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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/07/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2025
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE tra
AVV. Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Il GOP
Vista la nota scritta depositata dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del
15.07.2025; alle ore 17.40 deposita la seguente sentenza contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SIENA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21/2025 promossa da:
(C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Firenze, Viale G. Milton n. 27
RICORRENTE
pagina 1 di 4 contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare che la SI.ra è debitrice dell'Avv. della somma CP_1 Parte_1 di € 300,00 quale saldo del pagamento delle prestazioni professionali svolte da quest'ultima nell'interesse della prima nell'ambito del procedimento di cui in narrativa.
Per l'effetto, condannare la convenuta a pagare all'Avv. la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 e artt. 281 decies e ss. c.p.c. l'Avv.
[...]
in proprio, rappresentava di aver ricevuto incarico dalla SI.ra per Pt_1 CP_1 introdurre procedimento per separazione giudiziale tra coniugi di fronte al Tribunale di Siena;
di aver redatto e depositato il ricorso introduttivo e le memorie successive, partecipato all'udienza presidenziale e a quelle dinanzi al giudice istruttore;
che il procedimento era stato definito con sentenza n. 1006/2019. Deduceva, inoltre, che la nonostante avesse approvato un preventivo di € 1.800,00, aveva versato CP_1 acconti per soli € 1500,00 con un residuo ancora da pagare di € 300,00.
Il giudice fissava con decreto la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 1.04.2025, mandava la ricorrente per la notifica del ricorso-decreto alla controparte e assegnava termine alla convenuta per la costituzione in giudizio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi alla presenza della sola ricorrente, il giudice, rinviava la causa all'udienza del 24.06.2025 per la decisione;
dopo un rinvio disposto ex art. 309 c.p.c., la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta la quale, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo provvedimento del giudice di comparizione delle parti, non si è costituita in giudizio.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento risultando provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere nel presente giudizio.
pagina 2 di 4 Alla stregua della documentazione versata in atti risulta provata la nomina a difensore in favore dell'Avv. nel procedimento per separazione Parte_1 giudiziale nonchè lo svolgimento dell'attività professionale da parte di quest'ultima in adempimento del mandato ricevuto di cui con il presente giudizio si chiede il pagamento (redazione e deposito degli atti, partecipazione alle varie udienze).
Risulta altresì il riconoscimento di debito da parte della la quale, con CP_1 messaggio WhatsApp ammette che, avendo versato l'importo di € 1.500,00, “il rimanente saldo è di 300 euro” (doc. 17 ricorso 281 decies c.p.c.)
Sarebbe stato, a questo punto, onere della convenuta fornire la prova dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione a suo carico. La scelta processuale della contumacia ha però precluso la valutazione di eventuali fatti estintivi idonei a contrastare la pretesa del ricorrente, allo stato non emergenti dal materiale istruttorio disponibile.
Conseguentemente la SI.ra va condannata al pagamento di € 300,00, pari CP_1 alla differenza tra la somma preventivata e gli acconti versati. Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali dalla messa in mora, avvenuta con la raccomandata A/R ricevuta il 13.11.2023, al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri forensi previsti dal DM 55/14 aggiornati al DM 147/22, scaglione fino a
1.100 euro. Tenuto della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, si ritiene di applicare i valori medi per le fasi introduttiva e di studio, minimi per quelle istruttoria e decisionale,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare in favore dell'Avv. a titolo di CP_1 Parte_1 saldo per le prestazioni professionali svolte nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 3155/2029 RG del Tribunale di Siena, la somma di € 300,00 oltre interessi legali dalla messa in mora, 13.11.2023, al saldo effettivo;
- condanna altresì la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 462,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale e deposito in PCT.
Siena, 16/07/2025
Il Giudice OP dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE tra
AVV. Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Il GOP
Vista la nota scritta depositata dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del
15.07.2025; alle ore 17.40 deposita la seguente sentenza contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SIENA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21/2025 promossa da:
(C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Firenze, Viale G. Milton n. 27
RICORRENTE
pagina 1 di 4 contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare che la SI.ra è debitrice dell'Avv. della somma CP_1 Parte_1 di € 300,00 quale saldo del pagamento delle prestazioni professionali svolte da quest'ultima nell'interesse della prima nell'ambito del procedimento di cui in narrativa.
Per l'effetto, condannare la convenuta a pagare all'Avv. la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 e artt. 281 decies e ss. c.p.c. l'Avv.
[...]
in proprio, rappresentava di aver ricevuto incarico dalla SI.ra per Pt_1 CP_1 introdurre procedimento per separazione giudiziale tra coniugi di fronte al Tribunale di Siena;
di aver redatto e depositato il ricorso introduttivo e le memorie successive, partecipato all'udienza presidenziale e a quelle dinanzi al giudice istruttore;
che il procedimento era stato definito con sentenza n. 1006/2019. Deduceva, inoltre, che la nonostante avesse approvato un preventivo di € 1.800,00, aveva versato CP_1 acconti per soli € 1500,00 con un residuo ancora da pagare di € 300,00.
Il giudice fissava con decreto la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 1.04.2025, mandava la ricorrente per la notifica del ricorso-decreto alla controparte e assegnava termine alla convenuta per la costituzione in giudizio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi alla presenza della sola ricorrente, il giudice, rinviava la causa all'udienza del 24.06.2025 per la decisione;
dopo un rinvio disposto ex art. 309 c.p.c., la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta la quale, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo provvedimento del giudice di comparizione delle parti, non si è costituita in giudizio.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento risultando provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere nel presente giudizio.
pagina 2 di 4 Alla stregua della documentazione versata in atti risulta provata la nomina a difensore in favore dell'Avv. nel procedimento per separazione Parte_1 giudiziale nonchè lo svolgimento dell'attività professionale da parte di quest'ultima in adempimento del mandato ricevuto di cui con il presente giudizio si chiede il pagamento (redazione e deposito degli atti, partecipazione alle varie udienze).
Risulta altresì il riconoscimento di debito da parte della la quale, con CP_1 messaggio WhatsApp ammette che, avendo versato l'importo di € 1.500,00, “il rimanente saldo è di 300 euro” (doc. 17 ricorso 281 decies c.p.c.)
Sarebbe stato, a questo punto, onere della convenuta fornire la prova dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione a suo carico. La scelta processuale della contumacia ha però precluso la valutazione di eventuali fatti estintivi idonei a contrastare la pretesa del ricorrente, allo stato non emergenti dal materiale istruttorio disponibile.
Conseguentemente la SI.ra va condannata al pagamento di € 300,00, pari CP_1 alla differenza tra la somma preventivata e gli acconti versati. Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali dalla messa in mora, avvenuta con la raccomandata A/R ricevuta il 13.11.2023, al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri forensi previsti dal DM 55/14 aggiornati al DM 147/22, scaglione fino a
1.100 euro. Tenuto della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, si ritiene di applicare i valori medi per le fasi introduttiva e di studio, minimi per quelle istruttoria e decisionale,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare in favore dell'Avv. a titolo di CP_1 Parte_1 saldo per le prestazioni professionali svolte nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 3155/2029 RG del Tribunale di Siena, la somma di € 300,00 oltre interessi legali dalla messa in mora, 13.11.2023, al saldo effettivo;
- condanna altresì la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 462,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale e deposito in PCT.
Siena, 16/07/2025
Il Giudice OP dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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