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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/08/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N.147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausil. di Corte d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14 marzo 2023 da
l' Parte_1
con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO SICA, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._1
E
Email_1
- appellante - contro (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. Alessandro Borile, C.F. con domicilio C.F._3
digitale PEC Email_3
e dall'avv. Alberto Zeffin, C.F. con domicilio C.F._4
digitale PEC Email_4
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.161/22 del Tribunale di Rovigo – sezione Lavoro
In punto: assistenza obbligatoria – ripetizione indebito
Causa trattata all'udienza del 3 luglio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in totale riforma della impugnata sentenza n. 161/22 del Tribunale di Rovigo, codesta Ecc.ma Corte di
Appello voglia respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte da , con conferma integrale CP_1
dell'indebito nella misura richiesta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata : “Confermarsi CP_1
integralmente l'impugnata sentenza e respingersi l'appello promosso dall' Pt_1
Spese e compensi giudiziali rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.4 ricorso)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 14 marzo 2023 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.161/22 del giudice del lavoro del Tribunale di pag. 2/14 Rovigo con la quale ha accolto la domanda di accertando CP_1
l'insussistenza dell'obbligo di restituzione da parte della ricorrente delle somme richieste dall'Istituto in data 9/9/2021.
Con memoria depositata il 4 giugno 2024 si è costituita CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 3 luglio 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) In fatto va premesso che all'odierna appellata era stata riconosciuta la pensione di inabilità civile con decorrenza 1° marzo 2019.
Sottoposta a visita di revisione in data 27 luglio 2020, era rideterminata la percentuale di invalidità nel 67 %. Nel dettaglio il verbale della
Commissione medica aveva accertato la condizione di “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e
13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) Percentuaile: 97% - Data decorrenza:
6/3/2020”.
In assenza di ulteriore attività, con nota del 9 settembre 2021 era richiesta la restituzione degli importi pagati per il superiore titolo con la seguente motivazione: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/08/2020 al 30/06/2021 un pagamento non dovuto sulla pensione cat.INVČIV n.07047395 per un importo complessivo di euro
3.276,09 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in data successiva alla revoca per perdita del diritto.”.
2) Esperita vanamente in sede amministrativa l'opposizione alla pretesa restitutoria all'esito del giudizio promosso dalla signora per CP_1
pag. 3/14 l'accertamento negativo della pretesa dell'Ente, il giudice rodigino nell'accogliere la domanda dell'assicurata ha richiamato decisione della
Corte di Cassazione (Sentenza n. 31372 del 02/12/2019) in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di legge (nel caso quello della incollocazione al lavoro), in base alla quale trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens".
Nel caso di specie ha rilevato che l' non aveva comunicato alla Pt_1
ricorrente la revoca della prestazione con la notifica del verbale, ma la nota in cui si limitava a notiziare l'assistita del verbale sanitario “contenente il giudizio definitivo espresso dall' sull'accertamento dell'invalidità Pt_1
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”, con l'avviso che
“avverso tale decisione, puo' presentare ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento di questa comunicazione”.
Non era comunicata, quindi, la revoca della prestazione, per cui pure in carenza del requisito sanitario, fino alla comunicazione del settembre del
2021 la percezione dell'assegno pensionistico non determinava alcun obbligo restitutorio.
pag. 4/14 3) Con l'appello l' si duole della decisione a fondamento della sua Pt_1
riforma espone che ha valenza di comunicazione della revoca la notificazione del verbale della Commissione.
Operato brevemente un excursus in ordine alla normativa di riferimento con riguardo alla specifica fattispecie ha richiamato il d.P.R. n.698/1994, in base al quale, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, si deve dare luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento (da notificarsi entro trenta giorni) ed al successivo formale provvedimento di revoca (che produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti). Ha anche invocato la previsione della legge n.
425/1996 secondo la quale, in caso di accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari, le provvidenze in godimento devono essere revocate entro novanta giorni dalla data dell'accertamento medesimo con effetto dalla data della visita di verifica.
All'esito di tale ricostruzione sul piano sistematico ha evidenziato che “in ambito assistenziale, si è passati quindi da un sistema in cui l'erogazione indebita per gli eventuali ritardi nella soppressione dei benefici rimaneva a carico dello Stato a un sistema nel quale la revoca opera retroattivamente dalla data della accertata insussistenza dei requisiti sanitari.”.
Premesso che il caso verte in tema di insussistenza del requisito sanitario a seguito della visita di revisione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (n.6610/05) secondo la quale il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico “hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento e non di concessione della prestazione”. Il diritto alla prestazione, quindi, viene pag. 5/14 meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione, senza che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di revisione) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., “restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca
o modifica della prestazione entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio”.
Ha pure richiamato un ulteriore arresto di legittimità (la sentenza n.
26096/10) secondo il quale, in tema di invalidità civile la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante la tardiva sospensione delle prestazioni.
4) L'appello è fondato.
Come rimarcato dalla difesa appellante si deve avere riguardo alla peculiarità della fattispecie: nel caso in esame la revisione aveva determinato la perdita del requisito sanitario per l'ottenimento della pensione di invalidità civile.
Quanto agli effetti dell'accertamento sanitario in sede di revisione la giurisprudenza di legittimità largamente prevalente ha ritenuto di individuare nella comunicazione dell'esito della visita di revisione il momento che discrimina tra ripetibilità o meno delle prestazioni.
La disciplina di riferimento va rinvenuta negli artt. 4, comma 3 ter, del d.l.
20 giugno 1996 n. 323 (l. conv. 8 agosto 1996 n. 425), 37, comma 8, della pag. 6/14 l. 23 dicembre 1998 n. 448, e 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n.
698.
Ha rilievo specifico l'art. 37 della legge n. 448 prevedente al comma 8, a seguito della visita di verifica circa l'insussistenza dei requisiti medico- legali, l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione ed entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”. E. quindi, individuato, in tale momento, il limite temporale prima del quale è sancita l'irripetibilità.
Ciò premesso una delle questioni dibattute nel presente giudizio attiene alla mancata sospensione e conseguente omessa comunicazione della revoca della prestazione. Al riguardo va richiamata la risalente giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 2056 del 4 febbraio 2004) secondo la quale i termini stabiliti dalla legge al solo fine di disciplinare lo svolgimento del procedimento di revoca hanno natura organizzativa e procedimentale e non anche sostanziale.
Sotto un diverso ma concorrente profilo la giurisprudenza di legittimità ha anche esaminato l'ulteriore questione dibattuta nel presente giudizio circa il legittimo affidamento del percettore, dopo l'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale.
Nel caso di specie va puntualizzato che il verbale recava il riferimento al limite percentuale di invalidità (67 %) e richiamava la disciplina di legge
(artt.2 e 13 della legge n.118 del 1971, e 8 d.l.vo n.509 del 1988), ossia le disposizioni che prevedono il limite di invalidità utile (superiore ai 2/3, ora, dall'entrata in vigore del d.l.vo n.508, il 74%) per la concessione della provvidenza.
pag. 7/14 Inoltre, il verbale conteneva anche l'espressa indicazione circa l'insussistenza del requisito sanitario per ottenere il contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta ex art.381, comma 2, d.P.R n.495 del 1992 (“l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”).
Va poi rammentato che il verbale deve contenere un accertamento positivo circa la persistenza del requisito sanitario a mente dell'art.20, comma 2, d.l.
n.78 del 2009 (l. conv. 3 agosto 2009 n.102), quindi, solo un riscontro positivo circa la persistenza del requisito sanitario legittima l'ulteriore erogazione della prestazione.
Va anche rimarcato che il lasso di tempo trascorso tra la data della vista e quella della richiesta restitutoria è stato di 13 mesi all'incirca.
In riferimento a tali puntualizzazioni va richiamata l'ulteriore giurisprudenza di legittimità che anche con riguardo al richiamo operato dalla difesa dell'appellata alla sentenza “ ” va escluso la sussistenza Pt_2
di un legittimo affidamento della persona1. Con specifico riguardo alla disciplina dell'indebito assistenziale il collegio rinvia alla pronuncia n.248 del 20232 ed ulteriori, ivi richiamate, nonché successive (più in generale,
CP_ 1 Con la memoria di costituzione in appello la signora aveva testualmente dedotto: “Peraltro, diversamente opinando, in ipotesi come quella di causa, ove il beneficiario della prestazione assistenziale indebita, per condizioni economico – patrimoniali (totale assenza di reddito) e per ragioni personali
(grave malattia oncologica), può considerarsi possessore di un interesse patrimoniale sufficientemente riconosciuto ed importante da costituire un “bene” ai sensi dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, la condictio Pt_ indebiti dell' si tramuterebbe in una “interferenza sproporzionata” nei confronti dell'affidamento legittimo di cui è titolare il percettore, azione non consentita dalla Corte EDU.” sul piano sistematico, altro arresto di legittimità: ordinanza n.15597 del
20243) e alla pronuncia della Corte Costituzionale (Ordinanza n.448 del
2000) che ha valorizzato in tema di indebito assistenziale proprio il momento della visita4.
Non è pertinente, quindi, il diverso caso richiamato nella pronuncia citata dal primo giudice, riguardante la carenza del requisito dell'incollocazione lavorativa, in ragione del rinvio all'art. 3 ter del d.l. n. 850 del 1976 e nell'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, disciplinanti le diverse ipotesi in cui l'erogazione assistenziale risulti indebita per la carenza originaria o sopravvenuta di un qualsiasi requisito, diverso dal reddito o dalle condizioni sanitarie, per cui la revoca della prestazione produce effetti solo dal primo giorno del mese successivo all'adozione del relativo provvedimento (art. 3 ter cit.) e non dà titolo alla ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (art. 3, comma 9, cit.). Si tratta di rilievo puntualmente evidenziato da quella pronuncia (punto 6 della motivazione).
modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ;” Pt_2 3 Pronuncia nella quale con riferimento alla sentenza 11 febbraio 2021, n. 4893/13 ( contro Pt_2
Italia), con la quale la Corte EDU ha accertato, a carico dell'Italia, la violazione dell'art.1 prot. addiz.
CEDU - a mente del quale “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”: una dipendente pubblica era stata condannata a Pt_ restituire proprio all' ex art. 2033 c.c., le retribuzioni indebite percepite a titolo di assegno ad personam. Nel caso di specie la quetsione era stata risolta con pronuncia di inammissibilità del motivo di impugnazione sotto il profilo della carenza allegatoria.
pag. 9/14 La stessa Corte Costituzionale (Sentenza n.8 del 2023), d'altra parte, ha definito il perimetro entro la quale si atteggia il principio della fonte sovranazionale invocato dall'appellata nell'esaminare le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico
(indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita, ovvero nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni.
Con la citata pronuncia5 sono stati richiamati i principi fissati dalla Corte
EDU in relazione al parametro dell'art.117, comma 1, Cost.: a) la Corte
EDU ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo:
l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; b) la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
c) la mancanza di una attribuzione manifestamente pag. 10/14 priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
d) un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima; e) la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
Ciò premesso ha anche precisato che “una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato. La Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito e, in genere, riscontra la legalità dell'intervento, che solo raramente si è dimostrata carente (sentenza 12 ottobre 2020,
contro
Lituania, Controparte_2
paragrafo 115).”.
Ha rilievo, invece, per la CEDU la proporzionalità dell'“interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole.”. In tale prospettiva “riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale”, individuando le circostanze rilevanti ai fini della denuncia di non proporzionalità le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento
“…nella sentenza Casarin, la rateizzazione non rapportata alle condizioni di vita dell'obbligato, paragrafo 72); più in generale, rilevano l'omessa o
l'inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria (così nelle sentenze
, paragrafi 72 e 73; Romeva, paragrafo 75; Cakarevi, paragrafi da Pt_2
pag. 11/14 87 a 89, e paragrafi 74 e 75); e, infine, ha una sicura incidenza la Per_1
mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente cui sia addebitabile l'errore (sentenze , paragrafo 71, e Cakarevi, Pt_2
paragrafo 80).”.
Rispetto a tale inquadramento la conclusione della Corte Costituzionale è rassicurante quanto all'apprestamento da parte dell'ordinamento nazionale di un “quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto.”.
Segnatamente, con riguardo al “complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988,
n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno
1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza
n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza
30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978).
Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento,
pag. 12/14 sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura
– unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38
Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del
1993).”.
A prescindere dal rilievo circa la carenza allegatoria, alla luce della disamina dei documenti e degli atti sopra ricordati, quindi, non vi è ragione per ritenere che la pretesa restitutoria determini la lamentata interferenza con la condizione soggettiva dell'appellata. Né può essere pertinente il richiamo ad altra giurisprudenza di legittimità operato dall'appellata
(n.24419 del 2018) attesa la sostanziale diversità della fattispecie, trattandosi, nel caso esaminato dai giudici di legittimità dell'erogazione di una prestazione per oltre dieci anni per un importo di oltre 55.000 euro.
Analoga considerazione vale per l'ulteriore pronuncia citata (Cass. n.4668 del 2021, che riguarda il caso del recupero di un'erogazione della prestazione per oltre quattro anni ). Quanto al rilievo della stessa pronuncia circa la decorrenza della ripetibilità solo dal momento della revoca si tratta di affermazione che trova giustificazione sotto il profilo meramente fattuale
(in tale senso va registrato il riferimento alla carenza di immediata sospensione e di tempestivo provvedimento di revoca), senza che ciò abbia implicato un diverso orientamento in ordine al momento di perdita della provvidenza.
Nel caso di specie, invece, si tratta di undici mesi, e di un'incidenza relativa, pure in relazione alla condizione soggettiva dell'appellata: la parte pag. 13/14 assume di non avere altra fonte di reddito, peraltro, con una mera dichiarazione sostitutiva, e di soffrire di condizione patologica, pur seria
(ma descritta dallo stesso verbale della Commissione nei seguenti termini:
“Esiti di colectomia subtotale + resezione di tratto di tenue con anastomosi digiuno ileale per adenoca del sigma G2pT3NO, trattato anche con CT, in follow up semestrale negativo. Obesità.”), senza che risulti documentata la necessità di spese correlate. Si tratta di situazione soggettiva tale da non determinare un'interferenza sproporzionata rispetto all'importo di cui si discute (€.3.276,09). D'altra parte, non può essere risolutivo, di per sé, il limite reddituale rispetto al quale è ancorato il riconoscimento della provvidenza, determinando, altrimenti, in ogni caso ed in via astratta, la condizione soggettiva degna di tutela.
5) Le spese di entrambi i gradi vanno compensate atteso la presenza di giurisprudenza di legittimità contrastante (così ad esempio n.21480 del
2022) e dell'apprezzamento in fatto pur sempre implicato (così nei precedenti di questa Corte evidenziato nel corso della discussione dalla difesa, Sentenza n.469/25 dell'appellata).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado da;
CP_1
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Che nell'esaminare sotto il profilo ora evocato dall'appellata afferma: “
3. basti qui aggiungere che
l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in pag. 8/14 4 il dubbio di legittimità costituzionale era stato prospettato rispetto alla previsione dell'art. 1, commi
260-265, della legge 23 dicembre 1996, n.662, dei quali il comma 263 è stato sostituito dall'art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui - ponendo limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, ma non anche di quello assistenziale - non si applica alla ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile. 5 Esclusa la pertinenza del richiamo al “paramento costituzionale di cui all'art. 11 Cost. è inconferente,
«non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale (sentenze n. 210 del 2013, n. 80 del 2011, n. 349 e n. 348 del 2007)» (sentenza
n. 80 del 2019; analogamente sentenza n. 121 del 2020).”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausil. di Corte d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14 marzo 2023 da
l' Parte_1
con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO SICA, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._1
E
Email_1
- appellante - contro (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. Alessandro Borile, C.F. con domicilio C.F._3
digitale PEC Email_3
e dall'avv. Alberto Zeffin, C.F. con domicilio C.F._4
digitale PEC Email_4
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.161/22 del Tribunale di Rovigo – sezione Lavoro
In punto: assistenza obbligatoria – ripetizione indebito
Causa trattata all'udienza del 3 luglio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in totale riforma della impugnata sentenza n. 161/22 del Tribunale di Rovigo, codesta Ecc.ma Corte di
Appello voglia respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte da , con conferma integrale CP_1
dell'indebito nella misura richiesta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata : “Confermarsi CP_1
integralmente l'impugnata sentenza e respingersi l'appello promosso dall' Pt_1
Spese e compensi giudiziali rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.4 ricorso)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 14 marzo 2023 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.161/22 del giudice del lavoro del Tribunale di pag. 2/14 Rovigo con la quale ha accolto la domanda di accertando CP_1
l'insussistenza dell'obbligo di restituzione da parte della ricorrente delle somme richieste dall'Istituto in data 9/9/2021.
Con memoria depositata il 4 giugno 2024 si è costituita CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 3 luglio 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) In fatto va premesso che all'odierna appellata era stata riconosciuta la pensione di inabilità civile con decorrenza 1° marzo 2019.
Sottoposta a visita di revisione in data 27 luglio 2020, era rideterminata la percentuale di invalidità nel 67 %. Nel dettaglio il verbale della
Commissione medica aveva accertato la condizione di “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e
13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) Percentuaile: 97% - Data decorrenza:
6/3/2020”.
In assenza di ulteriore attività, con nota del 9 settembre 2021 era richiesta la restituzione degli importi pagati per il superiore titolo con la seguente motivazione: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/08/2020 al 30/06/2021 un pagamento non dovuto sulla pensione cat.INVČIV n.07047395 per un importo complessivo di euro
3.276,09 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in data successiva alla revoca per perdita del diritto.”.
2) Esperita vanamente in sede amministrativa l'opposizione alla pretesa restitutoria all'esito del giudizio promosso dalla signora per CP_1
pag. 3/14 l'accertamento negativo della pretesa dell'Ente, il giudice rodigino nell'accogliere la domanda dell'assicurata ha richiamato decisione della
Corte di Cassazione (Sentenza n. 31372 del 02/12/2019) in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di legge (nel caso quello della incollocazione al lavoro), in base alla quale trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens".
Nel caso di specie ha rilevato che l' non aveva comunicato alla Pt_1
ricorrente la revoca della prestazione con la notifica del verbale, ma la nota in cui si limitava a notiziare l'assistita del verbale sanitario “contenente il giudizio definitivo espresso dall' sull'accertamento dell'invalidità Pt_1
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”, con l'avviso che
“avverso tale decisione, puo' presentare ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento di questa comunicazione”.
Non era comunicata, quindi, la revoca della prestazione, per cui pure in carenza del requisito sanitario, fino alla comunicazione del settembre del
2021 la percezione dell'assegno pensionistico non determinava alcun obbligo restitutorio.
pag. 4/14 3) Con l'appello l' si duole della decisione a fondamento della sua Pt_1
riforma espone che ha valenza di comunicazione della revoca la notificazione del verbale della Commissione.
Operato brevemente un excursus in ordine alla normativa di riferimento con riguardo alla specifica fattispecie ha richiamato il d.P.R. n.698/1994, in base al quale, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, si deve dare luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento (da notificarsi entro trenta giorni) ed al successivo formale provvedimento di revoca (che produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti). Ha anche invocato la previsione della legge n.
425/1996 secondo la quale, in caso di accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari, le provvidenze in godimento devono essere revocate entro novanta giorni dalla data dell'accertamento medesimo con effetto dalla data della visita di verifica.
All'esito di tale ricostruzione sul piano sistematico ha evidenziato che “in ambito assistenziale, si è passati quindi da un sistema in cui l'erogazione indebita per gli eventuali ritardi nella soppressione dei benefici rimaneva a carico dello Stato a un sistema nel quale la revoca opera retroattivamente dalla data della accertata insussistenza dei requisiti sanitari.”.
Premesso che il caso verte in tema di insussistenza del requisito sanitario a seguito della visita di revisione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (n.6610/05) secondo la quale il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico “hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento e non di concessione della prestazione”. Il diritto alla prestazione, quindi, viene pag. 5/14 meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione, senza che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di revisione) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., “restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca
o modifica della prestazione entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio”.
Ha pure richiamato un ulteriore arresto di legittimità (la sentenza n.
26096/10) secondo il quale, in tema di invalidità civile la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante la tardiva sospensione delle prestazioni.
4) L'appello è fondato.
Come rimarcato dalla difesa appellante si deve avere riguardo alla peculiarità della fattispecie: nel caso in esame la revisione aveva determinato la perdita del requisito sanitario per l'ottenimento della pensione di invalidità civile.
Quanto agli effetti dell'accertamento sanitario in sede di revisione la giurisprudenza di legittimità largamente prevalente ha ritenuto di individuare nella comunicazione dell'esito della visita di revisione il momento che discrimina tra ripetibilità o meno delle prestazioni.
La disciplina di riferimento va rinvenuta negli artt. 4, comma 3 ter, del d.l.
20 giugno 1996 n. 323 (l. conv. 8 agosto 1996 n. 425), 37, comma 8, della pag. 6/14 l. 23 dicembre 1998 n. 448, e 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n.
698.
Ha rilievo specifico l'art. 37 della legge n. 448 prevedente al comma 8, a seguito della visita di verifica circa l'insussistenza dei requisiti medico- legali, l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione ed entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”. E. quindi, individuato, in tale momento, il limite temporale prima del quale è sancita l'irripetibilità.
Ciò premesso una delle questioni dibattute nel presente giudizio attiene alla mancata sospensione e conseguente omessa comunicazione della revoca della prestazione. Al riguardo va richiamata la risalente giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 2056 del 4 febbraio 2004) secondo la quale i termini stabiliti dalla legge al solo fine di disciplinare lo svolgimento del procedimento di revoca hanno natura organizzativa e procedimentale e non anche sostanziale.
Sotto un diverso ma concorrente profilo la giurisprudenza di legittimità ha anche esaminato l'ulteriore questione dibattuta nel presente giudizio circa il legittimo affidamento del percettore, dopo l'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale.
Nel caso di specie va puntualizzato che il verbale recava il riferimento al limite percentuale di invalidità (67 %) e richiamava la disciplina di legge
(artt.2 e 13 della legge n.118 del 1971, e 8 d.l.vo n.509 del 1988), ossia le disposizioni che prevedono il limite di invalidità utile (superiore ai 2/3, ora, dall'entrata in vigore del d.l.vo n.508, il 74%) per la concessione della provvidenza.
pag. 7/14 Inoltre, il verbale conteneva anche l'espressa indicazione circa l'insussistenza del requisito sanitario per ottenere il contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta ex art.381, comma 2, d.P.R n.495 del 1992 (“l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”).
Va poi rammentato che il verbale deve contenere un accertamento positivo circa la persistenza del requisito sanitario a mente dell'art.20, comma 2, d.l.
n.78 del 2009 (l. conv. 3 agosto 2009 n.102), quindi, solo un riscontro positivo circa la persistenza del requisito sanitario legittima l'ulteriore erogazione della prestazione.
Va anche rimarcato che il lasso di tempo trascorso tra la data della vista e quella della richiesta restitutoria è stato di 13 mesi all'incirca.
In riferimento a tali puntualizzazioni va richiamata l'ulteriore giurisprudenza di legittimità che anche con riguardo al richiamo operato dalla difesa dell'appellata alla sentenza “ ” va escluso la sussistenza Pt_2
di un legittimo affidamento della persona1. Con specifico riguardo alla disciplina dell'indebito assistenziale il collegio rinvia alla pronuncia n.248 del 20232 ed ulteriori, ivi richiamate, nonché successive (più in generale,
CP_ 1 Con la memoria di costituzione in appello la signora aveva testualmente dedotto: “Peraltro, diversamente opinando, in ipotesi come quella di causa, ove il beneficiario della prestazione assistenziale indebita, per condizioni economico – patrimoniali (totale assenza di reddito) e per ragioni personali
(grave malattia oncologica), può considerarsi possessore di un interesse patrimoniale sufficientemente riconosciuto ed importante da costituire un “bene” ai sensi dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, la condictio Pt_ indebiti dell' si tramuterebbe in una “interferenza sproporzionata” nei confronti dell'affidamento legittimo di cui è titolare il percettore, azione non consentita dalla Corte EDU.” sul piano sistematico, altro arresto di legittimità: ordinanza n.15597 del
20243) e alla pronuncia della Corte Costituzionale (Ordinanza n.448 del
2000) che ha valorizzato in tema di indebito assistenziale proprio il momento della visita4.
Non è pertinente, quindi, il diverso caso richiamato nella pronuncia citata dal primo giudice, riguardante la carenza del requisito dell'incollocazione lavorativa, in ragione del rinvio all'art. 3 ter del d.l. n. 850 del 1976 e nell'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, disciplinanti le diverse ipotesi in cui l'erogazione assistenziale risulti indebita per la carenza originaria o sopravvenuta di un qualsiasi requisito, diverso dal reddito o dalle condizioni sanitarie, per cui la revoca della prestazione produce effetti solo dal primo giorno del mese successivo all'adozione del relativo provvedimento (art. 3 ter cit.) e non dà titolo alla ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (art. 3, comma 9, cit.). Si tratta di rilievo puntualmente evidenziato da quella pronuncia (punto 6 della motivazione).
modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ;” Pt_2 3 Pronuncia nella quale con riferimento alla sentenza 11 febbraio 2021, n. 4893/13 ( contro Pt_2
Italia), con la quale la Corte EDU ha accertato, a carico dell'Italia, la violazione dell'art.1 prot. addiz.
CEDU - a mente del quale “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”: una dipendente pubblica era stata condannata a Pt_ restituire proprio all' ex art. 2033 c.c., le retribuzioni indebite percepite a titolo di assegno ad personam. Nel caso di specie la quetsione era stata risolta con pronuncia di inammissibilità del motivo di impugnazione sotto il profilo della carenza allegatoria.
pag. 9/14 La stessa Corte Costituzionale (Sentenza n.8 del 2023), d'altra parte, ha definito il perimetro entro la quale si atteggia il principio della fonte sovranazionale invocato dall'appellata nell'esaminare le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico
(indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita, ovvero nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni.
Con la citata pronuncia5 sono stati richiamati i principi fissati dalla Corte
EDU in relazione al parametro dell'art.117, comma 1, Cost.: a) la Corte
EDU ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo:
l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; b) la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
c) la mancanza di una attribuzione manifestamente pag. 10/14 priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
d) un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima; e) la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
Ciò premesso ha anche precisato che “una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato. La Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito e, in genere, riscontra la legalità dell'intervento, che solo raramente si è dimostrata carente (sentenza 12 ottobre 2020,
contro
Lituania, Controparte_2
paragrafo 115).”.
Ha rilievo, invece, per la CEDU la proporzionalità dell'“interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole.”. In tale prospettiva “riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale”, individuando le circostanze rilevanti ai fini della denuncia di non proporzionalità le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento
“…nella sentenza Casarin, la rateizzazione non rapportata alle condizioni di vita dell'obbligato, paragrafo 72); più in generale, rilevano l'omessa o
l'inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria (così nelle sentenze
, paragrafi 72 e 73; Romeva, paragrafo 75; Cakarevi, paragrafi da Pt_2
pag. 11/14 87 a 89, e paragrafi 74 e 75); e, infine, ha una sicura incidenza la Per_1
mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente cui sia addebitabile l'errore (sentenze , paragrafo 71, e Cakarevi, Pt_2
paragrafo 80).”.
Rispetto a tale inquadramento la conclusione della Corte Costituzionale è rassicurante quanto all'apprestamento da parte dell'ordinamento nazionale di un “quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto.”.
Segnatamente, con riguardo al “complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988,
n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno
1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza
n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza
30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978).
Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento,
pag. 12/14 sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura
– unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38
Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del
1993).”.
A prescindere dal rilievo circa la carenza allegatoria, alla luce della disamina dei documenti e degli atti sopra ricordati, quindi, non vi è ragione per ritenere che la pretesa restitutoria determini la lamentata interferenza con la condizione soggettiva dell'appellata. Né può essere pertinente il richiamo ad altra giurisprudenza di legittimità operato dall'appellata
(n.24419 del 2018) attesa la sostanziale diversità della fattispecie, trattandosi, nel caso esaminato dai giudici di legittimità dell'erogazione di una prestazione per oltre dieci anni per un importo di oltre 55.000 euro.
Analoga considerazione vale per l'ulteriore pronuncia citata (Cass. n.4668 del 2021, che riguarda il caso del recupero di un'erogazione della prestazione per oltre quattro anni ). Quanto al rilievo della stessa pronuncia circa la decorrenza della ripetibilità solo dal momento della revoca si tratta di affermazione che trova giustificazione sotto il profilo meramente fattuale
(in tale senso va registrato il riferimento alla carenza di immediata sospensione e di tempestivo provvedimento di revoca), senza che ciò abbia implicato un diverso orientamento in ordine al momento di perdita della provvidenza.
Nel caso di specie, invece, si tratta di undici mesi, e di un'incidenza relativa, pure in relazione alla condizione soggettiva dell'appellata: la parte pag. 13/14 assume di non avere altra fonte di reddito, peraltro, con una mera dichiarazione sostitutiva, e di soffrire di condizione patologica, pur seria
(ma descritta dallo stesso verbale della Commissione nei seguenti termini:
“Esiti di colectomia subtotale + resezione di tratto di tenue con anastomosi digiuno ileale per adenoca del sigma G2pT3NO, trattato anche con CT, in follow up semestrale negativo. Obesità.”), senza che risulti documentata la necessità di spese correlate. Si tratta di situazione soggettiva tale da non determinare un'interferenza sproporzionata rispetto all'importo di cui si discute (€.3.276,09). D'altra parte, non può essere risolutivo, di per sé, il limite reddituale rispetto al quale è ancorato il riconoscimento della provvidenza, determinando, altrimenti, in ogni caso ed in via astratta, la condizione soggettiva degna di tutela.
5) Le spese di entrambi i gradi vanno compensate atteso la presenza di giurisprudenza di legittimità contrastante (così ad esempio n.21480 del
2022) e dell'apprezzamento in fatto pur sempre implicato (così nei precedenti di questa Corte evidenziato nel corso della discussione dalla difesa, Sentenza n.469/25 dell'appellata).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado da;
CP_1
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Che nell'esaminare sotto il profilo ora evocato dall'appellata afferma: “
3. basti qui aggiungere che
l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in pag. 8/14 4 il dubbio di legittimità costituzionale era stato prospettato rispetto alla previsione dell'art. 1, commi
260-265, della legge 23 dicembre 1996, n.662, dei quali il comma 263 è stato sostituito dall'art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui - ponendo limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, ma non anche di quello assistenziale - non si applica alla ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile. 5 Esclusa la pertinenza del richiamo al “paramento costituzionale di cui all'art. 11 Cost. è inconferente,
«non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale (sentenze n. 210 del 2013, n. 80 del 2011, n. 349 e n. 348 del 2007)» (sentenza
n. 80 del 2019; analogamente sentenza n. 121 del 2020).”