CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/12/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 77/2025
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR UG, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DINO DEL GIUDICE e dall'Avv. LORENZO G. BRIGNOLE, come da mandato in atti appellato
CONCLUSIONI per parte appellante : Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte adita per le causali indicate in premessa condannare
[...]
al risarcimento dei danni causati a che si indicano nella CP_1 Parte_1 somma di euro 12.700/00 o in quella diversa somma che risulterà di giustizia e condanna alla rifusione delle spese e degli onorari della presente causa.
Si indica a teste sui fatti indicati in premessa e sui seguenti capitoli: 1) Testimone_1
DCV che avete visto che partiva con la sua auto per cercare Controparte_1 [...]
che era scappato a piedi in data 18 aprile 2021 avanti Bar Vintage 2) DCV Parte_1
che avete visto che rincorreva alla stazione Controparte_1 Parte_1
ferroviaria di Massa e gli gridava vieni qui che ti ammazzo se ti prendiamo.
Si indica a teste il consulente medico legale sul seguente capitolo: 3) Testimone_2
DCV che avete visitato e avete redatto la relazione che vi si mostra Parte_1
accertando postumi permanenti nella misura del 4% e inabilità temporanea per circa mesi 3”
per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in tesi, dichiararsi improcedibile l'azione per difetto di legittimatio ad causam passiva del convenuto;
in ipotesi, e nel merito, rigettarsi le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per
i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
in via subordinata ed in denegato caso di mancato accoglimento delle precedenti richieste, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'appellante nella causazione dell'evento dannoso, determinandone la misura secondo i criteri di proporzionalità tra la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze derivate, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 573, comma 1 bis c.p.p. e 392 c.p.c., notificato il 22/1/2025, – appellante ex art. 576 c.p.p. avverso la Parte_1
sentenza N. 119/2024 Reg. Sent. del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Massa, emessa il 7/5/2024 nel proc. pen. n. 1279/2021 R.G.N.R. – n.
1077/2024 (stralcio dal 987/2023 R.G. GUP.) celebratosi nelle forme del rito abbreviato a carico di assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. Controparte_1
dall'imputazione formulata al punto 2) della richiesta di rinvio a giudizio, conveniva il dinanzi alla Corte di Appello di Genova in sede civile. CP_1
Esponeva l'attore in riassunzione che a seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. in data 24/3/2023 nei confronti di per aver Controparte_1
commesso in concorso con altri i reati di cui agli artt. 110, 605 c.p. (condotta di reato ascritta al capo 1 d'imputazione ai danni di e 612 co. 2 c.p. (condotta Testimone_1
di reato ascritta al capo 2 d'imputazione ai danni di ), l'imputato Parte_1
formulava richiesta di rito abbreviato all'udienza del 6/2/2024 e veniva ammesso dal giudice al rito prescelto.
I fatti traevano origine da quanto accaduto tra il 18 e il 19 aprile 2021 presso la località di Montignoso (MS), quando il sig. percuoteva ed Persona_1 Parte_1
davanti al locale denominato “Vintage Cafè”, poiché ritenuti Testimone_1
responsabili del furto del suo borsello, contenente una somma ingente di denaro.
e si davano alla fuga e venivano inseguiti da più persone. Tes_1 Parte_1
sarebbe stato minacciato ripetutamente da e da altri soggetti Parte_1 Persona_1
durante l'inseguimento, tra cui invece, veniva raggiunto da Controparte_1 Tes_1
e accompagnato da lui fisicamente presso il “Vintage Cafè”, dove veniva CP_1
percosso e privato della libertà personale per diverse ore.
Con la sentenza n. 119/2024 del 7/5/2024, il GUP presso il Tribunale di Massa assolveva dal reato a lui ascritto al capo 2), non essendo stata Controparte_1
raggiunta la prova in ordine alla commissione del reato di minaccia aggravata nei confronti di . Parte_1
Infatti, sulla base degli atti di indagine e dei filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza, il GUP riscontrava che nella prima fase della vicenda, in
Montignoso, inseguiva mentre si dirigeva in CP_1 Testimone_1 Parte_1 direzione opposta, risultando pertanto impossibile la commissione della condotta delittuosa di ai danni di . CP_1 Parte_1
Va dato atto che, quanto al reato ascritto al al capo 1), il GUP rilevava CP_1
l'intervenuta riparazione spontanea ai sensi dell'art. 162 ter c.p., poiché CP_1
versava a titolo risarcitorio la somma complessiva di euro 5.000,00, in favore di ritenuta equa ed integralmente satisfattiva. Tes_1
Tale reato non rileva in questa sede, vertendosi unicamente in merito al capo di imputazione n. 2.
Con un unico motivo di appello, censurava la sentenza impugnata, che Parte_1
assolveva in relazione al capo 2) dell'imputazione, poiché il GUP non CP_1
prendeva in considerazione alcuni rilevanti atti di indagine e si limitava ad esaminare solo una parte della condotta delittuosa posta in essere dal questi minacciava CP_1
e insieme agli altri correi lo inseguiva al fine di percuoterlo ed Parte_1
ottenere la restituzione di un borsello contenente una somma di denaro che, tuttavia,
non aveva sottratto. L'appellante veniva inseguito anche sui binari presso la Parte_1
stazione ferroviaria di Massa;
quindi, l'inseguimento proseguiva fino a Pisa, destinazione del treno su cui era salito per fuggire dai suoi inseguitori. Parte_1
Secondo l'appellante il GUP non aveva preso in considerazione che, nelle spontanee dichiarazioni, aveva ammesso l'inseguimento nei confronti dell'appellante e CP_1
di mentre nelle s.i.t. del 24/11/2021 aveva dichiarato di riconoscere Tes_1 Parte_1
in foto l'appellato quale autore dell'inseguimento.
Rilevavano altresì le s.i.t. di che riteneva responsabile delle Testimone_1 CP_1
minacce perpetrate nei confronti dell'appellante e confermava la fuga di quest'ultimo prima sui binari presso la stazione di Massa e, successivamente, su un treno merci diretto a Pisa, a cui si aggrappava per oltre un'ora.
Infine, anche le dichiarazioni di , persona informata sui fatti, erano volte Testimone_3
a confermare la dinamica dell'inseguimento. Pertanto, la sentenza impugnata risultava illogica e carente di motivazione, non avendo il GUP tenuto conto di elementi rilevanti per pervenire ad una sentenza di condanna nei confronti del CP_1
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa impugnazione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Al punto 1 della comparsa di costituzione e risposta, l'appellato lamentava il difetto di
“legitimatio ad causam” e riteneva inammissibile la pretesa risarcitoria.
La contestazione in sede penale riguardava il reato continuato di minaccia, aggravata dalla commissione del fatto da parte di più persone riunite, commessa in Montignoso in data 18 e 19 aprile 2021, non potendo pertanto l'appellante contestare l'omessa disamina, da parte del GUP, di fatti commessi presso la stazione ferroviaria di Massa.
La domanda di risarcimento appariva quindi inammissibile, risultando il danno patito una conseguenza di un reato non contestato all'odierno appellato.
Al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta, rilevava l'insussistenza CP_1
di elementi volti a provare la condotta delittuosa posta in essere nei confronti dell'appellante ed evidenziava che: nelle s.i.t. del 24/11/2021, pur avendo riconosciuto nella foto segnaletica n.16 non addebitava a quest'ultimo i reati CP_1 Parte_1
commessi presso la stazione ferroviaria di Massa;
nell'interrogatorio dinanzi Tes_1
al PM del 6/5/2021, non attribuiva la condotta minacciosa a l'appellato CP_1
negava infine l'inseguimento di presso la stazione di Massa. Parte_1
Pertanto, appariva congrua la motivazione del GUP, che non prendeva in considerazione la fuga di fino alla stazione di Massa. Parte_1
Al punto 3 della comparsa di costituzione e risposta, l'appellato evidenziava l'assenza di un danno risarcibile non essendo stato commesso alcun illecito nei confronti dell'appellante.
Al punto 4 della comparsa di costituzione e risposta, l'appellato evidenziava la liceità della sua condotta, avendo agito nell'erronea convinzione che l'appellante fosse il responsabile del furto di una somma ingente di denaro, destinato alla retribuzione dell'appellato e di altri dipendenti di quindi, riteneva Persona_1 CP_1 sussistente la scriminante putativa di cui all'art. 59, co. 1 c.p., in relazione alla causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., ovvero in subordine un eccesso colposo ex art. 59, co. 4 c.p.
L'appellato riteneva interrotto il nesso causale tra l'asserito danno patito da Parte_1
ed il fatto illecito, non apparendo sufficiente la sua mera presenza nei pressi della stazione di Massa per la causazione di detto danno;
in subordine, chiedeva il riconoscimento del concorso del fatto colposo dell'appellante ex art. 1227, co. 1 c.c., poiché e avevano assunto sostanze alcoliche e stupefacenti, che Tes_1 Parte_1
avevano determinato un'alterazione nella loro condotta, ritenuta abnorme ed autolesiva.
Al punto 5 della comparsa di costituzione e risposta, l'appellato censurava la quantificazione del danno, rilevato che: il certificato del dott. – datato Testimone_2
20 febbraio 2022, riferito ad una visita di tre mesi precedente e depositato agli atti del fascicolo penale solo il 3 febbraio 2023 – era privo di valore medico legale in quanto conteneva una mera relazione sullo stato di salute pregresso del paziente, indicando persino la frattura di un dente, mai addotta nel corso delle indagini;
il GUP non considerava l'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte di;
Parte_1
non veniva indicato il criterio di calcolo del risarcimento.
Al punto 6 della comparsa di costituzione e risposta, l'appellato evidenziava l'inammissibilità della richiesta testimonianza del Sig. in ordine alla Testimone_1
prova di responsabilità dell'appellato e dell'esame del dott. la Testimone_2
richiesta ed i relativi capitoli di prova per testimoni erano inammissibili.
Infatti, l'appellato riteneva irrilevante e superfluo l'esame del medico, poiché i danni per cui l'appellante chiedeva il risarcimento non erano riconducibili all'evento, bensì alla sua pregressa condizione di tossicodipendenza e di disturbo psichiatrico;
quanto alla testimonianza di la peculiarità del rito e la natura probatoria degli atti Tes_1
assunti nel giudizio penale, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, facevano emergere, oltre al connotato di non indifferenza dell l'inutilità di una sua escussione in Tes_1 questa sede, avendo costui già reso plurime dichiarazioni su quanto oggetto del nuovo incombente istruttorio.
L' null'altro potrebbe aggiungere – senza smentirsi – a quanto già dichiarato in Tes_1
merito alla condotta del sia per la prima parte della vicenda, sia per quella CP_1
relativa alla fase finale degli eventi, a cui l non aveva assistito. Tes_1
Instava quindi per il rigetto dell'impugnazione.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 12/11/2025 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che secondo quanto affermato da Corte Cost., 30 luglio 2021, n. 182, il giudice innanzi al quale il processo prosegue «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice», ma «se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)», valutando pertanto se la condotta contestata «si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno».
Si è, tuttavia, osservato che, poiché il risarcimento del danno non patrimoniale da reato ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. presuppone l'accertamento di una condotta che integra una fattispecie incriminatrice, il giudice civile, nonostante l'irrevocabilità delle statuizioni sui capi penali, non può non mantenere la cognizione incidentale di questi profili.
Inoltre, la riassunzione è un atto di impulso processuale, che esprime il diritto di azione e può essere compiuto da una qualunque parte (non necessariamente da chi era stato attore nei precedenti gradi di giudizio); non comporta l'introduzione di un nuovo giudizio, ma costituisce il mezzo per continuare un processo già pendente, poiché con essa si ripropone, ma non ex novo, la domanda;
dunque, non è un'impugnazione, ma è
l'atto attraverso il quale si riattiva il giudizio e prosegue l'impugnazione già presentata.
Il processo civile dopo il rinvio non è un processo che può ignorare quanto accaduto nel processo penale che si è chiuso per la definizione della relativa azione, quindi un processo che riparte sostanzialmente 'da zero': il materiale probatorio acquisito nel processo penale entra a far parte del compendio probatorio del giudice civile, insieme a quello eventualmente acquisito in quella nuova sede;
il giudice civile deve utilizzarlo, ancorché con libertà di apprezzamento e pur non dovendo applicare le regole processuali penalistiche.
La Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 29552/2025, 9 luglio/18 agosto 2025, ha chiarito che è abnorme il provvedimento con cui la Corte di appello, a fronte di un'impugnazione ai soli effetti civili, rimetta gli atti alle sezioni civili imponendo alle parti l'onere della riassunzione del giudizio. L'uso del termine “rinvio” ad opera dell'art. 573-bis, cod. proc. pen., va inteso infatti, concordemente all'orientamento delle Sezioni unite, in senso funzionale e non tecnico: non si apre un nuovo giudizio, ma si prosegue il medesimo, con continuità procedurale e probatoria.
Tanto premesso, esaminato il materiale probatorio acquisito nel processo penale, la
Corte ritiene che possa dirsi provato quanto rappresentato al capo di imputazione n. 2 di cui alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. in data 24/3/2023 nei confronti di Controparte_1
Intanto, il capo di imputazione contesta al il delitto di cui agli artt. 110, 81 CP_1
cpv., 612, comma 2, anche in relazione all'art. 339, c.p. perchè, in concorso con
[...]
, , , , , Tes_3 Parte_2 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e (deceduto il 19/4/2021), con più azioni esecutive di un Persona_5 Persona_1
medesimo disegno criminoso, minacciavano reiteratamente di morte Parte_1
rincorrendolo e pronunciando nei suoi confronti frasi come “uscite il
[...]
portafogli o vi ammazzo”, “tirate fuori il portafogli altrimenti le prendete”, “vieni qui ti ammazzo pezzo di merda”, “adesso ti prendiamo, adesso non scappi, adesso lo vedi che ti facciamo”. Con l'aggravante della minaccia grave. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite. In Montignoso in data 18 aprile e 19 aprile
2021.
Il thema decidendum della presente causa ricomprende tutte le minacce poste in essere dal e quindi anche quelle poste in essere nella notte tra il 18 e il 19 aprile alla CP_1
stazione ferroviaria di Massa. L'eccezione del sul difetto di legittimazione passiva perché la condotta CP_1
minatoria svoltasi presso la stazione ferroviaria di Massa non era stata contestata nel capo di imputazione è infondata: il capo di imputazione è formulato in maniera ampia, in esso si contesta una condotta ripetuta e reiterata (reato di cui agli artt. 110, 81 cpv.,
612, comma 2, anche in relazione all'art. 339, c.p.), comprensiva quindi non soltanto della condotta aggressiva tenuta dal dinanzi al Vintage Cafè di Montignoso, CP_1
ma anche di tutta la parte successiva della vicenda, svoltasi peraltro lo stesso giorno sia pure poche ore più tardi, presso la stazione ferroviaria di Massa. Il tempo della commissione del reato è indicato “in data 18 aprile e 19 aprile 2021” quindi comprende anche la frazione della condotta svoltasi nella notte (dopo la mezzanotte) alla stazione di Massa ed anche successivamente;
anche le espressioni minatorie contestate nel capo di imputazione si riferiscono, almeno in parte, alla condotta svoltasi presso la stazione di Massa. Infatti, affermava, come si dirà infra, che mentre fuggiva Parte_1
sul binario 1 alla stazione di Massa, udiva taluno degli inseguitori che pronunciava bei suoi confronti le parole “vieni qui ti ammazzo pezzo di merda”, “adesso ti prendiamo, adesso non scappi, adesso lo vedi che ti facciamo”.
Il capo di imputazione riguarda dunque tutta la condotta posta in essere dal CP_1
Il primo giudice, dato atto che non vi era prova di minacce commesse dal in CP_1
danno del nella prima fase della vicenda, quella tenutasi in Montignoso nel Parte_1
pomeriggio del 18 aprile 2021, nulla ha però detto relativamente alla seconda parte dei fatti, quella cioè svoltasi allorquando il veniva raggiunto, nella notte, presso Parte_1
la stazione ferroviaria di Massa.
Quanto a quest'ultima parte della condotta tenuta dal viene in CP_1
considerazione innanzitutto quanto emerge dalla relazione in atti dei carabinieri di
Massa, nella quale si dà atto che è stato ripreso dalle telecamere della stazione CP_1
ferroviaria di Massa alle ore 0,43 di notte del 19 aprile mentre cercava con il Per_2
e altri coimputati sul binario 1 il che era in fuga. Parte_1
Che abbia minacciato in questa circostanza si desume da svariati CP_1 Parte_1
elementi. Intanto, la fuga che poneva in essere dal tardo pomeriggio del 18 Parte_1
aprile 2021, dopo essere stato inseguito dinanzi al Vintage Cafè di Montignoso e fino a dopo le ore 20 del medesimo giorno, per sottrarsi alle ricerche di ed altri CP_1
che lo stavano cercando ritenendolo responsabile del furto di un borsello contenente denaro: evidentemente il aveva paura delle persone, tra le quali il Parte_1 CP_1
che lo inseguivano. Quindi, il fatto che in Montignoso, non avesse inseguito CP_1
il ma il suo amico come sostenuto dal GUP, non è sufficiente per Parte_1 Tes_1
escludere che abbia minacciato il , non avendo il GUP preso in CP_1 Parte_1
esame tutta la parte finale della fuga del . Parte_1
saputo che si trovava alla stazione, si recava sul posto e, quando CP_1 Parte_1
il , per scappare, si aggrappava ad un treno merci in transito con destinazione Parte_1
Pisa, con la macchina seguiva il treno fino a Pisa.
In particolare, nella relazione dei carabinieri di Massa del 29/4/2021 si legge che “alle ore 00,43 giungono alla stazione , , Controparte_1 Persona_2 Persona_4
e che si dirigono verso il primo binario” ove è presente il che Persona_1 Parte_1
“inizia a correre in direzione della testa del treno merci” e che poi riuscirà a salire e rimanere aggrappato in modo disperato fino a Pisa con il treno che raggiungerà velocità elevate.
La presenza del alla stazione e sul primo binario, insieme ad altre persone tra CP_1
le quali e che inseguivano correndo il , come Persona_2 Persona_1 Parte_1
Per_ risulta dalla citata informativa dei carabinieri di Massa (il si aggrapperà anch'esso al treno e perderà la vita), porta a ritenere fondatamente che anch'egli, a prescindere dal fatto che abbia proferito verbalmente minacce verso il , con il suo stesso Parte_1
comportamento consistito nel recarsi prontamente alla stazione non appena saputo che il ivi si trovava, unitamente ad altre persone che lo stavano parimenti Parte_1
cercando, presso il primo binario, tanto da indurlo a “saltare” sopra il treno merci in quel momento in transito dalla stazione di Massa con direzione Pisa, sul quale pure saliva che poi a causa di tale comportamento decedeva, abbia contribuito Persona_1
a minacciare gravemente il . Parte_1 Se questi non si fosse sentito gravemente in pericolo non si sarebbe certamente aggrappato ad un treno merci in transito rimanendovi aggrappato per svariati chilometri fino a Pisa;
anche quando il treno giunse a destinazione, per la paura di essere scovato, passò la notte tra i binari lontano dalla stazione fino all'alba (cfr. verbale di s.i.t. del
24/11/2021 rese dal ai carabinieri di Massa su delega della locale Procura Parte_1
della Repubblica).
Il udiva anche gravi minacce – soprattutto tenuto conto del contesto nel Parte_1
quale erano proferite – provenienti da taluno dei suoi inseguitori (“adesso ti prendiamo, adesso non scappi, adesso lo vedi che ti facciamo” - v. verbale di s.i.t. rese dal ai carabinieri di Massa). Parte_1
Evidentemente la condotta del insieme a quella degli altri suoi coimputati, CP_1
lo aveva talmente spaventato da fargli rischiare la morte (cosa accaduta a Persona_1
che per inseguirlo si era aggrappato anch'egli allo stesso treno merci) pur di sottrarsi ai soggetti che lo stavano cercando.
Lo stesso , nelle sue spontanee dichiarazioni rese ai carabinieri di Controparte_1
Massa il 19/4/2021, dichiara di avere inseguito in Montignoso e Parte_1
(“i due ragazzi si davano alla fuga e allora io ne rincorrevo uno Testimone_1
riuscendo a fermarlo dopo 200 metri”), aggiungendo che dopo avere lasciato il giovane con che tentava di farlo confessare, usciva con la macchina a Tes_1 Persona_1
cercare il . Eseguiva diverse ricerche anche con senza Parte_1 Testimone_3
trovarlo. Rientrava al ristorante, ma quando a mezzanotte apprendeva che il fuggitivo era alla stazione di Massa, si recava con la sua macchina insieme agli altri e cercava di fermare il anticipandolo, ma trovava un cancello chiuso e quindi inseguiva Parte_1
il treno ove questi era salito fino alla stazione di Pisa.
L'appellato eccepisce che “nelle S.I.T. del 24/11/2021 il in sede di Parte_1
individuazione fotografica non addebita al – riconosciuto nella foto CP_1
segnaletica n°16 – di aver commesso reati a suo danno alla Stazione ferroviaria di
Massa, in quanto di essi egli accusa in forma dubitativa il solo barista, Sig. , Per_2 individuato quale soggetto ritratto nella fotografia n°5. (cfr.: pag. 4 verbale S.I.T.
del 24/11/2021)”. Parte_1
E' vero però che il contesto della vicenda, come si è specificato sopra, porta a ritenere che il abbia dato un contributo significativo alla condotta posta in essere da CP_1
tutti i partecipanti all'inseguimento: né si dimentichi che il ha dichiarato di Parte_1
avere udito, in quel frangente, che taluno gli diceva: “adesso ti prendiamo, adesso non scappi, adesso lo vedi che ti facciamo”, e che, come ammesso dallo stesso CP_1
quest'ultimo cercava di fermare il fuggitivo ma trovava un cancello chiuso che gli impediva di raggiungerlo e poi seguiva il treno con la sua auto (cfr. verbale di spontanee dichiarazioni rese ai carabinieri di Massa il 19/4/2021).
Anche le dichiarazioni rese da confermano la ricerca del da Testimone_3 Parte_1
parte del CP_1
La condotta tenuta dal ha quindi concorso a realizzare il reato di minaccia CP_1
aggravata, poiché ha agevolato e rafforzato anche negli altri soggetti la commissione del reato.
Il e i suoi coimputati hanno cercato per ore il in fuga e, trovatolo CP_1 Parte_1
alla stazione, lo hanno rincorso minacciandolo tanto che il fuggitivo pur di non farsi prendere si aggrappava ad un treno in transito.
Che vi sia stata tale ricerca del ad opera del emerge ancora dal Parte_1 CP_1
verbale di spontanee dichiarazioni rese ai carabinieri di Massa il 19/4/2021, là dove si legge che: “ (il titolare del Vintage Cafè, n.d.r.) ci stava parlando e ad un Persona_1
certo punto i due ragazzi ( ed n.d.r.) si davano alla fuga in due Parte_1 Tes_1
direzioni diverse. Visto ciò uscivo dal ristorante e ne rincorrevo uno riuscendo a fermarlo (l' n.d.r.) dopo circa 200 metri… Tornati al bar lasciavo il ragazzo Tes_1
con ed io uscivo con la mia macchina a cercare l'altro ragazzo in fuga (il Per_1
, n.d.r.). Dopo aver eseguito diverse ricerche senza trovare nessuno tornavo Parte_1
nel locale e vedevo che stava parlando con questo ragazzo ( n.d.r.) Per_1 Tes_1
cercando di farlo confessare per il furto del borsello…”. Il era poi uscito ancora in auto con a cercare il CP_1 Testimone_3 Parte_1
come specificherà' nell'interrogatorio successivo.
“Alle ore 00,15 circa mentre mi trovavo fuori a fumare una sigaretta, sentivo che il ragazzo che stava con riceveva una telefonata dove veniva messo al corrente Per_1
che il suo amico che era fuggito (il , ndr) si trovava alla stazione ferroviaria Parte_1
di Massa… io prendevo la mia macchina e mi recavo alla stazione anch'io. Giunti allo scalo ferroviario fermavo l'auto e scendevo per entrare all'interno della stazione dove notavo che sulla banchina stava rincorrendo un ragazzo a piedi;
quindi, risalivo Per_1
in auto e mi recavo nei nuovi parcheggi della stazione per cercare di fermare il fuggitivo
(il ) anticipandolo ma purtroppo trovavo il cancello chiuso”. Affermava poi Parte_1
di avere seguito il treno merci controllando le stazioni di Querceta, Pietrasanta
Viareggio, fino a giungere a Pisa.
In generale va ricordato che il concorso punibile ex art 110 c.p. può essere sia di tipo morale che di tipo materiale e non richiede che tutti i concorrenti pongano in essere integralmente la condotta tipica. La Suprema Corte di Cassazione ha specificato che:
“per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato” (Cass. pen. n. 43569 del 21/06/2019).
Con specifico riferimento al concorso morale si è specificato che il contributo causale acquista rilevanza quando questo rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente ma non ancora consolidato in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (Cass. pen. n. 45506 del 27/4/2023).
Il ha certamente apportato un contributo apprezzabile alla commissione del CP_1
reato, attesa la ripetuta ricerca del in auto ed a piedi e comunque ha Parte_1
agevolato e rafforzato anche negli altri correi l'intenzione di commettere il reato di minaccia grave. E' infondata l'eccezione della scriminante putativa dell'esercizio del diritto invocata dal CP_1
Infatti, il era stato accusato dagli imputati di aver rubato un borsello Parte_1
contenente denaro. Il così come l'amico avevano respinto subito le Parte_1 Tes_1
false accuse e secondo la prospettazione dell'appellante, non contestata, tale borsello non era stato oggetto di furto ma di smarrimento.
Ora, l'esimente putativa opera quando, pur non ricorrendo alcuna delle cause di giustificazione, il soggetto agente sia convinto che invece sussista una circostanza che escluda l'antigiuridicità – e quindi la punibilità – dell'azione che sta compiendo.
Il invoca la scriminante dell'esercizio di nun diritto (art. 51 c.p.). CP_1
Tuttavia, trattandosi di un diritto contestato, l'agente – ove possa ricorrere all'autorità
- non è autorizzato a farsi ragione da sé, usando violenza sulle cose oppure violenza o minaccia alle persone, altrimenti commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.).
Nel caso in esame certamente il visto anche il lungo lasso di tempo nel quale CP_1
si è snodata la vicenda, ben avrebbe potuto, qualora fosse stato convinto del furto del borsello, rivolgersi all'autorità per denunciare l'accaduto.
Inoltre, va sottolineato che la scriminante dell'esercizio del diritto non opera se il titolare supera i limiti stabiliti dalla legge, come avvenuto nel caso di specie.
Nemmeno può dirsi, come vorrebbe il che il – con la sua condotta CP_1 Parte_1
- abbia interrotto il nesso causale tra la condotta del e il danno rivendicato CP_1
dall'appellante: se il non avesse tenuto la grave condotta contestata il CP_1
non avrebbe subito alcuna conseguenza. Parte_1
Sussiste pertanto la responsabilità di per i danni lamentati da Controparte_1
Parte_1
Tuttavia, non essendo possibile allo stato liquidare il danno a causa dell'assenza di un accertamento medico legale sulle conseguenze patite dal , accertata e Parte_1
dichiarata la responsabilità di , appare necessario rimettere la causa Controparte_1 in istruttoria al fine dell'espletamento di tale incombente, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Non definitivamente pronunciando, ogni diversa stanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione dei Controparte_1
danni lamentati da e di cui all'atto di citazione in riassunzione Parte_1
introduttivo del presente giudizio;
rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Genova, 25/11/2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 77/2025
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR UG, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DINO DEL GIUDICE e dall'Avv. LORENZO G. BRIGNOLE, come da mandato in atti appellato
CONCLUSIONI per parte appellante : Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte adita per le causali indicate in premessa condannare
[...]
al risarcimento dei danni causati a che si indicano nella CP_1 Parte_1 somma di euro 12.700/00 o in quella diversa somma che risulterà di giustizia e condanna alla rifusione delle spese e degli onorari della presente causa.
Si indica a teste sui fatti indicati in premessa e sui seguenti capitoli: 1) Testimone_1
DCV che avete visto che partiva con la sua auto per cercare Controparte_1 [...]
che era scappato a piedi in data 18 aprile 2021 avanti Bar Vintage 2) DCV Parte_1
che avete visto che rincorreva alla stazione Controparte_1 Parte_1
ferroviaria di Massa e gli gridava vieni qui che ti ammazzo se ti prendiamo.
Si indica a teste il consulente medico legale sul seguente capitolo: 3) Testimone_2
DCV che avete visitato e avete redatto la relazione che vi si mostra Parte_1
accertando postumi permanenti nella misura del 4% e inabilità temporanea per circa mesi 3”
per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in tesi, dichiararsi improcedibile l'azione per difetto di legittimatio ad causam passiva del convenuto;
in ipotesi, e nel merito, rigettarsi le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per
i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
in via subordinata ed in denegato caso di mancato accoglimento delle precedenti richieste, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'appellante nella causazione dell'evento dannoso, determinandone la misura secondo i criteri di proporzionalità tra la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze derivate, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 573, comma 1 bis c.p.p. e 392 c.p.c., notificato il 22/1/2025, – appellante ex art. 576 c.p.p. avverso la Parte_1
sentenza N. 119/2024 Reg. Sent. del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Massa, emessa il 7/5/2024 nel proc. pen. n. 1279/2021 R.G.N.R. – n.
1077/2024 (stralcio dal 987/2023 R.G. GUP.) celebratosi nelle forme del rito abbreviato a carico di assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. Controparte_1
dall'imputazione formulata al punto 2) della richiesta di rinvio a giudizio, conveniva il dinanzi alla Corte di Appello di Genova in sede civile. CP_1
Esponeva l'attore in riassunzione che a seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. in data 24/3/2023 nei confronti di per aver Controparte_1
commesso in concorso con altri i reati di cui agli artt. 110, 605 c.p. (condotta di reato ascritta al capo 1 d'imputazione ai danni di e 612 co. 2 c.p. (condotta Testimone_1
di reato ascritta al capo 2 d'imputazione ai danni di ), l'imputato Parte_1
formulava richiesta di rito abbreviato all'udienza del 6/2/2024 e veniva ammesso dal giudice al rito prescelto.
I fatti traevano origine da quanto accaduto tra il 18 e il 19 aprile 2021 presso la località di Montignoso (MS), quando il sig. percuoteva ed Persona_1 Parte_1
davanti al locale denominato “Vintage Cafè”, poiché ritenuti Testimone_1
responsabili del furto del suo borsello, contenente una somma ingente di denaro.
e si davano alla fuga e venivano inseguiti da più persone. Tes_1 Parte_1
sarebbe stato minacciato ripetutamente da e da altri soggetti Parte_1 Persona_1
durante l'inseguimento, tra cui invece, veniva raggiunto da Controparte_1 Tes_1
e accompagnato da lui fisicamente presso il “Vintage Cafè”, dove veniva CP_1
percosso e privato della libertà personale per diverse ore.
Con la sentenza n. 119/2024 del 7/5/2024, il GUP presso il Tribunale di Massa assolveva dal reato a lui ascritto al capo 2), non essendo stata Controparte_1
raggiunta la prova in ordine alla commissione del reato di minaccia aggravata nei confronti di . Parte_1
Infatti, sulla base degli atti di indagine e dei filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza, il GUP riscontrava che nella prima fase della vicenda, in
Montignoso, inseguiva mentre si dirigeva in CP_1 Testimone_1 Parte_1 direzione opposta, risultando pertanto impossibile la commissione della condotta delittuosa di ai danni di . CP_1 Parte_1
Va dato atto che, quanto al reato ascritto al al capo 1), il GUP rilevava CP_1
l'intervenuta riparazione spontanea ai sensi dell'art. 162 ter c.p., poiché CP_1
versava a titolo risarcitorio la somma complessiva di euro 5.000,00, in favore di ritenuta equa ed integralmente satisfattiva. Tes_1
Tale reato non rileva in questa sede, vertendosi unicamente in merito al capo di imputazione n. 2.
Con un unico motivo di appello, censurava la sentenza impugnata, che Parte_1
assolveva in relazione al capo 2) dell'imputazione, poiché il GUP non CP_1
prendeva in considerazione alcuni rilevanti atti di indagine e si limitava ad esaminare solo una parte della condotta delittuosa posta in essere dal questi minacciava CP_1
e insieme agli altri correi lo inseguiva al fine di percuoterlo ed Parte_1
ottenere la restituzione di un borsello contenente una somma di denaro che, tuttavia,
non aveva sottratto. L'appellante veniva inseguito anche sui binari presso la Parte_1
stazione ferroviaria di Massa;
quindi, l'inseguimento proseguiva fino a Pisa, destinazione del treno su cui era salito per fuggire dai suoi inseguitori. Parte_1
Secondo l'appellante il GUP non aveva preso in considerazione che, nelle spontanee dichiarazioni, aveva ammesso l'inseguimento nei confronti dell'appellante e CP_1
di mentre nelle s.i.t. del 24/11/2021 aveva dichiarato di riconoscere Tes_1 Parte_1
in foto l'appellato quale autore dell'inseguimento.
Rilevavano altresì le s.i.t. di che riteneva responsabile delle Testimone_1 CP_1
minacce perpetrate nei confronti dell'appellante e confermava la fuga di quest'ultimo prima sui binari presso la stazione di Massa e, successivamente, su un treno merci diretto a Pisa, a cui si aggrappava per oltre un'ora.
Infine, anche le dichiarazioni di , persona informata sui fatti, erano volte Testimone_3
a confermare la dinamica dell'inseguimento. Pertanto, la sentenza impugnata risultava illogica e carente di motivazione, non avendo il GUP tenuto conto di elementi rilevanti per pervenire ad una sentenza di condanna nei confronti del CP_1
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa impugnazione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Al punto 1 della comparsa di costituzione e risposta, l'appellato lamentava il difetto di
“legitimatio ad causam” e riteneva inammissibile la pretesa risarcitoria.
La contestazione in sede penale riguardava il reato continuato di minaccia, aggravata dalla commissione del fatto da parte di più persone riunite, commessa in Montignoso in data 18 e 19 aprile 2021, non potendo pertanto l'appellante contestare l'omessa disamina, da parte del GUP, di fatti commessi presso la stazione ferroviaria di Massa.
La domanda di risarcimento appariva quindi inammissibile, risultando il danno patito una conseguenza di un reato non contestato all'odierno appellato.
Al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta, rilevava l'insussistenza CP_1
di elementi volti a provare la condotta delittuosa posta in essere nei confronti dell'appellante ed evidenziava che: nelle s.i.t. del 24/11/2021, pur avendo riconosciuto nella foto segnaletica n.16 non addebitava a quest'ultimo i reati CP_1 Parte_1
commessi presso la stazione ferroviaria di Massa;
nell'interrogatorio dinanzi Tes_1
al PM del 6/5/2021, non attribuiva la condotta minacciosa a l'appellato CP_1
negava infine l'inseguimento di presso la stazione di Massa. Parte_1
Pertanto, appariva congrua la motivazione del GUP, che non prendeva in considerazione la fuga di fino alla stazione di Massa. Parte_1
Al punto 3 della comparsa di costituzione e risposta, l'appellato evidenziava l'assenza di un danno risarcibile non essendo stato commesso alcun illecito nei confronti dell'appellante.
Al punto 4 della comparsa di costituzione e risposta, l'appellato evidenziava la liceità della sua condotta, avendo agito nell'erronea convinzione che l'appellante fosse il responsabile del furto di una somma ingente di denaro, destinato alla retribuzione dell'appellato e di altri dipendenti di quindi, riteneva Persona_1 CP_1 sussistente la scriminante putativa di cui all'art. 59, co. 1 c.p., in relazione alla causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., ovvero in subordine un eccesso colposo ex art. 59, co. 4 c.p.
L'appellato riteneva interrotto il nesso causale tra l'asserito danno patito da Parte_1
ed il fatto illecito, non apparendo sufficiente la sua mera presenza nei pressi della stazione di Massa per la causazione di detto danno;
in subordine, chiedeva il riconoscimento del concorso del fatto colposo dell'appellante ex art. 1227, co. 1 c.c., poiché e avevano assunto sostanze alcoliche e stupefacenti, che Tes_1 Parte_1
avevano determinato un'alterazione nella loro condotta, ritenuta abnorme ed autolesiva.
Al punto 5 della comparsa di costituzione e risposta, l'appellato censurava la quantificazione del danno, rilevato che: il certificato del dott. – datato Testimone_2
20 febbraio 2022, riferito ad una visita di tre mesi precedente e depositato agli atti del fascicolo penale solo il 3 febbraio 2023 – era privo di valore medico legale in quanto conteneva una mera relazione sullo stato di salute pregresso del paziente, indicando persino la frattura di un dente, mai addotta nel corso delle indagini;
il GUP non considerava l'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte di;
Parte_1
non veniva indicato il criterio di calcolo del risarcimento.
Al punto 6 della comparsa di costituzione e risposta, l'appellato evidenziava l'inammissibilità della richiesta testimonianza del Sig. in ordine alla Testimone_1
prova di responsabilità dell'appellato e dell'esame del dott. la Testimone_2
richiesta ed i relativi capitoli di prova per testimoni erano inammissibili.
Infatti, l'appellato riteneva irrilevante e superfluo l'esame del medico, poiché i danni per cui l'appellante chiedeva il risarcimento non erano riconducibili all'evento, bensì alla sua pregressa condizione di tossicodipendenza e di disturbo psichiatrico;
quanto alla testimonianza di la peculiarità del rito e la natura probatoria degli atti Tes_1
assunti nel giudizio penale, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, facevano emergere, oltre al connotato di non indifferenza dell l'inutilità di una sua escussione in Tes_1 questa sede, avendo costui già reso plurime dichiarazioni su quanto oggetto del nuovo incombente istruttorio.
L' null'altro potrebbe aggiungere – senza smentirsi – a quanto già dichiarato in Tes_1
merito alla condotta del sia per la prima parte della vicenda, sia per quella CP_1
relativa alla fase finale degli eventi, a cui l non aveva assistito. Tes_1
Instava quindi per il rigetto dell'impugnazione.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 12/11/2025 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che secondo quanto affermato da Corte Cost., 30 luglio 2021, n. 182, il giudice innanzi al quale il processo prosegue «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice», ma «se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)», valutando pertanto se la condotta contestata «si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno».
Si è, tuttavia, osservato che, poiché il risarcimento del danno non patrimoniale da reato ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. presuppone l'accertamento di una condotta che integra una fattispecie incriminatrice, il giudice civile, nonostante l'irrevocabilità delle statuizioni sui capi penali, non può non mantenere la cognizione incidentale di questi profili.
Inoltre, la riassunzione è un atto di impulso processuale, che esprime il diritto di azione e può essere compiuto da una qualunque parte (non necessariamente da chi era stato attore nei precedenti gradi di giudizio); non comporta l'introduzione di un nuovo giudizio, ma costituisce il mezzo per continuare un processo già pendente, poiché con essa si ripropone, ma non ex novo, la domanda;
dunque, non è un'impugnazione, ma è
l'atto attraverso il quale si riattiva il giudizio e prosegue l'impugnazione già presentata.
Il processo civile dopo il rinvio non è un processo che può ignorare quanto accaduto nel processo penale che si è chiuso per la definizione della relativa azione, quindi un processo che riparte sostanzialmente 'da zero': il materiale probatorio acquisito nel processo penale entra a far parte del compendio probatorio del giudice civile, insieme a quello eventualmente acquisito in quella nuova sede;
il giudice civile deve utilizzarlo, ancorché con libertà di apprezzamento e pur non dovendo applicare le regole processuali penalistiche.
La Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 29552/2025, 9 luglio/18 agosto 2025, ha chiarito che è abnorme il provvedimento con cui la Corte di appello, a fronte di un'impugnazione ai soli effetti civili, rimetta gli atti alle sezioni civili imponendo alle parti l'onere della riassunzione del giudizio. L'uso del termine “rinvio” ad opera dell'art. 573-bis, cod. proc. pen., va inteso infatti, concordemente all'orientamento delle Sezioni unite, in senso funzionale e non tecnico: non si apre un nuovo giudizio, ma si prosegue il medesimo, con continuità procedurale e probatoria.
Tanto premesso, esaminato il materiale probatorio acquisito nel processo penale, la
Corte ritiene che possa dirsi provato quanto rappresentato al capo di imputazione n. 2 di cui alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. in data 24/3/2023 nei confronti di Controparte_1
Intanto, il capo di imputazione contesta al il delitto di cui agli artt. 110, 81 CP_1
cpv., 612, comma 2, anche in relazione all'art. 339, c.p. perchè, in concorso con
[...]
, , , , , Tes_3 Parte_2 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e (deceduto il 19/4/2021), con più azioni esecutive di un Persona_5 Persona_1
medesimo disegno criminoso, minacciavano reiteratamente di morte Parte_1
rincorrendolo e pronunciando nei suoi confronti frasi come “uscite il
[...]
portafogli o vi ammazzo”, “tirate fuori il portafogli altrimenti le prendete”, “vieni qui ti ammazzo pezzo di merda”, “adesso ti prendiamo, adesso non scappi, adesso lo vedi che ti facciamo”. Con l'aggravante della minaccia grave. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite. In Montignoso in data 18 aprile e 19 aprile
2021.
Il thema decidendum della presente causa ricomprende tutte le minacce poste in essere dal e quindi anche quelle poste in essere nella notte tra il 18 e il 19 aprile alla CP_1
stazione ferroviaria di Massa. L'eccezione del sul difetto di legittimazione passiva perché la condotta CP_1
minatoria svoltasi presso la stazione ferroviaria di Massa non era stata contestata nel capo di imputazione è infondata: il capo di imputazione è formulato in maniera ampia, in esso si contesta una condotta ripetuta e reiterata (reato di cui agli artt. 110, 81 cpv.,
612, comma 2, anche in relazione all'art. 339, c.p.), comprensiva quindi non soltanto della condotta aggressiva tenuta dal dinanzi al Vintage Cafè di Montignoso, CP_1
ma anche di tutta la parte successiva della vicenda, svoltasi peraltro lo stesso giorno sia pure poche ore più tardi, presso la stazione ferroviaria di Massa. Il tempo della commissione del reato è indicato “in data 18 aprile e 19 aprile 2021” quindi comprende anche la frazione della condotta svoltasi nella notte (dopo la mezzanotte) alla stazione di Massa ed anche successivamente;
anche le espressioni minatorie contestate nel capo di imputazione si riferiscono, almeno in parte, alla condotta svoltasi presso la stazione di Massa. Infatti, affermava, come si dirà infra, che mentre fuggiva Parte_1
sul binario 1 alla stazione di Massa, udiva taluno degli inseguitori che pronunciava bei suoi confronti le parole “vieni qui ti ammazzo pezzo di merda”, “adesso ti prendiamo, adesso non scappi, adesso lo vedi che ti facciamo”.
Il capo di imputazione riguarda dunque tutta la condotta posta in essere dal CP_1
Il primo giudice, dato atto che non vi era prova di minacce commesse dal in CP_1
danno del nella prima fase della vicenda, quella tenutasi in Montignoso nel Parte_1
pomeriggio del 18 aprile 2021, nulla ha però detto relativamente alla seconda parte dei fatti, quella cioè svoltasi allorquando il veniva raggiunto, nella notte, presso Parte_1
la stazione ferroviaria di Massa.
Quanto a quest'ultima parte della condotta tenuta dal viene in CP_1
considerazione innanzitutto quanto emerge dalla relazione in atti dei carabinieri di
Massa, nella quale si dà atto che è stato ripreso dalle telecamere della stazione CP_1
ferroviaria di Massa alle ore 0,43 di notte del 19 aprile mentre cercava con il Per_2
e altri coimputati sul binario 1 il che era in fuga. Parte_1
Che abbia minacciato in questa circostanza si desume da svariati CP_1 Parte_1
elementi. Intanto, la fuga che poneva in essere dal tardo pomeriggio del 18 Parte_1
aprile 2021, dopo essere stato inseguito dinanzi al Vintage Cafè di Montignoso e fino a dopo le ore 20 del medesimo giorno, per sottrarsi alle ricerche di ed altri CP_1
che lo stavano cercando ritenendolo responsabile del furto di un borsello contenente denaro: evidentemente il aveva paura delle persone, tra le quali il Parte_1 CP_1
che lo inseguivano. Quindi, il fatto che in Montignoso, non avesse inseguito CP_1
il ma il suo amico come sostenuto dal GUP, non è sufficiente per Parte_1 Tes_1
escludere che abbia minacciato il , non avendo il GUP preso in CP_1 Parte_1
esame tutta la parte finale della fuga del . Parte_1
saputo che si trovava alla stazione, si recava sul posto e, quando CP_1 Parte_1
il , per scappare, si aggrappava ad un treno merci in transito con destinazione Parte_1
Pisa, con la macchina seguiva il treno fino a Pisa.
In particolare, nella relazione dei carabinieri di Massa del 29/4/2021 si legge che “alle ore 00,43 giungono alla stazione , , Controparte_1 Persona_2 Persona_4
e che si dirigono verso il primo binario” ove è presente il che Persona_1 Parte_1
“inizia a correre in direzione della testa del treno merci” e che poi riuscirà a salire e rimanere aggrappato in modo disperato fino a Pisa con il treno che raggiungerà velocità elevate.
La presenza del alla stazione e sul primo binario, insieme ad altre persone tra CP_1
le quali e che inseguivano correndo il , come Persona_2 Persona_1 Parte_1
Per_ risulta dalla citata informativa dei carabinieri di Massa (il si aggrapperà anch'esso al treno e perderà la vita), porta a ritenere fondatamente che anch'egli, a prescindere dal fatto che abbia proferito verbalmente minacce verso il , con il suo stesso Parte_1
comportamento consistito nel recarsi prontamente alla stazione non appena saputo che il ivi si trovava, unitamente ad altre persone che lo stavano parimenti Parte_1
cercando, presso il primo binario, tanto da indurlo a “saltare” sopra il treno merci in quel momento in transito dalla stazione di Massa con direzione Pisa, sul quale pure saliva che poi a causa di tale comportamento decedeva, abbia contribuito Persona_1
a minacciare gravemente il . Parte_1 Se questi non si fosse sentito gravemente in pericolo non si sarebbe certamente aggrappato ad un treno merci in transito rimanendovi aggrappato per svariati chilometri fino a Pisa;
anche quando il treno giunse a destinazione, per la paura di essere scovato, passò la notte tra i binari lontano dalla stazione fino all'alba (cfr. verbale di s.i.t. del
24/11/2021 rese dal ai carabinieri di Massa su delega della locale Procura Parte_1
della Repubblica).
Il udiva anche gravi minacce – soprattutto tenuto conto del contesto nel Parte_1
quale erano proferite – provenienti da taluno dei suoi inseguitori (“adesso ti prendiamo, adesso non scappi, adesso lo vedi che ti facciamo” - v. verbale di s.i.t. rese dal ai carabinieri di Massa). Parte_1
Evidentemente la condotta del insieme a quella degli altri suoi coimputati, CP_1
lo aveva talmente spaventato da fargli rischiare la morte (cosa accaduta a Persona_1
che per inseguirlo si era aggrappato anch'egli allo stesso treno merci) pur di sottrarsi ai soggetti che lo stavano cercando.
Lo stesso , nelle sue spontanee dichiarazioni rese ai carabinieri di Controparte_1
Massa il 19/4/2021, dichiara di avere inseguito in Montignoso e Parte_1
(“i due ragazzi si davano alla fuga e allora io ne rincorrevo uno Testimone_1
riuscendo a fermarlo dopo 200 metri”), aggiungendo che dopo avere lasciato il giovane con che tentava di farlo confessare, usciva con la macchina a Tes_1 Persona_1
cercare il . Eseguiva diverse ricerche anche con senza Parte_1 Testimone_3
trovarlo. Rientrava al ristorante, ma quando a mezzanotte apprendeva che il fuggitivo era alla stazione di Massa, si recava con la sua macchina insieme agli altri e cercava di fermare il anticipandolo, ma trovava un cancello chiuso e quindi inseguiva Parte_1
il treno ove questi era salito fino alla stazione di Pisa.
L'appellato eccepisce che “nelle S.I.T. del 24/11/2021 il in sede di Parte_1
individuazione fotografica non addebita al – riconosciuto nella foto CP_1
segnaletica n°16 – di aver commesso reati a suo danno alla Stazione ferroviaria di
Massa, in quanto di essi egli accusa in forma dubitativa il solo barista, Sig. , Per_2 individuato quale soggetto ritratto nella fotografia n°5. (cfr.: pag. 4 verbale S.I.T.
del 24/11/2021)”. Parte_1
E' vero però che il contesto della vicenda, come si è specificato sopra, porta a ritenere che il abbia dato un contributo significativo alla condotta posta in essere da CP_1
tutti i partecipanti all'inseguimento: né si dimentichi che il ha dichiarato di Parte_1
avere udito, in quel frangente, che taluno gli diceva: “adesso ti prendiamo, adesso non scappi, adesso lo vedi che ti facciamo”, e che, come ammesso dallo stesso CP_1
quest'ultimo cercava di fermare il fuggitivo ma trovava un cancello chiuso che gli impediva di raggiungerlo e poi seguiva il treno con la sua auto (cfr. verbale di spontanee dichiarazioni rese ai carabinieri di Massa il 19/4/2021).
Anche le dichiarazioni rese da confermano la ricerca del da Testimone_3 Parte_1
parte del CP_1
La condotta tenuta dal ha quindi concorso a realizzare il reato di minaccia CP_1
aggravata, poiché ha agevolato e rafforzato anche negli altri soggetti la commissione del reato.
Il e i suoi coimputati hanno cercato per ore il in fuga e, trovatolo CP_1 Parte_1
alla stazione, lo hanno rincorso minacciandolo tanto che il fuggitivo pur di non farsi prendere si aggrappava ad un treno in transito.
Che vi sia stata tale ricerca del ad opera del emerge ancora dal Parte_1 CP_1
verbale di spontanee dichiarazioni rese ai carabinieri di Massa il 19/4/2021, là dove si legge che: “ (il titolare del Vintage Cafè, n.d.r.) ci stava parlando e ad un Persona_1
certo punto i due ragazzi ( ed n.d.r.) si davano alla fuga in due Parte_1 Tes_1
direzioni diverse. Visto ciò uscivo dal ristorante e ne rincorrevo uno riuscendo a fermarlo (l' n.d.r.) dopo circa 200 metri… Tornati al bar lasciavo il ragazzo Tes_1
con ed io uscivo con la mia macchina a cercare l'altro ragazzo in fuga (il Per_1
, n.d.r.). Dopo aver eseguito diverse ricerche senza trovare nessuno tornavo Parte_1
nel locale e vedevo che stava parlando con questo ragazzo ( n.d.r.) Per_1 Tes_1
cercando di farlo confessare per il furto del borsello…”. Il era poi uscito ancora in auto con a cercare il CP_1 Testimone_3 Parte_1
come specificherà' nell'interrogatorio successivo.
“Alle ore 00,15 circa mentre mi trovavo fuori a fumare una sigaretta, sentivo che il ragazzo che stava con riceveva una telefonata dove veniva messo al corrente Per_1
che il suo amico che era fuggito (il , ndr) si trovava alla stazione ferroviaria Parte_1
di Massa… io prendevo la mia macchina e mi recavo alla stazione anch'io. Giunti allo scalo ferroviario fermavo l'auto e scendevo per entrare all'interno della stazione dove notavo che sulla banchina stava rincorrendo un ragazzo a piedi;
quindi, risalivo Per_1
in auto e mi recavo nei nuovi parcheggi della stazione per cercare di fermare il fuggitivo
(il ) anticipandolo ma purtroppo trovavo il cancello chiuso”. Affermava poi Parte_1
di avere seguito il treno merci controllando le stazioni di Querceta, Pietrasanta
Viareggio, fino a giungere a Pisa.
In generale va ricordato che il concorso punibile ex art 110 c.p. può essere sia di tipo morale che di tipo materiale e non richiede che tutti i concorrenti pongano in essere integralmente la condotta tipica. La Suprema Corte di Cassazione ha specificato che:
“per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato” (Cass. pen. n. 43569 del 21/06/2019).
Con specifico riferimento al concorso morale si è specificato che il contributo causale acquista rilevanza quando questo rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente ma non ancora consolidato in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (Cass. pen. n. 45506 del 27/4/2023).
Il ha certamente apportato un contributo apprezzabile alla commissione del CP_1
reato, attesa la ripetuta ricerca del in auto ed a piedi e comunque ha Parte_1
agevolato e rafforzato anche negli altri correi l'intenzione di commettere il reato di minaccia grave. E' infondata l'eccezione della scriminante putativa dell'esercizio del diritto invocata dal CP_1
Infatti, il era stato accusato dagli imputati di aver rubato un borsello Parte_1
contenente denaro. Il così come l'amico avevano respinto subito le Parte_1 Tes_1
false accuse e secondo la prospettazione dell'appellante, non contestata, tale borsello non era stato oggetto di furto ma di smarrimento.
Ora, l'esimente putativa opera quando, pur non ricorrendo alcuna delle cause di giustificazione, il soggetto agente sia convinto che invece sussista una circostanza che escluda l'antigiuridicità – e quindi la punibilità – dell'azione che sta compiendo.
Il invoca la scriminante dell'esercizio di nun diritto (art. 51 c.p.). CP_1
Tuttavia, trattandosi di un diritto contestato, l'agente – ove possa ricorrere all'autorità
- non è autorizzato a farsi ragione da sé, usando violenza sulle cose oppure violenza o minaccia alle persone, altrimenti commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.).
Nel caso in esame certamente il visto anche il lungo lasso di tempo nel quale CP_1
si è snodata la vicenda, ben avrebbe potuto, qualora fosse stato convinto del furto del borsello, rivolgersi all'autorità per denunciare l'accaduto.
Inoltre, va sottolineato che la scriminante dell'esercizio del diritto non opera se il titolare supera i limiti stabiliti dalla legge, come avvenuto nel caso di specie.
Nemmeno può dirsi, come vorrebbe il che il – con la sua condotta CP_1 Parte_1
- abbia interrotto il nesso causale tra la condotta del e il danno rivendicato CP_1
dall'appellante: se il non avesse tenuto la grave condotta contestata il CP_1
non avrebbe subito alcuna conseguenza. Parte_1
Sussiste pertanto la responsabilità di per i danni lamentati da Controparte_1
Parte_1
Tuttavia, non essendo possibile allo stato liquidare il danno a causa dell'assenza di un accertamento medico legale sulle conseguenze patite dal , accertata e Parte_1
dichiarata la responsabilità di , appare necessario rimettere la causa Controparte_1 in istruttoria al fine dell'espletamento di tale incombente, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Non definitivamente pronunciando, ogni diversa stanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione dei Controparte_1
danni lamentati da e di cui all'atto di citazione in riassunzione Parte_1
introduttivo del presente giudizio;
rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Genova, 25/11/2025
Il Presidente estensore