importo, mensilmente, direttamente dall'assegno di mantenimento, fino all'integrale pagamento dell'obbligazione;
k) prende atto della dichiarazione delle parti per cui i rapporti economici intercorrenti tra le stesse sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione, per cui gli stessi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
l) assegna la casa coniugale sita in San GI VE (NA) alla via Martiri di Nassirya
n. 144, con i relativi suppellettili e arredi, al sig. , essendo di sua proprietà; Parte_1
m) prende atto dell'impegno delle parti a non frapporre alcun ostacolo affinché la bambina frequenti regolarmente i nonni materni e paterni, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
n) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
o) prende atto della reciproca prestazione da parte dei coniugi del consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
p) rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
q) spese al definitivo.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 24.10.2024 al n. 5312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili) e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Clelia Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in EN CC (NA) alla Via U. Giordano n. 32;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Cervo ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Sant'Anastasia (NA) alla Via GI
Castiello n. 12;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.12.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Ottaviano il 18.07.2018 – atto n. 37 p.II s. B dell'anno 2018
[...]
Comune di San GI VE) dalla cui unione nascevano le figlie Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]). Persona_2
In corso di causa le parti addivenivano ad un accordo sulle condizioni di separazione e.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Va altresì evidenziato che a seguito del deposito del ricorso è deceduta la figlia . Persona_1
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata Persona_2 della stessa presso il domicilio della madre che, già da tempo, vive presso l'abitazione dei propri genitori sita in Ottaviano (NA) alla Via Salerno n.
7. Entrambi i genitori quindi provvederanno all'educazione e all'istruzione della medesima attuando, congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse della stessa;
infatti, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scuola, sport, tempo libero, ecc.) saranno prese in accordo tra i due genitori;
2. prende atto che, in virtù di quanto sopra, la sig.ra trasferirà la propria residenza, e CP_1
quella della piccola dalla casa coniugale sita in San GI VE (NA) alla Per_2
via Martiri di Nassirya n. 144;
3. prende atto della dichiarazione delle parti per cui la sistemazione della sig.ra presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori sita in Ottaviano (NA) alla Via Salerno n. 7 è solo temporanea, atteso che la predetta è alla ricerca di un nuovo immobile cui trasferire la propria residenza, congiuntamente alla minore, previa comunicazione al Sig.
[...]
; Pt_1
4. prende atto dell'impegno assunto dalla sig.ra all'atto della sottoscrizione CP_1 dell'accordo, di pagare le rate mensili, pari ad euro 303,00, del finanziamento Pt_2 contratto per l'acquisto del veicolo familiare JEEP Renegade tg. GG154FW, cui risulta quale garante il sig. , fino alla scadenza naturale del contratto;
Parte_1
5. prende atto dell'accordo tra le parti per cui, con la sottoscrizione dell'accordo, detto veicolo
è stato assegnato definitivamente alla sig.ra che già ne risulta proprietaria, CP_1 non avendo il sig. , in merito allo stesso, null'altro a pretendere, per il Parte_1
passato, presente e futuro;
6. pone in capo al sig. , anche in considerazione del trasferimento dalla casa coniugale, Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di mantenimento della figlia, la CP_1
somma omnicomprensiva di euro 650,00 (seicentocinquanta/00), da corrispondersi mediante assegno e/o bonifico bancario o altra modalità idonea, entro il 5 di ogni mese. La somma versata a titolo di mantenimento a favore della minore dovrà essere Persona_2
annualmente rivalutata sulla base delle variazioni Istat (pubblicate sulla G.U) automaticamente, convenendosi espressamente tra le parti essere superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto;
7. pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive e straordinarie, che si dovessero rendere necessarie per la figlia minore, e sempre se concordate da entrambi i genitori;
pone l'importo della retta scolastica, pari ad € 80,00/mensili, a carico esclusivo della Sig.ra che si impegna a versarlo integralmente, fino al mese di giugno 2026. Per CP_1 tutto quanto non espressamente indicato rinvia al Protocollo d'intesa del Tribunale di Nola;
8. prende atto dell'impegno assunto dal sig. a cedere la propria quota Parte_1
dell'assegno unico familiare percepito, relativo alla figlia minorenne o comunque a carico, in favore della sig.ra con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo. CP_1
Tale cessione avverrà fino al momento in cui la figlia raggiunga la maggiore età o in ogni altro caso che determini la cessazione del diritto all'assegno unico per il coniuge beneficiario. L'ammontare dell'assegno unico e la modalità di pagamento verranno regolate con il sistema previsto dalle autorità competenti, salvo eventuali modifiche dovute a variazioni delle normative fiscali e tributarie;
10. prende atto dell'accordo tra le parti per cui, laddove la sig.ra non dovesse CP_1
corrispondere le rate mensili di Euro 303,00, relative al veicolo tg. GG154FW, esponendo in tal modo, nei confronti della società finanziaria, e per il pagamento degli insoluti, il sig.
nelle vesti di garante, quest'ultimo sarà autorizzato a trattenere detto Parte_1 importo, mensilmente, direttamente dall'assegno di mantenimento, fino all'integrale pagamento dell'obbligazione;
11. prende atto della dichiarazione delle parti per cui i rapporti economici intercorrenti tra le stesse sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione, per cui gli stessi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
12. assegna la casa coniugale sita in San GI VE (NA) alla via Martiri di Nassirya
n. 144, con i relativi suppellettili e arredi, al sig. , essendo di sua proprietà; Parte_1
13. prende atto dell'impegno delle parti a non frapporre alcun ostacolo affinché la bambina frequenti regolarmente i nonni materni e paterni, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
14. per quanto concerne il diritto di visita paterno dispone che: il sig. potrà Parte_1
vedere e stare con la figlia due o tre pomeriggi la settimana, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, in giorni da concordarsi tra i coniugi dalle 16.00 alle 21.00, e comunque tutte le volte che lo vorrà, previo accordo con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, nonché con pernottamento due week-end al mese e cioè dalle 16.30 del sabato alle 18.00 della domenica a settimane alterne, e sempre compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per garantire alla minore maggiore continuità nel rapporto con il padre;
la minore potrà, altresì, trascorrere con il papà giorni ed orari diversi da concordare preventivamente con la madre almeno 24 ore prima;
le modalità di incontro padre — figlia verranno sospese in concomitanza delle vacanze estive che la minore trascorrerà con la madre, per un periodo non superiore a 15 giorni, provvedendo la stessa a comunicare al marito località e recapito telefonico, entro il 1° giugno di ogni anno;
altrettanto il padre terrà la figlia con sé, per un periodo non superiore a 15 giorni, provvedendo a comunicare alla moglie, entro il 1° giugno di ogni anno, località e recapito telefonico, i periodi precisi delle vacanze estive saranno comunque liberamente concordati dai coniugi in virtù delle eventuali reciproche esigenze lavorative;
durante le festività tradizionali natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, le giornate del 24.12, 25.12 e 26.12 con un genitore e del 31.12 al 01.01 e 06.01 con l'altro genitore, dietro espresso obbligo di ciascuno dei genitori di riferire all'altro l'eventuale luogo di vacanza prescelto e recapito telefonico;
del pari, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, le vacanze pasquali, ovvero domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, dietro espresso obbligo di ciascuno dei genitori di riferire all'altro l'eventuale luogo di vacanza prescelto;
la minore potrà restare con il padre per la festa del papà e per il compleanno del padre e onomastico di costui, così come resterà con la madre per la festa della mamma e per il compleanno e onomastico di costei;
15. prende atto della reciproca prestazione da parte dei coniugi del consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio si rimette la causa sul ruolo e si dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando in modo parziale, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata Persona_2
della stessa presso il domicilio della madre. Entrambi i genitori quindi provvederanno all'educazione e all'istruzione della medesima attuando, congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse della stessa;
infatti, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scuola, sport, tempo libero, ecc.) saranno prese in accordo tra i due genitori;
c) prende atto che, in virtù di quanto sopra, la sig.ra trasferirà la propria residenza, e CP_1
quella della piccola dalla casa coniugale sita in San GI VE (NA) alla Per_2
via Martiri di Nassirya n. 144;
d) prende atto della dichiarazione delle parti per cui la sistemazione della sig.ra presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori sita in Ottaviano (NA) alla Via Salerno n. 7 è solo temporanea, atteso che la predetta è alla ricerca di un nuovo immobile cui trasferire la propria residenza, congiuntamente alla minore, previa comunicazione al Sig.
[...]
; Pt_1
e) prende atto dell'impegno assunto dalla sig.ra all'atto della sottoscrizione CP_1 dell'accordo, a pagare le rate mensili, pari ad euro 303,00, del finanziamento Pt_2 contratto per l'acquisto del veicolo familiare JEEP Renegade tg. GG154FW, cui risulta quale garante il sig. , fino alla scadenza naturale del contratto;
Parte_1
f) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, con la sottoscrizione dell'accordo, detto veicolo
è stato assegnato definitivamente alla sig.ra che già ne risulta proprietaria, CP_1 non avendo il sig. , in merito allo stesso, null'altro a pretendere, per il Parte_1
passato, presente e futuro;
g) pone in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia la somma omnicomprensiva di euro 650,00
(seicentocinquanta/00), da corrispondersi mediante assegno e/o bonifico bancario o altra modalità idonea, entro il 5 di ogni mese. La somma versata a titolo di mantenimento a favore della minore dovrà essere annualmente rivalutata sulla base delle Persona_2
variazioni Istat (pubblicate sulla G.U) automaticamente, convenendosi espressamente tra le parti essere superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto;
h) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive e straordinarie, che si dovessero rendere necessarie per la figlia, e sempre se concordate da entrambi i genitori;
pone l'importo della retta scolastica, pari ad € 80,00/mensili, a carico esclusivo della Sig.ra che si CP_1
impegna a versarlo integralmente, fino al mese di giugno 2026. Per tutto quanto non espressamente indicato rinvia al Protocollo d'intesa del Tribunale di Nola;
i) prende atto dell'impegno assunto dal sig. a cedere la propria quota Parte_1
dell'assegno unico familiare percepito, relativo alla figlia minorenne o comunque a carico, in favore della sig.ra con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo. CP_1
Tale cessione avverrà fino al momento in cui la figlia raggiunga la maggiore età o in ogni altro caso che determini la cessazione del diritto all'assegno unico per il coniuge beneficiario. L'ammontare dell'assegno unico e la modalità di pagamento verranno regolate con il sistema previsto dalle autorità competenti, salvo eventuali modifiche dovute a variazioni delle normative fiscali e tributarie;
j) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, laddove la sig.ra non dovesse CP_1
corrispondere le rate mensili di Euro 303,00, relative al veicolo tg. GG154FW, esponendo in tal modo, nei confronti della società finanziaria, e per il pagamento degli insoluti, il sig. nelle vesti di garante, quest'ultimo sarà autorizzato a trattenere detto Parte_1 importo, mensilmente, direttamente dall'assegno di mantenimento, fino all'integrale pagamento dell'obbligazione;
k) prende atto della dichiarazione delle parti per cui i rapporti economici intercorrenti tra le stesse sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione, per cui gli stessi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
l) assegna la casa coniugale sita in San GI VE (NA) alla via Martiri di Nassirya
n. 144, con i relativi suppellettili e arredi, al sig. , essendo di sua proprietà; Parte_1
m) prende atto dell'impegno delle parti a non frapporre alcun ostacolo affinché la bambina frequenti regolarmente i nonni materni e paterni, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
n) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
o) prende atto della reciproca prestazione da parte dei coniugi del consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
p) rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
q) spese al definitivo.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)