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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 10795/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10795/2021 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
26/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma
1, c.p.c.
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Sant'Antimo (NA) alla Via Francesco Cilea 3 presso lo studio dell'avv. Costa Giuseppe (C.F.
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto C.F._2 di citazione depositato telematicamente;
ATTORE E P.IVA ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 p.t., elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla Via Campi Flegrei II trav. n. 3 presso lo studio degli Avv.ti Palmese Francesco (C.F. ) e Riccobene Fabiana, C.F._3 (C.F. ), dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA E (C.F. ) Controparte_2 C.F._5 CONVENUTO CONTUMACE NONCHE' (C.F. ) Controparte_3 C.F._6 CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale di causa dell'udienza del 26/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 1 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti delle controparti, l'attore,
, citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Parte_1 [...]
e , al fine di ottenere dagli stessi il Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni per le lesioni asseritamene subite a seguito di un sinistro che sarebbe occorso in data 13.10.2018 alle ore 14:00 circa in Sant'Antimo (NA) nei pressi dell'incrocio tra Via D. Alighieri e C.so IA (rettificato in corso di causa indicando l'incrocio tra Via Giacomo Leopardi e Corso IA), allorquando l'istante, a bordo della propria bicicletta, sarebbe stato tamponato da tergo dal motociclo Yamaha T-
Max tg. DY 03704, a sua volta colliso dalla vettura Fiat Idea targata CW555VY.
In particolare, l'attore precisava che il conducente della vettura danneggiante Fiat
Idea tg. CW555VY, sopraggiungendo da Via D. Alighieri, si immetteva su C.so IA senza rispettare il segnale di “STOP” ivi presente, finendo per urtare con la propria parte anteriore contro la fiancata laterale destra del motociclo Yamaha T-Max tg.
DY03704, marciante su C.so IA;
in seguito all'urto patito, il conducente del motociclo perdeva il controllo del medesimo, tamponando da tergo la bici da corsa condotta dallo nell'occasione marciante poco più avanti, tenendo Parte_1 strettamente la propria destra. A seguito dell'urto, l'attore rovinava al suolo riportando lesioni personali per le quali veniva accompagnato al P.S. del P.O. “San
Giuseppe Moscati” di Aversa (CE), dove gli veniva diagnosticata una “frattura modestamente scomposta S3-S4”.
I danni subiti dall'attore venivano quantificati mediante relazione medica di parte nella misura del 65% di danno biologico permanente, con ITT di 50 gg. ed ITP di 37 gg.
Ciò premesso, l'attore rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo FIAT IDEA tg. CW 555 VY e per l'effetto di siffatta declaratoria, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni da questi patiti e patiendi, oltre che patrimoniali, anche non patrimoniali, (in breve: nulla di escluso od eccettuato) da liquidare con la relativa condanna, nello stesso giudizio, per equivalente pecuniario giusto e congruo ex artt. 1226 e 2056 cc , previa rivalutazione monetaria e con gli interessi , come per legge danni che da quantificarsi in quella misura che risulterà dovuta anche a seguito di consulenza medica d'ufficio di cui sin d'ora se ne fa espressa richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'evento al soddisfo”.
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 2 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo si costituiva in giudizio la la quale, di contro, eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dalla richiesta di stipula di una convenzione di negoziazione assistita, prevista quale condizione di procedibilità della domanda dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014, nonché la improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 comma 1 e 148 del D.lgs. n. 209 del 07.09.05. Nel merito, essa convenuta contestava la veridicità del fatto storico così come narrato dall'attore, nonché il nesso causale tra il sinistro dedotto e le lamentate lesioni.
La predetta parte concludeva, pertanto, chiedendo:
“a) in via preliminare, disporre il differimento dell'udienza di comparizione onde chiamare nel processo il sig. , nato a [...] il Controparte_3
30.10.1988 e residente in 16030 Castiglione Chiavarese (GE) alla Via Località
Casali di Sopra 19/A – proprietario all'epoca dei fatti della moto Yamaha T–Max tg. DY 03704 – nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis c.p.c.; quindi, una volta così integrato il contraddittorio:
b) accertata la valida costituzione del contraddittorio ex art. 144, n.3, dichiarare
l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta da richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita e disporre di conseguenza;
c) dichiarare l'improponibilità dell'avversa azione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs. 209/05;
d) nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto non provato il fatto storico;
e) in subordine, ove risulti certo il fatto, accertare le effettive modalità dello scontro tra la vettura Fiat Idea tg. CW555VY e la moto Yamaha T–Max tg. DY
03704, prodromico alla successiva collisone tra la moto e la bici dell'attore, e di conseguenza:
e.1) in caso di accertata esclusiva responsabilità del conducente– proprietario della moto, , rigettare ogni domanda nei confronti della odierna Controparte_3 comparente e del proprio assicurato;
e.2) in caso di accertamento della effettiva condotta di guida dei conducenti, graduare le colpe tra di essi;
e.3) in caso di impossibilità di accertare l'effettiva condotta di guida degli stessi, fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 cod. civ.;
f) accertare quindi il danno effettivamente rapportabile all'evento e liquidarlo secondo i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza, nei limiti del giusto e del provato, e qualora il danneggiato, ove le risultanze della prova sul fatto lo consenta, non rinunzi alla solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ. insistendo per la condanna degli originari convenuti, disporre circa la ripartizione interna tra i coobbligati condannando fin d'ora il terzo chiamato a rivalere delle somme CP_1
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 3 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
equivalenti alla percentuale di colpa a lui attribuita, pagate al danneggiato per sorte, interessi e spese;
g) regolare le spese secondo Giustizia.”.
Autorizzata la chiamata in causa del richiesto terzo, , in qualità di Controparte_3 proprietario del motociclo Yamaha T-MAX tg. DY03704, lo stesso non si costituiva nel presente giudizio, sebbene ritualmente citato.
Altresì contumace rimaneva, benché ritualmente citato, il convenuto CP_2
.
[...]
Con provvedimento reso in data 30 maggio 2022, rilevato che il presente procedimento rientri, per l'oggetto, tra quelli per cui l'art. 3, comma 1, D.L 132/2014, conv. in L. 162/2014, prevede il preventivo e necessario tentativo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità della domanda (la quale non risultava essere stata esperita nella specie), l'istruttore assegnava alle parti il termine di giorni 15 (a decorrere dalla comunicazione della relativa ordinanza) per la comunicazione alla controparte del detto invito.
Assolta la prescritta condizione di procedibilità (come documentato in atti da parte attrice con deposito telematico del 08/11/2022), espletata l'istruttoria, all'udienza del
26.05.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente è necessario rilevare la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, stante l'ottemperanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148,
D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni Private), dimostrata da parte attrice mediante la produzione in atti della raccomandata di messa in mora, corredata dalla rispettiva ricevuta di avvenuta consegna del 04/03/2020 (trattandosi di missiva spedita a mezzo PEC), inoltrata dall'istante alla Compagnia Assicurativa convenuta
(cfr. doc. n. 1 della produzione telematica di parte attrice).
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta Compagnia Assicurativa, la missiva in atti risulta anche redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148, D.Lgs. 209/2006 (cd. “Codice delle
Assicurazioni private”).
Da tali elementi, di natura documentale, ben può desumersi come la convenuta
Compagnia Assicurativa sia stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate, devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo.
Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (cod.
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 4 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non "ex ante", bensì "ex post", alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona.”
(cfr., Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n. 43, che ha altresì posto in rilievo come “l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a “modalità e contenuti” previsti dall'art.
148. Ora, é vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; ma é anche vero che, quanto alle modalità, tale norma al comma 5 statuisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. sa., ha ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della l. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.”; nonché, in senso sostanzialmente conforme, anche Tribunale di Torre Annunziata,
01/09/2014, n. 2327).
Dalle su richiamate norme positive, interpretate in un'ottica costituzionalmente orientata, quindi, l'assicuratore è chiamato dal legislatore a svolgere un ruolo di interlocutore serio e propositivo, nell'ambito della fase stragiudiziale
(procedimentalizzata dall'art. 148, D.Lgs. cit.), con la conseguenza che l'eventuale
(mera) incompletezza della domanda risarcitoria, potendo essere colmata con l'apporto (doveroso) dell'assicuratore, non può per ciò solo costituire un ostacolo alla tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute (art. 32 Cost.).
L'interpretazione innanzi proposta risulta senz'altro conforme anche alla indubbia ratio ispiratrice della stessa norma che ha introdotta la condizione di proponibilità in parola, ossia quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico ed “[…] a condizione che l'assicuratore sia stato messo
a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez.
III, 5 maggio 2011, n. 9912).
Ne consegue che, in un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata, ben può ritenersi che la odierna convenuta sia stata messa ampiamente in condizione di poter formulare un'offerta risarcitoria stragiudiziale, che, tuttavia, ha ritenuto di non formulare;
ciò che deve far certamente ritenere adempiuta la ratio sottesa alla condizione di proponibilità prevista dall'art. 145, D.Lgs. 209/2005.
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 5 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
Passando, dunque, all'esame del merito della controversia, la domanda di parte attrice si è rivelata fondata e può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In virtù dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, può ritenersi acclarato il fatto storico come dedotto in citazione, nonostante le eccezioni sollevate sul punto dalla convenuta Controparte_1
Quanto alle modalità di verificazione dell'incidente stradale, infatti, la dinamica del sinistro dedotta in citazione risulta essere stata sostanzialmente confermata dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del processo, i quali, nel ricostruire con precisione la vicenda storica posta a base della domanda, hanno concordemente dichiarato: di aver visto un ragazzo a bordo di una bicicletta percorrere Corso IA;
che l'autovettura Fiat Idea nell'immettersi su Corso IA provenendo da via
Leopardi non si è fermata alla segnaletica di arresto ivi esistente (segnale di “stop”), finendo per tamponare il motoveicolo Yamaha, il cui conducente perdeva il controllo ed impattava la bicicletta che lo precedeva sulla stessa corsia di marcia;
in seguito all'urto il ragazzo a bordo della bici cadeva sul lato destro e lamentava dolore al braccio destro ed al fondoschiena.
In particolare, il teste (escusso all'udienza del 27/11/2023) riferiva le Testimone_1 seguenti circostanze: «[…] ho visto una macchina, modello Fiat Idea di colore grigio scuro, la quale è uscita da Via Leopardi e ha colpito una moto che procedeva su Corso IA, sul suo lato posteriore destro, all'altezza della marmitta;
a quel punto la moto è finita contro un ciclista che si trovava davanti alla moto. […] Preciso che dopo che è stata colpita, la moto è sbandata un po' è ha colpito la ruota posteriore di una bicicletta che si trovava davanti a lei e poi entrambi i conducenti, della moto e della bicicletta, sono finiti a terra. […] La bicicletta procedeva ad una distanza di circa un metro dal marciapiede. […] Dopo il fatto mi sono avvicinato alle persone a terra e ho visto che il conducente della moto subito si è rialzato, mentre il conducente della bicicletta è rimasto a terra e lamentava dolore al braccio destro e al lato posteriore destro all'altezza del fondoschiena […] Preciso che la strada da dove proveniva la macchina che ha colpito la moto era gravata da segnaletica di Stop, c'era la segnaletica verticale di “STOP”.» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 27 novembre
2023).
All'udienza del 16/09/2024 veniva escusso il teste , la quale Testimone_2 dichiarava: «Ricordo di aver visto un sinistro che ha coinvolto tre veicoli e precisamente, una
Fiat Idea di colore grigio, un motoveicolo Yamaha TMAX di colore nero e una bicicletta da corsa di colore rosso e nero. Preciso che sia il motoveicolo Yamaha sia la biciletta circolavano su Corso IA nell'unico senso di marcia consentito dalla circolazione stradale e la bici si trovava innanzi alla Yamaha di circa 4 o 5 mt, ricordo che il conducente della bicicletta da corsa circolava in prossimità del suo margine destro, circa un metro dal margine. Ricordo di aver visto il veicolo Fiat Idea procedere per Via Leopardi, giunto all'incrocio con Corso IA il conducente dello stesso non si arrestava allo STOP esistente nella sua direzione di marcia, e
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nel compiere tale manovra, con il proprio lato anteriore urtava il lato posteriore destro del motoveicolo Yamaha, altezza marmitta, il quale motoveicolo solo per effetto dell'urto subito al lato posteriore destro sbandava e urtava con il proprio lato anteriore il lato posteriore della bicicletta da corsa. A bordo sia della bicicletta che del motoveicolo Yamaha vi erano i soli conducenti, e ricordo che a seguito dell'urto il conducente della Yamaha cadde con il lato sinistro a terra mentre il conducente della bici da corsa cadde con il lato destro a terra.» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 16/09/2024).
Tutte tali circostanze sono state sostanzialmente confermate dall'ulteriore teste,
, escusso alla medesima udienza del 16/09/2024; il predetto Testimone_3 testimone, infatti, riferiva: «Ricordo che era il mese di ottobre del 2018, alle ore 13:30/14:00,
e io mi trovavo a piedi in Sant'Antimo all'incrocio tra Via Giacomo Leopardi e Corso IA, nei pressi di un veterinario, e in quell'occasione ho assistito a un sinistro tra un veicolo Fiat
Idea di colore grigio, un motoveicolo Yamaha TMAX di colore nero e una bici da corsa di colore rosso e nero. Ricordo che sia la bici da corsa sia il motoveicolo Yamaha circolavano per
Corso IA e la bici precedeva il motoveicolo Yamaha di 4 o 5 mt. Giunti all'incrocio di Corso
IA con Via Leopardi, ho visto che da Via Leopardi proveniva un veicolo Fiat Idea il cui conducente si immetteva su Corso IA non rispettando lo STOP esistente nella sua direzione di marcia, e nel compiere detta manovra, con il proprio lato anteriore urtava il lato posteriore destro del motoveicolo Yamaha, altezza marmitta. Solo a seguito dell'urto subito al lato posteriore destro, il motoveicolo Yamaha sbandava per quattro o cinque metri e andava ad urtare, con il proprio lato anteriore, il lato posteriore della bici da corsa che circolava innanzi al motoveicolo Yamaha. Ricordo che la bici circolava a circa 1 metro dal marciapiede. Ricordo che a bordo dei veicoli sinistrati vi erano i soli conducenti ed erano tutti di sesso maschile.
Ricordo che il conducente della bici indossava il casco da bici e anche il conducente della moto
Yamaha indossava il casco. Ricordo che il conducente della bici cadde con il lato destro a terra, mentre il conducente della Yamaha cadde con il lato sinistro a terra. Ricordo che il conducente della moto Yamaha subito si rialzò e sembrava non riportare lesioni apparenti, il conducente della bici invece lamentava dolori al braccio destro e al fondoschiena.» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 16 settembre 2024).
La compagnia assicurativa convenuta non ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'effettiva verificazione del fatto storico o da ingenerare il convincimento che la collisione tra i veicoli si sia verificata con modalità
o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
Ed invero, i dubbi instillati dalla predetta convenuta con riguardo alla presunta pre- conoscenza tra loro dei soggetti coinvolti nello scontro e con riguardo alla dedotta
“eccessiva” precisione delle dichiarazioni rese dai testi escussi, appaiono il frutto di meri sospetti di parte, non in grado di porre radicalmente nel vuoto le risultanze istruttorie positive comunque acquisite al processo e dotate di alta (e non smentita) precisione e concordanza.
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Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, ricostruita la dinamica del sinistro stradale per cui è lite nel senso chiarito dai testimoni escussi nel corso del processo (e sulla cui credibilità e attendibilità, intrinseca ed estrinseca, alcun motivo di dubbio è sorto), questo Tribunale ritiene sussistere l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Idea targato CW555VY nella causazione del sinistro stradale per cui è lite.
In diritto va, infatti, osservato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 47 C.d.S., la bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti e di conseguenza il ciclista deve rispettare le disposizioni contenute nel Codice della Strada. Ai conducenti dei velocipedi si applicano le stesse norme a cui sono soggetti gli altri veicoli;
quindi, i ciclisti devono anch'essi rispettare cartelli stradali, sensi unici, semafori, precedenze, divieti di transito ecc. Essendo un veicolo come gli altri, anche alle biciclette si applica la presunzione di pari responsabilità in caso di sinistro (cfr. Cass. 12524/2000).
In base a quanto previsto dall'articolo 2054 c.c., nello scontro tra veicoli si presume sempre, fino a prova contraria, un concorso di colpa paritario tra i conducenti coinvolti. Perciò, anche in caso di investimento da parte di un'automobile, il ciclista, per liberarsi da tale presunzione di responsabilità, dovrà fornire una prova liberatoria, dimostrando di aver osservato un comportamento esente da colpe e rispettoso delle disposizioni del Codice della strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c.,
l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass.
21056/2004; Cass. 20814/2004).
Con riguardo, in particolare, all'obbligo d'arresto e di dare la precedenza dinanzi al segnale di Stop, va osservato che il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
per cui, se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di arresto, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cass. sentenza 19 febbraio 2009, n. 4055).
Venendo, dunque, all'esame del caso di specie così come ricostruito alla luce del compendio istruttorio in atti, deve ritenersi che la condotta di guida del conducente n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 8 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
della bicicletta non abbia inciso in alcun modo nella determinazione e nel decorso causale del sinistro stradale dedotto in lite.
Ed invero, pressoché tutti i testi escussi nel corso del processo hanno concordemente riferito che il velocipede condotto dall'istante circolasse regolarmente sul margine destro della carreggiata, a circa un metro dal marciapiede, allorquando veniva impattato, da tergo, dal motoveicolo Yamaha.
Appare, dunque, evidente che la bicicletta non avrebbe potuto porre in essere alcuna manovra utile ad evitare l'impatto.
Quanto precede porta, dunque, a ritenere che l'istante non abbia posto in essere alcun comportamento che abbia determinato un apporto causalistico nella produzione dell'evento di danno per cui è causa, secondo le concrete modalità di sua verificazione.
Ne deriva che va riconosciuta la esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo Fiat Idea targato CW555VY nella causazione del sinistro stradale dedotto in lite, il quale evidentemente non ha affrontato l'incrocio con la dovuta cautela e, in ogni caso, avendo una condotta di guida tale dal permettergli il pronto arresto del mezzo condotto.
E' pacifico e documentalmente provato in atti che il detto mezzo fosse, all'epoca del sinistro, di proprietà del convenuto e assicurato, per la R.C.A., Controparte_2 con la ulteriore convenuta (circostanze, del resto, mai Controparte_1 contestate o poste seriamente in dubbio da quest'ultima convenuta costituita).
Per quanto concerne il quantum debeatur, occorre osservare che dalla Consulenza
Tecnica d'Ufficio espletata nel corso del processo risulta che, in occasione del sinistro per cui è causa, l'attore ebbe a riportare lesioni personali consistite in esiti di “Postumi di frattura scomposta di S3 e S4 complicata da sindrome da lesione incompleta della cauda equina, varietà bassa, con disturbi genito-urinari, alvo stitico, disfunzione erettile e anestesia perineale” (cfr. Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dal nominato consulente in data 13 febbraio 2025), di cui il medesimo CTU (con valutazioni congruamente motivate, anche sul piano strettamente logico), ha accertato la compatibilità causale con il sinistro dedotto in lite.
Ancora con motivata valutazione (non posta seriamente in discussione dalle parti e, pertanto, condivisa anche dal giudicante), il CTU ha valutato le lesioni biologiche di natura permanente residuate all'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa in complessivi 55 punti percentuali;
parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni è risultata, altresì, essere l'inabilità temporanea riportata dall'istante nei giorni immediatamente successivi al sinistro, per giorni 30 per Inabilità Temporanea Totale
e giorni 50 per Inabilità Temporanea Parziale al 75%.
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 9 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
Va evidenziato anche che il nominato CTU, a fronte delle contestazioni della convenuta compagnia circa la possibilità dell'attore di essere presente, successivamente, sul luogo di un sinistro quale testimone, ha avuto modo di precisare che “le lesioni riportate dallo non hanno impedito la deambulazione e, Parte_1 pertanto, lo poté allontanarsi dal proprio domicilio 17 giorni dopo l'accaduto” (cfr. Parte_1 pag. 22 della relazione di CTU in atti).
Ed ancora, anche di fronte alla ulteriore ipotesi (avanza dalla convenuta Compagnia
Assicurativa sempre sul piano delle mere congetture) che le lesioni repertate all'istante possano essere, in realtà, riferibili ad un pregresso e diverso infortunio lavorativo, il CTU ha parimenti esaustivamente osservato che una tale ipotesi appare, non solo inverosimile (avendo spiegato come, se di caduta dall'alto si fosse trattato, allora non si spiega l'assenza di lesioni cutanee, ai tessuti molli, alla testa o fratture agli arti, che in letteratura sono segnalate come le più frequenti conseguenze a seguito di cadute dall'alto), ma anche smentita dalle risultanze documentali mediche in atti, considerato che: “[…] dall'attenta lettura del referto di PS risulta che il ricorrente era sottoposto a radiografia del rachide lombosacrale, ma anche ad altri accertamenti strumentali, quali una radiografia del femore destro e sinistro, una radiografia del bacino, e un'ecografia addominale, evidentemente, perché il quadro clinico-obiettivo riscontrato dal medico di PS deponeva per un interessamento pluridistrettuale. Del resto, il sanitario obiettivava anche “algia alla mobilizzazione degli arti inferiori”. Dunque, il trauma descritto in PS è da ritenersi compatibile con una riferita caduta dalla bicicletta, e l'assenza di documentate lesioni molteplici, multiformi e multipolari, come le escoriazioni agli arti inferiori, non è dirimente, considerando che possono anche non essere state refertate dal medico di PS, per la più importante attenzione che deve aver avuto la frattura sacrale.
Peraltro, sempre in riferimento alla grande variabilità della tipologia lesiva riscontrabile a seguito degli incidenti stradali, è d'uopo ricordare che, persino negli incidenti mortali, gli illustri testi di Medicina Legale descrivono la totale assenza di lesività all'esame esterno del cadavere. Non vi è, quindi, alcuna evidenza che la frattura sacrale possa essere pre-esistente la data del 13/10/2018 e, del resto, in PS non era giudicata tale, considerando anche che allo era assegnato un codice giallo5 (“Codice giallo: mediamente critico, presenza di Parte_1 rischio evolutivo, potenziale pericolo di vita;
prestazioni non differibili”), e che la permanenza in PS è stata di circa 3 ore.” (cfr. risposta alle osservazioni al CTP di parte convenuta allegate alla relazione tecnica depositata dal nominato CTU in data 13/02/2025).
In definitiva, le conclusioni cui è giunto il nominato CTU risultano essere tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (anche col richiamo di ampia e condivisa letteratura di riferimento) e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 10 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti”, bensì delle cc.dd. “macropermanenti” ai sensi dell'art. 138 cod. ass.ni, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano nella loro più recente formulazione del 2024.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.”
(cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez.
III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Va detto che le Tabelle in considerazione, già nella loro versione dell'anno 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute
(la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 11 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590
c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185
c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia
Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 55% (cinquantacinque percento), il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 34 circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, per il danno biologico residuato all'istante nelle somme di:
– euro 547.024,00 (cinquecentoquarantasettemilaventiquattro/00) per i suddetti postumi permanenti, pari al punto base puro di danno biologico previsto dalle suddette tabelle di riferimento (con riguardo ad una invalidità riconosciuta del
55%), senza l'applicazione di aumenti presuntivi (come in appresso meglio si chiarirà);
– euro 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00) per Inabilità Temporanea Totale
(quantificata dal CTU in 30 giorni), da computarsi al valore base di euro 115,00
(centoquindici/00) pro die, ancora in base alle tabelle di riferimento adottate;
– euro 4.312,50 (quattromilatrecentododici/50) per Inabilità Temporanea Parziale al
75% (quantificata dal CTU in ulteriori 50 giorni).
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 12 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
Il tutto, per un importo complessivo pari ad euro 554.786,50
(cinquecentocinquantaquattromilasettecentoottantasei/50), a titolo di danno non patrimoniale complessivo, all'attualità.
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attore a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale
(come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale)
“[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del
13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass.
27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass.
19189/2020).
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attore non ha dedotto e provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 13 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad egli essere riconosciuto rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore “personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato secondo i parametri innanzi indicati, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
Al danno non patrimoniale innanzi liquidato, andrà, invece, aggiunta, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 1.708,97 (millesettecentootto/97), accertate essere
(secondo quanto documentato in atti ed esaminato dal CTU), le spese mediche sopportate dall'attore in diretto rapporto causale col sinistro oggetto di causa.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi
“compensativi”, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, occorre condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (13.10.2018), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto devalutato all'epoca del sinistro facendo applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 13 ottobre e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 14 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282
c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per tutto quanto innanzi osservato, dunque, i convenuti, Controparte_1
e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore, , della somma complessiva di euro (554.786,50 + 1.708,97 Parte_1
-) 556.495,47 (cinquecentocinquantaseimilaquattrocentonovantacinque/47), oltre interessi come innanzi indicati.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 520.000,01 ad euro 1000.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico dei convenuti e Controparte_1 CP_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10795/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, pendente tra — attore —, Parte_1
— convenuti — e Controparte_1 Controparte_2
— chiamato in causa — , ogni contraria istanza disattesa e Controparte_3 domanda e questione assorbita, così provvede:
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 15 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
1. in accoglimento della domanda proposta dall'attore , accerta e Parte_1 dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del convenuto nella produzione causale del sinistro stradale Controparte_2 dedotto in citazione;
2. condanna, per l'effetto, i convenuti, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., e al pagamento, in solido tra Controparte_2 loro, in favore dell'attore, , della somma complessiva di euro Parte_1
556.495,47 (cinquecentocinquantaseimilaquattrocentonovantacinque/47), per le casuali risarcitorie di cui in motivazione, oltre agli interessi, al tasso e secondo le modalità di calcolo specificate in motivazione;
3. condanna i convenuti, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e al pagamento, in solido tra loro, in Controparte_2 favore dell'attore, , delle spese di lite del presente giudizio, che Parte_1 qui si liquidano in complessivi euro 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00), di cui euro 1.800,00 (milleottocento/00) per spese ed euro 18.000,00 (diciottomila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Costa Giuseppe, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso contestualmente alla pronuncia della presente sentenza, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dei convenuti e Controparte_1
, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere da Controparte_2 questi ultimi quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 29/09/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10795/2021 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
26/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma
1, c.p.c.
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Sant'Antimo (NA) alla Via Francesco Cilea 3 presso lo studio dell'avv. Costa Giuseppe (C.F.
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto C.F._2 di citazione depositato telematicamente;
ATTORE E P.IVA ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 p.t., elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla Via Campi Flegrei II trav. n. 3 presso lo studio degli Avv.ti Palmese Francesco (C.F. ) e Riccobene Fabiana, C.F._3 (C.F. ), dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA E (C.F. ) Controparte_2 C.F._5 CONVENUTO CONTUMACE NONCHE' (C.F. ) Controparte_3 C.F._6 CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale di causa dell'udienza del 26/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 1 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti delle controparti, l'attore,
, citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Parte_1 [...]
e , al fine di ottenere dagli stessi il Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni per le lesioni asseritamene subite a seguito di un sinistro che sarebbe occorso in data 13.10.2018 alle ore 14:00 circa in Sant'Antimo (NA) nei pressi dell'incrocio tra Via D. Alighieri e C.so IA (rettificato in corso di causa indicando l'incrocio tra Via Giacomo Leopardi e Corso IA), allorquando l'istante, a bordo della propria bicicletta, sarebbe stato tamponato da tergo dal motociclo Yamaha T-
Max tg. DY 03704, a sua volta colliso dalla vettura Fiat Idea targata CW555VY.
In particolare, l'attore precisava che il conducente della vettura danneggiante Fiat
Idea tg. CW555VY, sopraggiungendo da Via D. Alighieri, si immetteva su C.so IA senza rispettare il segnale di “STOP” ivi presente, finendo per urtare con la propria parte anteriore contro la fiancata laterale destra del motociclo Yamaha T-Max tg.
DY03704, marciante su C.so IA;
in seguito all'urto patito, il conducente del motociclo perdeva il controllo del medesimo, tamponando da tergo la bici da corsa condotta dallo nell'occasione marciante poco più avanti, tenendo Parte_1 strettamente la propria destra. A seguito dell'urto, l'attore rovinava al suolo riportando lesioni personali per le quali veniva accompagnato al P.S. del P.O. “San
Giuseppe Moscati” di Aversa (CE), dove gli veniva diagnosticata una “frattura modestamente scomposta S3-S4”.
I danni subiti dall'attore venivano quantificati mediante relazione medica di parte nella misura del 65% di danno biologico permanente, con ITT di 50 gg. ed ITP di 37 gg.
Ciò premesso, l'attore rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo FIAT IDEA tg. CW 555 VY e per l'effetto di siffatta declaratoria, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni da questi patiti e patiendi, oltre che patrimoniali, anche non patrimoniali, (in breve: nulla di escluso od eccettuato) da liquidare con la relativa condanna, nello stesso giudizio, per equivalente pecuniario giusto e congruo ex artt. 1226 e 2056 cc , previa rivalutazione monetaria e con gli interessi , come per legge danni che da quantificarsi in quella misura che risulterà dovuta anche a seguito di consulenza medica d'ufficio di cui sin d'ora se ne fa espressa richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'evento al soddisfo”.
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 2 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo si costituiva in giudizio la la quale, di contro, eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dalla richiesta di stipula di una convenzione di negoziazione assistita, prevista quale condizione di procedibilità della domanda dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014, nonché la improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 comma 1 e 148 del D.lgs. n. 209 del 07.09.05. Nel merito, essa convenuta contestava la veridicità del fatto storico così come narrato dall'attore, nonché il nesso causale tra il sinistro dedotto e le lamentate lesioni.
La predetta parte concludeva, pertanto, chiedendo:
“a) in via preliminare, disporre il differimento dell'udienza di comparizione onde chiamare nel processo il sig. , nato a [...] il Controparte_3
30.10.1988 e residente in 16030 Castiglione Chiavarese (GE) alla Via Località
Casali di Sopra 19/A – proprietario all'epoca dei fatti della moto Yamaha T–Max tg. DY 03704 – nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis c.p.c.; quindi, una volta così integrato il contraddittorio:
b) accertata la valida costituzione del contraddittorio ex art. 144, n.3, dichiarare
l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta da richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita e disporre di conseguenza;
c) dichiarare l'improponibilità dell'avversa azione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs. 209/05;
d) nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto non provato il fatto storico;
e) in subordine, ove risulti certo il fatto, accertare le effettive modalità dello scontro tra la vettura Fiat Idea tg. CW555VY e la moto Yamaha T–Max tg. DY
03704, prodromico alla successiva collisone tra la moto e la bici dell'attore, e di conseguenza:
e.1) in caso di accertata esclusiva responsabilità del conducente– proprietario della moto, , rigettare ogni domanda nei confronti della odierna Controparte_3 comparente e del proprio assicurato;
e.2) in caso di accertamento della effettiva condotta di guida dei conducenti, graduare le colpe tra di essi;
e.3) in caso di impossibilità di accertare l'effettiva condotta di guida degli stessi, fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 cod. civ.;
f) accertare quindi il danno effettivamente rapportabile all'evento e liquidarlo secondo i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza, nei limiti del giusto e del provato, e qualora il danneggiato, ove le risultanze della prova sul fatto lo consenta, non rinunzi alla solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ. insistendo per la condanna degli originari convenuti, disporre circa la ripartizione interna tra i coobbligati condannando fin d'ora il terzo chiamato a rivalere delle somme CP_1
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 3 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
equivalenti alla percentuale di colpa a lui attribuita, pagate al danneggiato per sorte, interessi e spese;
g) regolare le spese secondo Giustizia.”.
Autorizzata la chiamata in causa del richiesto terzo, , in qualità di Controparte_3 proprietario del motociclo Yamaha T-MAX tg. DY03704, lo stesso non si costituiva nel presente giudizio, sebbene ritualmente citato.
Altresì contumace rimaneva, benché ritualmente citato, il convenuto CP_2
.
[...]
Con provvedimento reso in data 30 maggio 2022, rilevato che il presente procedimento rientri, per l'oggetto, tra quelli per cui l'art. 3, comma 1, D.L 132/2014, conv. in L. 162/2014, prevede il preventivo e necessario tentativo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità della domanda (la quale non risultava essere stata esperita nella specie), l'istruttore assegnava alle parti il termine di giorni 15 (a decorrere dalla comunicazione della relativa ordinanza) per la comunicazione alla controparte del detto invito.
Assolta la prescritta condizione di procedibilità (come documentato in atti da parte attrice con deposito telematico del 08/11/2022), espletata l'istruttoria, all'udienza del
26.05.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente è necessario rilevare la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, stante l'ottemperanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148,
D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni Private), dimostrata da parte attrice mediante la produzione in atti della raccomandata di messa in mora, corredata dalla rispettiva ricevuta di avvenuta consegna del 04/03/2020 (trattandosi di missiva spedita a mezzo PEC), inoltrata dall'istante alla Compagnia Assicurativa convenuta
(cfr. doc. n. 1 della produzione telematica di parte attrice).
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta Compagnia Assicurativa, la missiva in atti risulta anche redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148, D.Lgs. 209/2006 (cd. “Codice delle
Assicurazioni private”).
Da tali elementi, di natura documentale, ben può desumersi come la convenuta
Compagnia Assicurativa sia stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate, devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo.
Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (cod.
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 4 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non "ex ante", bensì "ex post", alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona.”
(cfr., Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n. 43, che ha altresì posto in rilievo come “l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a “modalità e contenuti” previsti dall'art.
148. Ora, é vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; ma é anche vero che, quanto alle modalità, tale norma al comma 5 statuisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. sa., ha ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della l. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.”; nonché, in senso sostanzialmente conforme, anche Tribunale di Torre Annunziata,
01/09/2014, n. 2327).
Dalle su richiamate norme positive, interpretate in un'ottica costituzionalmente orientata, quindi, l'assicuratore è chiamato dal legislatore a svolgere un ruolo di interlocutore serio e propositivo, nell'ambito della fase stragiudiziale
(procedimentalizzata dall'art. 148, D.Lgs. cit.), con la conseguenza che l'eventuale
(mera) incompletezza della domanda risarcitoria, potendo essere colmata con l'apporto (doveroso) dell'assicuratore, non può per ciò solo costituire un ostacolo alla tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute (art. 32 Cost.).
L'interpretazione innanzi proposta risulta senz'altro conforme anche alla indubbia ratio ispiratrice della stessa norma che ha introdotta la condizione di proponibilità in parola, ossia quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico ed “[…] a condizione che l'assicuratore sia stato messo
a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez.
III, 5 maggio 2011, n. 9912).
Ne consegue che, in un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata, ben può ritenersi che la odierna convenuta sia stata messa ampiamente in condizione di poter formulare un'offerta risarcitoria stragiudiziale, che, tuttavia, ha ritenuto di non formulare;
ciò che deve far certamente ritenere adempiuta la ratio sottesa alla condizione di proponibilità prevista dall'art. 145, D.Lgs. 209/2005.
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 5 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
Passando, dunque, all'esame del merito della controversia, la domanda di parte attrice si è rivelata fondata e può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In virtù dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, può ritenersi acclarato il fatto storico come dedotto in citazione, nonostante le eccezioni sollevate sul punto dalla convenuta Controparte_1
Quanto alle modalità di verificazione dell'incidente stradale, infatti, la dinamica del sinistro dedotta in citazione risulta essere stata sostanzialmente confermata dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del processo, i quali, nel ricostruire con precisione la vicenda storica posta a base della domanda, hanno concordemente dichiarato: di aver visto un ragazzo a bordo di una bicicletta percorrere Corso IA;
che l'autovettura Fiat Idea nell'immettersi su Corso IA provenendo da via
Leopardi non si è fermata alla segnaletica di arresto ivi esistente (segnale di “stop”), finendo per tamponare il motoveicolo Yamaha, il cui conducente perdeva il controllo ed impattava la bicicletta che lo precedeva sulla stessa corsia di marcia;
in seguito all'urto il ragazzo a bordo della bici cadeva sul lato destro e lamentava dolore al braccio destro ed al fondoschiena.
In particolare, il teste (escusso all'udienza del 27/11/2023) riferiva le Testimone_1 seguenti circostanze: «[…] ho visto una macchina, modello Fiat Idea di colore grigio scuro, la quale è uscita da Via Leopardi e ha colpito una moto che procedeva su Corso IA, sul suo lato posteriore destro, all'altezza della marmitta;
a quel punto la moto è finita contro un ciclista che si trovava davanti alla moto. […] Preciso che dopo che è stata colpita, la moto è sbandata un po' è ha colpito la ruota posteriore di una bicicletta che si trovava davanti a lei e poi entrambi i conducenti, della moto e della bicicletta, sono finiti a terra. […] La bicicletta procedeva ad una distanza di circa un metro dal marciapiede. […] Dopo il fatto mi sono avvicinato alle persone a terra e ho visto che il conducente della moto subito si è rialzato, mentre il conducente della bicicletta è rimasto a terra e lamentava dolore al braccio destro e al lato posteriore destro all'altezza del fondoschiena […] Preciso che la strada da dove proveniva la macchina che ha colpito la moto era gravata da segnaletica di Stop, c'era la segnaletica verticale di “STOP”.» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 27 novembre
2023).
All'udienza del 16/09/2024 veniva escusso il teste , la quale Testimone_2 dichiarava: «Ricordo di aver visto un sinistro che ha coinvolto tre veicoli e precisamente, una
Fiat Idea di colore grigio, un motoveicolo Yamaha TMAX di colore nero e una bicicletta da corsa di colore rosso e nero. Preciso che sia il motoveicolo Yamaha sia la biciletta circolavano su Corso IA nell'unico senso di marcia consentito dalla circolazione stradale e la bici si trovava innanzi alla Yamaha di circa 4 o 5 mt, ricordo che il conducente della bicicletta da corsa circolava in prossimità del suo margine destro, circa un metro dal margine. Ricordo di aver visto il veicolo Fiat Idea procedere per Via Leopardi, giunto all'incrocio con Corso IA il conducente dello stesso non si arrestava allo STOP esistente nella sua direzione di marcia, e
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nel compiere tale manovra, con il proprio lato anteriore urtava il lato posteriore destro del motoveicolo Yamaha, altezza marmitta, il quale motoveicolo solo per effetto dell'urto subito al lato posteriore destro sbandava e urtava con il proprio lato anteriore il lato posteriore della bicicletta da corsa. A bordo sia della bicicletta che del motoveicolo Yamaha vi erano i soli conducenti, e ricordo che a seguito dell'urto il conducente della Yamaha cadde con il lato sinistro a terra mentre il conducente della bici da corsa cadde con il lato destro a terra.» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 16/09/2024).
Tutte tali circostanze sono state sostanzialmente confermate dall'ulteriore teste,
, escusso alla medesima udienza del 16/09/2024; il predetto Testimone_3 testimone, infatti, riferiva: «Ricordo che era il mese di ottobre del 2018, alle ore 13:30/14:00,
e io mi trovavo a piedi in Sant'Antimo all'incrocio tra Via Giacomo Leopardi e Corso IA, nei pressi di un veterinario, e in quell'occasione ho assistito a un sinistro tra un veicolo Fiat
Idea di colore grigio, un motoveicolo Yamaha TMAX di colore nero e una bici da corsa di colore rosso e nero. Ricordo che sia la bici da corsa sia il motoveicolo Yamaha circolavano per
Corso IA e la bici precedeva il motoveicolo Yamaha di 4 o 5 mt. Giunti all'incrocio di Corso
IA con Via Leopardi, ho visto che da Via Leopardi proveniva un veicolo Fiat Idea il cui conducente si immetteva su Corso IA non rispettando lo STOP esistente nella sua direzione di marcia, e nel compiere detta manovra, con il proprio lato anteriore urtava il lato posteriore destro del motoveicolo Yamaha, altezza marmitta. Solo a seguito dell'urto subito al lato posteriore destro, il motoveicolo Yamaha sbandava per quattro o cinque metri e andava ad urtare, con il proprio lato anteriore, il lato posteriore della bici da corsa che circolava innanzi al motoveicolo Yamaha. Ricordo che la bici circolava a circa 1 metro dal marciapiede. Ricordo che a bordo dei veicoli sinistrati vi erano i soli conducenti ed erano tutti di sesso maschile.
Ricordo che il conducente della bici indossava il casco da bici e anche il conducente della moto
Yamaha indossava il casco. Ricordo che il conducente della bici cadde con il lato destro a terra, mentre il conducente della Yamaha cadde con il lato sinistro a terra. Ricordo che il conducente della moto Yamaha subito si rialzò e sembrava non riportare lesioni apparenti, il conducente della bici invece lamentava dolori al braccio destro e al fondoschiena.» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 16 settembre 2024).
La compagnia assicurativa convenuta non ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'effettiva verificazione del fatto storico o da ingenerare il convincimento che la collisione tra i veicoli si sia verificata con modalità
o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
Ed invero, i dubbi instillati dalla predetta convenuta con riguardo alla presunta pre- conoscenza tra loro dei soggetti coinvolti nello scontro e con riguardo alla dedotta
“eccessiva” precisione delle dichiarazioni rese dai testi escussi, appaiono il frutto di meri sospetti di parte, non in grado di porre radicalmente nel vuoto le risultanze istruttorie positive comunque acquisite al processo e dotate di alta (e non smentita) precisione e concordanza.
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Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, ricostruita la dinamica del sinistro stradale per cui è lite nel senso chiarito dai testimoni escussi nel corso del processo (e sulla cui credibilità e attendibilità, intrinseca ed estrinseca, alcun motivo di dubbio è sorto), questo Tribunale ritiene sussistere l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Idea targato CW555VY nella causazione del sinistro stradale per cui è lite.
In diritto va, infatti, osservato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 47 C.d.S., la bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti e di conseguenza il ciclista deve rispettare le disposizioni contenute nel Codice della Strada. Ai conducenti dei velocipedi si applicano le stesse norme a cui sono soggetti gli altri veicoli;
quindi, i ciclisti devono anch'essi rispettare cartelli stradali, sensi unici, semafori, precedenze, divieti di transito ecc. Essendo un veicolo come gli altri, anche alle biciclette si applica la presunzione di pari responsabilità in caso di sinistro (cfr. Cass. 12524/2000).
In base a quanto previsto dall'articolo 2054 c.c., nello scontro tra veicoli si presume sempre, fino a prova contraria, un concorso di colpa paritario tra i conducenti coinvolti. Perciò, anche in caso di investimento da parte di un'automobile, il ciclista, per liberarsi da tale presunzione di responsabilità, dovrà fornire una prova liberatoria, dimostrando di aver osservato un comportamento esente da colpe e rispettoso delle disposizioni del Codice della strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c.,
l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass.
21056/2004; Cass. 20814/2004).
Con riguardo, in particolare, all'obbligo d'arresto e di dare la precedenza dinanzi al segnale di Stop, va osservato che il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
per cui, se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di arresto, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cass. sentenza 19 febbraio 2009, n. 4055).
Venendo, dunque, all'esame del caso di specie così come ricostruito alla luce del compendio istruttorio in atti, deve ritenersi che la condotta di guida del conducente n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 8 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
della bicicletta non abbia inciso in alcun modo nella determinazione e nel decorso causale del sinistro stradale dedotto in lite.
Ed invero, pressoché tutti i testi escussi nel corso del processo hanno concordemente riferito che il velocipede condotto dall'istante circolasse regolarmente sul margine destro della carreggiata, a circa un metro dal marciapiede, allorquando veniva impattato, da tergo, dal motoveicolo Yamaha.
Appare, dunque, evidente che la bicicletta non avrebbe potuto porre in essere alcuna manovra utile ad evitare l'impatto.
Quanto precede porta, dunque, a ritenere che l'istante non abbia posto in essere alcun comportamento che abbia determinato un apporto causalistico nella produzione dell'evento di danno per cui è causa, secondo le concrete modalità di sua verificazione.
Ne deriva che va riconosciuta la esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo Fiat Idea targato CW555VY nella causazione del sinistro stradale dedotto in lite, il quale evidentemente non ha affrontato l'incrocio con la dovuta cautela e, in ogni caso, avendo una condotta di guida tale dal permettergli il pronto arresto del mezzo condotto.
E' pacifico e documentalmente provato in atti che il detto mezzo fosse, all'epoca del sinistro, di proprietà del convenuto e assicurato, per la R.C.A., Controparte_2 con la ulteriore convenuta (circostanze, del resto, mai Controparte_1 contestate o poste seriamente in dubbio da quest'ultima convenuta costituita).
Per quanto concerne il quantum debeatur, occorre osservare che dalla Consulenza
Tecnica d'Ufficio espletata nel corso del processo risulta che, in occasione del sinistro per cui è causa, l'attore ebbe a riportare lesioni personali consistite in esiti di “Postumi di frattura scomposta di S3 e S4 complicata da sindrome da lesione incompleta della cauda equina, varietà bassa, con disturbi genito-urinari, alvo stitico, disfunzione erettile e anestesia perineale” (cfr. Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dal nominato consulente in data 13 febbraio 2025), di cui il medesimo CTU (con valutazioni congruamente motivate, anche sul piano strettamente logico), ha accertato la compatibilità causale con il sinistro dedotto in lite.
Ancora con motivata valutazione (non posta seriamente in discussione dalle parti e, pertanto, condivisa anche dal giudicante), il CTU ha valutato le lesioni biologiche di natura permanente residuate all'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa in complessivi 55 punti percentuali;
parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni è risultata, altresì, essere l'inabilità temporanea riportata dall'istante nei giorni immediatamente successivi al sinistro, per giorni 30 per Inabilità Temporanea Totale
e giorni 50 per Inabilità Temporanea Parziale al 75%.
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 9 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
Va evidenziato anche che il nominato CTU, a fronte delle contestazioni della convenuta compagnia circa la possibilità dell'attore di essere presente, successivamente, sul luogo di un sinistro quale testimone, ha avuto modo di precisare che “le lesioni riportate dallo non hanno impedito la deambulazione e, Parte_1 pertanto, lo poté allontanarsi dal proprio domicilio 17 giorni dopo l'accaduto” (cfr. Parte_1 pag. 22 della relazione di CTU in atti).
Ed ancora, anche di fronte alla ulteriore ipotesi (avanza dalla convenuta Compagnia
Assicurativa sempre sul piano delle mere congetture) che le lesioni repertate all'istante possano essere, in realtà, riferibili ad un pregresso e diverso infortunio lavorativo, il CTU ha parimenti esaustivamente osservato che una tale ipotesi appare, non solo inverosimile (avendo spiegato come, se di caduta dall'alto si fosse trattato, allora non si spiega l'assenza di lesioni cutanee, ai tessuti molli, alla testa o fratture agli arti, che in letteratura sono segnalate come le più frequenti conseguenze a seguito di cadute dall'alto), ma anche smentita dalle risultanze documentali mediche in atti, considerato che: “[…] dall'attenta lettura del referto di PS risulta che il ricorrente era sottoposto a radiografia del rachide lombosacrale, ma anche ad altri accertamenti strumentali, quali una radiografia del femore destro e sinistro, una radiografia del bacino, e un'ecografia addominale, evidentemente, perché il quadro clinico-obiettivo riscontrato dal medico di PS deponeva per un interessamento pluridistrettuale. Del resto, il sanitario obiettivava anche “algia alla mobilizzazione degli arti inferiori”. Dunque, il trauma descritto in PS è da ritenersi compatibile con una riferita caduta dalla bicicletta, e l'assenza di documentate lesioni molteplici, multiformi e multipolari, come le escoriazioni agli arti inferiori, non è dirimente, considerando che possono anche non essere state refertate dal medico di PS, per la più importante attenzione che deve aver avuto la frattura sacrale.
Peraltro, sempre in riferimento alla grande variabilità della tipologia lesiva riscontrabile a seguito degli incidenti stradali, è d'uopo ricordare che, persino negli incidenti mortali, gli illustri testi di Medicina Legale descrivono la totale assenza di lesività all'esame esterno del cadavere. Non vi è, quindi, alcuna evidenza che la frattura sacrale possa essere pre-esistente la data del 13/10/2018 e, del resto, in PS non era giudicata tale, considerando anche che allo era assegnato un codice giallo5 (“Codice giallo: mediamente critico, presenza di Parte_1 rischio evolutivo, potenziale pericolo di vita;
prestazioni non differibili”), e che la permanenza in PS è stata di circa 3 ore.” (cfr. risposta alle osservazioni al CTP di parte convenuta allegate alla relazione tecnica depositata dal nominato CTU in data 13/02/2025).
In definitiva, le conclusioni cui è giunto il nominato CTU risultano essere tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (anche col richiamo di ampia e condivisa letteratura di riferimento) e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 10 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti”, bensì delle cc.dd. “macropermanenti” ai sensi dell'art. 138 cod. ass.ni, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano nella loro più recente formulazione del 2024.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.”
(cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez.
III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Va detto che le Tabelle in considerazione, già nella loro versione dell'anno 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute
(la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 11 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590
c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185
c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia
Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 55% (cinquantacinque percento), il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 34 circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, per il danno biologico residuato all'istante nelle somme di:
– euro 547.024,00 (cinquecentoquarantasettemilaventiquattro/00) per i suddetti postumi permanenti, pari al punto base puro di danno biologico previsto dalle suddette tabelle di riferimento (con riguardo ad una invalidità riconosciuta del
55%), senza l'applicazione di aumenti presuntivi (come in appresso meglio si chiarirà);
– euro 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00) per Inabilità Temporanea Totale
(quantificata dal CTU in 30 giorni), da computarsi al valore base di euro 115,00
(centoquindici/00) pro die, ancora in base alle tabelle di riferimento adottate;
– euro 4.312,50 (quattromilatrecentododici/50) per Inabilità Temporanea Parziale al
75% (quantificata dal CTU in ulteriori 50 giorni).
n. 10795/2021 r.g.a.c. Pag. 12 di 16 N. 10795/2021 R.G.A.C.
Il tutto, per un importo complessivo pari ad euro 554.786,50
(cinquecentocinquantaquattromilasettecentoottantasei/50), a titolo di danno non patrimoniale complessivo, all'attualità.
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attore a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale
(come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale)
“[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del
13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass.
27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass.
19189/2020).
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attore non ha dedotto e provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già
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ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad egli essere riconosciuto rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore “personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato secondo i parametri innanzi indicati, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
Al danno non patrimoniale innanzi liquidato, andrà, invece, aggiunta, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 1.708,97 (millesettecentootto/97), accertate essere
(secondo quanto documentato in atti ed esaminato dal CTU), le spese mediche sopportate dall'attore in diretto rapporto causale col sinistro oggetto di causa.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi
“compensativi”, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, occorre condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (13.10.2018), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto devalutato all'epoca del sinistro facendo applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 13 ottobre e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
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Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282
c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per tutto quanto innanzi osservato, dunque, i convenuti, Controparte_1
e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore, , della somma complessiva di euro (554.786,50 + 1.708,97 Parte_1
-) 556.495,47 (cinquecentocinquantaseimilaquattrocentonovantacinque/47), oltre interessi come innanzi indicati.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 520.000,01 ad euro 1000.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico dei convenuti e Controparte_1 CP_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10795/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, pendente tra — attore —, Parte_1
— convenuti — e Controparte_1 Controparte_2
— chiamato in causa — , ogni contraria istanza disattesa e Controparte_3 domanda e questione assorbita, così provvede:
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1. in accoglimento della domanda proposta dall'attore , accerta e Parte_1 dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del convenuto nella produzione causale del sinistro stradale Controparte_2 dedotto in citazione;
2. condanna, per l'effetto, i convenuti, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., e al pagamento, in solido tra Controparte_2 loro, in favore dell'attore, , della somma complessiva di euro Parte_1
556.495,47 (cinquecentocinquantaseimilaquattrocentonovantacinque/47), per le casuali risarcitorie di cui in motivazione, oltre agli interessi, al tasso e secondo le modalità di calcolo specificate in motivazione;
3. condanna i convenuti, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e al pagamento, in solido tra loro, in Controparte_2 favore dell'attore, , delle spese di lite del presente giudizio, che Parte_1 qui si liquidano in complessivi euro 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00), di cui euro 1.800,00 (milleottocento/00) per spese ed euro 18.000,00 (diciottomila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Costa Giuseppe, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso contestualmente alla pronuncia della presente sentenza, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dei convenuti e Controparte_1
, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere da Controparte_2 questi ultimi quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 29/09/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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