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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7226 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1996/2022
All'udienza collegiale del giorno 02/12/2025 ore 11:50
Presidente Dott. LB Tilocca
Consigliere Dott. IU DA Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MONTONE VINCENZO presente avv. Di Basilio in sost.
AVV. MONTONE ROSAMARIA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LEONARDI FABIO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR LB Tilocca
AE ND
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB Tilocca Presidente dott.ssa IU DA Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 2.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1996 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma (RM) Parte_1 C.F._1
Via Tomacelli 103, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo NT (C.F. C.F._2
e RI NT (C.F. ) che lo rappresentano e difendono giusta C.F._3 procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma (RM), via Controparte_1 C.F._4
CO NF 1, presso lo studio dell'Avv. Fabio Leonardi (C.F. , che C.F._5 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 797 emesso il 13 agosto 2020 e notificato in data 28 settembre 2020, il
Tribunale di Civitavecchia ingiungeva a il pagamento della somma di € 8.517,00, oltre Controparte_1 interessi come da domanda in sede monitoria, a favore della società . Controparte_2
La somma era richiesta a titolo di corrispettivo residuo per i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile sito in loc. Maccarese, alla via Tre Denari n.230, di proprietà dell'ingiunta.
La con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2020, proponeva opposizione chiedendo CP_1
2 la revoca del d.i.
A fondamento della domanda, l'opponente deduceva in via pregiudiziale la carenza di legittimazione ad agire in via monitoria della società opposta, in quanto la stessa era stata cancellata, con conseguente estinzione, dal registro delle imprese in data 21 gennaio 2016. Inoltre, contestava la propria legittimazione passiva, deducendo di non avere mai intrattenuto rapporti contrattuali con la società opposta. In via subordinata, la contestava altresì l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e la CP_1 quantificazione del corrispettivo richiesto.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione con Controparte_3 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 988/2021 pubblicata in data 1.10. 2021, così statuiva:
“ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 797emesso il 13 agosto
2020 - CONDANNA al pagamento a favore dell'opponente delle spese di Parte_2 lite liquidate in € 2.425,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA”.
Avverso tale sentenza proponeva appello, in proprio, il formulando le seguenti conclusioni: Pt_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, ritenute assolutamente infondate le “lamentele”, che tali sono rimaste senza avere mai specificato alcun difetto nelle opere eseguite nell'appartamento, in riforma della sentenza impugnata, confermare e conseguentemente dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 797/2020 emanato dal Tribunale di Civitavecchia in data 13.08.2020 nel proc. R.G.
2218/2020. Con condanna alle spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
nel costituirsi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1 adita, in accoglimento dei motivi esposti e rigettando tutto quanto ex adverso allegato, prodotto, dedotto e domandato, rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto Parte_3 inammissibile, nullo, improcedibile e comunque infondato con conferma della sentenza n.988/2021 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, Sez. Civile, G.U. Dott.ssa Alessandra Dominici, in data
01.10.2021 a conclusione del giudizio R.G. 3370/2020”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività dell'appello dedotta da parte appellata nella propria comparsa di costituzione.
La infatti, evidenzia che la sentenza n. 988/2021 è stata notificata all'appellante in data 7 CP_1 ottobre 2021, mentre l'atto di citazione in appello risulta notificato in data 29 marzo 2022, quindi oltre la scadenza del c.d. termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
3 Da un esame della documentazione depositata da parte appellata, tuttavia, emerge l'assenza delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna (c.d. RdAC) del messaggio PEC contenente la notificazione della sentenza oggetto dell'odierna impugnativa.
Come rilevato dalla S.C. anche recentemente “le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 28452 del 05/11/2024, hanno affermato il principio di diritto secondo cui "nel regime antecedente alla novella recata dal D. Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. 'RdAC')” (Cass. n. 1648/2025).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha precisato che la prova dell'avvenuta notificazione telematica della sentenza “può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato
.pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 cod. proc. civ. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (Cass. 04/09/2023, n. 25686)” (Cass. n. 4725/2025)
La parte che eccepisce la tardività dell'appello è tenuta a produrre copia autentica della sentenza impugnata corredata della relativa notificazione, essendo queste le uniche prove documentali dalle quali si può trarre la prova che la sentenza assoggettata ad impugnazione sia stata realmente notificata.
Ne consegue che la mancata produzione di tale documento impone di valutare la tempestività dell'impugnazione facendo applicazione del solo termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. (v. Cass.
n. 24415/20). La S.C., sempre nella sentenza da ultimo citata, ha precisato che si potrebbe configurare una deroga alla regola della prova rigorosa in caso di ammissione della parte impugnante dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini utili a determinare l'inammissibilità del gravame. Ove sia lo stesso destinatario della notifica della sentenza ad ammettere, con una esplicita dichiarazione o comunque per facta concludentia, che detta notificazione è avvenuta nella data indicata dalla controparte, la prova documentale può dunque essere sostituita da simile comportamento.
Tale circostanza non si è tuttavia verificata nel caso in esame, non avendo parte appellante mai dedotto l'avvenuta notificazione della sentenza di prime cure.
In assenza del deposito da parte della dei menzionati file (a prescindere dal relativo formato), CP_1
e quindi in assenza di prova circa la generazione della , non può dirsi raggiunta la prova del Pt_4 perfezionamento della notifica della sentenza di prime cure;
con la conseguenza che il deposito
4 dell'atto di citazione in appello è da ritenersi tempestivo, applicandosi il c.d. termine lungo di impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
L'appello è articolato in un unico motivo volto a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è così motivata:
“Emerge dagli atti il difetto di legittimazione ad agire della Controparte_3 poiché dalla visura camerale depositata dall'opponente la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 21.1.2016 al termine della procedura di liquidazione, come dimostra
l'annotazione del deposito del bilancio finale di liquidazione in pari data. La cancellazione della società dal registro delle imprese ai sensi dell'art 2495 c.c. determina l'estinzione della stessa, anche in presenza di rapporti giuridici pendenti. Successivamente a tale momento nessuna azione può essere proposta da un soggetto che giuridicamente non può considerarsi più esistente. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità residua unicamente la legittimazione dei singoli soci a far valere i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta che si trasferiscono agli stessi in virtù di un fenomeno successorio. Tale meccanismo, non opera, peraltro per le “mere pretese”, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (Cass. Sez. U 18 dicembre 2020 n. 29108; Cass., Sez. Un.,
12 marzo 2013, n. 6072; Cass., Sez. I, 16 luglio 2010, n. 16758).
Le altre questioni formulate dal ricorrente non necessitano di essere esaminate sulla base del principio dell'assorbimento.
Nel caso di specie, pertanto, la società , rispetto alla quale Controparte_3 risulta chiusa la procedura di liquidazione non è legittimata ad agire in giudizio e, pertanto,
l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite devono essere liquidate in € 2.425,00 sulla base di criteri di cui al DM 55/2014 applicando il parametro medio per la fase di studio ed introduttiva e il parametro minimo per la fase decisoria, considerando la decisione della causa sulla base della questione pregiudiziale proposta.
Le spese così quantificate devono essere poste a carico di parte opposta in applicazione del principio della soccombenza. Considerando che la società opposta è stata cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art 94 c.p.c. le spese di lite sono poste a carico di legale Parte_2 rappresentante che ha conferito la procura alle liti per l'introduzione del giudizio monitorio, non potendosi attribuire tale debito successivo all'estinzione della società ai soci che non risulta abbiano avuto potere decisionale in merito alla presente azione. Non può invece trovare accoglimento la
5 domanda di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. difettando sia l'allegazione specifica che la prova del danno”.
Con l'unico motivo d'appello la sentenza viene censurata per avere ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società con conseguente revoca del decreto Controparte_3 ingiuntivo opposto.
Parte appellante, in particolare, deduce di avere agito in prime cure non solo quale legale rappresentante della ma anche quale socio unico e cessionario di tutte le posizioni Controparte_3 attive e passive della società.
Il credito nei confronti della infatti, gli sarebbe stato ceduto dalla società in data 2 marzo 2016, CP_1 anche a titolo di TFR.
A sostegno della propria domanda, l'appellante evidenzia come l'art. 28 del D.lgs. 175/2014 preveda che “ai soli fini della validità dell'efficacia degli atti di liquidazione l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese”, rilevando che la richiesta di cancellazione della società dal relativo registro risalga al
3.02.2016 ed il ricorso per d.i. all'agosto 2020.
In ultimo, l'appellante deduce l'infondatezza delle altre questioni prospettate dalla controparte in primo grado nel merito e relative al difetto di legittimazione passiva della all'asserita CP_1 imperfetta esecuzione dei lavori ed alla non veridicità dell'importo richiesto.
Precisato che non è stato impugnato il capo relativo alle spese, l'appello va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'appellante.
Dalla documentazione depositata in atti, risulta che la cancellazione della società dal Controparte_3 registro delle imprese è avvenuta nel 2016 (cfr. visura storica di cui al fascicolo di primo grado della
; il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel 2020. CP_1
Tanto nell'ambito del procedimento monitorio che nel successivo giudizio di opposizione risulta parte unicamente la società , comparendo il solo quale suo legale Controparte_3 Pt_1 rappresentante.
Ciò emerge, oltre che dal frontespizio di tutti atti processuali, anche dal corpo del ricorso per d.i., ove
è espressamente riportato che “la società ricorrente ha eseguito nel luglio 2015, in favore della dott.ssa lavori di ristrutturazione”; “la società istante come in epigrafe rappresentata, Controparte_1 difesa e domiciliata ricorre all'onorevole tribunale adito affinché voglia ingiungere […] di pagare alla Società istante”.
Anche la procura rilasciata in occasione del deposito del suddetto ricorso, espressamente richiamata anche in sede di appello, non opera alcun riferimento alla qualità di socio unico rivestita dal soggetto conferente, bensì risulta conferita dal di l.r. della Società Vesperini s.r.l. in liquidazione. Parte_5
6 Di simile tenore anche il contenuto della successiva comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del giudizio di opposizione ove è evidenziato che “la asserita cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, non equivale ad estinzione dei rapporti posti in essere dalla Società. Essi rimangono in essere – attivi o passivi che siano – fino alla loro definizione ed estinzione. Si fa, comunque, rilevare sin d'ora, e salva ogni altra deduzione dopo avere preso visione della documentazione prodotta, che l'efficacia della cancellazione, dichiarativa o costitutiva che sia, contempla delle eccezioni, tra cui quella dettata dall'art. 28 del D. Lgs. N. 175/2014”.
Nel medesimo atto si accennava solo genericamente alla specifica posizione del , limitandosi Pt_2 ad affermare, senza apparente connessione con la porzione antecedente dell'atto “Peraltro, al subentro del Sig. , nella posizione dei soci e nella posizione di liquidatore, che in sostanza Pt_2
è stata una cessione della Società, con tutti i debiti e crediti, compreso quello di cui è causa, si è voluto dare valenza di riconoscimento del credito vantato dal detto liquidatore che della Società era stato dipendente e vantava un credito per TFR nei confronti della stessa”.
Solo con l'atto di citazione in appello si deduce che il agiva non solo quale l.r. della società Pt_2 ma anche “quale unico socio;
in sostanza quale cessionario id tutte le posizioni attive e passive della società”, in quanto titolare di diritto proprio.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, pur potendo i soci essere interessati dal particolare fenomeno successorio che ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la mera qualità di ex socio affinché tale fenomeno successorio si determini, dovendo lo stesso essere sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi. L'ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, dovrà dunque qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può limitarsi a dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima (cfr. Cass. n. 8521/2021).
Diversamente, nel caso in esame a resistere nel giudizio di opposizione ed a vestire i panni di ricorrente nell'ambito della fase monitoria è stata unicamente la società il Controparte_3 Pt_2 ha speso la sua qualità di successore della società, in quanto suo socio unico, unicamente nel presente grado d'appello.
Come premesso, infatti, il non ha specificamente allegato, nell'ambito del giudizio di prime Pt_1 cure, di essere subentrato quale successore nella pretesa creditoria per cui invece agisce in secondo grado, limitandosi ad un generico riferimento - nell'ambito del citato fumoso passaggio della comparsa di costituzione - alla sua posizione di dipendente della Società; il che non è sufficiente a ritenere sussistente la sua legittimazione ad impugnare.
Il predetto, come esposto nei passaggi citati, non ha peraltro mai dedotto la conclusione della
7 procedura di liquidazione e la stessa cancellazione della società, presupposti del fenomeno successorio di cui in questa sede intende giovarsi.
Né a diverse conclusioni conduce il richiamo, operato dall'appellante, alla disposizione cdi cui all'art. 28 del D. Lgs. 175/2014.
Tale norma, infatti, al co. 4 prevede che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi,
l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
Questa previsione, che a tutto voler concedere opererebbe una finzione legale di mantenimento in vita dalla società, è stata interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità come operante unicamente riguardo le posizioni debitorie ivi indicate e nei confronti delle relative Amministrazioni creditrici (v. Corte Cost sent. n. 142/20; Cass. n. 3625/2025).
Fuori dall'ambito tributario, dunque, rimane fermo quanto dettato dall'art. 2495 c.c. per cui una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non può validamente intraprendere una causa o esservi convenuta (v. Cass. 6070/2013), essendo priva della capacità di stare in giudizio, né può sussistere la legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla e ciò indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti (v. Cass.
Sez. Un. n. 3625/2025 par. 3.3.; sez. Trib. 16523/2025).
Trasfusi detti principi al caso in esame ne consegue che, esclusa qualsiasi legittimazione sostanziale e processuale in capo alla società ormai estinta ante causam, non può predicarsi il verificarsi di un fenomeno successorio in corso di giudizio e legittimati a proporre ricorso per decreto ingiuntivo sarebbero dovuti e potuti essere soltanto i soci della medesima.
La sentenza di primo grado ha, dunque, correttamente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo poiché emesso a favore della e non del , il quale ha speso la sua qualità di Controparte_3 Pt_2 socio unicamente nel presente grado di appello.
Ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità della presente impugnazione in quanto proposta da soggetto diverso rispetto al giudizio di prime cure e quindi in carenza di legittimazione attiva.
L'inammissibilità del gravame per l'esposta motivazione rende superfluo l'esame delle altre doglianze e del merito della controversia.
La pronuncia di inammissibilità dell'appello, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. ord. n. 7024/2022) configura comunque una situazione di soccombenza, cui segue la liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 (valore sino ad € 26.000, tabella 12, scaglione terzo, valori nei minimi stante l'unicità della questione trattata avente natura squisitamente processuale e l'assenza di attività istruttoria nel presente grado).
8 Poiché l'impugnazione è dichiarata inammissibile, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co.1 quater, d.p.r. 30 maggio 2022 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.988/2021 del Tribunale di Civitavecchia, così provvede: dichiara l'appello inammissibile e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali del Parte_1 Controparte_1 presente grado che liquida nella somma di 2.906,00 euro oltre a spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 e s.m.i, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IU DA LB Tilocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
TE AR.
9
Sezione VI civile
R.G. 1996/2022
All'udienza collegiale del giorno 02/12/2025 ore 11:50
Presidente Dott. LB Tilocca
Consigliere Dott. IU DA Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MONTONE VINCENZO presente avv. Di Basilio in sost.
AVV. MONTONE ROSAMARIA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LEONARDI FABIO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR LB Tilocca
AE ND
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB Tilocca Presidente dott.ssa IU DA Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 2.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1996 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma (RM) Parte_1 C.F._1
Via Tomacelli 103, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo NT (C.F. C.F._2
e RI NT (C.F. ) che lo rappresentano e difendono giusta C.F._3 procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma (RM), via Controparte_1 C.F._4
CO NF 1, presso lo studio dell'Avv. Fabio Leonardi (C.F. , che C.F._5 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 797 emesso il 13 agosto 2020 e notificato in data 28 settembre 2020, il
Tribunale di Civitavecchia ingiungeva a il pagamento della somma di € 8.517,00, oltre Controparte_1 interessi come da domanda in sede monitoria, a favore della società . Controparte_2
La somma era richiesta a titolo di corrispettivo residuo per i lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile sito in loc. Maccarese, alla via Tre Denari n.230, di proprietà dell'ingiunta.
La con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2020, proponeva opposizione chiedendo CP_1
2 la revoca del d.i.
A fondamento della domanda, l'opponente deduceva in via pregiudiziale la carenza di legittimazione ad agire in via monitoria della società opposta, in quanto la stessa era stata cancellata, con conseguente estinzione, dal registro delle imprese in data 21 gennaio 2016. Inoltre, contestava la propria legittimazione passiva, deducendo di non avere mai intrattenuto rapporti contrattuali con la società opposta. In via subordinata, la contestava altresì l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e la CP_1 quantificazione del corrispettivo richiesto.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione con Controparte_3 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 988/2021 pubblicata in data 1.10. 2021, così statuiva:
“ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 797emesso il 13 agosto
2020 - CONDANNA al pagamento a favore dell'opponente delle spese di Parte_2 lite liquidate in € 2.425,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA”.
Avverso tale sentenza proponeva appello, in proprio, il formulando le seguenti conclusioni: Pt_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, ritenute assolutamente infondate le “lamentele”, che tali sono rimaste senza avere mai specificato alcun difetto nelle opere eseguite nell'appartamento, in riforma della sentenza impugnata, confermare e conseguentemente dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 797/2020 emanato dal Tribunale di Civitavecchia in data 13.08.2020 nel proc. R.G.
2218/2020. Con condanna alle spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
nel costituirsi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1 adita, in accoglimento dei motivi esposti e rigettando tutto quanto ex adverso allegato, prodotto, dedotto e domandato, rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto Parte_3 inammissibile, nullo, improcedibile e comunque infondato con conferma della sentenza n.988/2021 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, Sez. Civile, G.U. Dott.ssa Alessandra Dominici, in data
01.10.2021 a conclusione del giudizio R.G. 3370/2020”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività dell'appello dedotta da parte appellata nella propria comparsa di costituzione.
La infatti, evidenzia che la sentenza n. 988/2021 è stata notificata all'appellante in data 7 CP_1 ottobre 2021, mentre l'atto di citazione in appello risulta notificato in data 29 marzo 2022, quindi oltre la scadenza del c.d. termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
3 Da un esame della documentazione depositata da parte appellata, tuttavia, emerge l'assenza delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna (c.d. RdAC) del messaggio PEC contenente la notificazione della sentenza oggetto dell'odierna impugnativa.
Come rilevato dalla S.C. anche recentemente “le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 28452 del 05/11/2024, hanno affermato il principio di diritto secondo cui "nel regime antecedente alla novella recata dal D. Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. 'RdAC')” (Cass. n. 1648/2025).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha precisato che la prova dell'avvenuta notificazione telematica della sentenza “può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato
.pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 cod. proc. civ. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (Cass. 04/09/2023, n. 25686)” (Cass. n. 4725/2025)
La parte che eccepisce la tardività dell'appello è tenuta a produrre copia autentica della sentenza impugnata corredata della relativa notificazione, essendo queste le uniche prove documentali dalle quali si può trarre la prova che la sentenza assoggettata ad impugnazione sia stata realmente notificata.
Ne consegue che la mancata produzione di tale documento impone di valutare la tempestività dell'impugnazione facendo applicazione del solo termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. (v. Cass.
n. 24415/20). La S.C., sempre nella sentenza da ultimo citata, ha precisato che si potrebbe configurare una deroga alla regola della prova rigorosa in caso di ammissione della parte impugnante dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini utili a determinare l'inammissibilità del gravame. Ove sia lo stesso destinatario della notifica della sentenza ad ammettere, con una esplicita dichiarazione o comunque per facta concludentia, che detta notificazione è avvenuta nella data indicata dalla controparte, la prova documentale può dunque essere sostituita da simile comportamento.
Tale circostanza non si è tuttavia verificata nel caso in esame, non avendo parte appellante mai dedotto l'avvenuta notificazione della sentenza di prime cure.
In assenza del deposito da parte della dei menzionati file (a prescindere dal relativo formato), CP_1
e quindi in assenza di prova circa la generazione della , non può dirsi raggiunta la prova del Pt_4 perfezionamento della notifica della sentenza di prime cure;
con la conseguenza che il deposito
4 dell'atto di citazione in appello è da ritenersi tempestivo, applicandosi il c.d. termine lungo di impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
L'appello è articolato in un unico motivo volto a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è così motivata:
“Emerge dagli atti il difetto di legittimazione ad agire della Controparte_3 poiché dalla visura camerale depositata dall'opponente la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 21.1.2016 al termine della procedura di liquidazione, come dimostra
l'annotazione del deposito del bilancio finale di liquidazione in pari data. La cancellazione della società dal registro delle imprese ai sensi dell'art 2495 c.c. determina l'estinzione della stessa, anche in presenza di rapporti giuridici pendenti. Successivamente a tale momento nessuna azione può essere proposta da un soggetto che giuridicamente non può considerarsi più esistente. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità residua unicamente la legittimazione dei singoli soci a far valere i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta che si trasferiscono agli stessi in virtù di un fenomeno successorio. Tale meccanismo, non opera, peraltro per le “mere pretese”, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (Cass. Sez. U 18 dicembre 2020 n. 29108; Cass., Sez. Un.,
12 marzo 2013, n. 6072; Cass., Sez. I, 16 luglio 2010, n. 16758).
Le altre questioni formulate dal ricorrente non necessitano di essere esaminate sulla base del principio dell'assorbimento.
Nel caso di specie, pertanto, la società , rispetto alla quale Controparte_3 risulta chiusa la procedura di liquidazione non è legittimata ad agire in giudizio e, pertanto,
l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite devono essere liquidate in € 2.425,00 sulla base di criteri di cui al DM 55/2014 applicando il parametro medio per la fase di studio ed introduttiva e il parametro minimo per la fase decisoria, considerando la decisione della causa sulla base della questione pregiudiziale proposta.
Le spese così quantificate devono essere poste a carico di parte opposta in applicazione del principio della soccombenza. Considerando che la società opposta è stata cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art 94 c.p.c. le spese di lite sono poste a carico di legale Parte_2 rappresentante che ha conferito la procura alle liti per l'introduzione del giudizio monitorio, non potendosi attribuire tale debito successivo all'estinzione della società ai soci che non risulta abbiano avuto potere decisionale in merito alla presente azione. Non può invece trovare accoglimento la
5 domanda di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. difettando sia l'allegazione specifica che la prova del danno”.
Con l'unico motivo d'appello la sentenza viene censurata per avere ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società con conseguente revoca del decreto Controparte_3 ingiuntivo opposto.
Parte appellante, in particolare, deduce di avere agito in prime cure non solo quale legale rappresentante della ma anche quale socio unico e cessionario di tutte le posizioni Controparte_3 attive e passive della società.
Il credito nei confronti della infatti, gli sarebbe stato ceduto dalla società in data 2 marzo 2016, CP_1 anche a titolo di TFR.
A sostegno della propria domanda, l'appellante evidenzia come l'art. 28 del D.lgs. 175/2014 preveda che “ai soli fini della validità dell'efficacia degli atti di liquidazione l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese”, rilevando che la richiesta di cancellazione della società dal relativo registro risalga al
3.02.2016 ed il ricorso per d.i. all'agosto 2020.
In ultimo, l'appellante deduce l'infondatezza delle altre questioni prospettate dalla controparte in primo grado nel merito e relative al difetto di legittimazione passiva della all'asserita CP_1 imperfetta esecuzione dei lavori ed alla non veridicità dell'importo richiesto.
Precisato che non è stato impugnato il capo relativo alle spese, l'appello va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'appellante.
Dalla documentazione depositata in atti, risulta che la cancellazione della società dal Controparte_3 registro delle imprese è avvenuta nel 2016 (cfr. visura storica di cui al fascicolo di primo grado della
; il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel 2020. CP_1
Tanto nell'ambito del procedimento monitorio che nel successivo giudizio di opposizione risulta parte unicamente la società , comparendo il solo quale suo legale Controparte_3 Pt_1 rappresentante.
Ciò emerge, oltre che dal frontespizio di tutti atti processuali, anche dal corpo del ricorso per d.i., ove
è espressamente riportato che “la società ricorrente ha eseguito nel luglio 2015, in favore della dott.ssa lavori di ristrutturazione”; “la società istante come in epigrafe rappresentata, Controparte_1 difesa e domiciliata ricorre all'onorevole tribunale adito affinché voglia ingiungere […] di pagare alla Società istante”.
Anche la procura rilasciata in occasione del deposito del suddetto ricorso, espressamente richiamata anche in sede di appello, non opera alcun riferimento alla qualità di socio unico rivestita dal soggetto conferente, bensì risulta conferita dal di l.r. della Società Vesperini s.r.l. in liquidazione. Parte_5
6 Di simile tenore anche il contenuto della successiva comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito del giudizio di opposizione ove è evidenziato che “la asserita cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, non equivale ad estinzione dei rapporti posti in essere dalla Società. Essi rimangono in essere – attivi o passivi che siano – fino alla loro definizione ed estinzione. Si fa, comunque, rilevare sin d'ora, e salva ogni altra deduzione dopo avere preso visione della documentazione prodotta, che l'efficacia della cancellazione, dichiarativa o costitutiva che sia, contempla delle eccezioni, tra cui quella dettata dall'art. 28 del D. Lgs. N. 175/2014”.
Nel medesimo atto si accennava solo genericamente alla specifica posizione del , limitandosi Pt_2 ad affermare, senza apparente connessione con la porzione antecedente dell'atto “Peraltro, al subentro del Sig. , nella posizione dei soci e nella posizione di liquidatore, che in sostanza Pt_2
è stata una cessione della Società, con tutti i debiti e crediti, compreso quello di cui è causa, si è voluto dare valenza di riconoscimento del credito vantato dal detto liquidatore che della Società era stato dipendente e vantava un credito per TFR nei confronti della stessa”.
Solo con l'atto di citazione in appello si deduce che il agiva non solo quale l.r. della società Pt_2 ma anche “quale unico socio;
in sostanza quale cessionario id tutte le posizioni attive e passive della società”, in quanto titolare di diritto proprio.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, pur potendo i soci essere interessati dal particolare fenomeno successorio che ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la mera qualità di ex socio affinché tale fenomeno successorio si determini, dovendo lo stesso essere sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi. L'ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, dovrà dunque qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può limitarsi a dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima (cfr. Cass. n. 8521/2021).
Diversamente, nel caso in esame a resistere nel giudizio di opposizione ed a vestire i panni di ricorrente nell'ambito della fase monitoria è stata unicamente la società il Controparte_3 Pt_2 ha speso la sua qualità di successore della società, in quanto suo socio unico, unicamente nel presente grado d'appello.
Come premesso, infatti, il non ha specificamente allegato, nell'ambito del giudizio di prime Pt_1 cure, di essere subentrato quale successore nella pretesa creditoria per cui invece agisce in secondo grado, limitandosi ad un generico riferimento - nell'ambito del citato fumoso passaggio della comparsa di costituzione - alla sua posizione di dipendente della Società; il che non è sufficiente a ritenere sussistente la sua legittimazione ad impugnare.
Il predetto, come esposto nei passaggi citati, non ha peraltro mai dedotto la conclusione della
7 procedura di liquidazione e la stessa cancellazione della società, presupposti del fenomeno successorio di cui in questa sede intende giovarsi.
Né a diverse conclusioni conduce il richiamo, operato dall'appellante, alla disposizione cdi cui all'art. 28 del D. Lgs. 175/2014.
Tale norma, infatti, al co. 4 prevede che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi,
l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
Questa previsione, che a tutto voler concedere opererebbe una finzione legale di mantenimento in vita dalla società, è stata interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità come operante unicamente riguardo le posizioni debitorie ivi indicate e nei confronti delle relative Amministrazioni creditrici (v. Corte Cost sent. n. 142/20; Cass. n. 3625/2025).
Fuori dall'ambito tributario, dunque, rimane fermo quanto dettato dall'art. 2495 c.c. per cui una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non può validamente intraprendere una causa o esservi convenuta (v. Cass. 6070/2013), essendo priva della capacità di stare in giudizio, né può sussistere la legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla e ciò indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti (v. Cass.
Sez. Un. n. 3625/2025 par. 3.3.; sez. Trib. 16523/2025).
Trasfusi detti principi al caso in esame ne consegue che, esclusa qualsiasi legittimazione sostanziale e processuale in capo alla società ormai estinta ante causam, non può predicarsi il verificarsi di un fenomeno successorio in corso di giudizio e legittimati a proporre ricorso per decreto ingiuntivo sarebbero dovuti e potuti essere soltanto i soci della medesima.
La sentenza di primo grado ha, dunque, correttamente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo poiché emesso a favore della e non del , il quale ha speso la sua qualità di Controparte_3 Pt_2 socio unicamente nel presente grado di appello.
Ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità della presente impugnazione in quanto proposta da soggetto diverso rispetto al giudizio di prime cure e quindi in carenza di legittimazione attiva.
L'inammissibilità del gravame per l'esposta motivazione rende superfluo l'esame delle altre doglianze e del merito della controversia.
La pronuncia di inammissibilità dell'appello, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. ord. n. 7024/2022) configura comunque una situazione di soccombenza, cui segue la liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 (valore sino ad € 26.000, tabella 12, scaglione terzo, valori nei minimi stante l'unicità della questione trattata avente natura squisitamente processuale e l'assenza di attività istruttoria nel presente grado).
8 Poiché l'impugnazione è dichiarata inammissibile, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co.1 quater, d.p.r. 30 maggio 2022 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.988/2021 del Tribunale di Civitavecchia, così provvede: dichiara l'appello inammissibile e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali del Parte_1 Controparte_1 presente grado che liquida nella somma di 2.906,00 euro oltre a spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 e s.m.i, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IU DA LB Tilocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
TE AR.
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